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Document 62017CJ0220

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019.
Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG contro Land Berlin.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Validità della direttiva 2014/40/UE – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Normativa relativa agli “ingredienti” – Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati.
Causa C-220/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:76

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 gennaio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Validità della direttiva 2014/40/UE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Normativa relativa agli “ingredienti” — Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati»

Nella causa C‑220/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 21 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2017, nel procedimento

Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

contro

Land Berlin,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev, E. Regan, C.G. Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG, da T. Masing e C. Eckart, Rechtsanwälte;

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per il governo francese, da R. Coesme e D. Colas, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da G. Koós e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, I. Rogers e Z. Lavery, in qualità di agenti;

per il governo norvegese, da P. Wennerås, M. Schei e M. Reinertsen Norum, in qualità di agenti;

per il Parlamento europeo, da L. Visaggio, U. Rösslein e J. Rodrigues, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da P. Plaza García, E. Karlsson e R. Wiemann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, degli articoli da 8 a 11, in particolare, dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), e dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, nonché dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 14, nonché dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1; e rettifica in GU 2015, L 150, pag. 24).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Planta Tabak») e, dall’altro, il Land Berlin (Land di Berlino, Germania) in merito al divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco e alle norme in materia di etichettatura e di confezionamento dei prodotti del tabacco.

Contesto normativo

3

Ai sensi del considerando 9 della direttiva 2014/40:

«È necessario stabilire un certo numero di nuove definizioni per assicurare che la presente direttiva sia uniformemente applicata dagli Stati membri. Quando obblighi diversi imposti dalla presente direttiva si applicano a categorie diverse di prodotto e il prodotto interessato rientra in più di una categoria (ad es. tabacco da pipa, tabacco da arrotolare), si dovrebbero applicare gli obblighi più rigorosi».

4

Il considerando 16 di tale direttiva così recita:

«Una regolamentazione divergente è ancora più probabile per i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali potrebbero facilitare l’iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo. Dovrebbero essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra i diversi tipi di sigarette aromatizzate. Tuttavia i prodotti con aromi caratterizzanti con volume delle vendite più elevato dovrebbero essere progressivamente eliminati in un arco di tempo più ampio per lasciare ai consumatori un lasso di tempo adeguato per passare ad altri prodotti».

5

L’articolo 1 di detta direttiva così dispone:

«La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri (…)

(…)

nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell’[Organizzazione mondiale della sanità (OMS)] per la lotta al tabagismo (“FCTC”) [approvata con la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo (GU 2004, L 213, pag. 8)]».

6

L’articolo 2 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

14)

“prodotto del tabacco di nuova generazione”: un prodotto del tabacco che:

a)

non rientri nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; (…)

(…)».

7

L’articolo 7 della direttiva 2014/40 così dispone:

«1.   Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante.

(…)

7.   Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina.

(…)

12.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7. (…)

(…)

14.   Nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3% in una particolare categoria di prodotto, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020.

(…)».

8

Gli articoli da 8 a 11 di tale direttiva, che sono contenuti nel capo II, rubricato «Etichettatura e confezionamento», del titolo II di detta direttiva, contengono, rispettivamente, le disposizioni generali, le disposizioni sulle avvertenze generali e sui messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo, le disposizioni sulle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo nonché le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua.

9

A norma dell’articolo 9 della medesima direttiva:

«1.   Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano una delle seguenti avvertenze generali:

“Il fumo uccide – smetti subito”

oppure

“Il fumo uccide”.

Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze generali di cui al primo comma deve essere utilizzata.

(…)

4.   L’avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

a)

stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nel diritto nazionale garantiscano che il pertinente testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; (…)

(…)

6.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la posizione esatta dell’avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, tenendo conto delle diverse forme delle buste».

