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Document 62017CJ0624

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2019.
    Procedimento penale a carico di Tronex BV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag.
    Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 2, punto 1 – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Nozioni di “spedizioni di rifiuti” e di “rifiuto” – Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore.
    Causa C-624/17.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:564

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    4 luglio 2019 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 2, punto 1 – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Nozioni di “spedizioni di rifiuti” e di “rifiuto” – Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore»

    Nella causa C‑624/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 22 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2017, nel procedimento penale a carico di

    Tronex BV,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2018,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Tronex BV, da R.G.J. Laan, advocaat;

    per l’Openbaar Ministerie, da W.J.V. Spek e L. Boogert, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A.M. de Ree e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

    per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

    per il governo norvegese, da C. Anker e I. Meinich, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da E. Manhaeve, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), letto in combinato disposto con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico della Tronex BV, imputata di aver spedito una partita di rifiuti dai Paesi Bassi verso la Tanzania, in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 1 del regolamento n. 1013/2006 così dispone:

    «1.   Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

    2.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

    (…)

    c)

    esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

    (…)».

    4

    A termini dell’articolo 2 di tale regolamento:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    “rifiuti”: i rifiuti quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9)];

    (…)

    35)

    “spedizione illegale”: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

    a)

    senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

    b)

    senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; (…)

    (…)».

    5

    L’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento è del seguente tenore:

    «Sono soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

    a)

    se destinati ad operazioni di smaltimento:

    tutti i rifiuti;

    (…)».

    6

    La direttiva 2006/12 definisce al suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la nozione di «rifiuto». La direttiva 2008/98 ha abrogato e sostituito, per mezzo del suo articolo 41, primo comma, la direttiva 2006/12 con effetto dal 12 dicembre 2010. Conformemente all’articolo 41, terzo comma, della direttiva 2008/98, letto in combinato disposto con il suo allegato V, si deve ritenere che i riferimenti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12 si intendono oramai fatti alla definizione della nozione di «rifiuto» contenuta all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

    7

    L’articolo 3 della direttiva 2008/98 prevede quanto segue:

    «Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    1)

    “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

    (…)».

    Diritto olandese

    8

    Ai sensi dell’articolo 10.60, secondo comma, del Wet houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne (Wet Milieubeheer) [legge recante norme concernenti talune questioni generali nell’ambito della protezione ambientale (legge sulla protezione ambientale)], del 13 giugno 1979 (Stb. 1979, n. 442), è vietato il compimento degli atti di cui all’articolo 2, punto 35, del regolamento n. 1013/2006.

    9

    A termini dell’articolo 1a, punto 1, della Wet houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten (legge recante norme dirette all’individuazione, repressione e condanna dei reati nel settore economico), del 22 giugno 1950 (Stb. 1950, n. 258), la violazione di detto divieto configura un reato economico, punibile ai sensi dell’articolo 6 di tale legge.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    10

    La Tronex, grossista di partite di apparecchiature elettroniche residue, ha proposto appello dinanzi al Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi), giudice del rinvio, avverso una sentenza del Rechtbank Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi). In primo grado, la Tronex è stata condannata a una pena pecuniaria, con beneficio della sospensione condizionale, per presunta spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006. Il 10 febbraio 2014 è stato constatato che tale società intendeva spedire ad un terzo, con sede in Tanzania, una partita di apparecchiature elettriche o elettroniche (in prosieguo: la «partita controversa»). La partita controversa, acquistata per un importo di EUR 2396,01, era composta da bollitori elettrici, ferri da stiro a vapore, ventilatori e rasoi elettrici. Le apparecchiature si trovavano, in gran parte, nella loro confezione originaria, ma alcune erano prive di confezione. Si trattava, da un lato, di apparecchiature restituite da consumatori in base alla garanzia sul prodotto interessato e, dall’altro, di prodotti che, ad esempio, erano stati svincolati dall’assortimento del venditore a seguito di una modifica dello stesso. Inoltre, talune apparecchiature presentavano vizi. La spedizione è stata effettuata senza la notifica o l’autorizzazione prevista al regolamento n. 1013/2006.

    11

    Dinanzi al giudice del rinvio, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi) sostiene che la partita controversa era composta da apparecchiature che non erano più idonee ad una normale vendita ai consumatori, circostanza che ha indotto i fornitori della Tronex a «disfarsi» di tali apparecchiature. Esse costituirebbero, quindi, «rifiut[i]» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98. A tal riguardo sarebbe irrilevante il fatto che le apparecchiature in parola presentassero ancora un valore residuo e che la Tronex abbia effettivamente pagato un importo a tal titolo. Pertanto, la spedizione di detta partita di «rifiut[i]» a un terzo con sede in Tanzania avrebbe dovuto rispondere ai requisiti derivanti dal regolamento n. 1013/2006.

