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Document 62017CC0634

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 24 gennaio 2019.
ReFood GmbH & Co. KG contro Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) – Ambito di applicazione – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Spedizione di sottoprodotti di origine animale.
Causa C-634/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:61

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 24 gennaio 2019 ( 1 )

Causa C‑634/17

ReFood GmbH & Co. KG

contro

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenbourg, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione – Ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) – Ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 – Spedizioni di sottoprodotti di origine animale»

1.

Avendo come sfondo la legittimità di una spedizione di sottoprodotti di origine animale dai Paesi Bassi verso la Germania, le questioni pregiudiziali del Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenbourg, Germania) danno alla Corte l’opportunità di interpretare per la prima volta l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( 2 ), in forza del quale tale regolamento non si applica alle «spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 [ ( 3 )]», e, di conseguenza, di delineare i limiti dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 ( 4 ).

2.

Pur sollevando spinose questioni di coordinamento delle norme di diritto derivato, il presente rinvio pregiudiziale, malgrado un certa tecnicità, invita altresì la Corte a fornire importanti precisazioni in materia di spedizioni dei rifiuti e, in particolare, di spedizioni di sottoprodotti di origine animale.

3.

Pertanto, la risposta della Corte avrà conseguenze molto concrete sulle formalità da rispettare per le spedizioni in seno all’Unione europea di sottoprodotti di origine animale di categoria 3. Orbene, una questione del genere è cruciale alla luce dei risvolti ambientali e di pubblica sanità connessi alla politica di gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, in particolare quelli di origine animale ( 5 ).

4.

Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 dovrebbe, a mio parere, essere interpretato nel senso che la controversa spedizione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3 rientra, salvo disposizioni contrarie, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ( 6 ) e non nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006.

I. Contesto normativo

A.   Regolamento n. 1013/2006

5.

I considerando 11 e 12 del regolamento n. 1013/2006 sono così formulati:

«(11)

È necessario evitare duplicazioni con il regolamento [n. 1774/2002], che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l’invio, l’inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all’interno e a destinazione della Comunità o in provenienza della stessa.

(12)

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riferire sulle connessioni tra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale e le disposizioni del presente regolamento e dovrebbe presentare entro tale data le proposte necessarie per allineare tale normativa al presente regolamento, per conseguire un livello equivalente di controllo».

6.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento:

«Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:

(…)

d)

le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento [n. 1774/2002];

(…)».

7.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del detto regolamento, le spedizioni aventi ad oggetto rifiuti destinati ad essere smaltiti nonché rifiuti destinati ad essere recuperati, per questi ultimi in quanto si tratta in particolare di rifiuti figuranti nell’elenco ambra ( 7 ), sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte previste dal regolamento n. 1013/2006. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, gli obblighi generali in materia di informazione sanciti dall’articolo 18 del detto regolamento sono applicabili qualora la spedizione riguardi un quantitativo superiore a 20 kg di miscele di taluni rifiuti o di taluni rifiuti contaminati.

B.   Direttiva 2008/98

8.

I considerando 12 e 13 della direttiva 2008/98 recitano:

«(12)

il regolamento [n. 1774/2002] prevede tra l’altro controlli proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.

(13)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento [n. 1774/2002], è opportuno precisare l’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento [n. 1774/2002]. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento [n. 1774/2002] e dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti».

9.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

(…)

b)

sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento [n. 1774/2002], eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

(…)».

C.   Regolamento n. 1069/2009

10.

I considerando 5, 6, 57 e 58 del regolamento n. 1069/2009 sono del seguente tenore:

«(5)

È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.

(6)

Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.

(…)

(57)

Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. In particolare, dovrebbe essere garantita la coerenza con i divieti di esportazione dei rifiuti stabiliti dal regolamento [n. 1013/2006]. Per evitare potenziali effetti dannosi per l’ambiente, dovrebbe essere vietata l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati allo smaltimento attraverso incenerimento o discarica. L’esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe inoltre essere impedita qualora l’obiettivo sia quello di utilizzarli in impianti per la produzione di biogas o di compost, verso paesi terzi non appartenenti all’[OCSE], al fine di evitare un impatto potenzialmente dannoso sull’ambiente e i rischi per la salute pubblica e degli animali. Nell’applicare le disposizioni di deroga al divieto di esportazione, la Commissione è obbligata a rispettare integralmente nelle proprie decisioni la [convenzione di Basilea], e la modifica a tale convenzione stabilita con decisione III/1 della conferenza delle parti, approvata, a nome della Comunità, con decisione 97/640/CE del Consiglio [ ( 8 )], e attuata dal regolamento [n. 1013/2006].

