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Document 62017CJ0305

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018.
    FENS spol. s r.o. contro Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava II.
    Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – Tasse di effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale normativa con il principio della libera circolazione delle merci.
    Causa C-305/17.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:986

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    6 dicembre 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Dazi doganali – Tasse d’effetto equivalente – Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul territorio nazionale e destinata all’esportazione – Compatibilità di tale normativa con il principio della libera circolazione delle merci»

    Nella causa C‑305/17,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II, Slovacchia), con decisione del 28 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2017, nel procedimento

    FENS spol. s.r.o.

    contro

    Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: E. Sharpston

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2018,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la FENS spol. s. r. o., da A. Čižmáriková, advokátka;

    per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da M. Wasmeier e A. Tokár, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 luglio 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 28 e 30 TFUE.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la FENS spol. s.r.o. (in prosieguo: la «FENS»), società a responsabilità limitata con sede in Slovacchia, e la Slovenská republika (Repubblica slovacca), rappresentata dall’Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Ufficio di regolamentazione delle industrie di rete, in prosieguo: l’«ÚRSO»), in merito al prelievo applicato sulla fornitura di servizi di trasmissione di energia elettrica che l’ÚRSO aveva già posto a carico del predecessore della FENS.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 28, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue:

    «L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi».

    4

    Ai sensi dell’articolo 30 TFUE:

    «I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».

    5

    La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37, e rettifica in GU 2004, L 16, pag. 74), all’articolo 11, intitolato «Dispacciamento e bilanciamento», paragrafo 7, prevede quanto segue:

    «Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico. I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati».

    6

    La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU 2006, L 33, pag. 22), all’articolo 1, intitolato «Campo d’applicazione», così dispone:

    «1.   La presente direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e

    a)

    un adeguato livello di capacità di generazione;

    b)

    un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda;

    c)

    un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno.

    2.   Detta inoltre un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità».

    7

    A termini del successivo articolo 5, intitolato «Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda»:

    «1.   Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.

    In particolare, gli Stati membri:

    a)

    fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo;

    b)

    richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato.

    2.   Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti:

    a)

    disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione;

    b)

    l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili;

    c)

    l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori;

    d)

    misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;

    e)

    misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;

    f)

    bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.

    3.   Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione».

    Il diritto slovacco

    8

    Il Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (decreto governativo della Repubblica slovacca n. 317/2007, che regola il funzionamento del mercato dell’energia elettrica), nel testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, (in prosieguo: il «decreto governativo n. 317/2007»), all’articolo 12, intitolato «Condizioni relative alla fornitura dei servizi di rete», dispone quanto segue:

    «1.   I servizi di rete sono forniti dal gestore della rete di trasmissione in funzione delle condizioni tecniche e delle istruzioni fissate dal Centro di ripartizione dell’energia elettrica, per mezzo dei servizi ausiliari dal medesimo acquistati.

    2.   Il consumatore finale, una volta connesso alla rete di trasmissione, corrisponde la tariffa per i servizi di rete e la tariffa per l’utilizzazione del sistema al gestore della rete di trasmissione, sulla base di un contratto di trasmissione e di accesso alla rete di trasmissione.

    3.   Il consumatore finale, laddove non sia connesso alla rete di trasmissione, corrisponde la tariffa per i servizi di rete e la tariffa per l’utilizzazione del sistema tramite il gestore della rete di distribuzione al cui punto di consumo è connesso, sulla base del contratto di distribuzione e di accesso alla rete di distribuzione.

    (…)

    9.   In caso di esportazione di energia elettrica, i corrispettivi relativi ai servizi di rete sono a carico dell’esportatore di energia elettrica, qualora non dimostri che l’energia elettrica esportata sia stata importata sul territorio definito.

    10.   Ai fini dell’esportazione di energia elettrica, le somme corrisposte per l’utilizzazione del sistema non sono oggetto di fatturazione di energia elettrica».

