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Document 62017CJ0695

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2019.
    Metirato Oy contro Suomen valtio/Verohallinto e Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin käräjäoikeus.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 2 – Recupero coattivo, da parte delle autorità dello Stato membro adito, di crediti dello Stato membro richiedente – Procedura relativa ad una domanda volta a reintegrare tali crediti nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito – Parte convenuta in tale procedura – Determinazione.
    Causa C-695/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:209

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    14 marzo 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Articolo 13, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 2 – Recupero coattivo, da parte delle autorità dello Stato membro adito, di crediti dello Stato membro richiedente – Procedura relativa ad una domanda volta a reintegrare tali crediti nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito – Parte convenuta in tale procedura – Determinazione»

    Nella causa C‑695/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia), con decisione del 5 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2017, nel procedimento promosso da

    Metirato Oy, in liquidazione,

    contro

    Suomen valtio/Verohallinto,

    Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, A. Rosas e L. Bay Larsen, giudici,

    avvocato generale: M. Bobek

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

    per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da W. Roels e I. Koskinen, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la Metirato Oy e, dall’altra, il Suomen valtio/Verohallinto (Stato finlandese – amministrazione tributaria) e l’Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (Stato estone – amministrazione tributaria) in merito alla richiesta del curatore della massa fallimentare di tale società volta alla reintegrazione, in tale massa, di crediti recuperati dalle autorità finlandesi su richiesta delle autorità estoni.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Ai sensi dei considerando da 1 a 4 della direttiva 2010/24:

    «(1)

    L’assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell’Unione derivanti da determinate imposte e altre misure contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. Oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere per prevenire frodi e perdite di bilancio.

    (2)

    Disposizioni relative all’assistenza reciproca in materia di recupero sono state inizialmente stabilite dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali [(GU 1976, L 73, pag. 18)]. Tale direttiva e i suoi atti modificativi sono stati codificati dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure [(GU 2008, L 150, pag. 28)].

    (3)

    Tali disposizioni, se hanno costituito un primo passo verso un miglioramento delle procedure di recupero all’interno dell’Unione grazie all’avvicinamento delle norme nazionali applicabili, si sono però rivelate insufficienti per rispondere alle esigenze del mercato interno quale si è andato evolvendo negli ultimi trenta anni.

    (4)

    Per garantire meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, è necessario estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca in materia di recupero ai crediti derivanti da imposte e dazi che ancora non vi rientrano, mentre per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre risultati migliori è necessario rendere l’assistenza più efficace ed efficiente e facilitarla nella pratica. Al fine di conseguire tali obiettivi sono necessari importanti adattamenti, per cui una mera modifica della vigente direttiva 2008/55/CE non sarebbe sufficiente. La direttiva 2008/55/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico che muova dai risultati di detta direttiva ma preveda, laddove necessario, norme più chiare e precise».

    4

    L’articolo 1 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

    «La presente direttiva stabilisce le norme ai sensi delle quali gli Stati membri devono fornire, in uno Stato membro, l’assistenza al recupero dei crediti di cui all’articolo 2 sorti in un altro Stato membro».

    5

    L’articolo 10 della medesima direttiva è così formulato:

    «1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.

    2.   L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero».

    6

    L’articolo 13 della direttiva 2010/24 così dispone:

    «1.   Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della presente direttiva. L’autorità adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della presente direttiva.

    (…)

    Lo Stato membro adito non è tenuto a concedere ai crediti degli altri Stati membri le preferenze accordate per crediti analoghi sorti in tale Stato membro, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati o diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro adito. Lo Stato membro che conceda preferenze ai crediti di un altro Stato membro non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze agli stessi o analoghi crediti di altri Stati membri.

    (…)

    5.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 1, l’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo».

    7

    A termini dell’articolo 14 di tale direttiva:

    «1.   Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

    2.   Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

    3.   Se un’azione di cui al paragrafo 1 è stata promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

    4.   Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall’autorità richiedente o dal soggetto interessato, l’autorità adita sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

    Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l’articolo 16, l’autorità adita può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro adito lo consentono.

    L’autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente, all’autorità adita di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito consentono tale azione. (…)

    (…)».

    8

    L’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della citata direttiva stabilisce quanto segue:

    «Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l’adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente».

    Diritto finlandese

    9

    Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, della laki takaisinsaannista konkurssipesään (legge sulla revocatoria fallimentare), nella sua versione applicabile alla controversia principale, un atto giuridico è annullato, tra le altre ipotesi, se mediante esso, in sé considerato o assieme ad altri atti, un creditore viene indebitamente favorito a svantaggio dei restanti creditori. Presupposto per un simile annullamento è che il debitore, nel momento in cui è stato compiuto tale atto, fosse insolvente oppure detto atto abbia contribuito, anche solo parzialmente, alla sua insolvenza.