(58)

È opportuno inoltre garantire che i sottoprodotti di origine animale mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi come elencati nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [ ( 9 )], siano solo importati, esportati o spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento [n. 1013/2006]. È necessario altresì stabilire norme riguardanti la spedizione di tali materiali all’interno di uno Stato membro».

11.

L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento dispone:

«Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

(…)

g)

rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:

(…)

iii)

destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost;

(…)».

12.

A norma dell’articolo 8 del detto regolamento:

«I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(…)

f)

rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

(…)».

13.

In forza dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009:

«I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(…)

p)

rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f)».

14.

L’articolo 48, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento stabilisce:

«1.   Se un operatore intende spedire materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, e farine di carne e ossa o grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Entro un termine preciso, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, su domanda dell’operatore, decide di:

a)

rifiutare di ricevere la partita;

b)

accettare la partita senza porre condizioni; o

c)

subordinare l’accettazione della partita alle condizioni seguenti:

i)

se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; o

ii)

i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione siano manipolati nel rispetto del presente regolamento.

2.   I formati per le richieste degli operatori di cui al paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema Traces, in conformità della decisione 2004/292/CE [della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE ( 10 )], della spedizione di ogni partita inviata allo Stato membro di destinazione contenente:

a)

sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 1;

b)

proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

Dopo essere stata informata della spedizione, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema Traces.

4.   I materiali di categoria 1 e di categoria 2, le farine di carne e ossa e il grasso animale di cui al paragrafo 1 sono trasportati direttamente allo stabilimento o all’impianto di destinazione, che deve essere stato registrato o riconosciuto in conformità degli articoli 23, 24 e 44 oppure, se si tratta di stallatico, all’azienda agricola di destinazione.

5.   I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati inviati ad un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo sono spediti in consegne sigillate nello Stato membro di origine e sono accompagnati da un certificato sanitario.

Le partite sigillate rientrano nella Comunità solo attraverso un posto di ispezione frontaliero, in conformità dell’articolo 6 della direttiva 89/662/CEE [del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 11 )].

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione [200/532], sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento [n. 1013/2006]».

15.

L’articolo 54 dello stesso regolamento dispone:

«Il regolamento [n. 1774/2002] è abrogato con effetto a decorrere dal 4 marzo 2011.

I riferimenti al regolamento [n. 1774/2002] si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato».

II. Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

16.

Il 7 aprile 2014, un camion, guidato da un dipendente della ReFood GmbH & Co. KG, ricorrente nella causa principale, e carico di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi del regolamento n. 1069/2009, raccolti nei Paesi Bassi, è stato controllato dalla polizia tedesca mentre tali prodotti erano diretti verso uno stabilimento della ReFood sito in Germania ove essi dovevano essere ritrattati al fine di essere poi recuperati in un impianto di produzione di biogas, anch’esso sito in Germania.

17.

A seguito di tale controllo, il Landwirtschaftskammer Niedersachsen (camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia, Germania), resistente nella causa principale, ha ingiunto alla ReFood di rispedire tali rifiuti nei Paesi Bassi, in quanto, per la spedizione dei rifiuti controversi era necessaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, la procedura di notifica.

18.

Il 16 luglio 2014, la ReFood ha proposto un ricorso, dinanzi al giudice del rinvio, al fine di contestare la legittimità dell’ingiunzione emessa dalla camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia.

19.

Tale giudice sottolinea che, in caso di spedizione illegale di rifiuti per la quale non si sia proceduto ad alcuna notifica, l’autorità nazionale competente, in forza del Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen und des Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (legge recante esecuzione del regolamento n. 1013/2006 e della Convenzione di Basilea) ( 12 ), del 19 luglio 2007, può procedere alle necessarie ingiunzioni al fine di garantire che i rifiuti controversi siano ripresi dalla persona che era tenuta a procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento n. 1013/2006.

20.

Esso aggiunge tuttavia che, ove la spedizione di cui trattasi fosse esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento in forza del suo articolo 1, paragrafo 3, lettera d), una siffatta ingiunzione non potrebbe essere emessa.

21.

