Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0237

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019.
    Canadian Solar Emea GmbH e altri contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (CE) n. 597/2009.
    Causa C-237/17 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:259

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    27 marzo 2019 ( *1 )

    «Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (CE) n. 597/2009»

    Nella causa C‑237/17 P,

    avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 maggio 2017,

    Canadian Solar Emea GmbH, con sede in Monaco (Germania),

    Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., con sede in Changshu (Cina),

    Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., con sede in Luoyang (Cina),

    Csi Cells Co. Ltd, con sede in Suzhou (Cina),

    Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc., con sede in Suzhou,

    rappresentate da J. Bourgeois e A. Willems, avocats, nonché da S. De Knop e M. Meulenbelt, advocaten,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Marcos Fraile, in qualità di agente, assistita da N. Tuominen, avocată,

    convenuta in primo grado,

    Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche, J.‑F. Brakeland e N. Kuplewatzky, in qualità di agenti,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la loro impugnazione, le società Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power Group Co. Ltd, già Csi Solar Power (China) Inc. (in prosieguo: la «Csi Solar Power») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e a./Consiglio (T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:126), nella parte in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto il loro ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

    2

    Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità da essa sollevata.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 188, pag. 93; in prosieguo: il «regolamento di base»), prevede quanto segue:

    «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 31, il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo.

    La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

    (…)».

    4

    L’articolo 1 del regolamento controverso istituisce un dazio compensativo definitivo del 6,4% applicabile alle società cinesi che, come le ricorrenti, non sono state incluse nel campione, ma hanno collaborato all’inchiesta e sono state iscritte nell’allegato di tale regolamento.

    5

    Purché siano rispettate talune condizioni, l’articolo 2 di detto regolamento prevede, in sostanza, che le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex85414090 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2013, L 325, pag. 214), sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1 del medesimo regolamento.

    Fatti

    6

    Le ricorrenti appartengono al gruppo Canadian Solar. La Canadian Solar Manufacturing (Changshu), la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), la Csi Cells Co. e la Csi Solar Power sono produttori esportatori di celle e di moduli fotovoltaici in silicio cristallino. La Canadian Solar Emea si presenta come il loro importatore associato, avente sede nell’Unione.

    7

    Il 6 settembre 2012, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 269, pag. 5).

    8

    In parallelo, l’8 novembre 2012, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, C 340, pag. 13).

    9

    Il gruppo Canadian Solar ha collaborato nell’ambito di tale procedimento.

    10

    Il 23 novembre 2012, le ricorrenti hanno depositato una domanda nella quale hanno richiesto di essere selezionate nel campione previsto all’articolo 27 del regolamento di base. Tuttavia, tale domanda non è stata accolta.

    11

    Il 1o marzo 2013, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 182/2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 61, pag. 2).

    12

    Il 4 giugno 2013, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n.°513/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento n. 182/2013 (GU 2013, L 152, pag. 5).

    13

    Il 2 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione n. 2013/423/UE, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 26), da parte di un gruppo di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, che sono elencati nell’allegato di detta decisione, e tra i quali si annoveravano la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), la Csi Cells Co. e la Csi Solar Power, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici (in prosieguo: la «CCCME»).

    14

    Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2013, che modifica il regolamento UE n. 513/2013 (GU 2013, L 209, pag. 1), al fine di tenere conto della decisione 2013/423. In sostanza, e sempre che siano soddisfatte determinate condizioni, l’articolo 6 del regolamento n. 513/2013, come modificato dal regolamento n. 748/2013, prevede in particolare che le importazioni di taluni prodotti enumerati da detto regolamento, dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi sono elencati all’allegato della decisione 2013/423, sono esenti dal dazio antidumping provvisorio istituito dall’articolo 1 del medesimo regolamento.

    15

    Il 27 agosto 2013, la Commissione ha comunicato i principali fatti e considerazioni in base ai quali essa intendeva proporre l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dei moduli e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina.

    16

    In seguito alla notifica delle conclusioni definitive dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni, i produttori esportatori, in collaborazione con la CCCME, hanno presentato una notifica di modifica della loro iniziale offerta di impegno. La Commissione ha accettato i termini dell’impegno al fine di eliminare anche gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Inoltre, un certo numero di produttori esportatori hanno chiesto di partecipare a tale impegno.

