EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0372

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018.
Vision Research Europe BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità.
Causa C-372/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:708

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

13 settembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 85258019 e 85258030 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità»

Nella causa C‑372/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi), con decisione del 15 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2017, nel procedimento

Vision Research Europe BV

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Vision Research Europe BV, da N. Ooyevaar, D. van Vliet e H. Ooyevaar, conseillers fiscaux;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 85258030 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1), nonché sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 38, pag. 20).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vision Research Europe BV (in prosieguo: la «Vision Research») e l’Inspecteur van de Belastingdienst/douane kantoor Rotterdam Rijnmond (ispettore del servizio tributario/doganale, ufficio di Rotterdam Rijnmond, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«ispettore») relativamente alla classificazione doganale dell’apparecchio denominato «Phantom V7.3».

Contesto normativo

La NC

3

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013.

4

La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e le sottovoci a 6 cifre del SA, laddove solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

5

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino e all’articolo 10 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione europea, assistita dal comitato del codice doganale, adotta le misure di applicazione della NC, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, con riguardo alla classificazione delle merci. Sulla base della prima di tali disposizioni è stato adottato il regolamento di esecuzione n.°113/2014.

6

La prima parte della NC comprende le disposizioni preliminari, il cui titolo I, «Regole generali», sezione A, «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

7

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene la sezione XVI, la quale comprende, in particolare, il capitolo 85, dal titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

8

Il capitolo 85 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci:

«8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

(…)

852580 - telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

- - Telecamere:

(…)

85258019 - - - - altre

85258030 - - Fotocamere digitali

- - Videocamere digitali

85258091 - - - che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

85258099 - - - altri».

Le note esplicative del SA e della NC

9

Le note esplicative del SA relative alla voce 8525 prevedono quanto segue:

«B. Telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Questo gruppo comprende le telecamere per la ripresa di immagini e la loro conversione in segnale elettronico che è:

1.

trasmesso come immagine video verso un luogo esterno alla telecamera perché venga visionata o registrata a distanza (telecamera per televisione); o

2.

registrato nella telecamera come immagine fissa o immagine animata (per esempio fotocamere digitali e videocamere digitali).

Molti apparecchi di questa voce possono avere un aspetto molto simile a quello delle fotocamere della voce 90.06 o delle videocamere cinematografiche della voce 90.07. Gli apparecchi che rientrano nella voce 85.25 e quelli classificati nel Capitolo 90 integrano generalmente obiettivi che permettono di centrare l’immagine su un supporto fotosensibile oltre a dispositivi di regolazione per modificare la quantità di luce che entra nell’apparecchio. Tuttavia, gli apparecchi fotografici e cinematografici del Capitolo 90 rivelano le immagini su pellicole fotografiche del Capitolo 37, mentre gli apparecchi che rientrano in questa voce registrano immagini sotto forma di dati analogici o digitali.

Gli apparecchi di questa voce catturano le immagini centrandole su un dispositivo fotosensibile, per esempio un semiconduttore complementare metallo-ossido (sensore del tipo CMOS) o un dispositivo ad accoppiamento di carica del tipo CCD. Il dispositivo fotosensibile invia una rappresentazione elettrica delle immagini, che viene in seguito convertita in una registrazione analogica o digitale di queste immagini.

Le telecamere per televisione possono comportare un dispositivo incorporato per il comando a distanza dell’obiettivo e del diaframma, come pure per lo spostamento orizzontale e verticale telecomandato della camera (per esempio, le telecamere per televisione per gli studi televisivi o le telecamere servizio di informazioni (reportage), quelle utilizzate a fini industriali o scientifici, per le televisioni a circuito chiuso (sorveglianza) o per la sorveglianza della circolazione). Queste videocamere non comportano dispositivi che permettono di registrare le immagini.

Alcune di queste videocamere possono ugualmente essere utilizzate con macchine automatiche per l’elaborazione dei dati (le webcam, per esempio).