Mentre la legittimità dell’ingiunzione emessa nei confronti della ReFood dipende dalla questione di stabilire se la spedizione di rifiuti controversa rientri nell’ambito di applicazione dalle disposizioni del regolamento n. 1013/2006 e fosse soggetta ad una procedura di notifica in forza di tale regolamento, il giudice del rinvio sottolinea che né la giurisprudenza della Corte né i lavori preparatori dello stesso regolamento gli permettono di determinare l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del detto regolamento.

22.

Di conseguenza, il Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenbourg) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006] debba essere interpretato nel senso che esso esclude tutte le spedizioni che ricadono nell’ambito d’applicazione del regolamento [n. 1069/2009] a norma dell’articolo 2 di quest’ultimo regolamento.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)

Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa esclude le spedizioni per le quali, a norma del regolamento [n. 1069/2009], anche in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU 2011, L 54, pag. 1), vigono disposizioni in materia di raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

3)

Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa esclude unicamente le spedizioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento [n. 1069/2009]».

III. Analisi

23.

In via preliminare, mi sembra importante sottolineare due aspetti.

24.

Da un lato, è pacifico che i prodotti controversi sono resti alimentari da qualificare, nei limiti in cui non provengono da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, come sottoprodotti di origine animale di categoria 3 ai sensi dell’articolo 10, lettera p), del regolamento n. 1069/2009. È altresì pacifico che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), punto iii), del regolamento n. 1069/2009, rifiuti di cucina, composti da sottoprodotti di origine animale e destinati alla trasformazione in biogas o compost o a sterilizzazione, rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

25.

Dall’altro lato, le tre questioni pregiudiziali non si prestano ad essere esaminate nell’ordine, ma richiedono, al contrario, un esame congiunto.

26.

Infatti, il giudice del rinvio cerca, sostanzialmente, di stabilire se i termini «spedizioni [di rifiuti] soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento [n. 1774/2002]», ai quali il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, debbano essere interpretati in modo tale che siano escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento tutte le spedizioni di cui al regolamento n. 1069/2009 o unicamente talune di tali spedizioni, rispondenti a requisiti specifici imposti da quest’ultimo.

27.

Nell’ambito della controversia oggetto della causa principale, l’interpretazione fornita dalla Corte determinerà l’applicabilità del regolamento n. 1013/2006 e, di conseguenza, l’applicabilità della procedura di notifica prevista, per rifiuti come quelli controversi nella causa principale, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

28.

Alla luce di questi elementi, verificherò se la spedizione di rifiuti come quelli controversi nella causa principale, e cioè sottoprodotti di origine animale di categoria 3, dai Paesi Bassi verso la Germania sia o meno soggetta a tale procedura di notifica.

29.

Per quanto riguarda la risposta da apportare a tale questione, essa impone in definitiva di determinare se tale spedizione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009, il quale disciplinerebbe solo i sottoprodotti di origine animale nonché le spedizioni di tali prodotti, o nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, il quale stabilirebbe le condizioni di liceità delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale ad eccezione delle «spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento [n. 1774/2002]».

30.

A tal riguardo, osservo innanzitutto, e così come la Commissione, che, poiché il regolamento n. 1013/2006 non definisce tale espressione, la lettera dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento non offre alcuna soluzione incontestabile al problema sottoposto alla Corte ( 13 ).

31.

Inoltre, tale espressione non figura neppure nei regolamenti nn. 1774/2002 e 1069/2009.

32.

Da una parte, si deve necessariamente constatare che il regolamento n. 1774/2002 non sottoponeva il trasporto o la spedizione di sottoprodotti di origine animale ad un qualsiasi riconoscimento ( 14 ). In particolare, l’articolo 8 del regolamento n. 1774/2002 non richiedeva alcun «riconoscimento» per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ( 15 ).

33.

Dall’altra parte, gli obblighi formalizzati dal regolamento n. 1069/2009 non sono inequivocabili.

34.

In particolare, le varie versioni linguistiche di tale regolamento non permettono di chiarirne definitivamente il senso. Del resto, la circostanza che il presente rinvio pregiudiziale trovi la sua origine nella versione in lingua tedesca del regolamento n. 1069/2009 testimonia, a maggior ragione, l’ambiguità dei termini di tale regolamento.

35.

