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Document 62017CJ0227

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018.
Medtronic GmbH contro Finanzamt Neuss.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dla Finanzgericht Düsseldorf.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 – Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014.
Causa C-227/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:247

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

12 aprile 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 – Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014»

Nella causa C‑227/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 19 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2017, nel procedimento

Medtronic GmbH

contro

Finanzamt Neuss,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Medtronic GmbH, da J. Meyer-Burow, Rechtsanwalt, e N. Looks, Steuerberaterin;

per la Commissione europea, da M. Wasmeier e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione delle sottovoci tariffarie 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, (GU 2015, L 285, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti la Medtronic GmbH e il Finanzamt Neuss (Amministrazione finanziaria di Neuss, Germania) (in prosieguo: l’“amministrazione finanziaria”) riguardo all’aliquota sul fatturato applicabile alla fornitura dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale.

Contesto normativo

La convenzione sul SA

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»).

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione del SA. Conformemente alla medesima disposizione, le parti contraenti sono tenute altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, come pure tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o sottovoci del medesimo.

5

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6

Il punto I delle note esplicative del SA relative alla voce 9021 di tale sistema, intitolato «Oggetti e apparecchi di ortopedia», contiene il seguente passo:

«Gli oggetti e apparecchi di ortopedia (…) servono:

a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione».

7

Il successivo punto II, intitolato «Stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture», dispone quanto segue:

«Gli oggetti e apparecchi per fratture ecc., servono sia a immobilizzare gli organi colpiti, (a permetterne la distensione o per proteggerli), sia a ridurre le fratture. Gli stessi sono parimenti impiegati nel trattamento di lussazioni e altre lesioni articolari.

(…)

Con riserva delle disposizioni della Nota 1 f) di questo Capitolo, rientrano anche in questa voce le placche, chiodi ecc., introdotti nel corpo dai chirurghi per tenere giustapposte le due parti di un osso rotto o per l’analogo trattamento delle fratture».

8

In forza del punto V delle note esplicative medesime, appartengono al gruppo degli «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità», in particolare:

«1)

Gli apparecchi destinati a facilitare la fonazione delle persone che hanno perduto l’uso delle corde vocali in conseguenza di un trauma o di un intervento chirurgico. (…)

2)

Gli apparecchi del tipo pacemaker, per esempio, destinati a stimolare il muscolo cardiaco, nel caso di deficienza dello stesso. Tali apparecchi (…) sono inseriti sotto la pelle del paziente (…). Pacemaker di altro tipo sono utilizzati per stimolare altri organi (polmoni, retto, vescica ecc.).

3)

Gli apparecchi che permettono ai ciechi di orientarsi. (…)

4)

Gli apparecchi da inserire nell’organismo destinati a sostenere o a rimpiazzare la funzione clinica di certi organi (per esempio, secrezione d’insulina)».

Diritto dell’Unione

La NC

9

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA.

10

La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

11

La prima parte della NC comprende un complesso di disposizioni preliminari. In tale parte, alla Sezione I, dedicata alle regole generali, la parte A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (…)

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

12

La seconda parte della NC si articola su 21 sezioni. La sezione XVIII, rubricata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», contiene i capitoli 90, 91 e 92 della NC. Il capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», riguarda le voci da 9001 a 9033 della NC.

13

La voce 9021 così recita:

«9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità:

9021 10

– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture:

9021 10 10

– – Oggetti e apparecchi di ortopedia

9021 10 90

– – Oggetti e apparecchi per fratture

 

– Oggetti e apparecchi dentari:

(…)

 

– altri oggetti ed apparecchi di protesi:

(…)

9021 40 00

– Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

9021 50 00

– Stimolatori cardiaci (pacemaker) escluse le parti e gli accessori

9021 90

– altri:

9021 90 10

– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi

9021 90 90

– – altri»

14

A termini della nota 2 del capitolo 90 della NC:

«Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)

le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 e 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli apparecchi ai quali essi sono destinati;

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

(…)».

15

Ai sensi della successiva nota 3:

«Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo».

16

A termini della nota 6 del medesimo capitolo 90:

«Ai sensi della voce 9021, sono considerati “oggetti e apparecchi ortopedici” gli oggetti e apparecchi che servono:

a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo,

a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.

(…)».

