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Document 62017CJ0168

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2019.
SH contro TG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Kúria.
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un’entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un’entità menzionata all’allegato III del regolamento n. 204/2011” – Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)”.
Causa C-168/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:36

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 gennaio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un’entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un’entità menzionata all’allegato III del regolamento n. 204/2011” – Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)”»

Nella causa C‑168/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 23 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2017, nel procedimento

SH

contro

TG,

con l’intervento di:

UF,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per SH, da J. Burai-Kovács, G. Stanka, ügyvédek, e.Á. Mohay, jogi iroda vezetője;

per TG, da B. Kutasi, Á. Szenczy, ügyvédek, ed E. Rosenfeld, avocat;

per UF, da Z. Völgyesiné Hontvári e A. Szerencsés, ügyvédek;

per il governo ungherese, da G. Koós e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e D. Klebs, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da L. Havas ed E. Paasivirta, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in primo luogo, dell’articolo 5, dell’articolo 9 e dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 1), in secondo luogo, dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014 (GU 2014, L 16, pag. 1), e, in terzo luogo, dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due banche ungheresi, la SH e la TG, pendente dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), avente ad oggetto il pagamento da parte della SH alla TG, da un lato, di costi di garanzia sostenuti nell’ambito di una garanzia bancaria concessa da una banca libica, ossia la Sahara Bank, a un committente libico, il Libyan Housing and Infrastructure Board (Consiglio libico delle abitazioni e delle infrastrutture; in prosieguo: l’«HIB»), e, dall’altro, di costi relativi alla controgaranzia concessa dalla TG alla Sahara Bank.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Alla luce delle violazioni palesi e sistematiche dei diritti umani perpetrate in Libia, il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha adottato, sulla base dell’articolo 41 del capo VII della Carta delle Nazioni unite, la risoluzione 1970 (2011), che istituisce misure restrittive nei confronti di tale Stato.

4

Ai sensi dei punti 17 e 21 della citata risoluzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

«17. Decide che tutti gli Stati membri devono congelare immediatamente tutti i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche presenti nel loro territorio che siano possedute o controllate direttamente o indirettamente dagli individui o dalle entità designate nell’allegato II alla presente risoluzione o dal Comitato istituito ai sensi del successivo paragrafo 24, o da qualsiasi individuo o entità che agisca per conto o sotto la direzione di questi ultimi, ovvero da qualsiasi entità da essi posseduta o controllata, e decide inoltre che tutti gli Stati membri devono garantire che sia impedito ai loro cittadini o a qualsiasi persona o entità che si trovi nel loro territorio di mettere a disposizione degli individui o entità designati nell’allegato II alla presente risoluzione o degli individui designati dal Comitato, fondi, attività finanziarie o risorse economiche;

(…)

21. Decide che le misure previste al precedente paragrafo 17 non vietano a qualsiasi persona o entità designata di effettuare pagamenti ai sensi di un contratto concluso prima dell’iscrizione di tale persona o entità nell’elenco, purché gli Stati interessati abbiano verificato che il pagamento non sia ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o entità contemplata al precedente paragrafo 17, e purché tali Stati abbiano notificato al Comitato la loro intenzione di effettuare o ricevere tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo sblocco a tal fine di fondi, attività finanziarie e risorse economiche, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione».

Diritto dell’Unione

Decisione 2011/137/PESC

5

Al fine di attuare la risoluzione 1970 (2011), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2011/137/PESC, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 53).

6

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detta decisione così dispone:

«1.   Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

a)

dalle persone ed entità elencate nell’allegato II dell’UNSCR 1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato III;

b)

dalle persone ed entità non contemplate dall’allegato III che sono coinvolte o complici nell’ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l’altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell’allegato IV;

sono congelati.

2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente».

7

L’articolo 7 di detta decisione così recita:

«Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell’UNSCR 1970(2011) – comprese le misure dell’Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse – o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità».

Il regolamento n. 204/2011

8

Sul fondamento della decisione 2011/137, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 204/2011, entrato in vigore il 3 marzo 2011.

9

Ai sensi dei considerando 1 e 2 di tale regolamento:

«(1)

In conformità alla risoluzione 1970 (2011) (…), la decisione 2011/137 (…) dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione.

(2)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri».

10

L’articolo 1 di detto regolamento così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“[fondi]”, tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

(…)

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

(…)

b)

“congelamento di fondi”, il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

“risorse economiche”, le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

“congelamento delle risorse economiche”, il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

(…)».

11

L’articolo 5 del medesimo regolamento è così formulato:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2».

12

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 204/2011:

«L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

(…)

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali (…) pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1».

13

L’articolo 12 di tale regolamento così recita:

«Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell’UNSCR 1970 (2011) – comprese le misure dell’Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse – o le misure contemplate nel presente regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo».