Così, la tesi della camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia, secondo la quale la controversa spedizione di rifiuti rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 e dev’essere notificata, si basa, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, sulla premessa che poiché l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento n. 1069/2009 fa riferimento a «richieste di riconoscimento» per la spedizione di taluni sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2 escludendo i sottoprodotti di origine animale di categoria 3, questi ultimi non sarebbero compresi nell’esclusione sancita dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006.

36.

Orbene, la versione in lingua tedesca dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento n. 1069/2009 riguarda «Formate für Anträge auf Zulassung», letteralmente «formati per le richieste di riconoscimento», mentre, ad esempio, le versioni nelle lingue spagnola, danese, inglese e francese utilizzano rispettivamente i termini «formatos para las solicitudes», «formater for ansøgninger», «formats for applications» e «modèles pour les demandes», facendo riferimento a formulari per «richieste» e non a richieste di «riconoscimento».

37.

Oltre al fatto che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche ( 16 ), la tesi della camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia secondo la quale la spedizione dei rifiuti controversi nella causa principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 non mi convince.

38.

A mio modo di vedere, una siffatta interpretazione urta contro parecchi rilevanti argomenti fondati sui lavori preparatori, sullo spirito, sull’economia e sulla finalità dei regolamenti nn. 1013/2006 e 1069/2009.

39.

In primo luogo, e in maniera generale, mi sembra logico ritenere che, adottando normative settoriali, il legislatore dell’Unione manifesti la sua volontà di sottoporre ad un regime particolare categorie particolari di prodotti o di rifiuti.

40.

Al riguardo, il regolamento n. 1069/2009 è una normativa settoriale, che, analogamente al regolamento n. 1774/2002, sancisce norme in materia di spedizione e di trasporto dei sottoprodotti di origine animale e che prende in considerazione, per la sua stessa natura, le specificità di questi ultimi, alla luce, per esempio, dei rischi particolari che essi provocano ( 17 ). Di conseguenza, una siffatta normativa è destinata, in linea di principio, a disciplinare integralmente ed esclusivamente tali sottoprodotti ( 18 ).

41.

Allo stesso modo, la Corte ha chiaramente affermato, in materia di coordinamento delle precedenti normative relative ai rifiuti, che «la direttiva 94/62[/CE ( 19 )] dev’essere considerata una legge speciale (lex specialis) rispetto alla direttiva 75/442[/CEE ( 20 )] cosicché le sue disposizioni prevalgono su quelle di quest’ultima direttiva nei casi che essa intende specificamente disciplinare» ( 21 ).

42.

Ne discende che, per la Corte, una normativa settoriale è destinata a soppiantare la normativa generale in materia di rifiuti.

43.

Tale tesi, a mio modo di vedere, è corroborata dalle esclusioni alle quali il legislatore dell’Unione ha proceduto nella direttiva 2008/98, direttiva quadro in materia di rifiuti, nonché dal coordinamento tra quest’ultima e le normative settoriali specifiche.

44.

Così, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98, i sottoprodotti di origine animale, ivi compresi i prodotti trasformati disciplinati dal regolamento n. 1774/2002, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Una siffatta esclusione testimonia la volontà del legislatore dell’Unione di sottrarre una determinata categoria di rifiuti, i sottoprodotti di origine animale, all’ambito di applicazione della normativa generale in materia ( 22 ).

45.

In secondo luogo, l’interpretazione secondo la quale i sottoprodotti di origine animale e le spedizioni di questi ultimi sono, in linea di massima, esclusivamente disciplinati dalle disposizioni settoriali, nella fattispecie il regolamento n. 1069/2009, risulta dalle posizioni assunte dalle istituzioni nei lavori preparatori del regolamento n. 1013/2006.

46.

Rilevo, a questo proposito, che l’articolo 1, paragrafo 6, primo comma, della proposta della Commissione che ha condotto all’adozione di tale regolamento ( 23 ) prevedeva che fossero escluse, dall’ambito di applicazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, le spedizioni di rifiuti quali previste dal regolamento n. 1774/2002 «che sono soggette a disposizioni procedurali analoghe o più rigorose prescritte da tale regolamento o dalla connessa normativa comunitaria in tema di salute pubblica e animale».

47.

Orbene, le modifiche apportate a tale proposta dal Consiglio che sono sfociate nella formulazione letterale dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 ( 24 ) sono state comprese dalla Commissione come un’esclusione totale dei sottoprodotti di origine animale dall’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ( 25 ). Ciò risulta molto chiaramente dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, nella quale essa ha affermato che «[i]l Consiglio ha apportato alla proposta una serie di altre modifiche. La più importante di esse riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), che esclude del tutto i sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione del regolamento» ( 26 ).