    10

    L’articolo 10 di tale legge prevede, segnatamente, che il pagamento di un debito che intervenga meno di tre mesi prima della data di riferimento viene annullato se l’importo del pagamento, rispetto alla massa fallimentare, debba essere considerato significativo. Un pagamento simile non è tuttavia annullabile se, alla luce delle circostanze, può essere considerato come normale.

    11

    Ai sensi dell’articolo 23 di tale legge, il curatore della massa fallimentare o un creditore che abbia insinuato il suo credito oppure il cui credito sia stato considerato in altro modo nella tabella di ripartizione possono chiedere la reintegrazione mediante avvio di un’azione giurisdizionale o mediante opposizione contro l’insinuazione di un credito. Tale azione può essere presentata dinanzi al giudice di primo grado che ha avviato la procedura d’insolvenza.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    12

    In data 18 aprile 2012, l’amministrazione tributaria e doganale della Repubblica di Estonia rivolgeva all’amministrazione tributaria finlandese una domanda di recupero, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2010/24, la quale riguardava talune imposte, nonché interessi su tali imposte, dell’ammontare complessivo di EUR 28754,50, che dovevano essere riscossi nei confronti della Metirato.

    13

    In applicazione di tale domanda, l’amministrazione tributaria finlandese comunicava, ai fini del loro recupero, i propri crediti e quelli dello Stato estone all’autorità finlandese responsabile per il recupero coattivo dei crediti.

    14

    Il 12 febbraio 2013, la Metirato effettuava un versamento volontario di EUR 17500 a tale autorità, dei quali EUR 15837,67 venivano accreditati all’amministrazione tributaria finlandese, la quale trasmetteva l’importo di EUR 15541,67 allo Stato estone in base alla suddetta domanda di recupero.

    15

    La Metirato, in data 23 aprile 2013, effettuava un versamento volontario di ulteriori EUR 17803 all’amministrazione tributaria finlandese.

    16

    L’8 maggio 2013, a seguito di un’istanza presentata dalla Metirato, l’Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) ordinava la liquidazione della società.

    17

    L’amministrazione tributaria estone, in data 10 settembre 2013, inviava una seconda domanda di recupero all’amministrazione tributaria finlandese, la quale, tra l’altro, comprendeva un importo ancora dovuto di EUR 8840,17 a saldo del credito relativo alla prima domanda di recupero. Sulla base di tale seconda domanda, l’amministrazione tributaria finlandese, in data 17 settembre 2013, insinuava al passivo nei confronti della Metirato, oltre ai propri crediti, anche i crediti dello Stato estone.

    18

    Il curatore della massa fallimentare della Metirato, in data 8 maggio 2014, ha proposto ricorso presso l’Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) avverso lo Stato finlandese e la sua amministrazione tributaria, chiedendo la reintegrazione nella massa fallimentare della Metirato della totalità dei pagamenti effettuati, ai sensi degli articoli 5 e 10 del legge sulla revocatoria fallimentare.

    19

    Questa azione si basa sull’argomentazione secondo cui, da un lato, l’amministrazione tributaria finlandese è stata indebitamente favorita a scapito degli altri creditori a seguito del pagamento di imposte esigibili da diverso tempo, mentre la Metirato era già fallita e tale amministrazione avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale insolvenza e, dall’altro, la Metirato, durante il periodo critico, vale a dire tra il 25 gennaio e l’8 maggio 2013, aveva versato un importo consistente del debito d’imposta in relazione alla massa patrimoniale.

    20

    Il presente ricorso è diretto contro lo Stato finlandese e la sua amministrazione tributaria e, nei limiti in cui questi ultimi non dovessero costituire la giusta parte convenuta per quanto riguarda l’importo di EUR 15541,67, contro lo Stato estone.

    21

    Lo Stato finlandese si è opposto all’azione del curatore della massa fallimentare della Metirato, facendo valere in particolare che, trattandosi di una somma ricevuta dallo Stato estone, il presente ricorso doveva essere proposto nei confronti di quest’ultimo. Lo Stato finlandese ritiene che, nel fornire, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2010/24, assistenza amministrativa alle autorità estoni, esso ha agito solo in qualità di agente delle autorità tributarie estoni, che in nessun momento è venuto in possesso di tale importo e che la sua missione è terminata nel momento in cui l’importo è stato recuperato, così che la richiesta del curatore della massa fallimentare della Metirato relativa a tale importo deve essere rivolta all’amministrazione tributaria estone.