    9

    A termini dell’articolo 2, lettera a), punto 2, della Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 251/2012 sull’energia, recante modifica e integrazione di talune leggi), il territorio definito è costituito dal territorio della Repubblica slovacca in cui il gestore di una rete di trasmissione o il gestore di una rete di distribuzione è tenuto a garantire la trasmissione o la distribuzione di elettricità, o in cui il gestore di una rete di trasmissione ovvero il gestore di una rete di distribuzione è tenuto a garantire la trasmissione o la distribuzione di gas.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    10

    La FENS è succeduta ex lege alla Korlea Invest a.s. (in prosieguo: la «Korlea»), società dichiarata fallita nel corso del procedimento giudiziario nell’ambito del quale è stata proposta la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

    11

    La Korlea aveva ottenuto l’autorizzazione ad operare come fornitore sul mercato dell’energia elettrica slovacco. Le sua attività comprendevano l’acquisto, la vendita e l’esportazione di elettricità. In tale contesto, la Korlea concludeva un contratto-quadro d’acquisto e di vendita di energia elettrica con la Slovenské elektrárne a.s., società slovacca operante nel settore della produzione d’energia elettrica, con effetto a decorrere dal 15 agosto 2006, nonché una serie di contratti di fornitura di energia elettrica a privati. In data 16 gennaio 2008, la Korlea concludeva con la Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (in prosieguo: la «SEPS»), società slovacca gestrice della rete nazionale di trasmissione di energia elettrica, un contratto di trasmissione di elettricità per effetto del quale quest’ultima società s’impegnava a garantire, per conto della Korlea, la trasmissione di elettricità per mezzo di interconnessioni nonché la gestione e la fornitura di servizi di trasmissione. Il contratto di trasmissione poneva a carico della Korlea, in caso d’esportazione di energia elettrica, un prelievo per la fornitura dei servizi di rete, calcolato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 9, del decreto governativo n. 317/2007, salva la prova che l’energia elettrica esportata fosse stata già oggetto d’importazione in Slovacchia.

    12

    La Korlea corrispondeva alla SEPS, a titolo di tale prelievo, la somma pari a 6815853,415 EUR per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2008. Tale somma veniva calcolata conformemente ad una decisione dell’ÚRSO del 4 dicembre 2007.

    13

    Con lettera del 13 ottobre 2008 la Korlea chiedeva alla SEPS di non fatturarle più tale prelievo e di rimborsarle le somme già versate a tal titolo. Con comunicazione del 30 ottobre seguente, la SEPS respingeva la richiesta.

    14

    Nel corso del 2010, la Korlea proponeva dinanzi all’Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II, Slovacchia) domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’ÚRSO, sostenendo segnatamente che il prelievo de quo costituiva una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. L’ÚRSO replicava che il prelievo medesimo non era tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, essendo invece finalizzato a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’affidabilità e la stabilità della rete elettrica della Repubblica slovacca, in particolare con riguardo al periodo antecedente il 2009, in cui la stabilità della rete era stata perturbata a seguito della chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské Bohunice (Slovacchia). L’ÚRSO faceva parimenti presente che nel momento in cui il mercato slovacco era divenuto nuovamente stabile – vale a dire successivamente al 1o aprile 2009 –, il prelievo non era stato più applicato.

    15

    Con sentenza del 4 febbraio 2011 detto giudice respingeva il ricorso. La Korlea impugnava quindi tale decisione dinanzi al Krajský súd Bratislava (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia), la quale, con ordinanza del 15 agosto, annullava la sentenza medesima rinviando la causa dinanzi ai giudici di prime cure.

    16

    Ciò premesso, l’Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 30 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale, quale l’articolo 12, paragrafo 9, del [decreto governativo n. 317/2007], che istituisce un prelievo specifico per l’esportazione di energia elettrica dal territorio della Repubblica slovacca, senza distinguere se l’esportazione di energia elettrica dal territorio slovacco sia compiuto verso gli Stati membri dell’Unione europea o verso i Paesi terzi, laddove l’esportatore dell’energia elettrica non dimostri che l’energia elettrica esportata sia stata importata sul territorio della Repubblica slovacca, vale a dire un prelievo applicato esclusivamente all’energia elettrica prodotta nel territorio della Repubblica slovacca ed esportata dal medesimo.