48.

Di conseguenza, come ha giustamente sottolineato il governo olandese, i lavori preparatori del regolamento n. 1013/2006 dimostrano che il Consiglio auspicava che i sottoprodotti di origine animale fossero completamente sottratti all’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, indipendentemente dalla questione dell’equivalenza delle procedure di spedizione previste dal regolamento n. 1774/2002.

49.

In terzo luogo, l’interpretazione proposta dalla camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia è confutata dall’evoluzione della normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale e dalla coerenza crescente tra tale normativa e il regolamento n. 1013/2006.

50.

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 non precisa a quale riconoscimento previsto dal regolamento n. 1774/2002 venga fatto riferimento, mentre, come risulta dal paragrafo 32 delle presenti conclusioni, quest’ultimo non subordinava il trasporto di sottoprodotti di origine animale ad un qualsiasi riconoscimento.

51.

Ne consegue che, sin dall’adozione del regolamento n. 1013/2006, la coerenza tra la normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale e quest’ultimo era dubbia.

52.

Tuttavia, l’evoluzione legislativa in materia di sottoprodotti di origine animale si accompagna ad una crescente coerenza tra tali normative.

53.

In particolare, mentre il legislatore dell’Unione aveva necessariamente presente, al momento della procedura che ha condotto all’adozione del regolamento n. 1069/2009, le disposizioni del regolamento n. 1013/2006, tanto le disposizioni del regolamento n. 1069/2009 quanto i suoi considerando testimoniano la volontà di tale legislatore di garantire, se non di introdurre, una certa coerenza tra tale regolamento e il regolamento n. 1013/2006.

54.

I considerando 5 e 6 del regolamento n. 1069/2009 precisano che le norme relative ai sottoprodotti di origine animale dovrebbero tener conto dei rischi per l’ambiente provocati da tali prodotti e costituiscono un quadro coerente e completo per quanto riguarda in particolare il trasporto di tali prodotti. Il legislatore dell’Unione ha inoltre precisato inequivocabilmente, ai considerando 57 e 58 di tale regolamento, che,«[p]er garantire la coerenza della legislazione comunitaria [era] necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal [detto] regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti» e, in particolare, che i sottoprodotti di origine animale mescolati con rifiuti pericolosi o contaminati con rifiuti del genere dovevano essere esclusivamente importati, esportati o spediti da uno Stato membro in un altro Stato membro conformemente al regolamento n. 1013/2006.

55.

Concretizzate nell’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009, tali precisazioni dimostrano la chiara volontà del legislatore dell’Unione di assoggettare, in linea di principio, solo a quest’ultimo i sottoprodotti di origine animale.

56.

Discende dall’interpretazione a contrario dell’articolo 48, paragrafo 6, del regolamento n. 1069/2009, privo di equivalenti nel regolamento n. 1774/2002, che la spedizione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 è disciplinata esclusivamente da tale regolamento. Infatti, dato che tale disposizione prevede che i sottoprodotti di origine animale miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 1013/2006, si deve dedurre, come la ReFood, che le altre spedizioni di sottoprodotti di origine animale non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.

57.

Ne risulta che, come riconosciuto dalla Commissione all’udienza, l’ambito di applicazione degli atti normativi è così chiaramente definito e, salvo espressa eccezione, la spedizione di sottoprodotti di origine animale rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009.

58.

In quarto luogo, questo orientamento è, mio modo di vedere, confermato dall’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 letto alla luce del considerando 11 di tale atto normativo ( 27 ).

59.

Ai sensi di tale considerando, da un lato, si debbono evitare duplicazioni con il regolamento n. 1774/2002 e, dall’altro, tale regolamento era considerato dal legislatore dell’Unione come una normativa completa in materia di sottoprodotti di origine animale ( 28 ).

60.

Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce dell’esigenza, espressa al considerando 11 di tale regolamento, di evitare duplicazioni tra tale atto normativo e la normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale mi porta a pensare che il legislatore dell’Unione intendesse escludere integralmente le spedizioni di sottoprodotti di origine animale dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, in quanto, in particolare, il regolamento n. 1774/2002 costituiva una normativa completa ed autonoma nella materia ( 29 ).

61.