Regolamento n. 45/2014

14

L’articolo 1 del regolamento n. 45/2014 ha modificato l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 nei seguenti termini:

«1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità od organismi designati elencati negli allegati II o III;

b)

qualsiasi altra persona, entità o organismo libica/o, compreso il governo libico;

c)

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b).

(…)».

15

La modifica apportata all’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 è entrata in vigore il 22 gennaio 2014.

Regolamento n. 2016/44

16

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/44, entrato in vigore il 20 gennaio 2016:

«Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone, entità o organismi designati elencati nell’allegato II o nell’allegato III;

b)

qualsiasi altra persona, entità o organismo libici, compreso il governo libico;

c)

qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b)».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Il 7 luglio 2009, l’HIB e l’UF, un’impresa ungherese di costruzioni, hanno concluso un contratto avente ad oggetto la realizzazione da parte di quest’ultima di infrastrutture pubbliche nella regione di Zawya (Libia). L’HIB ha richiesto la costituzione, da parte dell’UF, di garanzie bancarie, che dovevano essere prestate da una banca libica, al fine di garantire, da un lato, l’esecuzione delle sue obbligazioni come corrispettivo dell’anticipo ricevuto (garanzia di rimborso del pagamento anticipato) e, dall’altro, la realizzazione dei lavori di costruzione (garanzia di buon fine).

18

La Sahara Bank ha accettato di fornire le garanzie richieste dall’HIB, pretendendo al contempo dall’UF la fornitura di una controgaranzia che doveva essere concessa da una banca ungherese.

19

Il 16 ottobre 2009, l’UF e una banca ungherese, la SH, hanno stipulato un contratto di controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato e un contratto di controgaranzia di buon fine, tramite i quali la SH si impegnava ad emettere controgaranzie a favore di un’altra banca ungherese, la TG, la quale era incaricata dalla SH al fine di fornire alla Sahara Bank la controgaranzia e il credito documentario da essa richiesto. Conseguentemente, il 20 novembre e il 16 dicembre 2009, la SH ha emesso a favore della TG, rispettivamente, una controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato per un importo di 69499610 dinari libici (LYD) (circa EUR 49251000), con scadenza il 14 settembre 2013, e una controgaranzia di buon fine per un importo di LYD 9266615 (circa EUR 6567000), con scadenza il 15 luglio 2014.

20

Il 24 novembre e il 17 dicembre 2009, la TG ha emesso a favore della Sahara Bank, rispettivamente, una controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato, con scadenza il 30 agosto 2013, e una lettera di credito irrevocabile, con scadenza il 30 giugno 2014, e la Sahara Bank ha emesso quindi le garanzie bancarie richieste dall’HIB.

21

Come corrispettivo del servizio reso dalla TG per l’emissione di tali garanzie, la SH si è impegnata a pagare a quest’ultima, trimestralmente e anticipatamente, una commissione dell’1,30% annuo, e a rimborsarle le spese e i costi sostenuti dalla Sahara Bank, nonché i suoi costi di finanziamento e gli interessi di mora eventualmente applicabili.

22

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2011 del Consiglio, del 10 marzo 2011, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 (GU 2011, L 64, pag. 13), ha aggiunto il nome dell’HIB all’elenco figurante all’allegato III di quest’ultimo regolamento a decorrere dall’11 marzo 2011.

23

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 272/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 (GU 2011, L 76, pag. 32), ha aggiunto il nome della Sahara Bank all’elenco figurante all’allegato III di quest’ultimo regolamento a decorrere dal 22 marzo 2011. Tale nome è stato cancellato da detto elenco il 2 settembre 2011, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2011 del Consiglio, del 1o settembre 2011, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 (GU 2011, L 227, pag. 3).

24

A partire dal 2 settembre 2011 e fino al 16 luglio 2013, la TG ha versato alla Sahara Bank i costi dovuti ai sensi del contratto di controgaranzia concluso con quest’ultima.

25

Il 29 novembre 2012 la Sahara Bank ha tentato, su richiesta dell’HIB, di escutere la controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato emessa dalla TG. Quest’ultima ha, tuttavia, rifiutato di agire, invocando l’illegittimità della richiesta. A tale riguardo, con un’ordinanza definitiva del 22 aprile 2013, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest‑Capitale, Ungheria) ha vietato un siffatto pagamento fintantoché l’HIB fosse iscritto nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011.

26

Il 20 dicembre 2012 la SH e la TG hanno firmato un memorandum d’intesa, con il quale constatavano che non poteva essere accolta nessuna richiesta di pagamento della garanzia di rimborso del pagamento anticipato fintantoché l’HIB fosse oggetto di misure restrittive. La SH vi indicava la sua intenzione di pagare i costi della controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato e della controgaranzia di buon fine spettanti alla TG e, per suo tramite, alla Sahara Bank, soltanto a condizione che l’HIB non fosse più oggetto di siffatte misure prima delle scadenze di tali due controgaranzie. La SH s’impegnava a versare su un conto di deposito i costi non ancora pagati a tale data e i costi ulteriori, e lo sblocco della somma così versata doveva essere effettuato secondo le condizioni previste in un contratto di deposito concluso tra le parti e una banca depositaria (in prosieguo: il «contratto di deposito»).