17

La nota 3 della Sezione XVI della NC così dispone:

«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

18

Le note esplicative della NC, nel testo applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (GU 2011, C 137, pag. 1), relative alla voce 9021 della NC, così prevedono:

«Ai fini della presente voce, l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità” si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.

Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.

In questa sottovoce non rientrano i dispositivi per stomia (sottovoce 3006 91 00)».

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014

19

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014 della Commissione, dell’11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 329, pag. 8), contiene, nell’allegato, una tabella composta da tre colonne, di cui la prima designa ogni merce interessata, la seconda indica la classificazione nella NC della merce medesima e la terza riguarda i motivi di detta classificazione.

20

Si evince da tale allegato che rientrano nel codice 9021 10 90 della NC le merci corrispondenti alla seguente descrizione:

«Prodotto solido, cilindrico, filettato (noto come “vite con doppio nucleo Pangea”“pangea dual core screw”) in lega di titanio molto dura, di lunghezza compresa tra 20 e 45 mm.

Lo stelo è completamente filettato con un doppio nucleo contenente una zona di transizione per la variazione del diametro del nucleo. Presenta un diametro esterno costante di 4,0 mm, con profilo autofilettante e punta smussata filettata.

Il prodotto presenta una testa poliassiale a U (regolabile) filettata internamente che permette un’angolazione di 25° intorno all’asse della vite, consentendone l’adeguamento.

La testa del prodotto è dotata di un cappello di chiusura con sella specializzata per fissare l’asta (presentata separatamente).

Il prodotto risponde alle norme ISO/TC 150 per le viti da impianto ed è destinato all’uso in chirurgia traumatologica come parte di un sistema per la stabilizzazione posteriore della colonna. Esso viene installato utilizzando strumenti specifici.

Per l’importazione non è contenuto in un imballaggio sterilizzato. Il prodotto è contrassegnato con un numero ed è pertanto tracciabile durante la produzione e la distribuzione».

21

Nella colonna relativa alla motivazione della classificazione prescelta, viene indicato che quest’ultima «è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9021, 9021 10 e 9021 10 90».

Normativa tedesca

22

L’articolo 12 dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), nel testo applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«UStG»), prevede quanto segue:

«(1)   Per ciascuna operazione imponibile l’imposta è pari al 19% della base imponibile (…)

(2)   L’imposta è ridotta al 7% per le operazioni seguenti:

1.

le forniture, l’importazione e l’acquisto intracomunitario dei beni indicati nell’allegato 2, ad eccezione dei beni di cui ai punti 49, lettera f), 53 e 54; (…)».

23

Il punto 52 dell’allegato 2 dell’UStG dispone quanto segue:

«Protesi, oggetti e altri apparecchi di ortopedia, nonché dispositivi volti a compensare una deficienza o un’infermità, per uso umano, in particolare:

 

a) protesi articolari, escluse parti ed accessori

sottovoce 9021 31 00

b) oggetti e altri apparecchi di ortopedia, comprese stampelle nonché cinture e fasce medico-chirurgiche, escluse parti ed accessori

sottovoce 9021 10

c) protesi, escluse parti ed accessori

sottovoci 9021 21, 9021 29 00 e 9021 39

d) apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, stimolatori cardiaci e altri apparecchi destinati a compensare una deficienza o un’infermità, da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, escluse parti ed accessori

sottovoci 9021 40 00 e 9021 50 00 e sottovoce 9021 90».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

24

La Medtronic si occupa, in particolare, della fornitura, a ospedali e medici esercenti in regime di libera professione, di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale della marca CD Horizon SOLERA, costituti, in particolare, da:

viti monoassiali in titanio e viti multiassiali in titanio o in cobalto-cromo/titanio di diametro e lunghezza di volta in volta differenti, codificate per colore, autofilettanti, corredate rispettivamente delle corrispondenti viti di chiusura in titanio,

spinotti cilindrici di diversi materiali (lega di titanio o cobalto-cromo), pre‑piegati o diritti, con un diametro di 4,75 mm, in diverse lunghezze (tra 30 mm e 500 mm),

placchette in titanio CD Horizon X10 Crosslink in diverse lunghezze (fisse o regolabili), compresa una vite di chiusura,

ganci, codificati per colore, in quattro diverse grandezze e modelli in lega di titanio, e

connettori laterali in lega di titanio con un diametro di 4,75 mm.

25

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale vengono assemblati per essere impiantati in modo permanente nel corpo del paziente per il quale vengono assemblati specificamente.