    2)

    Se anche un onere pecuniario come quello istituito dalla disposizione di cui all’articolo 12, paragrafo 9, del [decreto governativo n. 317/2007], ossia un onere applicato esclusivamente all’energia elettrica prodotta nella Repubblica slovacca e al contempo esportata dal territorio della Repubblica slovacca, senza distinguere tra esportazione verso i Paesi terzi ed esportazione verso gli Stati membri dell’Unione europea, costituisca una tassa di effetto equivalente ad un dazio ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, TFUE.

    3)

    Se una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 12, paragrafo 9, del [decreto governativo n. 317/2007] sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci sancito all’articolo 28 TFUE».

    Sulle questioni pregiudiziali

    17

    Con tali questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 28 e 30 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro che preveda l’applicazione di un prelievo, come quello contestato nel procedimento principale, sulle esportazioni di energia elettrica verso altri Stati membri o verso paesi terzi unicamente con riguardo all’ipotesi in cui l’energia elettrica stessa sia stata prodotta sul territorio nazionale.

    18

    A termini dell’articolo 12, paragrafo 9, del decreto governativo n. 317/2007, in caso di esportazione di energia elettrica, le somme dovute per i servizi di rete sono a carico dell’esportatore di elettricità, salva la prova che l’elettricità esportata sia stata importata nel territorio slovacco. Dagli atti di causa sottoposti alla Corte emerge parimenti che l’onere pecuniario costituito dal prelievo de quo è stato imposto solo temporaneamente e che non è stato più applicato successivamente al 1o aprile 2009.

    Sull’applicazione degli articoli 28 e 30 TFUE

    19

    I governi dei Paesi Bassi e slovacco sostengono che la fattispecie oggetto del procedimento principale è disciplinata dal diritto derivato. Il primo governo si richiama a talune disposizioni della direttiva 2003/54 ed il secondo fa riferimento a disposizioni della direttiva 2005/89.

    20

    A parere del governo dei Paesi Bassi, l’onere pecuniario in questione ricade nella sfera d’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2003/54, il quale consente ai gestori di rete, in caso di sbilanciamenti, d’imporre oneri a carico degli utilizzatori della trasmissione di energia elettrica. La conformità di tali oneri con il diritto dell’Unione dovrebbe essere, conseguentemente, esaminata con riguardo alla direttiva e non al diritto primario.

    21

    Il governo slovacco deduce, dal canto suo, che l’articolo 5 della direttiva 2005/89 prevede espressamente l’adozione di misure adeguate da parte degli Stati membri ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra la capacità di produzione disponibile e la domanda di energia elettrica. L’istituzione temporanea del prelievo oggetto del procedimento principale a carico degli esportatori di energia elettrica domestica risponderebbe appunto all’obiettivo previsto da detto articolo.

    22

    A tal riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, qualsiasi misura nazionale in un settore che sia stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione dev’essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario (v., in particolare, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

    23

    Nella specie, occorre quindi determinare se l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2003/54 e/o l’articolo 5 della direttiva 2005/89 abbiano operato un’armonizzazione esaustiva, tale da escludere l’esame della compatibilità con gli articoli 28 e 30 TFUE di una normativa come quella oggetto del procedimento principale.

    24

    A tal riguardo, va rilevato che la direttiva 2003/54, applicabile alla data dei fatti del procedimento principale, costituiva una delle tappe della progressiva realizzazione di un mercato interno dell’energia elettrica in tutta l’Unione. Se essa ha contribuito alla creazione di tale mercato, essa non ha minimamente completato la sua realizzazione. La circostanza che la direttiva 2003/54 sia stata abrogata dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2009, L 211, pag. 55), avvalora tale conclusione.

    25

    Per quanto attiene, segnatamente, all’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2003/54, dal tenore stesso di tale disposizione risulta che le regole di tariffazione per gli oneri a carico degli utilizzatori delle rete elettrica in caso di sbilanciamenti devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Tale disposizione si limita, quindi, a definire il quadro nell’ambito del quale i gestori delle reti di trasmissione fissano tali oneri la cui imposizione non è, pertanto, esaustivamente armonizzata. Occorre far quindi riferimento agli articoli 28 e 30 TFUE al fine di accertare la conformità con il diritto dell’Unione di misure nazionali come quelle contestate nel procedimento principale.

