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Document 62017CJ0660

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019.
    RF contro Commissione europea.
    Impugnazione – Ricorso di annullamento – Invio dell’atto di ricorso per telefax – Deposito oltre i termini dell’originale dell’atto di ricorso nella cancelleria del Tribunale – Ritardo nell’inoltro della corrispondenza – Nozione di “forza maggiore o caso fortuito”.
    Causa C-660/17 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:509

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    19 giugno 2019 ( *1 )

    «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Invio dell’atto di ricorso per telefax – Deposito oltre i termini dell’originale dell’atto di ricorso nella cancelleria del Tribunale – Ritardo nell’inoltro della corrispondenza – Nozione di “forza maggiore o caso fortuito”»

    Nella causa C‑660/17 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 novembre 2017,

    RF, con sede in Gdynia (Polonia), rappresentata da K. Komar‑Komarowski, radca prawny,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da J. Szczodrowski, G. Meessen e I. Rogalski, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas (relatore), L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 gennaio 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione la RF chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2017, RF/Commissione (T‑880/16, non pubblicata; in prosieguo l’«ordinanza impugnata», EU:T:2017:647), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione C(2016) 5925 final, della Commissione, del 15 settembre 2016, recante rigetto della sua denuncia nel caso COMP AT.40251 – Trasporto ferroviario, spedizione di merci (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

    2

    Al titolo III, rubricato «Procedura dinanzi alla Corte di giustizia», l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone quanto segue:

    «Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

    Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».

    3

    Al titolo IV di tale Statuto, relativo al Tribunale, l’articolo 53, primo e secondo comma, così prevede:

    «La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

    La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura [...]».

    Regolamento di procedura del Tribunale

    4

    Il titolo terzo, rubricato «Ricorsi diretti», del regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (GU 2015, L 105, pag. 1), entrato in vigore il 1o luglio 2015, contiene un capo primo, a sua volta rubricato, «Disposizioni generali». Tale capo è suddiviso in cinque sezioni, nella quarta delle quali, dedicata ai termini, sono contenuti gli articoli da 58 a 62 di detto regolamento.

    5

    L’art. 58 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al computo dei termini, prevede quanto segue:

    «1.   I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

    [...]

    b)

    un termine espresso [...] in mesi [...] scade con lo spirare del giorno che, [...] nell’ultimo mese [...], ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire da cui il termine dev’essere calcolato; se, in un termine espresso in mesi [...], il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

    [...]».

    6

    L’articolo 60 di tale regolamento, rubricato «Termine in ragione della distanza», così dispone:

    «I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

    7

    L’articolo 73 di tale regolamento, rubricato «Deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea», prevedeva, al paragrafo 3:

    «In deroga all’articolo 72, paragrafo 2, seconda frase, la data e l’ora in cui una copia integrale dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene in cancelleria mediante telefax sono prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. A questo termine di dieci giorni non si applica l’articolo 60».

    8

    Quest’articolo 73 è stato abrogato in occasione delle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale dell’11 luglio 2018 (GU 2018, L 240, pag. 68), con le quali si è resa obbligatoria l’utilizzazione dell’applicazione informatica «e-Curia» per il deposito degli atti processuali.

    9

    Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, in qualsiasi momento, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

    10

    Alla parte III.A.2, relativa al deposito degli atti processuali e relativi allegati mediante telefax, i punti da 79 a 81 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU 2015, L 152, pag. 1) prevedevano:

    «79.

    La data di deposito di un atto processuale per telefax è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza di un termine, soltanto se il documento originale, munito della firma autografa del rappresentante, che è stato oggetto della trasmissione per telefax, è depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi all’invio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

    80.

    Il documento originale munito della firma autografa del rappresentante dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio per telefax, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime.

    81.

    In caso di divergenza tra il documento originale munito della firma autografa del rappresentante e la copia precedentemente pervenuta in cancelleria per telefax, è presa in considerazione solo la data di deposito di tale documento originale firmato».

    Fatti e ordinanza impugnata

    11

    Il ricorso della RF, essendo un ricorso di annullamento, doveva essere presentato, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, entro il termine di due mesi decorrenti, a seconda dei casi, dalla pubblicazione della decisione contro cui il ricorso era diretto, dalla notifica di quest’ultima o dal giorno in cui la RF ne aveva avuto conoscenza.