10

L’articolo 10 della direttiva 2014/40 così recita:

«1.   Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute:

(…)

b)

comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail o siti Internet destinati a informare i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare;

(…)

e)

figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione unitaria e dell’eventuale imballaggio esterno e hanno lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla superficie della confezione. Si possono applicare esenzioni transitorie da tale obbligo relativo alla posizione dell’avvertenza testuale combinata negli Stati membri in cui i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionale utilizzati a fini fiscali rimangono obbligatori, come segue:

i)

quando il bollo fiscale o il marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali è apposto sul bordo superiore di una confezione unitaria di materiale duro, l’avvertenza combinata relativa alla salute che deve figurare sulla superficie posteriore può essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale o del marchio di identificazione nazionale;

ii)

quando una confezione unitaria è fatta di materiale morbido, gli Stati membri possono autorizzare un’area rettangolare da riservare al bollo fiscale o marchio di identificazione nazionale utilizzato a fini fiscali con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l’estremità superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.

Le esenzioni di cui ai punti i) e ii) si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 20 maggio 2016. I marchi o i logo non sono collocati al di sopra delle avvertenze relative alla salute;

(…)

f)

sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 4;

(…)».

11

L’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua dall’obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all’articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all’articolo 10».

12

L’articolo 13 di detta direttiva così dispone:

«1.   L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che:

(…)

c)

richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza;

(…)

3.   Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l’altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo».

13

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 20 maggio 2016, fatti salvi l’articolo 7, paragrafo 14, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 15, paragrafo 13, e l’articolo 16, paragrafo 3».

14

L’articolo 30 della direttiva 2014/40 così recita:

«Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al 20 maggio 2017:

a)

prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU 2001, L 194, pag. 26),] prima del 20 maggio 2016;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La Planta Tabak produce e commercializza prodotti del tabacco, in particolare tabacco da arrotolare aromatizzato.

16

Il Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (legge sui prodotti del tabacco e sui prodotti correlati), del 4 aprile 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 569; in prosieguo: il «TabakerzG»), ha recepito la direttiva 2014/40.

17

Con il suo ricorso, presentato il 25 aprile 2016 dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), la Planta Tabak chiede che si dichiari che talune disposizioni del TabakerzG, riguardanti il divieto degli aromi, le foto shock e il divieto di pubblicità degli aromi, non sono applicabili ai suoi prodotti. La Planta Tabak sostiene, altresì, che l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, gli articoli da 8 a 11 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40 violano il diritto primario dell’Unione, segnatamente i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità.

18

In primo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla validità e all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/40 relative al divieto degli aromi contenuti nei prodotti del tabacco, alle norme in materia di etichettatura e di confezionamento di tali prodotti e al divieto di pubblicità degli aromi.

19

Esso chiede lumi, innanzitutto, sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14 della direttiva 2014/40 nonché sulla conformità di tale disposizione al principio di certezza del diritto, con riferimento al divieto d’immissione sul mercato, a decorrere dal 20 maggio 2016, di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante a condizione che il volume delle vendite a livello di Unione europea di tali prodotti sia inferiore al 3% in una particolare categoria di prodotto, e a partire dal 20 maggio 2020 nel caso contrario. Il giudice del rinvio precisa che i fabbricanti di prodotti del tabacco interessati non sono in grado di ottenere informazioni relative ai volumi delle vendite a livello di Unione, nonostante la Commissione abbia introdotto, nella sua decisione di esecuzione (UE) 2015/2186, del 25 novembre 2015, che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco (GU 2015, L 312, pag. 5), un sistema di segnalazione e d’informazione diretto, a medio termine, alla raccolta e alla messa a disposizione di tali informazioni. Né i siti Internet della Commissione né quelli delle autorità federali tedesche competenti conterebbero informazioni di tale tipo o indicazioni che consentano di ottenerle. La procedura da seguire per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 non sarebbe quindi chiaramente definita.

20

L’espressione «categoria di prodotto», poi, contenuta in tale disposizione, non sarebbe definita dalla direttiva 2014/40 e non può essere definita con certezza in via interpretativa. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se la suddivisione delle categorie di prodotti debba effettuarsi unicamente in base al tipo di prodotto del tabacco o al tipo di aroma in esso contenuto, oppure se tali due criteri debbano essere combinati tra loro (sigarette al mentolo, tabacco trinciato a taglio fino al mentolo ecc.)