    12

    La Tronex contesta la qualificazione come «rifiuto» che il pubblico ministero intende attribuire alle apparecchiature da cui è composta la partita controversa. I fornitori di detta società non si sarebbero «disfatti» di tali apparecchiature, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98, bensì li avrebbero venduti alla Tronex in qualità di merci ordinarie aventi un determinato valore sul mercato.

    13

    Ciò premesso, il Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    a)

    Se il negoziante che restituisca al proprio fornitore (importatore, grossista, distributore, produttore o altri da cui abbia acquistato l’oggetto) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, in base al contratto esistente tra negoziante e fornitore stessi, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della [direttiva 2008/98].

    b)

    Se, ai fini della risposta alla [prima] questione[, lettera a)], rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o un difetti facilmente riparabili.

    c)

    Se ai fini della risposta alla [prima] questione[, lettera a)], rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere l’oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

    2)

    a)

    Se il negoziante o il fornitore che rivenda ad un acquirente all’ingrosso (di partite restanti) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della [direttiva 2008/98].

    b)

    Se, ai fini della risposta alla [seconda] questione[, lettera a)], rilevi l’entità del prezzo d’acquisto dovuto dall’acquirente all’ingrosso al negoziante o al fornitore.

    c)

    Se, ai fini della risposta alla [seconda] questione[, lettera a)], rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti facilmente riparabili.

    d)

    Se ai fini della risposta alla [seconda] questione[, lettera a)], rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere l’oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

    3)

    a)

    Se l’acquirente all’ingrosso che abbia rilevato una grossa partita da negozianti o fornitori rivendendola poi a terzi (stranieri) i prodotti restituiti dai consumatori e/o divenuti eccedenti debba essere considerato quale detentore che si disfi di una partita di merci, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della [direttiva 2008/98].

    b)

    Se ai fini della risposta alla [terza] questione[, lettera a)], rilevi l’entità del prezzo d’acquisto dovuto dal terzo all’acquirente all’ingrosso.

    c)

    Se ai fini della risposta alla [terza] questione[, lettera a)], rilevi se si tratti di una partita di merci con vizi o difetti facilmente riparabili.

    d)

    Se ai fini della risposta alla [terza] questione[, lettera a)], rilevi se la partita di merci comprenda parimenti merci con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere il relativo oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

    e)

    Se ai fini della risposta [alla terza questione, lettera c), o alla terza questione, lettera d)] rilevi la percentuale che le merci difettose rappresentino rispetto all’intera partita di merci rivendute al terzo. In tal caso, quale percentuale costituisca il livello di soglia».

    Sulle questioni pregiudiziali

    14

    Con le questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle oggetto del procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, debba essere considerata ricompresa nella nozione di «spedizioni di rifiuti» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, di quest’ultimo, e l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

    15

    Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il regolamento n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi.

    16

    Per quanto concerne la nozione di «rifiuto», si deve ricordare che l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98 la definisce come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

    17

    Secondo costante giurisprudenza della Corte, la qualifica di «rifiuto» deriva anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    18

    Per quanto riguarda l’espressione «disfarsi», dalla giurisprudenza costante della Corte risulta altresì che tale espressione va interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva 2008/98 che, ai sensi del suo considerando 6, consiste nel ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente, nonché dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a tenore del quale la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. Ne consegue che il termine «disfarsi» e dunque la nozione di «rifiuto», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98, non possono essere interpretati in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    19

    Dalle disposizioni della direttiva 2008/98 risulta che il termine «disfarsi» comprende, al contempo, il «recupero» e lo «smaltimento» di una sostanza o di un oggetto ai sensi dell’articolo 3, punti 15 e 19, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

    20

    Più in particolare, l’esistenza di un «rifiuto» ai sensi della direttiva 2008/98 va accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto ’dell’obiettivo di tale direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    21

    In tal senso, talune circostanze possono costituire indizi dell’esistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98 (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 41).