    12

    Nella specie, la decisione controversa è stata notificata alla RF il 19 settembre 2016. Il termine di ricorso di due mesi, maggiorato di dieci giorni a causa della distanza, come previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, scadeva, dunque, il 29 novembre 2016 a mezzanotte.

    13

    Il 18 novembre 2016, la RF ha fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale, via fax, l’atto di ricorso di annullamento. Tuttavia, l’originale firmato di tale atto è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale solamente il 5 dicembre 2016, cioè dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla ricezione della copia fax, previsto dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

    14

    Con lettere del 20 dicembre 2016, 7 marzo 2017 e 19 giugno 2017, la cancelleria del Tribunale ha domandato alla ricorrente chiarimenti riguardo alla data in cui la decisione controversa le era stata comunicata e spiegazioni relative al deposito tardivo dell’atto di ricorso.

    15

    Con lettere del 28 dicembre 2016, 28 aprile 2017 e 27 giugno 2017, la ricorrente ha fornito le spiegazioni domandate.

    16

    In particolare, nella lettera del 28 dicembre 2016, la RF ha sostenuto che l’atto di ricorso in versione cartacea era stato inviato il giorno stesso in cui era stato trasmesso al Tribunale per fax e, pertanto, il prima possibile relativamente a quest’ultima data. Secondo la ricorrente, era ragionevole considerare che l’atto di ricorso in versione cartacea sarebbe giunto al Tribunale prima della scadenza del termine di dieci giorni. Il fatto che il Tribunale l’abbia ricevuto solamente il 5 dicembre 2016 doveva essere considerato come un ritardo eccezionale, riconducibile all’articolo 45, paragrafo 2, letto in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò sarebbe confermato dal fatto che il termine di dieci giorni è stato anche considerato come ragionevole tanto dal regolamento di procedura del Tribunale quanto dalle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura (punto 80). La RF ha concluso che l’atto di ricorso doveva essere considerato come presentato nel termine.

    17

    Nella sua lettera del 27 giugno 2017, la RF ha allegato i documenti che attestano che il plico contenente l’originale firmato dell’atto di ricorso era stato depositato presso la Poczta Polska, principale operatore postale in Polonia, il 18 novembre 2016. Tale circostanza dimostrerebbe che la RF ha dato prova della diligenza richiesta al fine di depositare l’atto di ricorso in versione cartacea nel termine di dieci giorni dalla sua trasmissione mediante fax. Il fatto che il plico si sarebbe trovato ancora in Polonia il 2 dicembre 2016 e sia stato consegnato presso la cancelleria del Tribunale solamente il 5 dicembre 2016, ossia 17 giorni dopo l’invio mediante fax, non le sarebbe imputabile.

    18

    In questa lettera, la RF ha anche sottolineato che l’invio dell’atto di ricorso in versione cartacea era stato affidato alla Poczta Polska in ragione delle garanzie offerte da tale operatore pubblico. La RF ha, inoltre, osservato che, sin dal momento del deposito del plico contenente l’atto di ricorso, questo si era trovato totalmente al di fuori del suo controllo.

    19

    Dopo aver ricordato, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso di cui all’articolo 263 TFUE, il Tribunale ha rilevato, al punto 16 della citata ordinanza, che si può derogare a tali termini solamente nel caso di circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore.

    20

    Ai punti 17 e 18 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le nozioni di «forza maggiore» o di «caso fortuito» comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla parte ricorrente, e elemento soggettivo, costituito dall’obbligo, per quest’ultima, di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, la parte ricorrente deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dare prova di diligenza nel rispettare i termini previsti. Pertanto, le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito» non si applicherebbero ad una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe obiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso.

    21

    Il Tribunale ha rilevato, al punto 19 della citata ordinanza, che, per essere qualificato come «caso fortuito» o «forza maggiore», un evento deve presentare un carattere inevitabile, in modo che tale evento diventi la causa determinante della decadenza.

    22

    Al punto 20 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che la circostanza che l’articolo 73, paragrafo 3, del proprio regolamento di procedura preveda un termine di dieci giorni non implica che l’inoltro della corrispondenza contenente l’originale firmato dell’atto di ricorso in un termine superiore ai dieci giorni costituisca un caso fortuito o di forza maggiore. Al punto 21 di tale ordinanza, esso ha sottolineato che la sola lentezza nell’inoltro della spedizione postale, al di fuori di altre circostanze particolari, quali una disfunzione amministrativa, una catastrofe naturale o uno sciopero, non potrebbe costituire, da sé sola, un caso fortuito o un caso di forza maggiore contro il quale la ricorrente non poteva premunirsi.