21

Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che, per quanto attiene alla data di applicazione dei divieti di circolazione dei prodotti del tabacco, l’articolo 7 di tale direttiva sarebbe contrario al principio di parità di trattamento, in quanto effettua una distinzione dei prodotti del tabacco aromatizzati in funzione del volume delle loro vendite benché tali prodotti si troverebbero in situazioni analoghe rispetto all’obiettivo di protezione della salute dei consumatori e all’obiettivo di eliminazione degli ostacoli agli scambi perseguiti da detta direttiva.

22

Peraltro, il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto dei termini stabiliti dalla direttiva 2014/40, il divieto di aromi sia conforme al principio di proporzionalità e all’articolo 34 TFUE, con riferimento alle conseguenze economiche e sociali negative che colpiscono le piccole e medie imprese specializzate nei «prodotti di nicchia» la cui quota di mercato a livello di Unione è inferiore al 3% e la cui immissione sul mercato è, pertanto, vietata a decorrere dal 20 maggio 2016.

23

In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva inoltre la brevità del termine con scadenza al 20 maggio 2016, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/40, per il recepimento di tale direttiva e l’inizio dell’applicazione delle disposizioni nazionali, rispetto alle date di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/1735 della Commissione, del 24 settembre 2015, sulla posizione esatta dell’avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste (GU 2015, L 252, pag. 49), e della decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo (GU 2015, L 267, pag. 5).

24

A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede, innanzitutto, se, alla luce del diritto dell’Unione, il legislatore nazionale abbia, in generale, la facoltà di adottare le proprie disposizioni transitorie. Successivamente, in caso di risposta negativa, esso si chiede altresì se non sia contrario al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con il principio dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, imporre agli Stati membri di recepire la direttiva 2014/40 con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva.

25

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la coincidenza temporale del termine di recepimento della direttiva 2014/40 e dell’applicazione delle disposizioni nazionali è difficilmente compatibile con il principio di proporzionalità. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, senza le precisazioni fornite dalle decisioni di esecuzione 2015/1735 e 2015/1842 riguardanti, segnatamente, la posizione esatta dell’avvertenza generale e del messaggio informativo sul tabacco da arrotolare commercializzato in buste, i produttori non sarebbero stati in grado di pianificare e di ordinare matrici di confezionamento e di stampa nonché, eventualmente, di prevedere la trasformazione delle macchine per il riempimento e per il confezionamento corrispondenti. Orbene, tra l’adozione di tali decisioni e la data del 20 maggio 2016 di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 è trascorso un periodo di circa sette mesi.

26

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede, alla luce del principio di proporzionalità, se la mera menzione di un aroma o di una sostanza che conferisce un odore o un gusto, lecitamente contenuti nei prodotti del tabacco, che figura in forma neutra, non pubblicitaria, sulle confezioni unitarie o sull’imballaggio esterno, sia autorizzata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40.

27

Infine, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40, vietando l’uso di determinati marchi, costituisca un’espropriazione sproporzionata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). I titolari dei marchi oggetto di tale disposizione sarebbero esclusi da qualsiasi uso ragionevole o pertinente di tali marchi e tale esclusione li danneggerebbe economicamente allo stesso modo di un’espropriazione formale. Le prescrizioni in materia di etichettatura derivanti da tale disposizione avrebbero come conseguenza di privare in modo duraturo i titolari di marchi di talune possibilità di uso essenziali previste dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

28

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il suo paragrafo 14, della [direttiva 2014/40] sia invalido per violazione del principio della certezza del diritto poiché impone agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco senza che sia chiaro ed evidente quali precisamente tra i suddetti prodotti del tabacco debbano essere vietati già dal 20 maggio 2016 e quali soltanto a decorrere dal 20 maggio 2020.