27

Lo stesso 20 dicembre 2012 la SH, la TG e tale banca depositaria hanno stipulato il contratto di deposito, in forza del quale le somme relative alle controgaranzie concesse dalla SH alla TG erano depositate e conservate, così come gli interessi su di esse maturati.

28

Le parti del contratto di deposito hanno previsto che le somme depositate fossero versate alla SH nel caso in cui il nome dell’HIB non fosse cancellato dall’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011 prima delle date di scadenza delle controgaranzie emesse dalla SH. Alternativamente, esse hanno previsto che, nel caso in cui il nome dell’HIB fosse cancellato dall’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011 prima di tali date, le somme depositate ritornassero alla TG.

29

Dopo il 20 dicembre 2012 la SH ha versato su detto conto di deposito i costi dovuti alla TG per le controgaranzie emesse da quest’ultima.

30

La controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato emessa dalla SH è scaduta il 14 settembre 2013 senza che il nome dell’HIB fosse espunto dall’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011.

31

A seguito della modifica operata dal regolamento n. 45/2014, entrata in vigore il 22 gennaio 2014, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 204/2011 vieta di concedere diritti in relazione a un contratto o a un’operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure adottate ai sensi di tale regolamento, se la richiesta è presentata, in particolare, da qualsiasi persona, entità o organismo libico.

32

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 74/2014 del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2 del regolamento n. 204/2011 (GU 2014, L 26, pag. 1), il nome dell’HIB è stato cancellato dall’elenco figurante all’allegato III del medesimo regolamento, con effetto al 29 gennaio 2014.

33

Il 31 gennaio 2014 la SH ha chiesto alla banca depositaria di liberare in suo favore l’importo depositato per il motivo che la controgaranzia di rimborso del pagamento anticipato da essa emessa era arrivata a scadenza durante il periodo in cui il nome dell’HIB era iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011. La TG ha rifiutato di procedere alla dichiarazione necessaria alla liberazione del deposito, prevista dal contratto di deposito, per il motivo che le condizioni per una siffatta liberazione non erano soddisfatte.

34

La SH, conseguentemente, ha adito il giudice di primo grado al fine di ottenere la liberazione del deposito di cui trattasi. Dal canto suo, la TG ha presentato una domanda riconvenzionale per il pagamento di una somma di EUR 2072321,18, che rappresentava i costi che essa riteneva le fossero dovuti nell’ambito dell’esecuzione dei contratti con la SH e i costi di controgaranzia da essa pagati alla Sahara Bank.

35

Il giudice di primo grado ha accolto la richiesta della SH, ma ha condannato quest’ultima a pagare la somma di EUR 1352713,04 alla TG. Esso ha, infatti, considerato che i costi dovuti in applicazione dei contratti di controgaranzia conclusi tra la SH e la TG non ricadessero nel regolamento n. 204/2011, poiché si trattava del corrispettivo di una prestazione fornita da una persona giuridica ungherese. Per contro, esso ha ritenuto che i costi di garanzia versati dalla TG alla Sahara Bank ricadessero nel regolamento n. 204/2011 e che la TG non potesse quindi richiederne il rimborso alla SH.

36

Il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha respinto integralmente la domanda riconvenzionale, basandosi sul fatto che le parti della controversia avevano modificato, con il contratto di deposito, le clausole dei contratti di controgaranzia per quanto riguarda il diritto di percepire i costi a essi connessi e la scadenza di tale diritto. Ne risultava che, poiché il nome dell’HIB non era stato cancellato dall’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011 prima della scadenza delle controgaranzie, la TG non aveva diritto al pagamento dei diversi costi. Tale giudice ha aggiunto che, anche senza una modifica dei contratti, la TG non avrebbe avuto diritto a tale pagamento per il motivo che le misure restrittive imposte dalla normativa dell’Unione avevano carattere vincolante, ove la TG non poteva fornire alcuna garanzia a un’entità colpita da tali misure e non poteva quindi avere diritto alla copertura dei costi connessi con una siffatta garanzia. I costi di garanzia versati dalla TG alla Sahara Bank sarebbero stati indirettamente destinati all’esecuzione di un’obbligazione a beneficio dell’HIB, ricompresa nell’ambito di applicazione del regolamento n. 204/2011

37

La TG ha impugnato la decisione di rigetto della sua domanda riconvenzionale dinanzi alla Kúria (Corte suprema). Essa sostiene che il giudice d’appello ha interpretato erroneamente gli articoli 5 e 12 del regolamento n. 204/2011, per il motivo che l’ambito di applicazione di tale articolo 5 si estendeva soltanto alle entità figuranti nell’elenco delle sanzioni, nel quale non era più iscritto il nome della Sahara Bank, e che, durante il periodo pertinente, detto articolo 12 riguardava soltanto le autorità libiche. La TG rileva che i costi di garanzia a essa spettanti nonché quelli versati alla Sahara Bank sono spese bancarie, che non costituiscono una garanzia e che il loro pagamento non favorisce gli interessi dell’HIB.