(…)

Gli apparecchi fotografici digitali e le videocamere registrano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su dei supporti esterni (nastri magnetici supporti ottici, supporti a semiconduttore o altro supporto che rientra nella voce 85.23). Questi possono integrare un convertitore analogico/digitale nonché un’uscita grazie alla quale le immagini possono essere trasmesse ad unità di macchine automatiche per l’elaborazione dei dati, come delle stampanti, dei televisori o altre macchine che permettono di visionare le immagini. Alcuni apparecchi fotografici digitali e videocamere comportano delle entrate per la registrazione interna di archivi (file) di immagini analogici o digitali, a partire dalle macchine esterne sopra menzionate.

Questi apparecchi sono generalmente muniti di un visore ottico, di uno schermo a cristalli liquidi o di entrambi. Alcuni apparecchi che ne sono dotati possono usare lo schermo a cristalli liquidi sia come visore per la registrazione che come schermo per visionare le immagini registrate. In alcuni casi, l’apparecchio può visualizzare sullo schermo a cristalli liquidi immagini provenienti da altre fonti».

10

Le note esplicative della NC (GU 2011, C 137, pag. 1) si riferiscono alla NC nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1). La voce 8525 nonché le sottovoci 85258019, 85258030, 85258091 e 85258099 della NC hanno un testo identico nelle versioni risultanti dal regolamento n. 861/2010 e dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013. Le note esplicative della NC relative a tali voci e sottovoci sono così formulate:

«8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

(…)

da 8525 80 11 a 8525 80 99

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Vedi le note esplicative del SA, n. 8525, lettera B.

Non rientrano in queste sottovoci i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 70 90).

8525 80 30

Fotocamere digitali

Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un’immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile.

La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole.

Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video.

Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.

8525 80 91

e

8525 80 99

Videocamere

Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili.

(…)

Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrare immagini fisse.

Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video».

Regolamento di esecuzione n. 113/2014

11

Il regolamento di esecuzione n. 113/2014 procede alla classificazione nella NC delle merci di cui alla colonna 1 della tabella presente al suo allegato. Nella colonna 2 di tale tabella sono indicati i codici NC corrispondenti, conformemente alle motivazioni indicate nella colonna 3 della suddetta tabella. Per quanto riguarda la sottovoce 85258019 della NC, la tabella di cui all’allegato del regolamento in parola prevede quanto segue:

Apparecchio di forma rettangolare (cosiddetto «fotocamera ad alta velocità») composto da una lente e da un circuito elettronico, di dimensioni di 12 × 12 × 11 cm circa.

L’apparecchio contiene una memoria interna volatile di 2 GB, in grado di immagazzinare temporaneamente immagini in una sequenza di durata massima di 1,54 secondi a 1.000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima. Le immagini catturate scompaiono quando la macchina viene spenta.

Per utilizzare la fotocamera e registrare le immagini in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione è necessario collegare tramite cavo l’apparecchio a quest’ultima.

La fotocamera è dotata di un sensore CMOS e di un otturatore globale elettronico per foto istantanee, noto come «flash di breve durata» o «stroboscopic imaging».

La fotocamera è stata progettata per catturare una sequenza di immagini ad una cadenza compresa tra 60 e 1000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima (1024 × 1024 pixel) o di 109500 inquadrature al secondo alla risoluzione inferiore (128 × 16 pixel). Le immagini catturate possono essere viste singolarmente o riprodotte in video, ad esempio al rallentatore.

Le immagini possono essere analizzate in laboratorio o in contesti analoghi, ad esempio per studiare fenomeni che avvengono ad altissima velocità, come i crash test effettuati dalle case automobilistiche.

8525 80 19

La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 19.

La memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all’interno della fotocamera in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta. Pertanto, è esclusa la classificazione tanto tra le fotocamere digitali di cui alla sottovoce 85258030 quanto tra le videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini riprese dalla telecamera di cui alla sottovoce 8525 80 91. (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525, gruppo B, primo e quinto paragrafo)

L’apparecchio va quindi classificato nel codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere (Si vedono inoltre le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8525, gruppo (B), quarto paragrafo).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Il 12 maggio 2009 la Vision Research ha presentato all’ispettore una domanda di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») per l’apparecchio denominato «Phantom V7.3». Essa ha indicato nella sua domanda che tale apparecchio doveva essere classificato nella sottovoce 85258030 della NC, in quanto fotocamera digitale.

13

Con ITV adottato il 7 novembre 2014, l’ispettore ha tuttavia classificato l’apparecchio in discussione nella sottovoce 85258019 della NC, in qualità di «altre telecamere». A tale riguardo, l’ispettore si è basato sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, sul regolamento di esecuzione n. 113/2014, che ha considerato applicabile per analogia all’apparecchio in parola, nonché sulla formulazione delle voci 8525, 852580 e 85258019 della NC. Esso ha ritenuto che il fatto che detto apparecchio potesse, eventualmente, essere connesso ad una memoria esterna non incideva sulla classificazione, dal momento che l’ITV era stata richiesta per un apparecchio privo di siffatta memoria opzionale.

14

La Vision Research ha proposto un reclamo avverso tale ITV dinanzi all’ispettore, che l’ha respinto in quanto infondato. La ricorrente ha, quindi, introdotto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione dell’ispettore, domandando che l’apparecchio in discussione fosse classificato nella sottovoce 85258030 della NC.

15

Secondo il giudice del rinvio, l’apparecchio in discussione è una «fotocamera ad alta velocità». Al momento del suo utilizzo, esso è collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione con cui essa è guidata. Tale apparecchio scatta un elevato numero di fotografie digitali al secondo. Le fotografie, una volta scattate, sono salvate nella memoria detta «memoria volatile» dell’apparecchio. Ciò significa che, se sono scattate nuove fotografie o se l’apparecchio è spento, le fotografie registrate sono cancellate dalla memoria interna. La memoria volatile minima è di 1496 MB e può del pari arrivare anche a 8, 16 o 32 GB. L’apparecchio di cui si tratta non è dotato di un dispositivo, come uno schermo a cristalli liquidi, che consenta di visualizzare le fotografie registrate nella memoria. Al momento dell’importazione, l’apparecchio è dotato di un’uscita alla quale si può collegare, per mezzo di un cavo, una memoria esterna non volatile («non-volatile flash memory»), su cui le fotografie possono essere conservate più a lungo. L’apparecchio può anche essere collegato tramite un cavo ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione per salvare le fotografie. L’apparecchio non offre la possibilità di inserire una scheda o un modulo di memoria esterna (non volatile).

16

Il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 indichi, nel suo allegato, alla sottovoce 85258019 della NC, una merce comparabile all’apparecchio in discussione e che, pertanto, sia applicabile per analogia a quest’ultimo. Lo stesso giudice rammenta che, nella motivazione della classificazione utilizzata in tale regolamento, la Commissione non considera la memorizzazione temporanea su memoria volatile una registrazione all’interno dell’apparecchio, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta. In applicazione del menzionato regolamento l’apparecchio in discussione si dovrebbe classificare nella sottovoce 85258019 della NC come altre telecamere.

17

In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene parimenti che, in applicazione delle note esplicative del SA e di quelle della NC relative alla sottovoce 85258030 della NC, l’apparecchio in discussione, che ha, in particolare, la caratteristica di registrare immagini, anche temporaneamente, nella sua memoria volatile, dovrebbe essere qualificato come fotocamera digitale e non come telecamera. Secondo tale giudice, emerge dalle suddette note esplicative che le telecamere si distinguono dalle fotocamere digitali per il fatto che le prime, a differenza delle seconde, non consentono di salvare le immagini. Il giudice del rinvio rileva parimenti che le note in parola non indicano alcun requisito relativo al periodo della conservazione della registrazione nella telecamera.