L’interpretazione proposta dal governo austriaco, secondo la quale, non essendo considerati nell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009, i sottoprodotti di origine animale di categoria 3 rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, tiene in non cale il considerando 11 del regolamento n. 1013/2006.

62.

Infatti, lungi dall’evitare duplicazioni tra i regolamenti nn. 1013/2006 e 1069/2009, tale interpretazione implica, al contrario, che taluni sottoprodotti di origine animale siano soggetti alle disposizioni di tali due regolamenti.

63.

Al riguardo, la circostanza che i regolamenti nn. 1013/2006 e 1069/2009 perseguano obiettivi diversi, la protezione dell’ambiente ( 30 ) e la protezione della salute umana e animale ( 31 ), non mi sembra determinante.

64.

Vero è che la Corte ha dichiarato che una spedizione di farine animali, in linea di principio esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 259/93, doveva essere effettuata in conformità con le prescrizioni del regolamento n. 1774/2002 alla luce dei rischi per l’ambiente e dei rischi sanitari provocati da una spedizione del genere ( 32 ).

65.

Tale ragionamento non giustifica, a mio parere, un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 diversa da quella finora delineata, dato che il regolamento n. 1069/2009 sottopone alle disposizioni più restrittive del regolamento n. 1013/2006 ( 33 ) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale che possano arrecar danno all’ambiente ( 34 ).

66.

In quinto luogo, l’interpretazione proposta dalla camera dell’agricoltura della Bassa Sassonia conduce, come giustamente sottolineato dal governo olandese e dalla Commissione, ad un risultato paradossale.

67.

Infatti, ritenere che i sottoprodotti di origine animale di categoria 3 rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 porta ad applicare norme più rigorose a prodotti meno pericolosi, dato che i sottoprodotti di origine animale di categoria 3, secondo il regolamento n. 1069/2009 ( 35 ), sono per definizione meno nocivi per la salute umana ed animale dei prodotti delle categorie 1 e 2 ( 36 ).

68.

Allo stesso modo, l’interpretazione della Commissione, fondata, in particolare, sugli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1069/2009, non può, a mio modo di vedere, essere seguita in quanto, come sottolineato dalla ReFood all’udienza, tale interpretazione non può essere dedotta né dalla formulazione letterale, né dalla sistematica dei regolamenti in questione nel caso di specie.

69.

La Commissione fa valere, in sostanza, che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica alle spedizioni di sottoprodotti di origine animale effettuate da operatori, impianti o stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente all’articolo 23 o all’articolo 24 del regolamento n. 1069/2009 o che abbiano come destinatari operatori, impianti o stabilimenti registrati o riconosciuti conformemente a tali disposizioni, se le norme del regolamento n. 1069/2009 sono rispettate.

70.

Essa ritiene, alla luce del considerando 11 del regolamento n. 1013/2006 e dei considerando 5 e 6 del regolamento n. 1069/2009, che il primo regolamento non sia destinato ad applicarsi alla spedizione dei sottoprodotti di origine animale quando l’imperativo di protezione dell’ambiente è già stato debitamente preso in considerazione, ove le disposizioni del regolamento n. 1069/2009 siano rispettate. Poiché il regolamento n. 1069/2009 prevedrebbe norme che si applicano agli operatori, agli stabilimenti e agli impianti di cui agli articoli 23 e 24 di tale regolamento, non sarebbe necessario che il regolamento n. 1013/2006 si applichi alle spedizioni tra operatori, stabilimenti e impianti riconosciuti o registrati conformemente ai detti articoli, purché siano rispettate le altre prescrizioni del regolamento n. 1069/2009.

71.

Innanzitutto, tale interpretazione conduce a nascondere la volontà del legislatore dell’Unione, chiaramente espressa nel corso dell’iter legislativo, di escludere i sottoprodotti di origine animale dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006.

72.

Mi sembra poi che, raccomandando una siffatta interpretazione, la Commissione tenti di imporre la tesi da lei propugnata in occasione della procedura di adozione del regolamento n. 1013/2006 ( 37 ), mentre invece tale tesi non è stata seguita dal Parlamento e dal Consiglio.

73.

Infine, una tale interpretazione è, a mio modo di vedere, fonte di incertezza del diritto.

74.

Da un lato, essa presuppone che gli operatori valutino per ciascuna spedizione di sottoprodotti di origine animale se le disposizioni del regolamento n. 1069/2009 tutelino sufficientemente l’ambiente e, pertanto, non permette realmente di prevedere ex ante quale regolamento si applichi ad una determinata spedizione.