38

Tanto la SH quanto l’UF, parte interveniente nella controversia principale a sostegno della SH, chiedono al giudice del rinvio di confermare la sentenza d’appello, poiché, a loro avviso, è decisiva soltanto la circostanza che, tra gli operatori della serie di contratti firmati tra le parti, il nome di uno di loro, nella specie quello dell’HIB, sia iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011.

39

Il giudice del rinvio distingue la garanzia, costituita al fine di garantire l’adempimento di un’obbligazione, e i costi di garanzia, che rappresentano il corrispettivo della prestazione consistente nella garanzia. A suo avviso, la liberazione della garanzia bancaria a beneficio dell’HIB, se avesse avuto luogo, avrebbe costituito un pagamento vietato dal regolamento n. 204/2011.

40

Esso rileva che la domanda riconvenzionale della TG si suddivide in due parti, una consistente nel chiedere il rimborso dei costi di garanzia da essa pagati alla Sahara Bank e l’altra vertente sui costi che essa poteva legittimamente richiedere alla SH in forza dei contratti di controgaranzia conclusi tra loro.

41

Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di rispondere a tale domanda, occorra stabilire se il pagamento di costi di garanzia possa essere considerato come un pagamento indiretto di fondi in relazione, in qualunque forma, alla garanzia bancaria. Inoltre, occorrerebbe stabilire se, richiedendo tale pagamento, la TG possa essere considerata come persona che agisce per conto di una persona, di un’entità o di un organismo soggetti alle misure restrittive del regolamento n. 204/2011. Esso s’interroga parimenti sull’eventuale applicazione dell’articolo 9 di tale regolamento, che prevede eccezioni alle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

42

Il giudice del rinvio rileva che occorrerebbe decidere sulla base del diritto nazionale nel caso in cui la domanda di pagamento dei diversi costi di garanzia formulata dalla TG non rientrasse, in tutto o in parte, nel regolamento n. 204/2011. Se il pagamento di tali costi dovesse essere qualificato come pagamento indiretto, ai sensi di tale regolamento, senza possibilità di applicare l’eccezione prevista all’articolo 9, occorrerebbe allora respingere la domanda riconvenzionale.

43

Il giudice del rinvio ritiene che i diversi contratti di cui trattasi siano strettamente connessi, poiché sono stati stipulati al solo scopo di costituire una garanzia bancaria a beneficio dell’HIB, e che non si possano considerare come idonei a generare obbligazioni autonome le une dalle altre.

44

Esso osserva che, nel caso in cui il pagamento dei costi di garanzia rientri nell’ambito di applicazione di un regolamento che istituisce misure restrittive, occorrerà determinare quale regolamento sia applicabile, ossia il regolamento n. 204/2011, che era in vigore alla data della scadenza delle controgaranzie, o il regolamento 2016/44, che è entrato in vigore mentre la controversia era già pendente dinanzi ai giudici ungheresi e la liquidazione di tali spese non era stata definitivamente effettuata.

45

Alla luce di quanto sopra, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se siano ricomprese nella sfera di applicazione del regolamento n. 204/2011 o, eventualmente, del regolamento n. 2016/44 le seguenti obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto i costi della garanzia derivanti da taluni contratti di controgaranzia conclusi, nel contesto di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore del[l’HIB]:

a)

ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione europea sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che figura nell’elenco (…) di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011;

b)

ove, ai sensi di un contratto di controgaranzia, una banca stabilita nell’Unione (…) sia obbligata a pagare i costi ad una banca libica che non figura nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III del regolamento n. 204/2011, ma la garanzia bancaria sia emessa a favore dell’HIB, la quale è invece inclusa in tale elenco;

c)

ove, nel periodo successivo alla modifica del regolamento n. 204/2011 con il regolamento n. 45/2014, il regolamento n. 204/2011 vieti i pagamenti diretti e indiretti a qualsiasi entità libica;

d)

ove l’obbligazione pecuniaria avente ad oggetto i costi della garanzia derivi da un contratto di controgaranzia concluso, nel contesto del rapporto tra due banche stabilite nell’Unione (…), nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore dell’HIB;

e)

ove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, in un procedimento giurisdizionale, successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/44.