    23

    Al punto 26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che la ricorrente si era limitata ad indicare, in risposta ad una domanda di chiarimenti da parte del Tribunale, da un lato, che essa aveva inviato il plico contenente l’originale firmato dell’atto di ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, dall’altro lato, che, tenuto conto delle sue conoscenze, aveva stimato che, normalmente, il documento inviato sarebbe pervenuto presso la cancelleria del Tribunale prima della scadenza del termine di dieci giorni. Il Tribunale ha considerato che, benché fosse tenuta a seguire attentamente la procedura di spedizione della corrispondenza, la ricorrente non aveva dedotto nessun elemento a tal riguardo.

    24

    Peraltro, il Tribunale ha rilevato, al punto 27 della citata ordinanza, che la RF non aveva invocato nessun’altra circostanza particolare, quale una disfunzione amministrativa, una catastrofe naturale o uno sciopero.

    25

    Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha, dunque, constatato che la ricorrente non aveva apportato la prova, che le spettava, che i tempi di spedizione della corrispondenza erano stati la causa determinante per la decadenza, nel senso che si sarebbe trattato di un evento avente un carattere inevitabile contro il quale la ricorrente non avrebbe potuto premunirsi.

    26

    Il Tribunale ha concluso, al punto 29 di tale ordinanza, che la RF non aveva dimostrato l’esistenza di un causo fortuito o di forza maggiore nel caso di specie e, conseguentemente, ha respinto il ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    27

    La RF chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo esamini la causa e pronunci una sentenza nel merito, atta ad essere impugnata;

    qualora la Corte dovesse ritenere che sussistano le condizioni per statuire definitivamente sulla controversia, annullare l’ordinanza impugnata e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    28

    La RF chiede inoltre l’ammissione di alcuni documenti come nuove prove.

    29

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    condannare la RF alle spese.

    Sulla domanda di ammissione di nuove prove

    30

    Va respinta la domanda di ammissione di nuove prove. Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, di modo che elementi di prova nuovi sono irricevibili nella fase dell’impugnazione [v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 1995, Henrichs/Commissione, C‑396/93 P, EU:C:1995:280, punto 14, nonché ordinanza del presidente della Corte del 25 gennaio 2008, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Monte Urano/Apache Footwear e a., C‑464/07 P(I), non pubblicata, EU:C:2008:49, punto 12].

    Sull’impugnazione

    31

    A sostegno della sua impugnazione, la RF deduce quattro motivi.

    Sul primo e sul secondo motivo d’impugnazione

    Argomenti delle parti

    32

    Con il suo primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione degli articoli 45 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la RF contesta al Tribunale di aver erroneamente assimilato, ai punti da 17 a 22 dell’ordinanza impugnata, la nozione di «forza maggiore» a quella di «caso fortuito». Riferendosi al punto 22 dell’ordinanza del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione (C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256), la RF ricorda che la proroga dei termini in ragione della distanza di dieci giorni prevista dal regolamento di procedura del Tribunale corrisponde al lasso di tempo nel quale qualsiasi plico postale, in provenienza di un qualsiasi punto dell’Unione, dovrebbe normalmente poter giungere alla cancelleria del Tribunale, senza potersi escludere che tale lasso di tempo sia superato. Essa ne conclude che il superamento di tale termine per ragioni imputabili all’operatore postale deriva incontestabilmente dal caso fortuito, ovverosia da circostanze imprevedibili.

    33

    Tale argomento sarebbe corroborato dal punto 80 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale il documento originale munito della firma autografa del rappresentante dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio per telefax.

    34

    La RF, infine, sostiene che l’interpretazione della nozione di «caso fortuito» fornita dal Tribunale nell’ordinanza impugnata genera una discriminazione, poiché una parte domiciliata in Polonia non potrebbe beneficiare della regolamentazione che permette alle parti la cui residenza sia più lontana geograficamente dalla sede del Tribunale di inviare un atto di ricorso mediante telefax. Infatti, considerando che l’originale firmato rischia di giungere al Tribunale solamente dopo la scadenza del termine di dieci giorni, non sarebbe di alcuna utilità per tali parti inviare l’atto di ricorso mediante telefax. Ebbene, non potrebbe pretendersi da loro che vadano a depositare l’atto di ricorso personalmente presso la cancelleria del Tribunale.