75.

Dall’altro lato, poiché la Commissione ha precisato all’udienza che, se le disposizioni degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1069/2009 non sono rispettate, si deve applicare il regolamento n. 1013/2006, non è escluso che sia paradossalmente richiesto il rispetto di disposizioni più restrittive del regolamento n. 1013/2006 in caso di inosservanza degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1069/2009, a priori meno restrittivi.

IV. Conclusione

76.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania) nei seguenti termini:

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, salvo deroga esplicita prevista nel regolamento n. 1069/2009.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2006, L 190, pag. 1 e rettifica in lingua tedesca.

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

( 4 ) Non è la prima volta che la questione del coordinamento tra la normativa in materia di spedizioni di rifiuti e quella relativa ai sottoprodotti di origine animale si pone. Tuttavia, nella sentenza del 1 o marzo 2007, KVZ retec (C‑176/05, EU:C:2007:123), la Corte non si era pronunciata direttamente sul coordinamento tra il regolamento n. 1013/2006 e il regolamento n. 1774/2002, dato che il primo non era applicabile ratione temporis alla controversia nella causa principale.

( 5 ) Come affermato chiaramente dal legislatore dell’Unione al considerando 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), «[l]’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente».

( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU 2009, L 300, pag. 1). Ad ogni fine utile, sottolineo che poiché il regolamento n. 1774/2002 è stato abrogato dal regolamento n. 1069/2009, il legislatore dell’Unione ha precisato, all’articolo 54 di quest’ultimo, che i riferimenti al regolamento n. 1774/2002 nella legislazione devono intendersi come riferimenti al regolamento n. 1069/2009.

( 7 ) Derivante dalla normativa dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 e approvata, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 93/98/CEE, del 1 o febbraio 1993 [GU 1993, L 39, pag. 1, in prosieguo: la «Convenzione di Basilea»)]. La classificazione dei rifiuti in due elenchi, verde e ambra, dipende dalla pericolosità dei rifiuti e dalle procedure applicabili alle loro spedizioni. Sulla classificazione e le conseguenze che essa comporta, v. de Sadeleer, N., Droit des déchets de l’UE. De l’élimination à l’économie circulaire, Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. 360, 364, e da 378 a 382.

( 8 ) Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa all’approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti (GU 1997, L 272, pag. 45).

( 9 ) GU 2000, L 226, pag. 3.

( 10 ) GU 2004, L 94, pag. 63.

( 11 ) GU 1989, L 395, pag. 13.

( 12 ) BGBl I, pag. 1462.

( 13 ) L’eccezione figurante all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 non era stata prevista dal legislatore dell’Unione nel regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1  o  febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1993, L 30, pag. 1), di modo che la legislazione anteriore non può guidare l’interpretazione di tale disposizione.

( 14 ) Conformemente agli articoli da 10 a 15 di tale regolamento, i riconoscimenti riguardavano gli impianti di transito, di magazzinaggio, di incenerimento e coincenerimento, quelli di trasformazione, quelli oleochimici e gli impianti di produzione di biogas e quelli di compostaggio.

( 15 ) Indipendentemente dalla sua versione linguistica, tale disposizione sottoponeva ad un’autorizzazione dello Stato membro di destinazione il trasporto verso tale Stato membro dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 escludendo i sottoprodotti di origine animale di categoria 3.

( 16 ) V. sentenza del 29 aprile 2015, Léger (C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 35). A tal riguardo, la Corte precisa altresì che «[l]e norme del diritto dell’Unione devono essere infatti interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’[Unione]. In caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte».

( 17 ) Su questo punto rilevo che la normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale è stata adottata a seguito di numerose crisi dell’allevamento, come l’encefalopatia spongiforme bovina, l’afta epizootica o la peste suina, e mira quindi a rispondere ai problemi specifici sollevati da tali prodotti (v. de Sadeleer, N., op. cit., pagg. 271 e 272).

( 18 ) L’amplissimo ambito di applicazione dei regolamenti nn 1774/2002 e 1069/2009 conferma tale tesi. Così, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del primo e all’articolo 4, paragrafo 2, del secondo, tali normative si applicano alla raccolta, al trasporto, alla manipolazione, alla lavorazione, all’immissione sul mercato, alla distribuzione e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

( 19 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10).