    22

    Da parte sua, lo Stato estone ha contestato tale ricorso con la motivazione che, a suo parere, risulta dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24 che, nei limiti in cui la richiesta del curatore della massa fallimentare della Metirato riguarda un importo recuperato dall’amministrazione finlandese, solo quest’ultima può essere considerata come parte convenuta nel procedimento di reintegrazione di cui trattasi.

    23

    È in tale contesto che l’Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, laddove prevede che i crediti per cui è stata presentata una domanda di recupero siano trattati dallo Stato adito come crediti dello Stato membro adito stesso, debba essere interpretato nel senso che:

    a)

    lo Stato membro adito sia anche parte del procedimento giudiziario che abbia ad oggetto la restituzione degli importi pagati alla massa fallimentare in conseguenza di un recupero, oppure

    b)

    lo Stato membro adito provveda soltanto al recupero del credito nell’ambito dell’esecuzione forzata e all’insinuazione al passivo nella procedura d’insolvenza di cui trattasi, mentre nell’ambito di un’azione revocatoria fallimentare, riguardante il complesso dei beni appartenenti alla massa fallimentare, la legittimazione passiva spetti allo Stato membro richiedente.

    2)

    Se la direttiva [2010/24] debba essere interpretata nel senso che i crediti di un altro Stato membro sulla base di una domanda di recupero vengano recuperati con gli stessi mezzi, tuttavia in modo tale per cui i beni patrimoniali recuperati restino separati e non si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito, oppure nel senso che essi vengano recuperati unitamente ai crediti propri, cosicché essi si confondono con il patrimonio dello Stato membro adito. In altre parole: se la direttiva [2010/24] sia volta soltanto a vietare un trattamento meno favorevole dei crediti di un altro Stato membro.

    3)

    Se una controversia riguardante un’azione revocatoria fallimentare possa essere equiparata a una controversia concernente misure esecutive ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 [della direttiva 2010/24] e se da ciò possa desumersi che, in base [a tale] direttiva, lo Stato membro adito sia dotato di legittimazione passiva anche in tale controversia».

    Sulle questioni pregiudiziali

    24

    Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24 debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ad una procedura volta alla reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedura si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e che, dall’altro lato, lo Stato membro adito, in forza di tali disposizioni, deve essere considerato come la parte convenuta in tale procedimento e se il fatto che l’importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con quest’ultimo abbia un’incidenza al riguardo.

    25

    Nel caso di specie, occorre ricordare che, con il suo ricorso, il curatore fallimentare della Metirato contesta la validità, in base al diritto finlandese, del recupero dei crediti da parte dell’autorità finlandese competente per la riscossione dei crediti dello Stato, ai fini del recupero dei crediti dovuti da tale società allo Stato finlandese e allo Stato estone.

    26

    Nella misura in cui tale procedura di recupero coattivo è stata avviata ai fini dell’esecuzione di una richiesta di recupero rivolta, ai sensi della direttiva 2010/24, alle autorità finlandesi dalle autorità estoni, essa costituisce una misura di esecuzione adottata nello Stato membro adito, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale direttiva.

    27

    Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, una controversia diretta a contestare lo svolgimento e l’esito di tale procedura, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una controversia relativa ad una misura di esecuzione adottata nello Stato membro adito e deve pertanto essere impugnata dinanzi all’organo competente di tale Stato membro, in questo caso la Repubblica di Finlandia, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in quest’ultimo.

    28

    Tuttavia, poiché la formulazione di tale disposizione non precisa quale sia, in un’azione di questo tipo, la parte convenuta, se lo Stato membro richiedente o lo Stato membro adito, è necessario esaminare se tale questione possa essere risolta alla luce dell’economia generale e della finalità della direttiva 2010/24.

    29

    Come risulta dai considerando da 1 a 4 di tale direttiva, quest’ultima mira ad estendere l’ambito di applicazione della direttiva 76/308, codificata dalla direttiva 2008/55, a crediti che non vi erano assoggettati, per tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno e rendere più efficace l’assistenza reciproca in materia di recupero e facilitarne l’utilizzazione pratica, per essere in grado di rispondere al crescente numero di richieste di assistenza.

    30

    Conformemente all’articolo 1 della direttiva 2010/24, quest’ultima stabilisce le norme ai sensi delle quali gli Stati membri devono fornire, in uno Stato membro, l’assistenza al recupero dei crediti sorti in un altro Stato membro.

    31

    Per quanto riguarda le misure adottate dallo Stato membro adito per recuperare, in tale Stato membro, un credito oggetto di una domanda di recupero, l’autorità adita, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, deve esercitare le competenze e avvalersi delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro, poiché ogni credito per cui è stata presentata una siffatta domanda è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione prevista in tale direttiva.