    35

    Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la RF considera che il Tribunale abbia violato l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, dichiarando che il ricorso era manifestamente irricevibile.

    36

    La Commissione contesta la fondatezza di tali motivi d’impugnazione.

    Giudizio della Corte

    37

    Occorre costatare che, secondo una giurisprudenza costante relativa al rispetto dei termini di ricorso, le nozioni di «caso fortuito» e di «forza maggiore» condividono gli stessi elementi e hanno le stesse conseguenze giuridiche. Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto ricordando, al punto 17 dell’ordinanza impugnata, che tali nozioni comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla parte ricorrente, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per quest’ultima di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32; ordinanze dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, punto 17, e del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 19).

    38

    La Corte ho sottolineato che la parte ricorrente deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 32; ordinanze dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, punto 17, e del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 19), e che le nozioni di «caso fortuito» e di «forza maggiore» non si applicano ad una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe obiettivamente stata in grado di evitare la scadenza del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia/Commissione, 209/83, EU:C:1984:274, punto 22, e ordinanza del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 20).

    39

    Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare che il superamento del termine di dieci giorni in ragione della distanza previsto dal regolamento di procedura del Tribunale era dovuto a ragioni imputabili all’operatore postale, senza provare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, di aver adottato tutte le misure appropriate per premunirsi contro un tale evento, essendo l’invio dell’originale firmato immediatamente dopo la trasmissione della copia mediante fax solamente una tra le misure da adottare a tal fine.

    40

    Una simile conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la circostanza che il regolamento di procedura del Tribunale preveda un termine forfettario di dieci giorni per l’invio di un originale dopo un invio mediante comunicazione elettronica non implica che l’inoltro della spedizione postale in un termine superiore a dieci giorni costituisca un caso fortuito o di forza maggiore. Analogamente alla proroga forfettaria del termine in ragione della distanza prevista all’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, il termine di dieci giorni che era contenuto all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale consentiva di tener conto delle distanze più o meno lunghe da percorrere e della rapidità variabile degli operatori postali. Tale termine corrisponde in tal modo non al tempo massimo garantito per l’inoltro della corrispondenza, ma al lasso di tempo nel quale una qualsiasi spedizione postale, in provenienza da un qualsiasi punto dell’Unione, dovrebbe normalmente poter giungere alla cancelleria del Tribunale, senza potersi escludere che tale lasso di tempo sia superato (v., per analogia, ordinanza del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 22).

    41

    Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, un termine di consegna della corrispondenza superiore a dieci giorni non è un evento imprevedibile, ma costituisce una possibilità che si può realizzare malgrado le indicazioni degli operatori postali.

    42

    Così, la sola lentezza nell’inoltro della spedizione postale non potrebbe costituire, al di fuori di altre circostanze particolari, un caso fortuito o un caso di forza maggiore contro il quale la ricorrente non poteva premunirsi (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 23).

    43

    Per gli stessi motivi, non potrebbe dedursi dal punto 80 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale che, qualora il documento originale munito della firma del rappresentante sia stato spedito senza indugio, subito dopo il suo invio per telefax, ogni ricezione di tale documento al di là del termine di dieci giorni debba essere considerata come rientrante in un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Infatti, tali norme pratiche, che contengono spiegazioni e consigli per le parti al fine di esortarle ad essere attente al rispetto dei termini, non possono, in ogni caso, essere opposte all’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

    44

    Per quanto concerne l’esistenza di una pretesa discriminazione derivante dalla giurisprudenza relativa alla nozione di «caso fortuito», la Corte ha affermato ripetutamente che si può derogare all’applicazione delle norme dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

    45

    Il non ammettere che un ritardo dei servizi postali possa, di per sé, costituire un caso fortuito o di forza maggiore è una regola che si applica a tutti i soggetti di diritto, indipendentemente dal luogo della loro residenza o dal luogo d’invio del documento in questione. L’applicazione di questa regola permette di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario dei soggetti di diritto, in quanto nessuno di loro sarà favorito qualora invochi e provi l’inaspettata sopravvenienza di un caso fortuito o di un caso di forza maggiore.

    46

    Di conseguenza, i primi due motivi d’impugnazione devono essere respinti.