( 20 ) Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 39).

( 21 ) Sentenza del 19 giugno 2003, Mayer Parry Recycling (C‑444/00, EU:C:2003:356, punto 57).

( 22 ) V.de Sadeleer, N., op. cit., pagg. 152 e 154.

( 23 ) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti [COM(2003) 379 def.].

( 24 ) Mentre il Parlamento proponeva di sopprimere tale articolo e la Commissione aveva respinto tale proposta del Parlamento, discende dalla posizione comune (CE) n. 28/2005 definita dal Consiglio, il 24 giugno 2005, in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2005, C 206 E, pag. 1), che l’articolo 1, paragrafo 6, primo comma, della proposta della Commissione è stato soppresso e sostituito da un articolo 1, paragrafo 3, lettera e), la cui formulazione letterale corrisponde a quella dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006.

( 25 ) COM(2005) 303 def. (pagg. 10 e 11).

( 26 ) Punto 3.2.5 di tale comunicazione.

( 27 ) Vero è che, secondo la giurisprudenza costante, «il preambolo di un atto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle diposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né per interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente contrario alla loro formulazione» [sentenza dell’11 aprile 2013, Della Rocca (C‑290/12, EU:C:2013:235, punto 38)]. La Corte ha tuttavia precisato che «il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto dello stesso» [sentenza dell’11 giugno 2015, Zh e O. (C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 42); v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Meta Fackler (C‑444/03, EU:C:2005:64)].

( 28 ) Sottolineo, al riguardo, che, al fine di precisare i criteri in base i quali i rapporti tra la direttiva 2008/98 e il regolamento n. 1774/2002 devono essere stabiliti, i considerando 12 e 13 di tale direttiva si ispirano amplissimamente al considerando 11 del regolamento n. 1013/2006.

( 29 ) Nel senso in cui, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1774/2002 e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1069/2009, tali atti normativi si applicano alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all’impiego o allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

( 30 ) V. considerando 1 del regolamento n. 1013/2006 nonché punto 32 della sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet (C‑69/15, EU:C:2016:425).

( 31 ) V. considerando 1 e 66 nonché articolo 1 del regolamento n. 1069/2009. Fermo restando ciò, la normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale si trova «à cheval sur le droit des produits et de l’environnement» (de Sadeleer, N., op. cit., pag. 271).

( 32 ) Sentenza del 1  o  marzo 2007, KVZ retec (C‑176/05, EU:C:2007:123).

( 33 ) Risulta che, in materia di trasferimenti di rifiuti, gli obblighi derivanti dal regolamento n. 1013/2006 sono più restrittivi di quelli del regolamento n. 1069/2009. Per quanto riguarda, ad esempio, la spedizione verso altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2, l’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009 prevede che l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione siano informate della spedizione, e quest’ultima è in grado di rifiutare l’invio, di accettarlo incondizionatamente o di accettarlo sotto condizione. Quanto al regolamento n. 1013/2006, esso prevede, per le spedizioni all’interno dell’Unione, come minimo obblighi generali, dato che i rifiuti devono essere accompagnati da documenti previsti da tale regolamento. Tuttavia, le spedizioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti e le spedizioni di taluni rifiuti destinati ad essere recuperati richiedono il rispetto della procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte illustrata agli articoli da 4 a 17 del regolamento n. 1013/2006. Oltre alla firma di un contratto e alla costituzione di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione a tal fine, tale regolamento prevede che le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito consentano, eventualmente, sotto condizioni, alla spedizione di rifiuti, nonché taluni motivi di rifiuto.

( 34 ) V., ad esempio, articolo 41, paragrafo 2, lettera b), articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e articolo 48, paragrafo 6, del regolamento n. 1069/2009.

( 35 ) Come risulta dai considerando 8 e 29 di tale regolamento. V., altresì, articoli da 7 a 10 del regolamento n. 1069/2009. Sulle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale e sugli obblighi relativi a tali categorie, v. de Sadeleer, N., op. cit., pag. 272.

( 36 ) A tal riguardo, è altresì importante rilevare che il legislatore dell’Unione ha emanato nel regolamento n. 1069/2009 e nel capo V del regolamento n. 142/2011 norme relative alla raccolta, al trasporto, all’identificazione e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

( 37 ) Tale tesi traspare dalla proposta della Commissione i cui termini sono stati ricordati al paragrafo 46 delle presenti conclusioni.

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