    22

    Particolare attenzione dev’essere rivolta alla circostanza che l’oggetto o la sostanza di cui trattasi non presenti o non presenti più alcuna utilità per il suo detentore, sicché tale oggetto o tale sostanza costituirebbe un ingombro di cui egli cerchi di disfarsi. Infatti, ove ricorra tale ipotesi, sussiste il rischio che il detentore si disfi dell’oggetto o della sostanza in suo possesso con modalità atte a cagionare un danno ambientale, in particolare mediante abbandono, scarico o smaltimento incontrollati. Rientrando nella nozione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 2008/98, tale oggetto o tale sostanza soggiace alle disposizioni della direttiva in parola, il che implica che il suo recupero o il suo smaltimento dovrà essere effettuato in modo da non mettere in pericolo la salute umana e senza che vengano utilizzati procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    23

    A tal riguardo, il grado di probabilità di riutilizzo di un bene, di una sostanza o di un prodotto senza operazioni di trasformazione preliminare costituisce un criterio utile al fine di valutare se essi costituiscano o no un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare il bene, la sostanza o il prodotto di cui trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere, il bene, la sostanza o il prodotto di cui trattasi non possono più essere considerati un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, C‑263/05, EU:C:2007:808, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    Non sarebbe in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva 2008/98, volte ad assicurare che le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti siano eseguite senza mettere in pericolo la salute umana e senza che vengano usati procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente, beni, sostanze o prodotti che il detentore intenda sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero. Tuttavia, alla luce dell’obbligo di procedere a un’interpretazione estensiva della nozione di «rifiuto», si deve ritenere che vengano quindi prese in considerazione unicamente le fattispecie in cui il riutilizzo del bene o della sostanza di cui trattasi non sia soltanto eventuale ma certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, senza che sia necessario a tal fine ricorrere preventivamente a uno dei procedimenti di recupero dei rifiuti di cui all’allegato II della direttiva 2008/98 (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    25

    Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti oggetto della causa sottoposta al suo esame, verificare se il detentore dell’oggetto o della sostanza di cui trattasi avesse effettivamente l’intenzione di «disfars[ene]», tenuto conto del complesso delle circostanze del caso di specie, vigilando nel contempo sul rispetto dell’obiettivo contemplato dalla direttiva 2008/98. Ciò premesso, spetta alla Corte fornire al suddetto giudice tutte le indicazioni utili per la soluzione la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Brady, C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 47 e del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 48).

    26

    Nel caso di specie, occorre esaminare se le apparecchiature elettriche da cui è composta la partita controversa dovessero essere considerate come «rifiuto» allorché sono state scoperte dalle autorità doganali dei Paesi Bassi.

    27

    A tal riguardo, nell’ipotesi in cui la Tronex avesse acquistato apparecchiature che, in una fase precedente, costituissero già rifiuto e non avesse proceduto al loro smaltimento o al loro recupero, si dovrebbe ritenere che essa abbia effettuato una spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1013/2006.

    28

    Tuttavia, quanto alla circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui le apparecchiature elettriche da cui è composta la partita controversa non sarebbero state più idonee all’uso cui erano state inizialmente destinate dai loro detentori, ossia i dettaglianti, i grossisti e gli importatori di tale tipo di apparecchiature nuove, è necessario sottolineare che una circostanza di tal genere può costituire un indizio del fatto che la partita controversa rappresenti un onere di cui i fornitori cerchino di «disfarsi».

    29

    Quanto alle circostanze secondo cui le apparecchiature in parola avrebbero avuto un valore residuo e la Tronex avrebbe versato un determinato importo a tal titolo, secondo una giurisprudenza costante della Corte la nozione di «rifiuto» non deve intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti aventi un valore commerciale e che possono dare luogo a un riutilizzo economico (sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

    30

    I dubbi del giudice del rinvio vertono, in particolare, sul fatto che sebbene le apparecchiature di cui trattasi si trovassero, in gran parte, nella loro confezione originaria, alcune erano prive di confezione. Infatti, la partita controversa era composta, da un lato, da apparecchiature restituite dai consumatori in base alla garanzia sul prodotto e, dall’altro, da prodotti divenuti eccedenti nell’assortimento del dettagliante, del grossista o dell’importatore a seguito, ad esempio, di una modifica dell’assortimento stesso. Inoltre, talune apparecchiature presentavano vizi.

    31

    A tal riguardo, il semplice fatto che il venditore e l’acquirente abbiano qualificato la vendita come vendita di una partita e che quest’ultima contenga apparecchiature che devono essere considerate come rifiuti non implica che l’insieme delle apparecchiature contenute in tale partita costituisca un rifiuto.

    32

    Da un lato, per quanto riguarda i prodotti divenuti eccedenti nell’assortimento del dettagliante, del grossista o dell’importatore e ancora contenuti nella loro confezione originaria non aperta, si può ritenere che essi costituiscano prodotti nuovi, di cui è possibile presumere fossero pienamente funzionanti. Tali apparecchiature elettriche possono essere ritenute prodotti commerciali, idonei ad essere oggetto di scambi commerciali normali che non rappresentano, in linea di principio, un onere per il loro detentore, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 22 della presente sentenza.

    33

    Gli atti di cui dispone la Corte non contengono elementi che consentano di ritenere che il detentore di tali apparecchiature avesse l’intenzione di «disfarsi» di esse, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare che nessun elemento consenta di dubitare del buono stato di funzionamento dei prodotti medesimi.