    Sul terzo motivo d’impugnazione

    Argomenti delle parti

    47

    Con il terzo motivo d’impugnazione, la RF contesta al Tribunale di avere erroneamente ritenuto che essa non avesse dimostrato l’esistenza di un caso fortuito, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e censura a tal proposito le constatazioni che figurano al punto 26 dell’ordinanza impugnata. Essa sostiene che è difficile immaginare quali «misure supplementari» avrebbe potuto adottare per evitare ritardi nella consegna del plico postale, dal momento che essa ha esaminato il percorso del plico nell’ambito del servizio «Tracciatura – Tracking», anche se, da un certo momento in poi, ha perso il controllo successivo della spedizione. Essa considera che la tesi del Tribunale secondo la quale essa avrebbe potuto avere un’influenza sui tempi di consegna del plico è chiaramente infondata.

    48

    La Commissione ritiene che il terzo motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile, nella misura in cui la ricorrente, senza allegare uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, contesta la valutazione che questo ne ha fatto.

    Giudizio della Corte

    49

    Occorre constatare che, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che la ricorrente aveva essa stessa indicato di aver inviato il plico contenente l’originale firmato dell’atto di ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma non aveva dimostrato di aver intrapreso alcun’altra iniziativa. Al punto 27 della citata ordinanza, il Tribunale ha rilevato che la RF non aveva invocato nessun’altra circostanza particolare, quale una disfunzione amministrativa, una catastrofe naturale o uno sciopero. Al punto 28, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva apportato la prova, che le spettava, che i tempi di spedizione della corrispondenza erano stati la causa determinante della decadenza, nel senso che si sarebbe trattato di un evento avente un carattere inevitabile contro il quale la ricorrente non avrebbe potuto premunirsi.

    50

    Ebbene, simili elementi costituiscono considerazioni di fatto e valutazioni di prove che non spetta alla Corte controllare, salvo uno snaturamento, che nella fattispecie non viene lamentato. In effetti, come è stato ricordato al punto 30 della presente sentenza, la competenza della Corte nel contesto di un’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

    51

    Alla luce di tali conclusioni fattuali, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato, nel caso di specie, l’esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore.

    52

    Per le suesposte ragioni, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

    Sul quarto motivo d’impugnazione

    Argomenti delle parti

    53

    Con il quarto motivo d’impugnazione, la RF sostiene che l’interpretazione data dal Tribunale dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale il ritardo dell’operatore postale che comporta il superamento del termine in ragione della distanza non rientra nella nozione di «caso fortuito», costituisce una violazione dell’articolo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Essa afferma che questa interpretazione comporta una disparità di trattamento a seconda del luogo di domicilio e, di conseguenza, è discriminatoria. Secondo la RF, la restrizione così apportata ai diritti fondamentali di cui trattasi non è indispensabile né proporzionata allo scopo perseguito.

    54

    La Commissione sostiene che il quarto motivo è irricevibile, poiché troppo vago, e comunque infondato.

    Giudizio della Corte

    55

    Occorre ricordare che il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

    56

    Tale principio, che consiste nel garantire a qualsiasi soggetto un equo processo, non osta a che sia prescritto un termine per la proposizione di un ricorso giurisdizionale (ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    57

    La Corte ha del pari affermato che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è in alcun modo pregiudicato dall’applicazione rigorosa della normativa dell’Unione riguardante i termini procedurali, la quale, secondo costante giurisprudenza, risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

    58

    Dalla giurisprudenza risulta inoltre che una deroga a detta disciplina non può essere giustificata dalla circostanza che sono in gioco diritti fondamentali. Le norme riguardanti i termini di ricorso, infatti, sono di ordine pubblico e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto nonché l’uguaglianza dei singoli dinanzi alla legge (ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    59

    Infine, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, l’applicazione della regola per la quale un ritardo dei servizi postali non può essere di per sé all’origine dell’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore permette di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario dei soggetti di diritto, in quanto nessuno di loro deve essere favorito qualora invochi e provi la sopravvenienza inaspettata di un caso fortuito o di un caso di forza maggiore.

    60

    Ne consegue che il quarto motivo d’impugnazione non è fondato.

    61

    Poiché nessuno dei motivi d’impugnazione è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta.

    Sulle spese

    62

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    63

    La RF, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La domanda di ammissione di nuove prove è respinta.

     

    2)

    L’impugnazione è respinta.

     

    3)

    La RF è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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