    17

    Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso. Lo stesso giorno, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1).

    18

    Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/707, mediante la quale ha accettato l’impegno offerto dai produttori esportatori elencati nel suo allegato, in collaborazione con la CCCME, nell’ambito dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina per il periodo di applicazione di misure definitive.

    19

    In seguito al deposito del ricorso di annullamento nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, del 4 giugno 2015, che revoca l’accettazione dell’impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 (GU 2015, L 139, pag. 30). In forza dell’articolo 1 di detto regolamento di esecuzione, l’accettazione dell’impegno per quanto riguarda, fra l’altro, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), la Csi Cells Co. e la Csi Solar Power, è stata revocata. Tale regolamento di esecuzione è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 6 giugno 2015.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    20

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto tre motivi, vertenti, ciascuno, su una violazione di taluni articoli del regolamento di base: il primo, su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 12 e 13; il secondo, su una violazione degli articoli 1 e 27, e, il terzo, su una violazione dell’articolo 2, lettera c).

    21

    Il Tribunale ha, innanzitutto, respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione, concludendo, in particolare, che l’accettazione di un’offerta di impegno non incide né sulla ricevibilità del ricorso proposto avverso un atto che istituisce un dazio compensativo né sulla valutazione dei motivi fatti valere a sostegno di quest’ultimo e che le ricorrenti conservavano un interesse a vedere annullato il regolamento controverso.

    22

    Di seguito, il Tribunale ha esaminato i motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso. Il Tribunale ha respinto i primi due motivi in quanto irricevibili e il terzo in quanto infondato. In tal modo il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

    Conclusioni delle parti

    23

    Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    accogliere la domanda formulata nel ricorso di primo grado e annullare il regolamento controverso, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

    condannare la convenuta in primo grado a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle parti ricorrenti, sia in primo grado che in sede di impugnazione;

    condannare tutte le altre parti nel procedimento d’impugnazione a sopportare le proprie spese, oppure, in subordine,

    annullare la sentenza impugnata;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente;

    riservare la decisione in merito alle spese sostenute in primo grado e in sede di impugnazione, fino alla sentenza definitiva del Tribunale, e

    condannare tutte le altre parti nel procedimento d’impugnazione a sopportare le proprie spese.

    24

    Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione, e

    condannare le ricorrenti alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

    25

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione, e

    condannare le ricorrenti alle spese.

    26

    Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado, oppure

    in subordine, dichiarare privo di oggetto il ricorso di primo grado, oppure

    in ulteriore subordine, dichiarare infondato il ricorso di primo grado e riformare l’interpretazione del nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, data dal Tribunale nell’ambito del terzo motivo del ricorso di primo grado, e

    condannare le ricorrenti alle spese.

    27

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    respingere integralmente l’impugnazione incidentale;

    condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del ricorso di primo grado e dell’impugnazione incidentale, e

    condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese.

    Sull’impugnazione incidentale

    28

    L’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione mira, in via principale, a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, ciò che costituisce una questione preliminare a quelle relative al merito sollevate nell’impugnazione principale. È quindi opportuno esaminarla per prima.

    29

    A sostegno della sua impugnazione incidentale, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, solleva due motivi. Il primo motivo, dedotto a titolo principale, verte su un errore di diritto là dove il Tribunale ha considerato il regolamento controverso idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche per le ricorrenti. Il secondo motivo, fatto valere in subordine, verte su un difetto di motivazione e su un errore di diritto là dove il Tribunale ha dichiarato che l’interesse delle ricorrenti all’annullamento del regolamento controverso era sempre attuale alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

    Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale

    Argomenti delle parti

    30

    Il primo motivo dell’impugnazione incidentale, sollevato in via principale, si articola in due capi.

