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Document 62017CJ0724

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2019.
Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica.
Causa C-724/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:204

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 marzo 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica»

Nella causa C‑724/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 19 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2017, nel procedimento

Vantaan kaupunki

contro

Skanska Industrial Solutions Oy,

NCC Industry Oy,

Asfaltmix Oy,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, E. Levits, M. Berger e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Vantaan kaupunki, da N. Mickelsson e O. Hyvönen, asianajajat;

per la Skanska Industrial Solutions Oy, da A.P. Mentula e T. Väätäinen, asianajajat;

per la NCC Industry Oy, da I. Aalto‑Setälä, M. Kokko, M. von Schrowe e H. Koivuniemi, asianajajat;

per l’Asfaltmix Oy, da S. Hiltunen, A. Laine e M. Blomfelt, asianajaja;

per il governo finlandese, da J. Heliskoski e S. Hartikainen, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da C. Vollrath, H. Leupold, G. Meessen e M. Huttunen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e del principio di effettività del diritto dell’Unione relativamente alle norme dell’ordinamento giuridico finlandese applicabili alle azioni di risarcimento per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Vantaan kaupunki (città di Vantaa, Finlandia) e, dall’altro, la Skanska Industrial Solutions Oy, la NCC Industry Oy e l’Asfaltmix Oy, in merito al risarcimento del danno risultante da un’intesa sul mercato dell’asfalto in Finlandia.

Contesto normativo

3

Ai sensi del capo 2, articolo 1, della vahingonkorvauslaki 412/1974 (legge 412/1974 relativa al risarcimento dei danni), chiunque dolosamente o colposamente cagioni ad altri un danno è obbligato al risarcimento.

4

Ai termini del capo 6, articolo 2, di tale legge, se il danno è stato cagionato da due o più persone, o se due o più persone sono tenute a risarcire lo stesso danno, esse sono responsabili in solido.

5

Conformemente alla normativa finlandese relativa alle società per azioni, ogni società per azioni costituisce un ente giuridico distinto, dotato di un proprio patrimonio e personalmente responsabile.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Tra il 1994 e il 2002 è stata attuata in Finlandia un’intesa sul mercato dell’asfalto (in prosieguo: l’«intesa di cui trattasi»). Tale intesa, che riguardava la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, riguardava l’intero Stato membro summenzionato ed era atta a pregiudicare anche il commercio tra gli Stati membri. La Lemminkäinen Oyj, la Sata‑Asfaltti Oy, l’Interasfaltti Oy, l’Asfalttineliö Oy e l’Asfaltti‑Tekra Oy, in particolare, hanno partecipato alla suddetta intesa.

7

Il 22 marzo 2000 l’Asfaltti‑Tekra, la cui denominazione sociale è divenuta, a decorrere dal 1o novembre 2000, Skanska Asfaltti Oy, ha acquistato tutte le azioni della Sata‑Asfaltti. Il 23 gennaio 2002, quest’ultima società è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 13 dicembre 2000, alla Skanska Asfaltti. Anche quest’ultima ha partecipato all’intesa di cui trattasi. Il 9 agosto 2017 la denominazione sociale di tale società è divenuta Skanska Industrial Solutions (in prosieguo: la «SIS»)

8

L’Interasfaltti era una controllata al 100% della Oy Läntinen Teollisuuskatu 15. Il 31 ottobre 2000, la NCC Finland Oy ha acquistato le azioni della Läntinen Teollisuuskatu 15. Il 30 settembre 2002 l’Interasfaltti è stata assorbita dalla Läntinen Teollisuuskatu 15, che in tale occasione ha assunto la denominazione di Interasfaltti. Il 1o gennaio 2003 la NCC Finland è stata scissa in tre nuove società. Una di queste, la NCC Roads Oy, è divenuta proprietaria della totalità delle azioni dell’Interasfaltti. Il 31 dicembre 2003 l’Interasfaltti è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 1o febbraio 2003, alla NCC Roads. Il 1o maggio 2016 la denominazione sociale di quest’ultima società è divenuta NCC Industry (in prosieguo: la «NCC»).

9

Il 20 giugno 2000 la Siilin Sora Oy, la cui denominazione sociale è divenuta, dal 17 ottobre 2000, Rudus Asfaltti Oy, ha acquistato tutte le azioni dell’Asfalttineliö. Il 23 gennaio 2002 l’Asfalttineliö è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 16 febbraio 2001, alla Rudus Asfaltti. Il 10 gennaio 2014 la denominazione sociale di quest’ultima società è divenuta Asfaltmix.