26

Si evince parimenti dal rinvio pregiudiziale che tali dispositivi sono destinati al trattamento di disturbi degenerativi dei dischi intervertebrali, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie tumorali o scoliosi o, ancora, di fratture.

27

Sulla base di un’informazione tariffaria non vincolante rilasciatale il 19 giugno 2013 e secondo la quale i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale che la stessa fornisce rientrerebbero nella sottovoce 9021 90 90 della NC, la Medtronic applicava, per quanto riguarda la tassazione sul fatturato delle proprie operazioni di cessione, l’aliquota d’imposta ridotta di cui all’articolo 12, paragrafo 2, punto 1, dell’UStG.

28

A seguito di due verifiche effettuate in loco, l’amministrazione finanziaria riteneva che i suddetti dispositivi dovessero essere classificati nella sottovoce 9021 10 90 della NC. La Medtronic si ottemperava a tale conclusione e, nella propria dichiarazione provvisoria per il mese di maggio 2016, applicava alle proprie operazioni di cessione l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’UStG.

29

Avverso tale dichiarazione provvisoria la Medtronic ricorreva tuttavia dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), sostenendo che i dispositivi in questione rientrano nella sottovoce 9021 90 90 della NC e che la loro fornitura deve conseguentemente essere soggetta all’aliquota ridotta, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, punto 1 dell’UStG. A suo parere, i suddetti dispositivi sono concepiti per restare permanentemente nel corpo del paziente, mentre gli oggetti e gli apparecchi ortopedici per fratture di cui alla sottovoce 9021 10 90 della NC, vi restano solo temporaneamente. La Medtronic deduce inoltre che, poiché i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale non sono utilizzati esclusivamente per il trattamento delle fratture, sarebbe più appropriata la loro classificazione nella sottovoce 9021 90 90 della NC.

30

L’amministrazione finanziaria sostiene, al contrario, che le forniture dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale sono soggetti all’aliquota sul fatturato prevista all’articolo 12, paragrafo 1, dell’UStG. Dal regolamento di esecuzione n. 1214/2014 si desumerebbe, infatti, che tali dispositivi rientrano nella sottovoce 9021 10 90 della NC dal momento che le viti multiassiali che li compongono sono equiparabili alle «viti con doppio nucleo Pangea» che tale regolamento classifica in tale sottovoce in applicazione della nota 2, lettera b), del capitolo 90 della NC.

31

Nutrendo dubbi in ordine alla classificazione dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale nella corretta sottovoce della NC, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, meglio descritti nella presente ordinanza, debbano essere classificati nella sottovoce 9021 90 90».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale, come quello in causa nel procedimento principale, assemblato specificamente per il paziente nel corpo del quale viene impiantato e destinato al trattamento di disturbi degenerativi dei dischi intervertebrali, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie tumorali o scoliosi o, ancora, fratture rientri nella sottovoce 9021 90 90 della NC.

33

In limine, occorre sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione deve consentire al giudice medesimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tal riguardo. In tal senso, il giudice del rinvio appare in ogni caso in una posizione migliore per procedere a detta classificazione (sentenza del 9 febbraio 2017, Madaus, C‑441/15, EU:C:2017:103, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

34

Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

35

Conformemente alle norme generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata ex lege dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci, sezioni o capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati puramente indicativi.

36

Secondo giurisprudenza parimenti costante della Corte, la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione a condizione che sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

37

Del resto, si deve rammentare che le note esplicative del SA, nonostante non abbiano efficacia vincolante, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa. Lo stesso vale per le note esplicative della NC (sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

38

La voce 9021 della NC comprende, alla luce del suo tenore, «[o]ggetti e apparecchi di ortopedia (…); stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità».

39

Come emerge dal tenore di tale voce, la funzione dell’oggetto o dell’apparecchio interessato è determinante ai fini della sua classificazione in una delle sottovoci che la stessa contiene.

40

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale, quali descritti supra al punto 24, hanno molteplici funzioni. Essi sono impiegati nel trattamento tanto di fratture quanto di disturbi degenerativi dei dischi intervertebrali, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie tumorali o scoliosi.

41

Il giudice medesimo ne deduce che tali sistemi, alla luce delle diverse funzioni cui essi provvedono, potrebbero a priori rientrare sia nella sottovoce 9021 90 90 della NC, in quanto altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità, sia nella sottovoce 9021 10 90 della NC, in quanto oggetti e apparecchi per fratture, sia nella sottovoce 9021 10 10 della NC, in quanto oggetti e apparecchi di ortopedia.