b)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, in combinato disposto con il paragrafo 14, della [direttiva 2014/40] sia invalido per violazione del principio della parità di trattamento poiché, con riferimento ai divieti che gli Stati membri sono tenuti a imporre, distingue senza giustificato motivo in funzione dei volumi delle vendite.

c)

Se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della [direttiva 2014/40] sia invalido per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché impone agli Stati membri di vietare già dal 20 maggio 2016 l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3% in una particolare categoria di prodotto.

d)

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): come debba essere interpretata la nozione di “categoria di prodotto” di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della [direttiva 2014/40]; se la suddivisione in “categorie di prodotto” debba avvenire in ragione del tipo di aroma caratterizzante o del tipo di prodotto del tabacco (aromatizzato) oppure sulla base di una combinazione di entrambi i criteri.

e)

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): in assenza di dati e statistiche ufficiali sul punto pubblicamente accessibili, con quali modalità occorra stabilire se, rispetto a un determinato prodotto del tabacco, sia stata raggiunta la soglia del 3% di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della [direttiva 2014/40].

2)

a)

Se, in sede di recepimento nel diritto nazionale degli articoli da 8 a 11 della [direttiva 2014/40], gli Stati membri possano adottare disposizioni transitorie integrative.

b)

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, lettera a):

se gli articoli 9, paragrafo 6, e 10, paragrafo 1, secondo periodo, lettera f), della [direttiva 2014/40] siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché delegano alla Commissione la determinazione di specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e confezionamento senza fissarle a tal fine un termine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.

Se l’articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, (testo dell’avvertenza) e paragrafo 4, lettera a), secondo periodo (corpo del font), l’articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, lettere b) (informazioni sulla disassuefazione dal fumo) ed e) (posizione dell’avvertenza) nonché l’articolo 11, paragrafo 1, primo periodo (etichettatura), della direttiva [2014/40] siano invalidi per violazione del principio di proporzionalità e/o dell’articolo 34 TFUE poiché riconoscono agli Stati membri vari diritti di scelta e definizione della grafica senza fissare loro un termine a tal fine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.

3)

a)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con il paragrafo 3, della [direttiva 2014/40] debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche ove non si tratti di informazioni pubblicitarie e l’uso degli ingredienti continui ad essere ammesso.

b)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2014/40] sia invalido poiché viola l’articolo 17 della [Carta]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, sub a), b) e c)

29

Con la prima questione, sub a), b) e c), il giudice del rinvio chiede lumi, in sostanza, sulla validità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 e dell’articolo 7, paragrafo 14, della medesima direttiva, alla luce dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità nonché dell’articolo 34 TFUE.

Sulla validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 alla luce del principio di certezza del diritto

30

Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40, che impone agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato di determinati prodotti del tabacco senza che sia chiaro ed evidente quali precisamente tra i suddetti prodotti debbano essere vietati già dal 20 maggio 2016 e quali di tali prodotti debbano esserlo solo a decorrere dal 20 maggio 2020, viola il principio della certezza del diritto.

31

Vero è che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che tali interessati possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 25 luglio 2018, Teglgaard e Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

32

Tuttavia, si deve altresì rammentare che non è necessario che un atto legislativo fornisca esso stesso precisazioni di natura tecnica e che il legislatore dell’Unione può ricorrere ad un quadro giuridico generale che deve essere, eventualmente, precisato successivamente (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punti 78139).

33

La circostanza che l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40, da un lato, non indichi i prodotti che contengono un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3% in una particolare categoria di prodotto e, dall’altro, non preveda una procedura concreta al fine di determinare quali prodotti rientrano nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 14, di tale direttiva non significa tuttavia che l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, di detta direttiva violi il principio della certezza del diritto. Infatti, in assenza di regolamentazione a tal riguardo a livello dell’Unione, spetta agli Stati membri o, eventualmente, ai produttori stessi scegliere un metodo affidabile idoneo ad assicurare l’osservanza del requisito derivante da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 101).