18

Infine, in ultimo luogo, il giudice del rinvio ritiene che i due approcci da lui medesimo esposti siano inconciliabili. Esso si domanda, pertanto, se la Commissione, non considerando, nella motivazione dell’allegato del regolamento di esecuzione n. 113/2014, la memorizzazione temporanea in memoria volatile come una registrazione all’interno dell’apparecchio, non abbia limitato l’ambito di applicazione della sottovoce 85258030 della NC. In caso di risposta affermativa, la Commissione sarebbe pertanto andata oltre la sua competenza, attribuita dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, che consiste nel precisare il contenuto di una voce tariffaria ma non nel modificarlo.

19

In tale contesto il rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia valido il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014, se è corretto il giudizio provvisorio del [rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale)] secondo il quale la sottovoce 85258030 [della NC] deve essere interpretata nel senso che può esservi classificato l’apparecchio [in discussione] dotato di una memoria volatile per cui le immagini da esso catturate vengono cancellate da una successiva cattura di immagini o se l’apparecchio viene spento».

Sulla questione pregiudiziale

20

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 85258030 della NC debba essere interpretata nel senso che rientri nella sottovoce in parola un apparecchio, come quello in discussione nel procedimento principale, che sia in grado di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l’apparecchio è spento, e, in caso di risposta affermativa, se il regolamento di esecuzione n. 113/2014, giacché sarebbe applicabile per analogia ad un tale apparecchio, sia valido.

21

Per rispondere a tale questione, occorre, in primo luogo, interpretare le voci e sottovoci della NC rilevanti per poter determinare la classificazione dell’apparecchio in discussione nella NC.

22

A tale riguardo, conformemente a costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

23

La Corte ha parimenti statuito che le note esplicative redatte dalla Commissione, per quanto riguarda la nomenclatura combinata, e quelle adottate dall’OMD, per quanto attiene al SA, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International, C‑376/07, EU:C:2009:105, punti 4748 nonché giurisprudenza ivi citata).

24

Nel caso di specie, occorre esaminare, da un lato, se le caratteristiche dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale, come descritte nella decisione di rinvio, corrispondono alle caratteristiche della sottovoce 85258019 della NC o a quelle della sottovoce 85258030 della NC.

25

A tale riguardo, occorre rammentare che il capitolo 85 della NC comprende la voce 8525, dal titolo «Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali». La sottovoce 852580 della NC è intitolata «Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali». Il testo della sottovoce 85258019 della NC contiene solo il termine «altre», mentre il testo della sottovoce 85258030 della NC prevede unicamente la frase «fotocamere digitali».

26

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale, emerge dalle constatazioni di fatto effettuate dal giudice del rinvio, come rammentate al punto 15 della presente sentenza, che l’apparecchio in parola cattura un gran numero di fotografie digitali al secondo. Tali fotografie sono registrate nella memoria volatile del suddetto apparecchio e vi sono conservate, finché l’apparecchio rimane acceso o nuove fotografie non sono scattate.

27

Si deve quindi constatare che, a causa della sua capacità di catturare immagini fisse, l’apparecchio in discussione risponde a caratteristiche tipiche delle fotocamere digitali. Pertanto, le caratteristiche e le proprietà oggettive di tale apparecchio corrispondono a quelle definite dal testo della sottovoce 85258030 della NC.

28

D’altro lato, occorre constatare che dalle note esplicative della NC relative a tale sottovoce emerge che le fotocamere digitali sono sempre in grado di registrare un’immagine fissa, sia su una memoria interna sia su un supporto intercambiabile, mentre le note esplicative della SA indicano che siffatti apparecchi registrano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su dei supporti esterni.

29

Per quanto riguarda le telecamere, le note esplicative della NC rinviano a quelle della SA n. 8525, lettera B, le quali enunciano che le telecamere di tale gruppo possono riprendere immagini e convertirle in un segnale elettronico che è trasmesso come immagine video verso un luogo esterno alla telecamera perché venga visionata o registrata a distanza (telecamera per televisione) o registrato nella telecamera come immagine fissa o immagine animata (per esempio, fotocamere digitali e videocamere digitali). Allo stesso modo, le note esplicative del SA precisano che le videocamere in parola non comportano dispositivi che consentono di registrare le immagini.