    31

    Col primo capo di tale motivo, che si riferisce ai punti da 38 a 44 della sentenza impugnata, la Commissione fa valere che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la propria conclusione che il regolamento controverso, e non la decisione di esecuzione 2013/707, incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti e che, in ogni caso, nel formulare siffatta conclusione, il Tribunale ha violato il principio generale del diritto dell’Unione relativo all’equilibrio istituzionale nonché gli articoli 13 e 14 del regolamento di base.

    32

    La Commissione ritiene, in primo luogo, che la conclusione del Tribunale secondo cui occorre chiedere l’annullamento del regolamento controverso come mezzo adeguato per contestare le conclusioni relative all’esistenza di sovvenzioni, di un pregiudizio e di un nesso di causalità trascura del tutto il fatto che le ricorrenti dovevano impugnare la decisione di esecuzione 2013/707 ove il loro obiettivo fosse quello di contestare tali conclusioni. Tuttavia, le valutazioni del Tribunale fonderebbero unicamente la conclusione secondo cui un ricorso potrebbe essere proposto o contro il regolamento controverso o contro la decisione di esecuzione 2013/707. Ne conseguirebbe un difetto di motivazione, poiché sarebbe impossibile dedurre dalla sentenza impugnata la ragione per la quale il regolamento controverso sarebbe necessariamente, se non addirittura abitualmente, l’atto da impugnare e non la decisione di esecuzione 2013/707, dalla quale derivano in realtà i diritti e/o gli obblighi per l’importatore interessato.

    33

    In secondo luogo, la Commissione deduce che il Tribunale, quando ha dichiarato che il ricorso deve essere proposto contro il regolamento controverso e non contro la decisione di esecuzione 2013/707, ha violato il principio generale dell’equilibrio istituzionale nonché la ripartizione dei poteri tra il Consiglio e la Commissione, quale sancita agli articoli 13 e 14 del regolamento di base. Infatti, la conclusione del Tribunale implicherebbe che tale decisione di esecuzione non sia, di per sé, autosufficiente, ma debba essere convalidata mediante i diritti e gli obblighi autosufficienti creati dal Consiglio in conseguenza dell’adozione del regolamento controverso.

    34

    Inoltre, la Commissione osserva che tali errori di diritto non possono essere sanati mediante la conclusione, formulata al punto 39 della sentenza impugnata, secondo la quale i giudici dell’Unione avrebbero «implicitamente, ma necessariamente» confermato la ricevibilità di ricorsi contro regolamenti che istituiscono dazi definitivi proposti da parti interessate il cui impegno era stato accettato. Da un lato, semplicemente tale questione non sarebbe stata affrontata nella giurisprudenza citata in detto punto e, dall’altro, tale giurisprudenza sarebbe in diretta contraddizione con la sentenza del 29 marzo 1979, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (113/77, EU:C:1979:91).

    35

    Con il secondo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale, la Commissione sostiene che l’accettazione di un impegno è un atto favorevole, la cui adozione è stata chiesta dalle ricorrenti e che non pregiudica la situazione giuridica di queste ultime. La conclusione in senso contrario operata dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, anche supponendo che fosse corretta, dimostrerebbe solo un interesse a chiedere l’annullamento della decisione di esecuzione 2013/707, ma non quello del regolamento controverso. Detto punto 43 della sentenza impugnata sarebbe inficiato da due errori di diritto.

    36

    In primis, tale punto 43 non esporrebbe alcun ragionamento che spieghi la ragione in base alla quale l’accettazione di un impegno da parte della Commissione sarebbe diversa da una decisione della Commissione che dichiari compatibile con il mercato interno una concentrazione ad essa notificata, da una dichiarazione della Commissione che dichiari che un accordo non è in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE oppure da una decisione che dichiari compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato notificato.

    37

    In secundis, la Commissione sostiene che l’articolo 13 del regolamento di base non prevede l’adozione di un atto separato dopo che la Commissione abbia terminato la sua inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio. Orbene, la conclusione del Tribunale implicherebbe che una società che offre un impegno sia tenuta a contestare in modo anticipato la decisione recante accettazione dell’impegno prima ancora che l’inchiesta antisovvenzioni sia conclusa diversi mesi dopo.