2)

Nell’ipotesi in cui l’obbligo di pagamento dei costi della garanzia di cui [alla prima questione, lettere a) e b),] sia considerato ricompreso nella sfera di applicazione del regolamento [n. 204/2011], se possa ritenersi che costituiscano fondi utilizzati direttamente o indirettamente a beneficio delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati all’allegato III del regolamento n. 204/2011 i costi della garanzia pagati a una banca libica – la quale, parimenti, è stata ricompresa per un certo periodo nell’elenco dei divieti di cui all’allegato III – per l’emissione di una garanzia di rimborso del pagamento anticipato e di una garanzia di corretta esecuzione a favore dell’HIB.

3)

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 204/2011, durante il periodo successivo alla modifica del regolamento stesso con il regolamento n. 45/2014 [prima questione, lettera c)], debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione (…).

4)

Se debba considerarsi quale persona o entità ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 204/2011, nel testo modificato dal regolamento n. 45/2014 – persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 12, paragrafo 1 [lettera c)] –, una banca stabilita nell’Unione (…) che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore dell’HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica [prima questione, lettera d)]. Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione (…) costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia.

5)

Se la norma di esclusione di cui all’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 si riferisca ad ogni forma di pagamento.

6)

Laddove la liquidazione dei costi della garanzia si verifichi successivamente all’entrata in vigore del regolamento [2016/44], che ha abrogato il regolamento n. 204/2011 (…), ma che contiene, in sostanza, disposizioni identiche [prima questione, lettera e)], se, ai fini della composizione della controversia tra le parti, sia applicabile il regolamento 2016/44 e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debba interpretarsi nel senso che occorra ritenere che costituiscano direttamente o indirettamente diritti coperti da garanzia i costi e le spese fatti valere da una banca libica e pagati, in forza di un contratto di controgaranzia, da una banca stabilita nell’Unione (…). Se debba considerarsi persona o entità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento – persona o entità che agisca per il tramite o per conto o a favore di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del menzionato articolo 17, paragrafo 1 – una banca stabilita nell’Unione (…) che, in forza di un contratto di controgaranzia concluso, nell’ambito di una serie di contratti, per l’emissione di una garanzia bancaria a favore dell’HIB, sia obbligata a pagare i costi della garanzia a un’entità libica. Se possa ritenersi che i costi della garanzia fatti valere da detta banca nei confronti di un’altra banca stabilita nell’Unione (…) costituiscano, direttamente o indirettamente, diritti coperti da garanzia».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

46

Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della controversia principale dipende, in particolare, dalla questione se il regolamento n. 204/2011 si applichi ai costi dovuti a titolo di contratti redatti a fini di controgaranzia di un contratto di garanzia bancaria il cui beneficiario sia stato oggetto di misure restrittive in forza di tale regolamento.

47

Orbene, poiché le diverse questioni pregiudiziali si sovrappongono su diversi piani, esse devono essere raggruppate e riformulate, al fine di fornire al giudice del rinvio le risposte più precise possibili.

48

Pertanto, si deve ritenere che il giudice del rinvio chieda lumi, in sostanza, sull’applicazione a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in primo luogo, dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011, che vieta che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione di persone il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, in secondo luogo, dell’articolo 12 di detto regolamento, che vieta di concedere qualsiasi diritto in relazione a contratti o operazioni sui quali hanno inciso misure adottate a titolo del medesimo regolamento, in terzo luogo, dell’articolo 9 del regolamento n. 204/2011, che prevede eccezioni all’articolo 5, paragrafo 2, e, in quarto luogo, dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/44, che ha sostituito l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011.

Sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011

49

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di contratti di controgaranzia devono essere pagati, in primo luogo, da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, in secondo luogo, da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome non è più iscritto in tale elenco, quando la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, e, in terzo luogo, da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione.

50

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011, nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III di tale regolamento, o utilizzato a loro beneficio.

51

Occorre rilevare che il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una persona iscritta in un elenco di persone che siano oggetto di misure restrittive, previsto a detta disposizione, è espresso in termini di particolare ampiezza, come testimonia l’uso delle locuzioni «direttamente o indirettamente», e ricomprende, di conseguenza, ogni atto il cui compimento sia necessario, in forza del diritto nazionale applicabile, per consentire a tale persona di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente dei fondi o delle risorse economiche di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, punti 5051; del 29 giugno 2010, E e F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punti 6674, nonché del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punti 3940).

52

Tale formulazione ampia e inequivoca si applica così a ogni caso in cui sia messa a disposizione una risorsa economica, e dunque anche a un atto che consegue all’esecuzione di un contratto sinallagmatico, per il quale il consenso è stato prestato in cambio del pagamento di una contropartita economica (sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, punto 56).