30

Ne consegue che l’elemento determinante che differenzia le fotocamere digitali, di cui alla sottovoce 85258030 della NC, dalle telecamere, di cui alla sottovoce 85258019 della NC, consiste nella capacità delle prime di registrare immagini fisse su una memoria o su un dispositivo di memorizzazione interno.

31

Nel caso di specie, si deve rilevare che l’apparecchio in discussione ha la capacità di registrare immagini su una memoria interna volatile.

32

Orbene, si deve constatare che né le note esplicative della NC né quelle della SA contengono precisazioni circa la forma, la natura o le altre caratteristiche della memoria interna o del dispositivo di memorizzazione ai quali si riferiscono.

33

Alla luce dell’assenza di precisazioni relative, in particolare, al carattere durevole o meno di una simile memoria interna o di un simile dispositivo di memorizzazione, la registrazione di immagini effettuata dall’apparecchio in discussione su una memoria interna volatile deve quindi essere considerata come una registrazione ai sensi di tali note esplicative, dal momento che il fatto che le immagini registrate siano cancellate quando l’apparecchio è spento o quando le nuove immagini sono scattate è irrilevante.

34

Ne consegue che apparecchi, come l’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che dispongono della capacità di registrare immagini su una memoria interna volatile, non possono essere classificati nella sottovoce 85258019 della NC, in quanto «altre telecamere» dal momento che queste ultime non hanno un dispositivo che consente di registrare immagini.

35

La Commissione deduce che l’apparecchio in discussione nel procedimento principale deve essere classificato in quanto telecamera, con la motivazione che le immagini riprese dallo stesso possono essere visualizzate come video.

36

A tale riguardo, si deve rilevare che, alla luce dell’analisi che precede, una simile classificazione è esclusa. Tuttavia, giacché gli elementi che sono stati portati all’attenzione della Corte, tanto durante la fase scritta quanto durante la fase orale del procedimento, non consentono di escludere che le immagini registrate dall’apparecchio di cui si tratta possano effettivamente essere visualizzate in quanto video, occorre esaminare se l’apparecchio in parola debba essere classificato nella sottovoce 85258091 o 85258099 della NC, in quanto videocamera digitale. Infatti, benché le suddette sottovoci non siano considerate dal giudice del rinvio, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

37

A detto riguardo, secondo le note esplicative della NC relative alle sottovoci 85258091 e 85258099 della NC, le videocamere digitali dispongono di una memoria interna e sono in grado di registrare, oltre a sequenze filmate, immagini fisse.

38

Tuttavia, secondo le medesime note, le fotocamere digitali sono escluse dalle sottovoci menzionate se non sono in grado di registrare almeno 30 minuti di una sola sequenza video. Orbene, emerge dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio che l’apparecchio in discussione nel procedimento principale non ha una simile capacità. Infatti, secondo tali informazioni, l’apparecchio di cui si tratta può registrare immagini in serie nella memoria interna della durata massima di 6,12 secondi ad una velocità di circa 6688 immagini al secondo. Ciò è nettamente inferiore alla suddetta soglia di 30 minuti di sequenza filmata. Pertanto, esso non può essere classificato nelle sottovoci 85258091 e 85258099 della NC.

39

Ne consegue che tale apparecchio deve essere classificato nella sottovoce 85258030 della NC.