    38

    La Commissione indica, per scrupolo di completezza, che il punto 44 della sentenza impugnata contiene due errori di diritto. Da un lato, l’affermazione del Tribunale secondo cui il regolamento controverso ha modificato la situazione giuridica delle ricorrenti per quanto riguarda i «dazi compensativi sui prodotti non oggetto dell’impegno» discenderebbe da un errore di diritto collegato all’interpretazione dell’offerta di impegno o ad uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, se tale offerta doveva essere qualificata come un «elemento di fatto». Invero, secondo la Commissione, le ricorrenti non avevano il diritto di vendere il prodotto in questione in modo diverso da quanto previsto nelle disposizioni dell’impegno, come risulta chiaramente e senza ambiguità dal testo dell’offerta di impegno. Pertanto, i dazi avrebbero potuto colpire unicamente i prodotti che oltrepassavano il livello annuale e non i «prodotti non oggetto dell’impegno».

    39

    Dall’altro, poiché i dazi sui «prodotti [...] che oltrepassano il livello annuale» sono già stati inclusi nell’offerta di impegno, non si tratterebbe quindi di un nuovo diritto o di un nuovo obbligo derivante dal regolamento controverso.

    40

    Le ricorrenti ritengono che il primo motivo dell’impugnazione incidentale debba essere respinto.

    Giudizio della Corte

    41

    Con il primo motivo dell’impugnazione incidentale, la Commissione fa valere, in sostanza, che il Tribunale, ai punti da 38 a 44 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nel considerare il regolamento controverso idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche per le ricorrenti.

    42

    Il primo capo di detto motivo verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la propria conclusione secondo cui il regolamento controverso – e non la decisione di esecuzione 2013/707, mediante la quale la Commissione ha accettato l’impegno offerto dai produttori esportatori elencati nel suo allegato, tra cui figurano quelli appartenenti al gruppo Canadian Solar – incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti e sul fatto che, in ogni caso, nel formulare siffatta conclusione, il Tribunale ha violato il principio dell’equilibrio istituzionale.

    43

    In primo luogo, si deve rilevare che, contrariamente a quanto argomentato dalla Commissione, ai punti da 38 a 44 della sentenza impugnata il Tribunale non afferma che il regolamento controverso debba necessariamente, se non addirittura di regola, essere l’atto impugnato, né che il ricorso di annullamento dovesse essere proposto contro detto regolamento, e non contro la decisione di esecuzione 2013/707. Occorre pertanto constatare che la tesi della Commissione deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. Ciò posto, non si può addebitare al Tribunale di non avere motivato ciò che non ha affermato.

    44

    In secondo luogo, si deve constatare, da un lato, che, se la tesi della Commissione dovesse essere accettata, ciò equivarrebbe ad impedire alle imprese, il cui impegno di prezzo minimo all’importazione (in prosieguo: il «PMI») sia stato accettato dalla Commissione, di impugnare un regolamento che istituisce nei loro confronti un dazio compensativo definitivo. Ora, come indicato dal Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, né il Tribunale né la Corte hanno, nelle loro sentenze citate in detto punto, giudicato come irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’impresa nei confronti di un regolamento che le impone dazi antidumping definitivi, per il motivo che un impegno di PMI offerto da tale impresa era stato accettato dalla Commissione.

    45

    Dall’altro lato, si deve rilevare che il regolamento controverso incide necessariamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti in quanto, se un siffatto regolamento fosse annullato, l’offerta di impegno sarebbe caducata. Ebbene, ciò è proprio quello che il Tribunale ha rilevato al punto 42 della sentenza impugnata.

    46

    Si deve inoltre ricordare che, come risulta dai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, le ricorrenti continuano ad essere soggette ai dazi compensativi previsti dal regolamento controverso, a norma dei suoi articoli 1 e 2, per le importazioni che vanno oltre il livello annuo previsto nell’impegno di PMI.