53

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte deriva che la nozione di «fondi e risorse economiche» presenta anch’essa un ampio significato, che include i beni di qualsiasi natura, indipendentemente dal modo in cui siano stati acquisiti (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2010, E e F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 69).

54

In primo luogo, il giudice del rinvio considera l’ipotesi secondo cui una banca dell’Unione debba pagare a una banca libica, il cui nome sia iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011, costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia.

55

Sebbene la controversia principale verta sul pagamento dei costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia concluso tra due banche europee, l’ipotesi prevista al punto precedente potrebbe tuttavia avere un’incidenza sulla soluzione di tale controversia, poiché non è escluso che il pagamento dei costi di controgaranzia, richiesto dalla TG, verta parimenti sui costi di garanzia sostenuti dalla Sahara Bank per il periodo durante il quale il nome di quest’ultima è stato iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento.

56

Nella specie, la banca libica di cui trattasi nel procedimento principale, ossia la Sahara Bank, è stata iscritta in detto elenco dal 22 marzo al 2 settembre 2011, di modo che solo il regolamento in parola è pertinente a tale riguardo.

57

Orbene, il solo fatto che somme di denaro debbano essere pagate a una siffatta banca, a qualsiasi titolo, fa rientrare detta operazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento, poiché, ai sensi di tale disposizione, un’operazione del genere consiste nel mettere direttamente fondi a disposizione di una persona il cui nome sia iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011.

58

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la circostanza che tali pagamenti s’inseriscano nel quadro di una transazione contraddistinta da un equilibrio economico tra la prestazione e la controprestazione e costituiscano atti esecutivi di un contratto concluso anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 204/2011, non consente di per sé di escluderli dall’ambito di applicazione di tale regolamento e dei divieti che esso dispone (v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, EU:C:2007:596, punti 49 nonché 62).

59

In secondo luogo, il giudice del rinvio s’interroga sull’applicabilità del regolamento n. 204/2011 a pagamenti relativi a costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia, effettuati da una banca dell’Unione a una banca libica, dopo che il nome di quest’ultima sia stato cancellato dall’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento.

60

Pagamenti del genere non possono costituire una messa a disposizione diretta di fondi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, poiché il nome del beneficiario di tali fondi non è iscritto nell’elenco figurante in tale allegato III né peraltro nell’elenco figurante all’allegato II del medesimo regolamento, anch’esso contemplato dal divieto formulato a tale disposizione.

61

Tuttavia, detti pagamenti potrebbero costituire una messa a disposizione indiretta di fondi in favore di una persona il cui nome sia iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011 come, nella specie, l’HIB, beneficiario delle garanzie bancarie all’origine dei contratti di controgaranzia di cui trattasi nel procedimento principale, il cui nome è stato iscritto in tale elenco dall’11 marzo 2011 al 29 gennaio 2014, ossia, in particolare, dopo la cancellazione del nome della Sahara Bank da tale elenco.

62

Nondimeno, affinché fondi possano essere considerati come messi indirettamente a disposizione di una persona il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, è necessario che essi possano essere trasferiti a tale persona, oppure che quest’ultima abbia il potere di disporre degli stessi, in particolare grazie all’esistenza di vincoli giuridici o finanziari tra il beneficiario dei fondi e una siffatta persona.

63

Nella specie, i costi dovuti alla Sahara Bank dalla TG rappresentano il corrispettivo delle garanzie bancarie emesse a favore dell’HIB, in una situazione in cui queste avrebbero dovuto essere sostenute da una banca ungherese, ossia dalla SH. A causa della loro natura, tali costi non sono quindi destinati a essere trasferiti all’HIB. Inoltre, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte non risulta assolutamente che l’HIB sia collegato alla Sahara Bank da vincoli come quelli descritti al punto precedente. Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga, effettivamente, nel caso di specie.

64

Infine, i pagamenti da parte di una banca dell’Unione dei costi dovuti a una banca libica, conformemente a un contratto di controgaranzia, possono essere considerati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011, come utilizzati a beneficio di una persona il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento soltanto se, sulla base del contratto di garanzia bancaria e dei contratti di controgaranzia, tali pagamenti consentano, direttamente o indirettamente, al beneficiario della garanzia bancaria, iscritto in uno di tali elenchi, di ottenere l’esecuzione della stessa.

65

Ciò avverrebbe, in particolare, nell’ipotesi in cui il diritto per il beneficiario della garanzia bancaria di chiederne l’esecuzione dipendesse, in tutto o in parte, dal versamento dei costi dovuti ai sensi di uno dei contratti di controgaranzia. In tali limiti, i pagamenti a titolo di detti costi potrebbero essere considerati come utilizzati a beneficio di una persona il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di detto regolamento.

66

Spetterà, tuttavia, al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie atte a escludere che i pagamenti effettuati da una banca dell’Unione, ossia dalla TG, a una banca libica, nella specie alla Sahara Bank, relativi a costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia siano, alla luce degli elementi di risposta forniti ai punti 64 e 65 della presente sentenza, utilizzati a beneficio dell’HIB.