    34

    Dall’altro lato, per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche restituite in base alla garanzia sul prodotto, occorre rilevare che una restituzione effettuata in conformità a una clausola contrattuale e dietro rimborso del prezzo di acquisto non può essere equiparata all’aver gettato le apparecchiature stesse. Infatti, non si può ritenere che un consumatore, quando restituisce un bene non conforme al fine di ottenere il rimborso in base alla garanzia associata al contratto di vendita del bene medesimo, abbia l’intenzione di sottoporre a un’operazione di smaltimento o di recupero il bene di cui aveva intenzione di «disfarsi», ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98. D’altronde, va aggiunto che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il rischio che il consumatore si disfi di tale bene con modalità atte a causare un danno all’ambiente è esiguo (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland, C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 46).

    35

    Tuttavia, una tale restituzione in base alla garanzia sul prodotto non consente di stabilire, in un contesto di tal genere, se il riutilizzo delle apparecchiature elettriche di cui trattasi sia certo, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente sentenza. Al fine di stabilire se sussista il rischio che il detentore se ne disfi con modalità atte a cagionare un danno ambientale, si dovrà quindi verificare se le apparecchiature elettriche restituite in base alla garanzia sul prodotto possano, nell’ipotesi in cui presentino vizi, essere ancora vendute senza riparazione per essere utilizzate conformemente al loro scopo originario e se tale riutilizzo sia certo.

    36

    Invece, un’apparecchiatura di tal genere, nell’ipotesi in cui presenti vizi che richiedano una riparazione, cosicché essa non possa essere utilizzata conformemente al suo scopo originario, costituisce un onere per il suo detentore e deve, quindi, essere considerata come un rifiuto, nella misura in cui non sia certo che il detentore provvederà effettivamente alla sua riparazione. Come rilevato dalla Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, l’esistenza di dubbi in merito al fatto che un bene potrà ancora essere venduto per essere utilizzato in modo conforme al suo scopo originario è determinante ai fini della sua qualificazione come «rifiuto».

    37

    Pertanto, poco rileva il costo della riparazione necessaria affinché il bene di cui trattasi possa essere nuovamente utilizzato conformemente al suo scopo originario, posto che, da un lato, il semplice fatto che quest’ultimo non sia funzionante lo rende un onere per il suo detentore e, dall’altro, come risulta dal punto precedente, il suo futuro utilizzo in conformità a detto scopo non è certo.

    38

    Pertanto, si deve ritenere che un vizio tale da rendere il bene di cui trattasi non utilizzabile conformemente al suo scopo originario è idoneo a dimostrare che il riutilizzo di tale prodotto non è certo.

    39

    A tal riguardo, si deve rilevare che il modo in cui un detentore tratta un vizio o un difetto può fornire un indizio dell’esistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsi del bene medesimo. In tal senso, nell’ipotesi in cui tale bene venga venduto o ceduto a terzi senza che ne sia stato preliminarmente verificato lo stato di funzionamento, si deve ritenere che il bene stesso rappresenti per il detentore un onere di cui egli si disfi, sicché tale bene deve essere qualificato come «rifiuto» ai sensi della direttiva 2008/98.

    40

    Al fine di dimostrare che un’apparecchiatura che presenti un difetto di funzionamento non costituisce un rifiuto incombe, quindi, al detentore dei prodotti di cui trattasi provare che il loro riutilizzo non sia solo eventuale, bensì certo, nonché assicurarsi che siano stati effettuati i controlli o persino le riparazioni preliminari necessarie a tal riguardo.

    41

    Peraltro, incombe al detentore che intenda spedire a terzi apparecchiature come quelle oggetto del procedimento principale provvedere affinché il loro stato di funzionamento sia preservato dai danni connessi alla spedizione, mediante adeguato imballaggio. In assenza di un imballaggio di tal genere, si deve ritenere che il detentore, accettando il rischio che tali apparecchiature vengano danneggiate durante la spedizione, intenda disfarsene.

    42

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle proprie conclusioni, tale obbligo di controllo ed, eventualmente, di riparazione nonché di imballaggio costituisce una misura proporzionata rispetto all’obiettivo della direttiva 2008/98.

    43

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che la spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle controverse nel procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, dev’essere considerata ricompresa nella nozione di «spedizioni di rifiuti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, di quest’ultimo, e con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, non dev’essere considerato quale rifiuto.

    Sulle spese

    44

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    La spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come quelle controverse nel procedimento principale, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, dev’essere considerata ricompresa nella nozione di «spedizioni di rifiuti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, di quest’ultimo, e con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto. Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, non dev’essere considerato quale rifiuto.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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