    47

    In tale contesto, la Commissione non può validamente sostenere che il Tribunale ha violato il principio dell’equilibrio istituzionale. Al contrario, la posizione della Commissione secondo cui, qualora l’obiettivo delle ricorrenti fosse quello di contestare le conclusioni relative all’esistenza di sovvenzioni, esse dovevano impugnare la decisione di esecuzione 2013/707, può essere accettata solo laddove il Consiglio fosse obbligato, in seguito all’accettazione da parte della Commissione di un impegno di PMI offerto da un’impresa, ad adottare un regolamento istitutivo di misure compensative definitive. Tuttavia, la competenza del Consiglio a tale riguardo non è una competenza vincolata, come risulta dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, ai sensi del quale la proposta della Commissione è adottata dal Consiglio, a meno che esso non decida di respingerla.

    48

    Si deve ricordare, a tal riguardo, che il ruolo della Commissione s’inserisce nell’ambito del processo decisionale del Consiglio. Come risulta dalle disposizioni del regolamento di base, la Commissione ha l’onere di condurre indagini e di decidere, sulla base di queste ultime, di dichiarare concluso il procedimento o, al contrario, di proseguirlo adottando provvedimenti provvisori e proponendo al Consiglio l’adozione di misure definitive. Spetta tuttavia al Consiglio pronunciarsi in via definitiva (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 1990, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 8).

    49

    Pertanto, si deve respingere il primo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

    50

    Per quanto riguarda il secondo capo di tale primo motivo, secondo cui l’accettazione di un impegno di PMI costituirebbe un atto favorevole alle ricorrenti, che non pregiudica la situazione giuridica di queste ultime, contrariamente a quanto risulterebbe dal punto 43 della sentenza impugnata, è sufficiente notare che tale questione è irrilevante, dato che l’atto impugnato oggetto del ricorso di annullamento che il Tribunale ha giudicato ricevibile è il regolamento controverso e non la decisione di esecuzione 2013/707, mediante la quale la Commissione ha accettato tale impegno.

    51

    In merito ai due errori di diritto che inficerebbero il punto 44 della sentenza impugnata, che la Commissione afferma di dedurre solo per scrupolo di completezza, quand’anche fossero dimostrati, tali errori non potrebbero, alla luce di quanto emerge dai punti da 41 a 48 della presente sentenza, avere una qualsivoglia incidenza sulla validità della conclusione del Tribunale secondo cui l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione doveva essere respinta per il motivo che il regolamento controverso incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

    52

    Si deve aggiungere che la Corte ha già statuito che il legislatore dell’Unione, in sede di adozione di tale regolamento, ha istituito misure di difesa commerciale che costituiscono un insieme o «pacchetto», le quali mirano ad un risultato comune, ossia l’eliminazione dell’effetto pregiudizievole sull’industria dell’Unione della sovvenzione cinese riguardante i prodotti interessati, preservando al contempo l’interesse di tale industria, e che l’articolo 2 di detto regolamento non era separabile dal resto delle disposizioni del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio, C‑205/16 P, EU:C:2017:840, punti 4657).

    53

    Di conseguenza, il primo motivo dell’impugnazione incidentale dev’essere respinto.

    Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale

    Argomenti delle parti

    54

    Con il secondo motivo dell’impugnazione incidentale, sollevato in subordine, la Commissione, sostenuta dal Consiglio, fa valere che, anche volendo ritenere che il Tribunale abbia a giusto titolo considerato, al punto 44 della sentenza impugnata, che il regolamento controverso ha modificato la situazione giuridica delle ricorrenti poiché è solo in forza di tale regolamento che esse devono pagare dazi sui pannelli solari di cui trattasi al di là del volume annuale, il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale sarebbe divenuto privo di oggetto il giorno dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2015/866, recante la revoca dell’accettazione dell’impegno offerto dalle ricorrenti.

    55

    La Commissione constata che il livello annuale di importazioni del prodotto di cui trattasi, previsto nell’accettazione dell’offerta di impegno delle ricorrenti, non è mai stato raggiunto prima dell’entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione. Quindi, se anche le ricorrenti avessero tratto un interesse ad agire dalla clausola dell’impegno che prevedeva il pagamento di dazi per i prodotti importati al di là di detto livello annuale, tale interesse avrebbe, in ogni caso, cessato di esistere alla data di entrata in vigore di detto regolamento di esecuzione, circostanza che avrebbe indotto a constatare che, a tale data, il ricorso di annullamento era divenuto privo di oggetto. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere ad un argomento in tal senso sollevato dalla Commissione nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale.