    26

    Quanto alla direttiva 2005/89, essa è volta, come emerge dal suo articolo 1, paragrafo 2, ad istituire un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità. L’articolo 5 della direttiva medesima, invocato dal governo slovacco, si riferisce all’adozione di «misure idonee» da parte degli Stati membri. Da tali disposizioni emerge che gli Stati membri conservano, in tale contesto, un rilevante margine di discrezionalità e che l’armonizzazione operata dalla direttiva medesima non riveste carattere esaustivo.

    27

    Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2003/54 e l’articolo 5 della direttiva 2005/89 non hanno realizzato un’armonizzazione esaustiva del settore dalle stesse disciplinato.

    28

    Alla luce dei suesposti rilievi, occorre procedere all’interpretazione degli articoli 28 e 30 TFUE.

    Sull’esistenza di una tassa d’effetto equivalente ad un dazio doganale

    29

    Secondo costante giurisprudenza della Corte, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto di attraversare una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio. Viceversa, un onere pecuniario derivante da un regime generale di imposizioni interne gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, rientra nell’articolo 110 TFUE, che vieta i tributi interni discriminatori (sentenza del 14 giugno 2018, Lubrizol France, C‑39/17, EU:C:2018:438, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

    30

    In tale contesto occorre altresì rammentare che, da un lato, le disposizioni del Trattato FUE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, ragion per cui una misura che ricade nella sfera dell’articolo 110 TFUE non può essere qualificata, nel sistema del Trattato stesso, come «tassa di effetto equivalente» (v., in tal senso, la sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata) e, dall’altro, che l’articolo 110 TFUE riguarda non soltanto le importazioni, bensì anche le esportazioni di merci (v., in tal senso, la sentenza del 22 maggio 2003, Freskot, C‑355/00, EU:C:2003:298, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

    31

    Un onere pecuniario sfugge ugualmente alla qualifica di «tassa di effetto equivalente» qualora sia applicato, a determinate condizioni, nell’ambito di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi imposti dal diritto dell’Unione o rappresenti il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all’operatore che è tenuto a corrsiponderlo, di importo proporzionato al servizio stesso (sentenza del 14 giugno 2018, Lubrizol France, C‑39/17, EU:C:2018:438, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Occorre pertanto accertare se l’onere pecuniario contestato nel procedimento principale risponda alla definizione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, quale risultante dagli elementi esposti supra ai punti da 29 a 31.

    33

    A tal proposito, va rilevato, in primo luogo, che il prelievo oggetto del procedimento principale costituisce un onere pecuniario imposto unilateralmente da uno Stato membro. Poiché l’obiettivo perseguito con la sua istituzione resta irrilevante, poco importa che si tratti di un onere relativo a taluni servizi di rete per la trasmissione di energia elettrica (v., in tal senso, la sentenza del 21 settembre 2000, Michaïlidis, C‑441/98 e C‑442/98, EU:C:2000:479, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Si deve rilevare, in secondo luogo, che l’energia elettrica costituisce una merce ai sensi del diritto dell’Unione e che una tassa applicata non su una merce in sé, bensì su un’attività necessaria relativa alla merce medesima come, nella specie, i servizi di rete, può ricadere nelle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci. In tal senso, qualora una tassa venga calcolata sul numero di chilowattora trasportati e non sulla distanza del trasporto o secondo qualunque altro criterio direttamente connesso al trasporto, essa dev’essere considerata come se colpisse il prodotto stesso (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 4344 nonché giurisprudenza ivi citata).

    35

    Nel procedimento principale, l’onere pecuniario ivi in questione, essendo calcolato sul numero di chilowattore trasmesse, dev’essere calcolato come gravante su merci.

    36

    Occorre poi verificare, in terzo luogo, se tale onere gravi sulle merci de quibus per effetto dell’attraversamento di una frontiera o se, per contro, derivi da un regime impositivo generale che colpisca sistematicamente, secondo identici criteri oggettivi, talune categorie di prodotti, a prescindere dalla loro destinazione.

    37

    A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare che la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente, che la distingue da un’imposizione interna generale, sta nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto che varca la frontiera in quanto tale, mentre la seconda colpisce al contempo prodotti importati, esportati e nazionali (sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 28).