34

Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14 della direttiva 2014/40 non violi il principio della certezza del diritto.

Sulla validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14 della direttiva 2014/40, alla luce dei principi di parità di trattamento, proporzionalità nonché alla luce dell’articolo 34 TFUE

35

Innanzitutto, il giudice del rinvio si chiede se, a causa della distinzione dei prodotti del tabacco in funzione del volume delle vendite, effettuata dall’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, tale disposizione violi il principio di parità di trattamento.

36

A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 35).

37

La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, EU:C:2011:290, punto 32).

38

Così, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2014/40 persegue un duplice obiettivo, consistente nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, partendo da un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani (sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 80).

39

Al fine di conseguire l’obiettivo di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, occorre, secondo il considerando 16 della direttiva 2014/40, evitare le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra i diversi tipi di sigarette aromatizzate.

40

Inoltre, la Corte, nella sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 114), ha statuito che i prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante presentano, da un lato, caratteristiche oggettive analoghe e, dall’altro, effetti simili sull’iniziazione al consumo di tabacco e sul mantenimento del tabagismo.

41

Pertanto, i prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzate il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3% in una particolare categoria di prodotto non si differenziano dai prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3% in una particolare categoria di prodotto, né riguardo all’obiettivo di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati né riguardo all’obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione della salute umana.

42

Ne consegue che i prodotti aromatizzati interessati dai divieti degli aromi caratterizzanti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 si trovano in situazioni analoghe ai fini dell’applicazione del principio di parità di trattamento.

43

Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, una differenza di trattamento tra situazioni analoghe è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 47).

44

A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato ad effettuare valutazioni complesse (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 57). Il legislatore dell’Unione potrebbe quindi, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, procedere a un’armonizzazione solo per tappe e imporre soltanto un’eliminazione progressiva dei provvedimenti unilaterali adottati dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punti 63134).

45

Orbene, per quanto attiene agli obiettivi perseguiti dall’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, dal considerando 16 di detta direttiva emerge che i prodotti con aromi caratterizzanti con volume delle vendite più elevato dovrebbero essere progressivamente eliminati in un arco di tempo più ampio per lasciare ai consumatori un lasso di tempo adeguato per passare ad altri prodotti.

46

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il criterio del volume delle vendite dei prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante in una particolare categoria di prodotto non riguarda i prodotti del tabacco contenenti un aroma specifico e tale criterio è neutro per quanto riguarda i produttori. Infatti, dal fascicolo in possesso della Corte non emerge che i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è inferiore al 3% in una particolare categoria di prodotto siano principalmente fabbricati da piccole e medie imprese. Di conseguenza, detto criterio deve essere ritenuto oggettivamente giustificato.

47

Inoltre, dev’essere considerato come opportuno concedere ai consumatori un lasso di tempo adeguato per passare ad altri prodotti, consentendo, pertanto, di conciliare le conseguenze economiche del divieto di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/40 e l’imperativo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

48

Infatti, un criterio che si fonda sul volume delle vendite di prodotti, come quello di cui al procedimento principale, riflette, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, i modelli di consumo nonché la rilevanza economica della produzione dei prodotti considerati.

49

In tali circostanze, occorre dichiarare che l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 non viola il principio della parità di trattamento.

50

Il giudice del rinvio si chiede poi se l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 sia compatibile con il principio di proporzionalità, poiché vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, la cui quota di mercato a livello di Unione è inferiore al 3% in una particolare categoria di prodotto.

51

A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 78).

52

Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto precedente della presente sentenza, come emerge dalla giurisprudenza citata supra al punto 44, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale in un settore come quello di cui al caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse.

53

Orbene, dato l’obiettivo perseguito dal divieto d’immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, occorre rilevare che tale divieto è altresì idoneo a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani. Infatti, è pacifico che taluni aromi siano particolarmente attraenti per questi ultimi e favoriscano l’iniziazione al consumo di tabacco (sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punti 8182).