    56

    La Commissione aggiunge che, anche supponendo che il Tribunale abbia risposto a siffatto argomento, al punto 44 della sentenza impugnata, la sua risposta non affronta la questione sollevata dalla Commissione. Infatti, è proprio perché la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno nei confronti delle ricorrenti a seguito del mancato rispetto di quest’ultimo che le conseguenze giuridiche di tale accettazione non potevano più procurare loro un legittimo interesse ad agire.

    57

    Le ricorrenti ritengono che tale motivo debba essere respinto in quanto incomprensibile e, in ogni caso, inconferente.

    Giudizio della Corte

    58

    Si deve rilevare che il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale implica il rigetto del secondo motivo. In effetti, dalla valutazione che ha portato al rigetto del primo motivo risulta che il regolamento controverso produce effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti, a prescindere dall’esistenza della decisione di esecuzione 2013/707.

    59

    Di conseguenza, il fatto che il regolamento di esecuzione 2015/866 abbia revocato l’accettazione dell’impegno offerto dalle ricorrenti prevista dalla suddetta decisione di esecuzione 2013/707, mentre il livello annuale di importazioni del prodotto in questione, previsto in detto impegno, non è mai stato raggiunto, non può avere alcuna incidenza sulla constatazione che il regolamento controverso incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti e che, di conseguenza, queste ultime erano legittimate ad introdurre dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso quest’ultimo regolamento.

    60

    Si deve pertanto respingere il secondo motivo dell’impugnazione incidentale.

    61

    In merito alla domanda della Commissione, formulata in ulteriore subordine, di dichiarare infondato il ricorso di primo grado e di riformare l’interpretazione del nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, data dal Tribunale nell’ambito del terzo motivo del ricorso di primo grado, essa va respinta in quanto irricevibile, in quanto tale domanda non è supportata da alcuna argomentazione giuridica.

    62

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’impugnazione incidentale nella sua interezza.

    Sull’impugnazione

    63

    A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente su un errore di diritto là dove il Tribunale, ai punti da 61 a 71 della sentenza impugnata, ha imposto alle ricorrenti l’onere di dimostrare il loro interesse a sollevare il primo e il secondo motivo del loro ricorso di annullamento e, in ogni caso, su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, dato che le ricorrenti ben vantavano un siffatto interesse.

    Argomenti delle parti

    64

    Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che, per analogia, avendo applicato alla possibilità di sollevare motivi isolati la giurisprudenza della Corte secondo cui ogni ricorrente è tenuto a dimostrare di avere un interesse ad agire, vale a dire, un interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, il Tribunale è incorso in errore di diritto per quattro ragioni.

    65

    Sotto un primo profilo, la valutazione del Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte, che imporrebbe alle ricorrenti di dimostrare soltanto un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

    66

    Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di distinguere i motivi primo e secondo del ricorso di annullamento dalle situazioni nelle quali un motivo è irricevibile perché il ricorrente non ha titolo a sollevarlo. Tali situazioni, delineate dalla giurisprudenza della Corte, riguarderebbero, da un lato, il caso in cui un motivo non concerne un ricorrente, ma persegue l’interesse generale o gli interessi della legge, e, dall’altro il caso di un motivo che riguarda regole che, come il regolamento interno di un’istituzione, non sono intese a garantire la tutela dei singoli. Tuttavia, i motivi primo e secondo del ricorso di annullamento non riguardavano questo tipo di situazione e il Tribunale non avrebbe compiuto affermazioni in tal senso.

    67

    Sotto un secondo profilo, le ricorrenti lamentano una violazione dei loro diritti della difesa, in quanto il Tribunale avrebbe loro impedito di sollevare i motivi da esse ritenuti appropriati, in violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    68

    Sotto un terzo profilo, le ricorrenti affermano che, quand’anche si dovesse ammettere che esse erano tenute a dimostrare il loro interesse a sollevare il primo e il secondo motivo del ricorso di annullamento, la conclusione del Tribunale secondo cui tali motivi sono irricevibili violerebbe il loro diritto ad un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta. Infatti, le ricorrenti avrebbero dovuto proporre un ricorso di annullamento entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE al fine di evitare la prescrizione dei loro diritti, dato che, in caso contrario, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), si sarebbero assunte il rischio di essere private della possibilità di contestare la validità del regolamento controverso dinanzi al giudice di uno Stato membro nell’ambito di una domanda pregiudiziale.