10

Il 31 marzo 2004 il kilpailuvirasto (Autorità garante della concorrenza, Finlandia) ha proposto di infliggere sanzioni pecuniarie a sette società. Con sentenza del 29 settembre 2009, in applicazione del criterio della continuità economica, riconosciuto dalla Corte nella sua giurisprudenza, il Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha condannato, in particolare, la SIS per il proprio comportamento e per quello della Sata‑Asfaltti, la NCC per il comportamento dell’Interasfaltti, e l’Asfaltmix per il comportamento dell’Asfalttineliö, a sanzioni pecuniarie per violazione della kilpailunrajoituslaki (legge sulle restrizioni della concorrenza) e dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE).

11

Sul fondamento di tale sentenza del Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema), la città di Vantaa, che aveva concluso con la Lemminkäinen contratti a forfait nel settore dell’asfalto per gli anni dal 1998 al 2001, ha proposto dinanzi al käräjäoikeus (Tribunale di primo grado, Finlandia), in data 2 dicembre 2009, un ricorso per risarcimento danni nei confronti, segnatamente, della SIS, della NCC e dell’Asfaltmix, sostenendo che queste tre società erano responsabili in solido per i costi supplementari che essa aveva dovuto sopportare per la realizzazione di lavori di asfaltatura, a causa della sovrafatturazione dei lavori realizzati a forfait risultante dall’intesa di cui trattasi. La SIS, la NCC e l’Asfaltmix hanno ribattuto di non essere responsabili per i danni causati dalle società giuridicamente autonome che avevano partecipato a tale intesa e che la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere presentata nell’ambito delle procedure di liquidazione di queste ultime società.

12

Il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) ha condannato la SIS al risarcimento dei danni per il proprio comportamento e per quello della Sata‑Asfaltti, la NCC per il comportamento dell’Interasfaltti, e l’Asfaltmix per quello dell’Asfalttineliö. Tale giudice ha considerato che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, era in pratica impossibile o eccessivamente difficile, per un soggetto leso da un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, ottenere il risarcimento del danno subito a causa di tale infrazione in forza del diritto finlandese in materia di responsabilità per danni e in materia di società. Detto giudice ha ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia dell’articolo 101 TFUE, occorresse applicare il criterio della continuità economica all’imputazione della responsabilità per il risarcimento di tale danno allo stesso modo in cui esso è applicato in sede di imposizione di ammende.

13

Adito in appello, l’hovioikeus (Corte d’appello, Finlandia) ha considerato che il principio di effettività non poteva rimettere in discussione le caratteristiche fondamentali del regime finlandese sulla responsabilità civile e che il criterio della continuità economica, applicato in materia di imposizione di ammende, non poteva, in mancanza di modalità o di disposizioni più precise, essere trasposto alle azioni di risarcimento danni. Di conseguenza tale giudice ha respinto le domande della città di Vantaa nei limiti in cui erano dirette contro la SIS, in ragione del comportamento della Sat‑Asfaltti, nonché contro la NCC e l’Asflatmix.

14

La città di Vantaa ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del hovioikeus (Corte d’appello) dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia).

15

Quest’ultimo giudice rileva che il diritto finlandese non prevede regole d’imputazione della responsabilità per danni causati da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Le norme sulla responsabilità civile rinvenibili nel diritto finlandese si basano sul principio secondo il quale soltanto l’ente giuridico che ha cagionato il danno è responsabile. Per quanto concerne le persone giuridiche, è possibile derogare a tale principio escludendo l’autonomia della persona giuridica. Ciononostante, tale via è percorribile solo nel caso in cui gli operatori interessati si siano serviti della struttura del gruppo, dei collegamenti tra le imprese o del controllo dell’azionista in una maniera censurabile o artificiosa che ha condotto all’elusione della responsabilità giuridica.

16

Il giudice del rinvio osserva che dalla giurisprudenza della Corte risulta che chiunque può chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione dell’articolo 101 TFUE, qualora esista un nesso di causalità tra tale danno e la suddetta violazione, e che spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro fissare le modalità di esercizio di tale diritto.

17

Tuttavia, dal tale giurisprudenza non emergerebbe chiaramente se la determinazione delle persone chiamate a risarcire tale danno debba essere operata sul fondamento di un’applicazione diretta dell’articolo 101 TFUE o se debba essere invece effettuata in base alle modalità fissate dall’ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro.

18

Nell’ipotesi in cui si dovessero determinare le persone responsabili del risarcimento di un danno provocato da una violazione dell’articolo 101 TFUE applicando direttamente tale articolo, si dovrebbe ancora chiarire, secondo il giudice del rinvio, chi siano le persone alle quali possa essere imputata la responsabilità di tale violazione.

19

A tale proposito sarebbe possibile determinare o la responsabilità della persona che ha violato le regole del diritto della concorrenza, oppure quella dell’«impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE che ha contravvenuto a tali regole. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che, qualora un’impresa costituita da più persone giuridiche violi le regole di concorrenza, essa è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale violazione. Sarebbe possibile, in applicazione di tale giurisprudenza, imputare la responsabilità di una violazione dell’articolo 101 TFUE all’ente che ha proseguito le attività commerciali dell’ente che ha commesso tale infrazione, qualora quest’ultimo ente abbia cessato di esistere.