54

A tal riguardo, nelle sentenze del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 102), nonché del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 190), la Corte ha statuito che il legislatore dell’Unione, mediante l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, ha effettuato un bilanciamento tra, da un lato, le conseguenze economiche del divieto di cui all’articolo 7 di tale direttiva e, dall’altro, l’imperativo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda un prodotto caratterizzato dalla sua nocività.

55

Di conseguenza, si deve constatare che il divieto d’immissione in commercio dei prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante non ecceda manifestamente quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.

56

In tali circostanze, occorre dichiarare che l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 non viola il principio di proporzionalità.

57

Inoltre, per quanto attiene ai dubbi del giudice del rinvio relativi alla compatibilità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 con l’articolo 34 TFUE, si deve dichiarare che, pur se è vero che l’articolo 7, paragrafi 1, 7, 14, di tale direttiva costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 34 TFUE, come statuito al punto 54 della presente sentenza una siffatta restrizione risulta giustificata dal bilanciamento delle conseguenze economiche del divieto di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/40 e dell’imperativo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana, e non viola il principio di proporzionalità. Pertanto, l’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40 non viola neppure l’articolo 34 TFUE.

58

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione, sub a), b) e c), dichiarando che dall’esame di tale questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40.

Sulla prima questione, sub d) ed e)

59

Con la sua prima questione, sub d) ed e), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte d’interpretare la nozione di «categoria di prodotto» contenuta nell’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 e di fornirgli chiarimenti sulla procedura da seguire al fine di stabilire se sia raggiunto, per un particolare prodotto del tabacco, il limite del 3% previsto da tale articolo.

60

Si deve rammentare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, punto 23).

61

Innanzitutto, occorre rilevare che la nozione di «categoria di prodotto», contenuta nell’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, non è definita all’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni».

62

Per quanto attiene poi al contesto in cui si inserisce l’articolo 7, paragrafo 14, di detta direttiva, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40, le sigarette e il tabacco da arrotolare sono gli unici prodotti del tabacco interessati dai divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 7, di tale direttiva.

63

Inoltre, all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2014/40, che definisce la nozione di «prodotto del tabacco di nuova generazione», le sigarette e il tabacco da arrotolare sono presentati come categorie distinte di prodotti del tabacco.

64

Peraltro, il tabacco da arrotolare è citato come esempio di «categoria di prodotto» al considerando 9 di tale direttiva.

65

Pertanto, le sigarette costituiscono una «categoria di prodotto» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, così come il tabacco da arrotolare.

66

Per quanto attiene agli obiettivi perseguiti dall’articolo 7, paragrafo 14, di detta direttiva, dal considerando 16 di quest’ultima emerge che i prodotti con aromi caratterizzanti con un volume delle vendite elevato dovrebbero essere progressivamente eliminati in un arco di tempo più ampio per lasciare ai consumatori un lasso di tempo adeguato per passare ad altri prodotti.

67

Orbene, nei limiti in cui, da un lato, l’interpretazione secondo cui le sigarette costituiscono una «categoria di prodotto» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, così come il tabacco da arrotolare, non è contraria a tali obiettivi e, dall’altro, si può presumere l’identità di significato di nozioni uguali utilizzate in uno stesso atto dell’Unione, non occorre interpretare la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, in modo diverso rispetto all’interpretazione adottata per la medesima nozione contenuta in altre disposizioni di detta direttiva.

68

Inoltre, per quanto riguarda il metodo che consente di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge a livello di Unione il limite del 3% di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, al fine di applicare la deroga prevista da tale disposizione, emerge dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza che, in assenza di una normativa dell’Unione, spetta agli Stati membri stabilire un metodo affidabile in grado di garantire il rispetto del requisito discendente da tale disposizione.

69

Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che, conformemente a tale giurisprudenza, la Repubblica federale di Germania ha attuato l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40, stabilendo, all’articolo 34, paragrafo 3, della Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (regolamento sui prodotti del tabacco e sui prodotti correlati), del 27 aprile 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 980), gli aromi che i prodotti del tabacco devono contenere affinché il divieto di commercializzazione di tali prodotti si applichi solo a partire dal 20 maggio 2020.