    69

    A tal riguardo, le ricorrenti osservano che, secondo il Tribunale, il loro interesse a sollevare i primi due motivi del ricorso di annullamento sarebbe ipotetico, il che implicherebbe che, se il loro interesse a sollevare tali motivi sorgesse in un momento successivo alla scadenza del termine di due mesi di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, sarebbe impedito loro di stare in giudizio. Una simile situazione sarebbe ancora più problematica, dato che una delle ricorrenti, la Canadian Solar Emea, società importatrice, sarebbe stata legittimata a contestare la validità del regolamento controverso dinanzi a un giudice nazionale in qualsiasi momento qualora non fosse stata collegata alle altre ricorrenti, che, a loro volta, sono società esportatrici.

    70

    Sotto un quarto profilo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il loro diritto al contraddittorio, poiché la questione della ricevibilità dei primi due motivi del ricorso di annullamento non è stata pienamente discussa dinanzi al Tribunale. In effetti, tale questione non sarebbe stata sollevata dal Consiglio e dalla Commissione nel corso della fase scritta del procedimento, né affrontata in modo completo nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, il che avrebbe impedito alle ricorrenti di dimostrare che esse producevano ed esportavano verso l’Unione, ed importavano nell’Unione, moduli originari di un paese terzo, ma provenienti dalla Cina, ed importavano nell’Unione moduli originari della Cina, ma provenienti da un paese terzo.

    71

    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti quando ha affermato, ai punti da 66 a 70 della sentenza impugnata, che esse non avevano un interesse a sollevare il primo e il secondo motivo del ricorso di annullamento.

    72

    Da un lato, da una giurisprudenza costante della Corte risulterebbe che le ricorrenti hanno un interesse ad agire per evitare che le istituzioni ripetano errori basati su un’interpretazione errata delle disposizioni del regolamento di base, ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché la Commissione ha adottato un nuovo regolamento, segnatamente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037 (GU 2017, L 56, pag. 1), che proroga la durata del regolamento controverso per un ulteriore periodo di diciotto mesi e che riprodurrebbe gli stessi errori.

    73

    Dall’altro lato, i motivi sollevati dalle ricorrenti riguardavano la portata dell’inchiesta antisovvenzioni, che a sua volta si sarebbe ripercossa sul sussidio compensativo, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sulle valutazioni dell’interesse dell’Unione che hanno indotto il Consiglio ad adottare il regolamento controverso.

    74

    Il Consiglio e la Commissione chiedono di respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, e, in ogni caso, infondato in toto.

    Giudizio della Corte

    75

    Innanzitutto, il Tribunale ha ricordato a giusto titolo, al punto 61 della sentenza impugnata, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un siffatto interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. La prova di un interesse di questo tipo, che va valutato con riferimento al giorno di proposizione del ricorso e che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale, deve essere fornita dal ricorrente (sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 37).

    76

    Come pure affermato dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale. Non può riguardare una situazione futura ed ipotetica. Detto interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 5657 e la giurisprudenza ivi citata). Il giudice adito può sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento del procedimento la mancanza di interesse di una parte a mantenere la propria domanda a causa del verificarsi di un fatto intervenuto successivamente alla data dell’atto introduttivo del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 38)

    77

    Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ingiustamente imposto alle ricorrenti di dimostrare il loro interesse a sollevare il primo e il secondo motivo del loro ricorso di annullamento, si deve ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che un motivo di annullamento è irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

    78

    Ora, riguardo all’errore che il Tribunale avrebbe commesso nella qualificazione giuridica dei fatti, occorre rilevare che, certamente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto (sentenza del 6 settembre 2018, Bank Mellat/Consiglio, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, punto 64).