    38

    Nella specie, dalla formulazione delle questioni sollevate emerge che l’onere pecuniario oggetto del procedimento principale colpisce unicamente l’elettricità prodotta in Slovacchia e successivamente esportata. Ne consegue che il prelievo viene operato per il fatto che l’energia elettrica attraversa la frontiera.

    39

    Il governo slovacco deduce, tuttavia, che il decreto governativo n. 317/2007 prevede un identico prelievo che si applica all’elettricità consumata in Slovacchia, indipendentemente dalla sua origine. Per tale motivo, l’elettricità prodotta in Slovacchia e successivamente esportata verrebbe trattata, in realtà, al pari dell’elettricità prodotta in Slovacchia e consumata all’interno del paese.

    40

    Tuttavia, anche ammesso che le due categorie di energia elettrica siano soggette allo stesso regime, va inoltre osservato che, per far parte di un sistema generale di «imposizioni interne», ai sensi dell’articolo 110 TFUE, l’onere fiscale de quo deve colpire il prodotto nazionale e l’identico prodotto esportato con la stessa imposta allo stesso stadio commerciale e che il fatto generatore dell’imposta deve anch’esso essere identico per entrambi i prodotti (sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

    41

    Orbene, se è vero che, alla luce di quanto esposto dal governo slovacco, è, segnatamente, sul cliente finale che grava il prelievo in questione per l’elettricità consumata in Slovacchia, è pacifico che, per l’elettricità esportata tale onere è dovuto dall’esportatore dell’energia stessa. Il prelievo oggetto del procedimento principale colpisce, quindi, l’elettricità prodotta in Slovacchia per il fatto di essere consumata nello Stato membro medesimo ovvero, nel caso in cui venga esportata al fine di essere consumata in un altro paese, in conseguenza della sua esportazione. Ciò detto, si deve rilevare che il prelievo de quo non colpisce l’energia elettrica esportata e quella consumata all’interno dello Stato membro medesimo nello stesso stadio commerciale.

    42

    In quarto luogo, si deve rilevare che dagli atti di causa presentati alla Corte non risulta che l’onere pecuniario contestato nel procedimento principale venga percepito per effetto di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi imposti dal diritto dell’Unione o che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all’operatore, di importo proporzionato al servizio stesso.

    43

    A tal riguardo va precisato che, se è pur vero che la Corte ha ammesso che un onere, che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all’operatore economico tenuto al suo versamento, di importo proporzionato al servizio stesso, non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale (sentenza del 9 settembre 2004, Carbonati Apuani, C‑72/03, EU:C:2004:506, punto 31), resta il fatto che, come rammentato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle proprie conclusioni, affinché un onere sfugga alla sfera d’applicazione dell’articolo 28 TFUE, dal servizio prestato deve derivare un vantaggio determinato per l’esportatore individuale, ove un vantaggio per l’interesse pubblico resta troppo generale e incerto perché possa essere considerato il corrispettivo costituente la contropartita di un vantaggio determinato effettivamente reso (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 1969, Commissione/Italia, 24/68, EU:C:1969:29, punto 16, e del 27 settembre 1988, Commissione/Germania, 18/87, EU:C:1988:453, punto 7).

    44

    Orbene, il governo slovacco, pur precisando, nelle proprie osservazioni scritte, che l’onere pecuniario in questione viene prelevato per un servizio di rete effettivamente fornito agli esportatori, non ha minimamente avvalorato tale capo della propria tesi con elementi integrativi idonei a dimostrare che il prelievo medesimo rappresenti il corrispettivo di un siffatto vantaggio determinato e certo.

    45

    Non emerge tantomeno da altri elementi degli atti di causa che un onere pecuniario imposto al fine di mantenere l’equilibrio tra la capacità produttiva disponibile e la domanda di energia elettrica possa costituire il corrispettivo di un servizio da cui derivi un vantaggio determinato e certo.

    46

    Ciò detto, un onere pecuniario del genere di quello oggetto del procedimento principale, che colpisca l’energia elettrica esportata tanto verso uno Stato membro distinto dalla Repubblica slovacca quanto verso paesi terzi, costituisce una tassa di effetto equivalente, ai sensi dell’articolo 28 TFUE.