70

Tenuto conto di tali considerazioni, si deve rispondere alla prima questione, sub d) ed e), dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, comprende le sigarette e il tabacco da arrotolare e, dall’altro, la procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3% previsto da tale disposizione deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.

Sulla seconda questione

Sulla seconda questione, sub a)

71

Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dall’articolo 29, paragrafo 1, e dall’articolo 30, lettera a), di tale direttiva.

72

Occorre osservare che l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 20 maggio 2016 e che essi applicano tali misure a decorrere dal 20 maggio 2016, fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 14, di detta direttiva.

73

L’articolo 30 della medesima direttiva, intitolato «Disposizione transitoria», prevede tuttavia, al suo punto a), che gli Stati membri possono autorizzare fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37 prima del 20 maggio 2016.

74

Per contro, gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 non prevedono periodi di recepimento alternativi a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.

75

Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione, sub a), dichiarando che gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 devono essere interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.

Sulla seconda questione, sub b)

76

Con la sua seconda questione, sub b), il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta negativa alla seconda questione, lettera a), l’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, l’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), nonché l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40 violino il principio di proporzionalità nonché l’articolo 34 TFUE.

77

A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/40 delegano alla Commissione la determinazione di specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e confezionamento dei prodotti del tabacco senza fissarle a tal fine un termine e senza prevedere disposizioni o termini transitori più ampi per garantire alle imprese interessate tempo sufficiente per adeguarsi ai precetti della direttiva.

78

Orbene, per quanto attiene al principio di proporzionalità, occorre rilevare che, dal momento che i principi generali del diritto, tra i quali figura tale principio, fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, essi devono essere rispettati dalle istituzioni dell’Unione, ma altresì dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (sentenza del 2 giugno 2016, ROZ-ŚWIT, C‑418/14, EU:C:2016:400, punto 20).

79

Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/40, quest’ultima è entrata in vigore il 19 maggio 2014, mentre gli Stati membri erano tenuti ad applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 20 maggio 2016, fatto salvo, segnatamente, l’articolo 7, paragrafo 14.

80

Il periodo di due anni che gli Stati membri avevano a disposizione per adottare le disposizioni summenzionate ai fini del recepimento della direttiva 2014/40 e per garantire che agli operatori economici interessati rimanesse tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni di tale direttiva è sufficiente alla luce del principio di proporzionalità.

81

Inoltre, l’articolo 30 della direttiva 2014/40 consente agli Stati membri di autorizzare fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37 prima del 20 maggio 2016.

82

Per di più, in merito al rispetto dell’articolo 34 TFUE da parte dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, da parte dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), nonché da parte dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40, è giocoforza constatare che il principio della libera circolazione delle merci lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati segnatamente da motivi di protezione della salute e della vita delle persone (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 60).

83

Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40 devono essere considerate conformi al principio di proporzionalità e all’articolo 34 TFUE.

84

In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione, sub b), dichiarando che dall’esame di tale questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40.

Sulla terza questione

Sulla terza questione, sub a)

85

Con la sua terza questione, sub a), il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche ove si tratti di informazioni non pubblicitarie e l’uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.

86

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1, lettera c), e 3 della direttiva 2014/40, l’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza. È opportuno osservare che tali elementi e caratteristiche possono essere rappresentati, tra l’altro, da diciture, simboli, denominazioni, marchi, segni figurativi o di altro tipo.