42

Quanto, in primo luogo, alla sottovoce 9021 10 10 della NC, il giudice del rinvio ritiene che non sia necessario esaminare se i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale possano essere qualificati come apparecchi di ortopedia ai sensi della stessa, poiché corrisponderebbero, con ogni probabilità, al tipo di apparecchio di cui alla sottovoce 9021 90 90 della NC.

43

A tal riguardo, occorre tuttavia rammentare che, come emerge dalla struttura della voce 9021 e dal tenore della sottovoce 9021 90 90 della NC, quest’ultima presenta un carattere residuale rispetto ad altre sottovoci del medesimo livello, considerato che essa riguarda gli oggetti e apparecchi che non rientrano in nessuna delle sottovoci della voce 9021.

44

Pertanto, una classificazione nella sottovoce medesima potrebbe essere operata solo nel caso in cui i sistemi oggetto del procedimento principale non corrispondessero ad alcuna delle altre sottovoci della voce 9021 della NC (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Uroplasty, C‑514/04, EU:C:2006:464, punto 56).

45

Conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 33, spetterà pertanto al giudice del rinvio valutare, anzitutto, se i dispositivi oggetto del procedimento principale possano essere qualificati, in particolare, come oggetti o apparecchi di ortopedia, ai sensi della sottovoce 9021 10 10 della NC. A tal fine, il giudice medesimo dovrà tener conto della nota 6 del capitolo 90 della NC, secondo la quale gli oggetti o apparecchi di ortopedia servono vuoi a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, vuoi a sostenere o a mantenere a posto degli organi a seguito di malattia, intervento chirurgico o lesione.

46

A tal riguardo, gli oggetti o apparecchi destinati al trattamento di disturbi degenerativi del disco intervertebrale, stenosi e dislocazioni della colonna vertebrale oppure con pregresse fusioni non riuscite, patologie tumorali o scoliosi potrebbero rientrare nella sottovoce 9021 10 10 della NC, con riserva tuttavia di verifica da parte del giudice del rinvio.

47

In tale contesto, occorre precisare che né dalla NC, né dalle note esplicative della NC né, dalla note esplicative del SA risulta che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso escludere da tale sottovoce gli oggetti o gli apparecchi destinati ad essere impiantati nel corpo umano.

48

Quanto, in secondo luogo, alla sottovoce 9021 10 90 della NC, occorre rammentare che nelle note esplicative del SA relative alla voce 9021 si legge che gli «oggetti e apparecchi per fratture ecc., servono sia a immobilizzare gli organi colpiti, (a permetterne la distensione o per proteggerli), sia a ridurre le fratture», con la precisazione che «[tali oggetti e apparecchi] sono parimenti impiegati nel trattamento di lussazioni e altre lesioni articolari».

49

A tal riguardo, occorre immediatamente respingere l’argomento della Medtronic secondo il quale i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale non potrebbero rientrare in tale sottovoce poiché, contrariamente agli oggetti e apparecchi per fratture di cui alla medesima, sarebbero concepiti per restare permanentemente nel corpo del paziente.

50

Infatti, si deve rilevare che né dal testo di detta sottovoce né dalle note esplicative della NC relative alla voce 9021 risulta che unicamente gli oggetti e gli apparecchi per fratture concepiti per restare temporaneamente nel corpo del paziente sarebbero ricompresi nella medesima.

51

Ne consegue che un oggetto o un apparecchio per fratture non potrebbe essere escluso dalla sottovoce 9021 10 90 della NC esclusivamente per essere stato concepito per restare permanentemente nel corpo umano.

52

Il giudice del rinvio rileva, d’altronde, che il trattamento delle fratture è solo uno dei molteplici usi dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale e che non può essere quindi considerato come la funzione principale degli stessi, restando quindi esclusi dalla classificazione nella sottovoce 9021 10 90 della NC, in applicazione, per analogia, della nota 3 della sezione XVI della NC.

53

Conformemente a tale nota, applicabile al capitolo 90 della NC per effetto della nota 3 del menzionato capitolo, dal momento che, in considerazione di tale pluralità di funzioni, i dispositivi stessi possono rientrare in molteplici sottovoci della NC, occorre classificarli «tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

54

Ne consegue, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale non potranno essere classificati nella sottovoce 9021 10 90 della NC laddove risulti che non siano principalmente destinati al trattamento delle fratture.