20

Il giudice del rinvio considera che, nell’ipotesi in cui non occorra determinare le persone responsabili del risarcimento di un danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE applicando direttamente tale articolo, esso dovrebbe procedere all’imputazione della responsabilità per il danno derivante dall’intesa di cui trattasi sul fondamento delle disposizioni del diritto finlandese e del principio di effettività del diritto dell’Unione.

21

A questo proposito, tale giudice chiede se il suddetto principio implichi che la responsabilità per la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione debba essere imputata alla società che ha rilevato il capitale e ha proseguito le attività commerciali della società dissolta, che aveva partecipato all’intesa. Si porrebbe allora la questione se il principio di effettività osti a una normativa nazionale come quelle descritta al punto 15 della presente sentenza e, in caso affermativo, se sia possibile considerare che la responsabilità della società che ha proseguito le attività commerciali della società che ha partecipato all’intesa entri in gioco solo se la prima di tali società sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento dell’acquisizione del capitale della seconda, che essa aveva commesso tale violazione.

22

In tale contesto, il Korkein oikeus (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la questione di chi sia tenuto al risarcimento del danno conseguente a una condotta contraria all’articolo 101 TFUE debba essere risolta applicando direttamente tale articolo o in base alle disposizioni nazionali.

2)

Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato applicando direttamente l’articolo 101 TFUE, se risponda del risarcimento chi rientra nella nozione di “impresa” di cui al predetto articolo e se, per individuare i soggetti obbligati al risarcimento, siano applicabili i medesimi principi utilizzati dalla Corte di giustizia in cause in materia di ammende per individuare i soggetti ivi responsabili, in base ai quali è possibile, in particolare, giustificare una responsabilità in base all’appartenenza alla stessa entità economica o alla continuità economica.

3)

Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato in base alle norme di diritto interno dello Stato membro, se violi il principio di effettività, ai sensi del diritto dell’Unione, una disposizione nazionale, in base alla quale una società che, successivamente all’acquisto della totalità delle azioni di una società partecipante a un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE, ha sciolto tale società e ne ha proseguito l’attività, non risponda del risarcimento del danno cagionato dalla società estinta mediante una condotta restrittiva della concorrenza, nonostante sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere un risarcimento dalla società estinta. Se il principio di effettività osti a un’interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, in base alla quale si richiede, come condizione per una responsabilità per danni, che una modifica societaria come quella precedentemente descritta sia illecitamente o artificiosamente realizzata al fine di eludere gli obblighi risarcitori in materia di concorrenza, o sia altrimenti attuata in maniera sleale o che, almeno, la società conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la violazione delle norme in materia di concorrenza al momento della realizzazione della modifica societaria».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possano essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

24

A tale proposito occorre ricordare che l’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 20 e giurisprudenza citata).

25

Per giurisprudenza costante, la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 21 e giurisprudenza citata).

26

Conseguentemente, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 22 e giurisprudenza citata).

27

Certamente, in assenza di normativa dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 24 e giurisprudenza citata).

28

Tuttavia, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 60 a 62 delle sue conclusioni, la questione della determinazione dell’ente tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione.

29

Infatti, dal tenore letterale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risulta che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» per designare l’autore di un’infrazione al divieto enunciato in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 46).

30

Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 38 e giurisprudenza citata, nonché del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 39 e giurisprudenza citata).

31

Orbene, dato che la responsabilità per il danno risultante dalle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale, spetta all’impresa che viola tali regole rispondere del danno causato dalla violazione.

32

Dalle considerazioni che precedono risulta che gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica.

33

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’argomento della Commissione europea, esposto in udienza, secondo il quale dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), in base al quale gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza con un comportamento congiunto siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, risulterebbe che spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro determinare l’ente tenuto a risarcire tale danno, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

34

Infatti, tale disposizione della direttiva 2014/104, direttiva che, peraltro, non è applicabile ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale, non riguarda la determinazione degli enti tenuti al risarcimento di tale danno, bensì la ripartizione della responsabilità tra i suddetti enti, e, pertanto, non conferisce agli Stati membri il potere di procedere a tale determinazione.

35

Al contrario, la suddetta disposizione conferma, al pari dell’articolo 1 della direttiva 2014/104, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, prima frase, che i responsabili del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione sono proprio le «imprese» che hanno commesso tale violazione.

36

Stante tale precisazione, occorre ricordare che la nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 38 e giurisprudenza citata).

37

Tale nozione, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 48 e giurisprudenza citata).