    79

    Tuttavia, l’eventuale persistere di un siffatto interesse, al fine di evitare che le istituzioni ripetano errori fondati su un’errata interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, non può essere ammesso in una situazione in cui l’interesse ad agire della ricorrente non è mai esistito.

    80

    Pertanto, dato che, alla data dell’introduzione del ricorso di annullamento, le ricorrenti non hanno dimostrato il loro interesse a sollevare i primi due motivi – là dove tale interesse deve, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 75 e 76 della presente sentenza, essere valutato con riferimento al giorno di proposizione del ricorso e non può riguardare una situazione futura ed ipotetica – esse non possono dimostrare un siffatto interesse facendo valere la necessità di evitare che le istituzioni ripetano errori fondati su un’errata interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione.

    81

    Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui, dato che il primo e il secondo motivo del ricorso di annullamento riguardavano la portata dell’inchiesta antisovvenzioni, detti motivi dovrebbero essere dichiarati ricevibili, si deve constatare che tale affermazione non può essere accolta. Infatti, la circostanza che, nel merito, motivi di questo tipo riguardino taluni elementi dell’inchiesta, quali la sovvenzione, il pregiudizio o il nesso causale, non potrebbe, di per sé sola, comportare la ricevibilità di questi motivi in una situazione in cui le ricorrenti non hanno dimostrato un interesse a sollevarli.

    82

    Ne consegue che giustamente il Tribunale, al punto 71 della sentenza impugnata, ha concluso, sulla base della giurisprudenza della Corte ricordata ai punti 75 e 76 della presente sentenza, che i primi due motivi del ricorso di annullamento dovevano essere respinti in quanto irricevibili.

    83

    In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 47 della Carta, si deve sottolineare, in merito alla tutela da esso conferita, che detto articolo non ha per oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative a tale articolo 47, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

    84

    Di conseguenza, si deve constatare che la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro atti legislativi dell’Unione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 105).

    85

    In tali circostanze, le ricorrenti non possono validamente sostenere che l’onere di dimostrare un interesse a sollevare un determinato motivo di annullamento violerebbe il loro diritto a un ricorso effettivo, quale previsto all’articolo 47 della Carta.

    86

    Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato il diritto al contraddittorio delle ricorrenti, derivante da tale articolo della Carta, si deve constatare che queste ultime non contestano il fatto che, in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale, i diversi intervenienti abbiano discusso in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio riguardo ai primi due motivi del ricorso di annullamento. Pertanto, le ricorrenti non possono validamente sostenere che il Tribunale non ha consentito loro di dibattere tutte le questioni di diritto che sono state decisive per l’esito del procedimento né di fornire gli elementi di prova necessari a sostegno della loro posizione.

    87

    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), la conclusione del Tribunale ostacolerebbe la legittimazione delle ricorrenti a stare in giudizio qualora il loro interesse a far valere il primo e il secondo motivo nascesse in un momento successivo alla scadenza del termine di due mesi di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, è sufficiente rilevare che, in una situazione del genere, la giurisprudenza in questione non osterebbe, in linea di principio, alla loro possibilità di sollevare motivi di questo tipo dinanzi a un giudice nazionale.

    88

    In considerazione di quanto precede, il motivo unico d’impugnazione così come l’impugnazione nella sua interezza devono essere respinti.

    Sulle spese

    89

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

    90

    L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    91

    Le società Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. e Csi Solar Power, rimaste soccombenti nella loro impugnazione principale, devono essere condannate alle spese relative a detto procedimento di impugnazione, avendone il Consiglio nonché la Commissione fatto domanda,.

    92

    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la Commissione, intervenuta nel procedimento relativo all’impugnazione principale, sopporterà le proprie spese.

    93

    La Commissione, rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale, deve essere condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale, avendone le società Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. e Csi Solar Power fatto domanda.

    94

    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il Consiglio, intervenuto nel procedimento relativo all’impugnazione incidentale, sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Le impugnazioni sono respinte.

     

    2)

    Le società Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power Group Co. Ltd sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale.

     

    3)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese relative all’impugnazione principale.

     

    4)

    La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

     

    5)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    Top