67

In terzo luogo, i pagamenti effettuati da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione relativi a costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia, una parte dei quali consiste nel rimborsare i costi pagati da quest’ultima a una banca libica nell’ambito di un altro contratto di controgaranzia, non possono, in linea di principio, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011, in quanto fondi messi direttamente a disposizione di una persona il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento.

68

Per quanto riguarda la messa a disposizione indiretta di fondi a una siffatta persona o l’utilizzo da parte di questa di tali fondi, si applicano le considerazioni esposte ai punti da 61 a 66 della presente sentenza.

69

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, e

esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di detto regolamento o da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l’entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.

Sull’articolo 12 del regolamento n. 204/2011

70

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 debba essere interpretato nel senso che, tanto nella sua versione iniziale quanto in quella risultante dal regolamento n. 45/2014, si applica quando costi dovuti ai sensi di contratti di controgaranzia devono essere pagati, in primo luogo, da una banca dell’Unione a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, in secondo luogo, da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, e, in terzo luogo, da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione.

71

In sostanza, l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, sia nella sua versione iniziale sia in quella risultante dal regolamento n. 45/2014, vieta di concedere qualsiasi diritto in relazione a contratti o operazioni sui quali hanno inciso misure adottate ai sensi di tale regolamento.

72

Occorre sottolineare che il meccanismo di divieto previsto in detto articolo 12 si basa su tre elementi.

73

In primo luogo, sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione devono avere inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure adottate dal regolamento n. 204/2011. Così, un contratto o un’operazione devono essere stati oggetto di misure restrittive in forza di tale regolamento affinché l’articolo 12 del medesimo possa essere attuato.

74

In secondo luogo, l’articolo 12 di detto regolamento vieta di concedere qualsiasi diritto in relazione a siffatti contratti o operazioni, ad esempio, diritti ai fini di indennizzo, un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia. Data la sua genericità e la natura esemplificativa dell’elenco dei diritti da esso menzionati, introdotto dall’espressione «ad esempio», tale articolo 12 comprende qualsiasi tipo di diritto relativo a un contratto o a un’operazione.

75

In terzo luogo, i diritti di cui è vietata la concessione devono essere fatti valere, secondo la versione iniziale dell’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, dal governo libico o da qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, e, secondo la versione risultante dal regolamento n. 45/2014, da, in particolare, qualsiasi altra persona, entità o organismo libico non elencati all’allegato II o all’allegato III del regolamento n. 204/2011.

76

In tale situazione, si deve rilevare che il pagamento di costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia da un primo controgarante al garante o da un secondo controgarante al primo controgarante non può, in linea di principio, essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 204/2011.

77

Infatti, da un lato, sull’esecuzione di un contratto di controgaranzia possono incidere le misure adottate da tale regolamento nel caso in cui il nome del beneficiario di detta controgaranzia sia stato iscritto nell’elenco figurante all’allegato III del medesimo regolamento, come, nella specie, la Sahara Bank per il periodo che andava dal 22 marzo al 2 settembre 2011, o nel caso in cui il nome del beneficiario della garanzia, a sua volta controgarantita, sia stato iscritto in tale elenco, come, nella specie, l’HIB per il periodo che andava dall’11 marzo 2011 al 29 gennaio 2014.

78

Dall’altro lato, una richiesta di pagamento di costi dovuti a titolo di un contratto di controgaranzia costituisce un diritto «in relazione a contratti», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014.

79

Tuttavia, affinché una siffatta richiesta sia vietata dall’articolo 12 del regolamento n. 204/2011, essa deve necessariamente provenire da una delle persone elencate a tale articolo.

80

Una richiesta di pagamento, nei limiti in cui verte su costi dovuti ai sensi di un contratto tramite il quale una banca dell’Unione controgarantisce una banca libica, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 di tale regolamento, nella sua versione iniziale, a condizione che la banca libica possa essere considerata come un’entità che avanza diritti a favore del governo libico, unica categoria prevista da tale articolo a cui una siffatta banca può nella specie appartenere.

81

A tale riguardo, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di stabilire se sia possibile ritenere che la Sahara Bank avanzi diritti a favore del governo libico.

82

Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 204/2011, come risultante dal regolamento n. 45/2014, esso si applicherebbe in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, poiché la banca libica controgarantita dalla banca dell’Unione è effettivamente una persona, entità o organismo libico, non elencati all’allegato II o all’allegato III del medesimo regolamento, di cui a tale disposizione.

83

Nondimeno, si deve rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che gli ultimi pagamenti effettuati dalla TG alla Sahara Bank, in forza del contratto di controgaranzia che vincolava queste ultime, sono avvenuti il 16 luglio 2013, cosicché la valutazione della questione se l’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 si applichi a tali pagamenti dovrà essere operata alla luce della versione iniziale di tale articolo.