    32

    Allo stesso modo, l’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24 prevedono la possibilità per l’autorità adita di adottare, su richiesta dell’autorità richiedente, misure cautelari per garantire il recupero di un credito contestato, se le disposizioni nazionali dello Stato membro adito lo consentono.

    33

    Inoltre, l’articolo 14 della direttiva 2010/24 prevede una ripartizione delle competenze tra gli organi dello Stato membro richiedente e quelli dello Stato membro adito per giudicare delle controversie concernenti, da un lato, il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente, nonché, dall’altro, le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente di quest’ultimo.

    34

    Tale ripartizione delle competenze è corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l’esecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello Stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello Stato membro adito, conformemente alle disposizioni di legge applicabili in quest’ultimo (v., per quanto riguarda la direttiva 76/308, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 40).

    35

    Pertanto, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, qualsiasi contestazione del credito, del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente, del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito o di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente deve essere promossa dinanzi agli organi competenti di quest’ultimo Stato membro e non già dinanzi a quelli dello Stato membro adito, il cui sindacato giurisdizionale è limitato, in tale articolo 14, paragrafo 2, esplicitamente agli atti di quest’ultimo Stato membro (sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punti 4344).

    36

    Invece, le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità adita sono sottoposte all’organo competente di tale Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esse vigenti, dato che tale autorità è nella posizione migliore per interpretare il proprio diritto nazionale e decidere in merito alla legalità di un atto di conseguenza (v., per quanto riguarda la direttiva 76/308, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punti 39, 4049).

    37

    Risulta quindi dalle disposizioni della direttiva 2010/24 che, da un lato, le misure di esecuzione adottate dallo Stato membro adito sono disciplinate dalla normativa applicabile in tale Stato membro e che, dall’altro lato, le controversie relative a tali misure vanno promosse dinanzi all’organo competente di tale Stato membro adito, che deve esaminarle alla luce delle disposizioni del suo diritto nazionale.

    38

    Il fatto che una controversia simile si collochi nel contesto di una procedura per la restituzione dei beni nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito non può pregiudicare le norme relative alla risoluzione di tale controversia previste dal legislatore dell’Unione, poiché quest’ultimo, ai fini dell’applicazione di tali norme, non ha operato una distinzione a seconda della natura del procedimento in cui tale controversia si verifica.

    39

    Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 45 a 47 delle sue conclusioni, risulta dall’economia generale e dalla finalità della direttiva 2010/24 che un’azione, come quella di cui al procedimento principale, che mira a contestare, dinanzi all’organo competente dello Stato membro adito, la validità, alla luce del diritto di tale Stato membro, di una procedura di riscossione coattiva avviata, ai sensi di tale legge, dalle autorità di tale Stato membro, ai fini del recupero, ai sensi di tale direttiva, di crediti dello Stato membro richiedente, deve essere diretta contro lo Stato membro adito, anche se siffatta contestazione è parte di una procedura per la reintegrazione dei beni nella massa fallimentare di una società stabilita in tale Stato membro.

    40

    Peraltro, in mancanza di determinazione, da parte della direttiva 2010/24, delle modalità di conservazione degli importi recuperati dallo Stato membro adito prima del loro trasferimento allo Stato membro richiedente, quest’ultima rientra nella competenza degli Stati membri, a condizione che l’obbligo di trasferire gli importi recuperati e gli interessi applicabili sia rispettato.

    41

    Pertanto, la circostanza che l’importo dei crediti recuperati dallo Stato membro adito, sulla base di una domanda di recupero ai sensi di tale direttiva, sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con quest’ultimo, è irrilevante ai fini dell’interpretazione fornita al punto 38 della presente sentenza.

    42

    Occorre inoltre rammentare che la direttiva 2010/24 si fonda sul principio della fiducia reciproca (sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 41).

    43

    Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e seguenti delle sue conclusioni, quando una misura di esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, adottata nello Stato membro adito per il recupero di un credito dello Stato membro richiedente, sia contestata con esito positivo dinanzi all’organo competente dello Stato membro adito, in linea di principio incombe allo Stato membro richiedente rimborsare eventuali importi recuperati, a titolo di questa misura, che gli sarebbero stati trasferiti dallo Stato membro adito.

    44

    In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ad un procedimento per la reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, dall’altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia incidenza al riguardo la circostanza che l’importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso.

    Sulle spese

    45

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ad un procedimento per la reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, dall’altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia incidenza al riguardo la circostanza che l’importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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