87

Dato che, in base al tenore stesso dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40, i prodotti del tabacco non comportano «alcun elemento o caratteristica» che «richiami»«un aroma» e che, secondo la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 3, di detta direttiva, tali elementi e caratteristiche comprendono, tra l’altro, diciture, simboli, denominazioni, marchi, segni figurativi o di altro tipo che non hanno carattere pubblicitario, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione non abbia inteso effettuare una distinzione tra informazioni pubblicitarie e informazioni non pubblicitarie. Tale interpretazione è corroborata dal fatto che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 13 della summenzionata direttiva, il legislatore dell’Unione ha espressamente prescritto, all’articolo 20, paragrafo 4, lettera b), della medesima direttiva, che le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica non includano elementi o caratteristiche di cui all’articolo 13 della direttiva 2014/40 ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva che richiamano gli aromi o la loro assenza.

88

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, i prodotti del tabacco che contengono un aroma caratterizzante possono sempre essere distinti da altri prodotti del tabacco, purché non comprendano uno degli elementi elencati all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e), di detta direttiva.

89

Inoltre, dal momento che la Corte ha statuito, nella sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a. (C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 141), che il divieto di qualunque elemento o caratteristica che richiami un aroma si applica a prescindere dal fatto che l’informazione in questione sia sostanzialmente esatta, si deve ritenere che tale divieto si riferisca altresì alle informazioni non pubblicitarie che menzionano gli ingredienti il cui uso è autorizzato dalla direttiva 2014/40.

90

Ne consegue che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche qualora si tratti di informazioni non pubblicitarie e l’uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.

Sulla terza questione, sub b)

91

Con la terza questione, sub b), il giudice del rinvio si chiede se, a causa delle restrizioni considerevoli all’uso dei marchi commerciali previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40, tale disposizione violi l’articolo 17 della Carta.

92

Occorre rilevare che il diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, riguarda anche la proprietà intellettuale.

93

Vietando che l’etichettatura delle confezioni unitarie, l’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé menzionino i marchi commerciali che richiamano un aroma, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, di tale direttiva, restringe l’uso di tali marchi.

94

Tuttavia, il diritto di proprietà non si presenta quale prerogativa assoluta, bensì deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 113).

95

Orbene, tale considerazione si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 47).

96

Ai sensi di quest’ultima disposizione, qualsiasi restrizione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 160).

97

Nel caso di specie, si deve constatare che la restrizione all’uso dei marchi commerciali è stata stabilita dalla direttiva 2014/40 e riguarda soltanto l’uso, da parte dei produttori, dei loro marchi sull’etichettatura delle confezioni unitarie, sull’imballaggio esterno e sul prodotto del tabacco in sé senza arrecare pregiudizio, di conseguenza, alla sostanza stessa del loro diritto di marchio, e ciò al fine di garantire un livello di protezione elevato della salute al momento dell’eliminazione degli ostacoli derivanti dalle legislazioni nazionali in materia di etichettatura [v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 150].

98

La direttiva 2014/40 lascia infatti ai titolari dei marchi commerciali, di cui al suo articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, la libertà di sfruttarli in modi diversi rispetto a quelli previsti da dette disposizioni, segnatamente mediante la vendita all’ingrosso. Di conseguenza, la restrizione all’uso dei marchi commerciali di cui al punto 93 della presente sentenza non equivale a una privazione della proprietà.

99

Inoltre, dal momento che, ai sensi del considerando 16 della direttiva 2014/40, i prodotti del tabacco che contengono un aroma caratterizzante facilitano l’iniziazione al consumo del tabacco e incidono sui modelli di consumo, il divieto di apposizione sull’etichetta delle confezioni unitarie, sull’imballaggio esterno, nonché sul prodotto del tabacco in sé dei marchi che richiamano un aroma è idoneo a diminuire la loro attrattività e risponde agli obiettivi d’interesse generale riconosciuti dall’Unione, contribuendo a garantire un livello di protezione elevato della salute pubblica.

100

Ne consegue che dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40.

Sulle spese

101

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

 

2)

L’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, comprende le sigarette e il tabacco da arrotolare e, dall’altro, la procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3% previsto da tale disposizione deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.

 

3)

Gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 devono essere interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.

 

4)

Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40.

 

5)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche qualora si tratti di informazioni non pubblicitarie e l’uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.

 

6)

Dall’esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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