38

Per quanto riguarda una situazione di ristrutturazione d’impresa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale l’ente che ha commesso l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione ha cessato di esistere, occorre ricordare che, qualora un ente che ha commesso tale infrazione sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 42; del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 22, nonché del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 40).

39

Pertanto, non è incompatibile con il principio della responsabilità personale il fatto di imputare la responsabilità di un’infrazione a una società, nella sua qualità di società che ha assorbito quella che ha commesso l’infrazione quando quest’ultima ha cessato di esistere (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 23 e giurisprudenza citata).

40

Inoltre, la Corte ha precisato che può rivelarsi necessario, ai fini dell’efficace attuazione delle regole di concorrenza dell’Unione, imputare la responsabilità di un’infrazione a dette regole all’acquirente dell’impresa che ha commesso detta infrazione, quando quest’ultima impresa cessa di esistere a seguito dell’assorbimento ad opera di detto acquirente il quale subentra, come società che ha operato l’assorbimento, nelle posizioni attive e passive della società assorbita, e quindi anche nelle responsabilità ad essa incombenti a causa di una violazione del diritto dell’Unione (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 25).

41

A tale proposito l’Asflatmix sostiene, in sostanza, che, poiché la giurisprudenza ricordata ai punti da 36 a 40 della presente sentenza è stata sviluppata nel contesto dell’imposizione, da parte della Commissione, di ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), tale giurisprudenza non è applicabile a un’azione di risarcimento danni, come quella di cui al procedimento principale.

42

Tale argomento non può essere accolto.

43

Infatti, come è stato ricordato al punto 25 della presente sentenza, il diritto riconosciuto a chiunque di chiedere il risarcimento del danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE garantisce la piena efficacia di tale articolo, in particolare l’effetto utile del divieto enunciato al suo paragrafo 1.

44

Tale diritto rafforza infatti il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo quindi al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 23 e giurisprudenza citata).

45

Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, le azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottare tali comportamenti.

46

Pertanto, se le imprese responsabili del danno provocato da un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione potessero sfuggire alla loro responsabilità per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, l’obiettivo perseguito da tale sistema nonché l’effetto utile delle suddette regole sarebbe compromesso (v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 41 e giurisprudenza citata).

47

Ne consegue che la nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, non può avere una portata diversa nel contesto dell’imposizione, da parte della Commissione, di ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e in quello delle azioni di risarcimento danni per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

48

Nel procedimento principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la SIS, la NCC e l’Asfaltmix hanno acquistato tutte le azioni, rispettivamente, della Sata‑Asfaltti, dell’Interasfaltti e dell’Asfalttineliö, società che hanno partecipato all’intesa di cui trattasi, e che, successivamente, in occasione di procedure di liquidazione volontaria intervenute nel corso degli anni 2000, 2001 e 2003, hanno rilevato tutte le attività commerciali rispettive di queste ultime società e le hanno dissolte.

49

Risulta quindi, con riserva di una valutazione definitiva da parte del giudice del rinvio alla luce di tutti gli elementi pertinenti, che, dal punto di vista economico, vi è identità tra la SIS, la NCC e l’Asfaltmix, da un lato, e, rispettivamente, la Sata‑Asfaltti, l’Interasfaltti e l’Asfalttineliö, dall’altro – società, queste ultime tre, che hanno cessato di esistere in quanto persone giuridiche.

50

In tale contesto, occorre considerare che la SIS, la NCC e l’Asfaltmix, in quanto successori, rispettivamente, della Sata‑Asfaltti, dell’Interasfaltti e dell’Asfalttineliö, hanno assunto la responsabilità di queste ultime società per il danno cagionato dall’intesa di cui trattasi, a causa del fatto che esse hanno garantito, in quanto persone giuridiche, la continuità economica delle predette società.

51

Alle luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

52

In considerazione della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non è necessario rispondere alla terza questione.

Sulla domanda di limitazione degli effetti della presente sentenza nel tempo

53

In udienza la NCC ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nel caso in cui essa dovesse dichiarare che il criterio della continuità economica è applicabile alla determinazione dei soggetti tenuti a risarcire il danno causato da una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

54

A sostegno della sua domanda, la NCC afferma che tale interpretazione era imprevedibile, che conferisce un effetto retroattivo a tali regole e che comporta conseguenze non previste sull’attività delle imprese.

55

Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, da quest’ultima fornita nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 59 e giurisprudenza citata).

56

Solo in via del tutto eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 60 e giurisprudenza citata).

57

Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 61 e giurisprudenza citata).

58

In questa sede la NCC non ha in alcun modo suffragato le proprie affermazioni, e di conseguenza non ha dimostrato che i criteri di cui al punto 56 della presente sentenza siano soddisfatti nella fattispecie.

59

Pertanto, non occorre limitare gli effetti della presente sentenza nel tempo.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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