84

Nei limiti in cui la richiesta di pagamento verte su costi dovuti ai sensi di un contratto con il quale una banca dell’Unione controgarantisce un’altra banca dell’Unione, non si può, invece, ritenere che, alla luce del testo dell’articolo 12 di tale regolamento, nella sua versione iniziale, quest’ultima banca avanzi diritti a favore del governo libico. Infatti, essa percepisce tali costi sulla base delle clausole di un contratto il cui oggetto è unicamente di controgarantire una garanzia bancaria concessa a una banca libica.

85

L’applicazione dell’articolo 12 di detto regolamento, nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, è possibile solo se la banca dell’Unione che richiede il pagamento di costi dovuti a titolo di un contratto di controgaranzia a un’altra banca dell’Unione sia una persona di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 204/2011, che riguarda una persona, entità od organismo che agisca per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b) del medesimo paragrafo 1. È quindi necessario che tale banca dell’Unione agisca o per conto di una persona il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, quale l’HIB nel procedimento principale, o per conto di una persona, di un’entità o di un organismo libico, o per conto del governo libico.

86

Orbene, in una serie di contratti costituita da una garanzia bancaria e da due controgaranzie, non si può, in linea di principio, ritenere che, quando una banca dell’Unione percepisce costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia che la lega a un’altra banca dell’Unione, essa agisca per conto del garante o del beneficiario della garanzia bancaria. Infatti, un contratto di controgaranzia, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è un contratto concluso tra un ordinante e un controgarante, tramite il quale quest’ultimo s’impegna unilateralmente e irrevocabilmente a pagare una somma determinata a un beneficiario, a prima richiesta di quest’ultimo, senza che sia esaminato il rapporto giuridico sottostante a tale contratto. Il pagamento dei costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia dall’ordinante al controgarante è diretto quindi unicamente a remunerare quest’ultimo per la prestazione da esso fornita all’ordinante con l’emissione della controgaranzia. Non si può quindi ritenere che, ricevendo tale pagamento, il controgarante agisca per conto del garante o del beneficiario della garanzia bancaria così controgarantita.

87

Di conseguenza, l’articolo 12, del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:

nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un’entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, e

tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione.

Sull’articolo 9 del regolamento n. 204/2011

88

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.

89

Secondo tale articolo 9, l’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 siano stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tuttavia tali pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

90

Così, le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 riguardano solo i pagamenti effettuati a persone il cui nome sia iscritto nell’elenco figurante all’allegato II di tale regolamento o in quello figurante al suo allegato III.

91

Nella specie, il beneficiario della garanzia bancaria, ossia l’HIB, non ha ricevuto alcun pagamento a titolo del contratto di garanzia bancaria di cui è beneficiario dopo l’inserimento del suo nome nell’elenco figurante all’allegato III del regolamento n. 204/2011. Inoltre, alla banca garante, nella specie la Sahara Bank, sono stati pagati i suoi costi di costituzione di tale garanzia dalla banca controgarante, ossia la TG, soltanto nel periodo in cui il suo nome non era iscritto nell’elenco figurante in tale allegato.

92

In siffatte circostanze, l’articolo 9 di tale regolamento non può quindi applicarsi.

93

Di conseguenza, l’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.

Sull’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 2016/44

94

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/44 debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva dei costi di controgaranzia dovuti da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione interviene dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.

95

Ai sensi del suo articolo 26, il regolamento 2016/44 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 20 gennaio 2016.

96

Occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento corrispondono, in sostanza, a quelle dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 204/2011, nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014.

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Nella specie, tutti i pagamenti effettuati dalla TG a favore della Sahara Bank hanno avuto luogo in vigenza del regolamento n. 204/2011 e ad essi non possono essere applicate le disposizioni del regolamento 2016/44.

98

Per contro, i pagamenti relativi ai costi dovuti a titolo del contratto di controgaranzia tra la SH e la TG ricadono in tale regolamento 2016/44, poiché la liquidazione definitiva e il successivo pagamento di detti costi non erano ancora avvenuti alla data dell’entrata in vigore del medesimo regolamento.

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Di conseguenza, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/44 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.

Sulle spese

100

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione europea a una banca libica il cui nome è iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento, e

esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell’elenco figurante all’allegato III di detto regolamento o da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l’entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.

 

2)

L’articolo 12 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:

nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione europea a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un’entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a una banca libica iscritta nell’elenco figurante all’allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell’Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un’entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, e

tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell’Unione a un’altra banca dell’Unione.

 

3)

L’articolo 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.

 

4)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell’Unione europea a un’altra banca dell’Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l’entrata in vigore di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

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