40

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esame della validità del regolamento di esecuzione n. 113/2014, occorre rilevare, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nell’ambito dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, l’ambito di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (v. sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

41

Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione n. 113/2014 ha ad oggetto la classificazione, nella sottovoce 85258019 della NC, di merci che presentano un complesso di caratteristiche esposte nella colonna 1 della tabella presente nell’allegato di tale regolamento. Le merci così designate devono essere dotate di una memoria interna volatile di 2 GB, in grado di immagazzinare temporaneamente immagini in sequenza di durata massima di 1,54 secondi a 1000 inquadrature al secondo e avere la capacità di catturare una sequenza di immagini ad una cadenza compresa tra 60 e 1000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima (1024 × 1024 pixel) o di 109500 inquadrature al secondo alla risoluzione inferiore (128 × 16 pixel) e nella misura di 12 × 12 × 11 cm.

42

Per contro, nel procedimento principale, emerge dalla domanda di ITV depositata dalla Vision Research che l’apparecchio di cui si tratta dispone di una memoria minima di 1496 MB e può realizzare una serie di fotografie, fino a 6688 fotografie al secondo alla risoluzione massima di 800 × 600 pixel con una profondità massima di 14 bit.

43

Emerge dal confronto tra le caratteristiche degli apparecchi designati dal regolamento di esecuzione n. 113/2014 e quelle dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che tali apparecchi non sono identici e, pertanto, che detto regolamento non è direttamente applicabile all’apparecchio di cui si tratta.

44

Nondimeno, d’altro lato, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza costante, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto indicato da tale regolamento, quest’ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti. A detto riguardo, è sufficiente che i prodotti da classificare e quelli di cui al regolamento di classificazione siano sufficientemente simili (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punti 3738, nonché giurisprudenza ivi citata).

45

Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, come il regolamento di esecuzione n. 113/2014, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, punto 32).

46

Orbene, gli apparecchi designati dal regolamento di esecuzione n. 113/2014 sono simili nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive all’apparecchio in discussione nel procedimento principale. Infatti, tali apparecchi, come l’apparecchio di cui si tratta, hanno la capacità di catturare un elevato numero di fotografie digitali al secondo, sono muniti di un sensore CMOS, possiedono una memoria interna volatile le cui immagini scompaiono quando l’apparecchio viene spento e possono essere utilizzati per lo studio di fenomeni ad altissima velocità.

47

Ne consegue che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è applicabile, per analogia, all’apparecchio in discussione nel procedimento principale e che, conseguentemente, occorre esaminarne la validità.

48

A tale riguardo, occorre osservare che, per quanto concerne l’applicazione della NC, il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 2658/87, come la classificazione delle merci, non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al SA istituito dalla relativa Convenzione, di cui l’Unione si è impegnata a non modificare la portata in forza dell’articolo 3 della Convenzione medesima (sentenza del 12 febbraio 2015, Raytek e Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, punto 29).

49

Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione n. 113/2014 classifica nella sottovoce 85258019 della NC la «fotocamera ad alta velocità». I motivi che giustificano tale classificazione si basano sulla constatazione che «[l]a memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all’interno della fotocamera, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta». Orbene, come emerge dai punti 30 e 33 della presente sentenza, la capacità delle fotocamere digitali di registrare immagini fisse su una memoria interna costituisce una caratteristica essenziale delle merci che rientrano nella sottovoce doganale 85258030 della NC, indipendentemente del fatto che tale capacità di registrazione sia temporanea o permanente.

50

Dal momento che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 esclude, contrariamente a quanto emerge dalla sottovoce 85258030 della NC, gli apparecchi che registrano temporaneamente immagini su una memoria volatile da tale sottovoce, e, pertanto, procede alla classificazione della «fotocamera ad alta velocità» nella sottovoce 85258019 della NC, detto regolamento di esecuzione è incompatibile con la portata della sottovoce 85258030 della NC.

51

Risulta da quanto precede che, adottando il regolamento di esecuzione n. 113/2014, la Commissione ha modificato, limitandola, la portata della sottovoce 85258030 della NC. Pertanto, la Commissione è andata oltre le competenze che le sono state conferite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87.

52

Si deve, quindi, constatare che, giacché il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale, tale regolamento è invalido.

53

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la sottovoce 85258030 della NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l’apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione n. 113/2014, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La sottovoce 85258030 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l’apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Top