    47

    Tale rilievo si applica tanto all’elettricità esportata verso un altro Stato membro, quanto a quella esportata verso paesi terzi.

    48

    Tale onere pecuniario, infatti, laddove colpisce le esportazioni verso altri Stati membri, ricade nella sfera degli articoli 28 e 30 TFUE e, laddove colpisce le esportazioni verso paesi terzi, rientra nell’ambito dell’articolo 28 TFUE.

    49

    Per quanto attiene, più in particolare, alle esportazioni verso paesi terzi, si deve ricordare che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e e), TFUE, l’Unione dispone di una competenza esclusiva nei settori dell’Unione doganale e della politica commerciale comune e che, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, segnatamente per quanto attiene le modifiche tariffarie, nonché la conclusione di accordi tariffari e commerciali riguardanti gli scambi di merci e servizi.

    50

    Orbene, l’uniformità della politica commerciale comune risulterebbe gravemente compromessa se gli Stati membri fossero autorizzati ad imporre, unilateralmente, tasse di effetto equivalente a dazi doganali sulle esportazioni verso paesi terzi.

    51

    Ne consegue che, come osservato dalla Commissione europea, gli Stati membri non dispongono di una competenza che consenta loro di introdurre unilateralmente tasse di effetto equivalente a dazi doganali all’esportazione in caso di esportazioni verso paesi terzi (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 1995, Siesse, C‑36/94, EU:C:1995:351, punto 17).

    Sull’eventuale giustificazione di tale onere all’esportazione

    52

    Il governo dei Paesi Bassi sostiene che l’obiettivo consistente nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento costituisce, come già riconosciuto dalla Corte nella sentenza del 22 ottobre 2013, Essent e a. (da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punto 59, nonché la giurisprudenza ivi citata), un motivo imperativo di interesse generale.

    53

    A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, il divieto dettato dall’articolo 28 TFUE riveste carattere generale ed assoluto (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2000, Michaïlidis, C‑441/98 e C‑442/98, EU:C:2000:479, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata). Il Trattato FUE non prevede alcuna deroga e la Corte ha già affermato che dalla chiarezza, dalla precisione e dall’ampiezza senza riserve delle pertinenti disposizioni di diritto primario risulta che il divieto di dazi doganali costituisce una norma fondamentale e che, conseguentemente, qualsiasi deroga dev’essere espressamente contemplata. Essa ha parimenti precisato che la nozione di «tassa d’effetto equivalente ad un dazio doganale» costituisce il necessario complemento al divieto generale relativo ai dazi doganali (v., in tal senso, la sentenza del 14 dicembre 1962, Commissione/Lussemburgo e Belgio, 2/62 e 3/62, EU:C:1962:45, pag. 807).

    54

    La Corte ha inoltre affermato che le deroghe agli articoli 34 e 35 TFUE previste dall’articolo 36 TFUE non possono trovare applicazione, in via analogica, nell’ambito dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente (v., in tal senso, la sentenza del 10 dicembre 1968, Commissione/Italia, 7/68, EU:C:1968:51, pag. 573).

    55

    Tali considerazioni s’impongono con riguardo tanto al divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all’esportazione verso altri Stati membri quanto al divieto di tasse di tal genere all’esportazione verso paesi terzi.

    56

    Ne consegue che l’onere pecuniario in esame, dovendo essere qualificato come tassa di effetto equivalente a dazi doganali, non può essere oggetto di giustificazione.

    57

    Alla luce di tutti i suesposti rilievi, gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’applicazione di un onere pecuniario, come quello oggetto del procedimento principale, gravante sulle esportazioni di energia elettrica verso un altro Stato membro o verso un paese terzo unicamente nel caso in cui l’energia elettrica sia stata prodotta sul territorio nazionale.

    Sulle spese

    58

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’applicazione di un onere pecuniario, come quello oggetto del procedimento principale, gravante sulle esportazioni di energia elettrica verso un altro Stato membro o verso un paese terzo unicamente nel caso in cui l’energia elettrica sia stata prodotta sul territorio nazionale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.

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