55

Inoltre, qualora, in esito alla verifica operata dal giudice del rinvio conformemente al punto 46 supra, venisse accolta una classificazione nella sottovoce 9021 10 10 della NC, occorrerebbe accertare se tali sistemi siano principalmente destinati ad un uso ortopedico.

56

Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale non debbano essere classificati nella sottovoce 9021 10 90 della NC essendo tali sistemi in parte composti da viti multiassiali che, secondo l’amministrazione finanziaria, sono comparabili alle viti Pangea con doppio nucleo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione n. 1214/2014 e che quest’ultimo classifica in tale sottovoce.

57

Occorre rilevare, a tal riguardo, che è ben vero che la nota 2, lettera b), del capitolo 90 della NC prevede che «le parti ed accessori, (…) se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi».

58

Tuttavia, anche ammettendo che taluni elementi dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale corrispondano alla descrizione dell’articolo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione n. 1214/2014, occorrerebbe inoltre che tali sistemi fossero principalmente destinati all’uso in chirurgia traumatologica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

59

Si deve poi rammentare che, sebbene l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati dal regolamento medesimo favorisca un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori, l’applicazione per analogia non è necessaria né possibile allorché la Corte, rispondendo ad una questione pregiudiziale, abbia fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto sotto la voce idonea della NC (sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punti 6162).

60

Ne consegue che, se il giudice del rinvio dovesse pervenire alla conclusione che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale, alla luce delle caratteristiche e proprietà oggettive e tenuto conto dell’uso cui sono destinati e che ne viene concretamente fatto (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punti 5152, e del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 55), non presentano come loro funzione principale il trattamento delle fratture, non si dovrebbe tener conto del regolamento di esecuzione n. 1214/2014 ai fini della loro classificazione nella sottovoce idonea della NC.

61

In terzo luogo, si deve rammentare che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse pervenire alla conclusione che i dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale non rientrano né nella sottovoce 9021 10 10 né nella sottovoce 9021 10 90, la classificazione di tali dispositivi nella sottovoce residuale 9021 90 90 della NC presupporrebbe che questi siano destinati non solo ad essere impiantanti nell’organismo, ma parimenti a compensare una deficienza o un’infermità, circostanza che spetterebbe al giudice del rinvio verificare alla luce delle note esplicative della NC e del SA relative alla voce 9021.

62

Ai sensi delle note esplicative della NC relative alla voce 9021, solo gli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma possono essere considerati come destinati a compensare una deficienza o un’infermità, laddove gli apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di deficienze o infermità restano invece esclusi da tale definizione.

63

Inoltre, si deve sottolineare che, a titolo esemplificativo di apparecchi destinati a compensare una deficienza o un’infermità, le note esplicative del SA relative alla voce 9021 menzionano gli apparecchi destinati a facilitare la fonazione delle persone che hanno perduto l’uso delle corde vocali, gli apparecchi del tipo pacemaker, ad esempio, destinati a stimolare il muscolo cardiaco, nel caso di deficienza dello stesso, gli apparecchi che consentono ai ciechi di orientarsi o, ancora, quelli destinati a sostenere o a rimpiazzare la funzione clinica di certi organi, come la secrezione d’insulina.

64

Quanto ai dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale oggetto del procedimento principale, spetterà, eventualmente, al giudice del rinvio identificare la parte del corpo compromessa o inferma nonché la funzione che i sistemi in questione sono destinati a sostituire.

65

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la NC dev’essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale come quelli oggetto del procedimento principale nella sottovoce 9021 90 90 della NC è esclusa qualora tali dispositivi possano essere classificati in una sottovoce diversa della voce 9021 della NC. L’eventuale classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della NC dipende dalla funzione principale che li caratterizza, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei dispositivi medesimi, nonché dell’uso cui sono destinati e dell’uso che ne viene concretamente fatto.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, dev’essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, come quelli oggetto del procedimento principale, nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata è esclusa qualora tali dispositivi possano essere classificati in una sottovoce diversa della voce 9021 della nomenclatura combinata. L’eventuale classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della nomenclatura combinata dipende dalla funzione principale che li caratterizza, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali dispositivi, nonché dell’uso cui sono destinati e dell’uso che ne viene concretamente fatto.

 

Signatures


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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