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Document 62017CC0624

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 febbraio 2019.
Procedimento penale a carico di Tronex BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 2, punto 1 – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 3, punto 1 – Nozioni di “spedizioni di rifiuti” e di “rifiuto” – Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell’assortimento del venditore.
Causa C-624/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:150

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 28 febbraio 2019 ( 1 )

Causa C‑624/17

Openbaar Ministerie

contro

Tronex BV

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98 – Rifiuto – Nozione – Elettrodomestici restituiti dai consumatori – Partite di prodotti residui – Direttiva 2012/19 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Spedizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate – Normativa penale – Principio di determinatezza»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame solleva nuovamente dinanzi alla Corte questioni relative all’interpretazione della nozione di rifiuti di cui alla direttiva rifiuti ( 2 ). Occorre ora chiarire se gli elettrodomestici restituiti dai consumatori, alcuni dei quali non più utilizzabili a causa della presenza di difetti, nonché partite di prodotti residui debbano essere considerate quali rifiuti, come tali esportabili solo conformemente al regolamento sulle spedizioni di rifiuti ( 3 ).

2.

È chiaro che la nozione di rifiuti non dev’essere interpretata in modo restrittivo e che occorre prendere in considerazione, di volta in volta, tutte le circostanze del caso. Tuttavia, la presente fattispecie non si esaurisce in una valutazione caso per caso, bensì solleva parimenti la questione dell’importanza degli orientamenti forniti dal legislatore dell’Unione con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 4 ), non ancora applicabile alla data in questione. Occorre inoltre esaminare come poter applicare la nozione di rifiuti nella normativa penale.

II. Contesto normativo

A.   Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

3.

L’articolo 49, paragrafo 1, della Carta sancisce il principio della legalità della pena:

«Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. …».

B.   Regolamento sulle spedizioni di rifiuti

4.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, per «rifiuti» si intendono i rifiuti quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva consolidata sui rifiuti del 2006 ( 5 ), medio tempore sostituita dalla direttiva sui rifiuti attualmente in vigore.

5.

L’articolo 2, punto 35, lettera a), del regolamento medesimo definisce «spedizione illegale», inter alia, qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma di tale regolamento.

6.

Il successivo articolo 50, paragrafo 1, riguarda la sanzione delle violazioni:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

C.   Direttiva rifiuti

7.

Ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva rifiuti, il quale, conformemente all’articolo 41 e all’allegato V della medesima direttiva, corrisponde all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva rifiuti del 2006, «per “rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

D.   Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

8.

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata adottata il 4 luglio 2012 con obbligo di trasposizione entro il 14 febbraio 2014. La relativa normativa di recepimento dei Paesi Bassi, la Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (regolamento del Segretario di Stato per le infrastrutture e l’ambiente del 3 febbraio 2014, n. IENM/BSK-2014/14758, recante disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), è entrata pertanto in vigore il 14 febbraio 2014.

9.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche definisce tali apparecchiature come segue:

«le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva rifiuti]...».

10.

L’articolo 23 della direttiva medesima disciplina le ispezioni e il monitoraggio. La spedizione di apparecchiature è contemplata dal paragrafo 2:

«Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE [apparecchiature elettriche ed elettroniche] usate sospettate di essere RAEE [rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche] siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza».

11.

L’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce i requisiti minimi per le spedizioni. Il punto 1 disciplina gli obblighi di documentazione:

«Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell’articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a sostegno della dichiarazione i documenti seguenti:

a)

copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell’AEE, che attestano che l’apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;

b)

prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;

c)

una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell’AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [rifiuti], e

d)

un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico».

12.

Il punto 5 dello stesso allegato VI disciplina le conseguenze derivanti dalla violazione di tali prescrizioni:

«In mancanza della prova che un oggetto sia un’AEE usata e non un RAEE mediante l’appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l’articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. …».

E.   La normativa penale dei Paesi Bassi

13.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, ai sensi dell’articolo 10.60, paragrafo 2, del Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne (Wet Milieubeheer) (legge del 13 giugno 1979, recante norme concernenti talune questioni generali nell’ambito della protezione ambientale; in prosieguo: la «legge sulla protezione ambientale») è vietato il compimento degli atti di cui all’articolo 2, punto 35, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. La violazione del divieto configura, ai sensi del Wet van 22 juni 1950, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten (legge del 22 giugno 1950, recante norme per individuare, perseguire e giudicare reati nel settore economico) un reato economico, punibile ai sensi dell’articolo 6 della legge da ultimo richiamata.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

14.

La Tronex BV commercia all’ingrosso partite di prodotti residui. Risulta che, in data 10 febbraio 2014 essa intendeva spedire o far spedire una partita di apparecchiature elettriche in un container ad un terzo in Tanzania, al quale aveva venduto la partita per un importo complessivo di EUR 2396,01. La Tronex aveva acquistato i prodotti in blocco da commercianti al dettaglio, grossisti e/o importatori. La partita era composta da bollitori elettrici, ferri da stiro a vapore, ventilatori e rasoi. Le apparecchiature si trovavano, in gran parte, nella loro confezione originaria, ma nella partita figuravano altresì apparecchiature non confezionate. La partita consisteva, da un lato, in apparecchiature restituite da consumatori in base alla garanzia sul prodotto e, dall’altro, in prodotti non più venduti ovvero non più vendibile (regolarmente), ad esempio per una modifica dell’assortimento. Su una pila di cartoni in cui erano imballate le apparecchiature, si trovava una nota che segnalava la presenza di vizi. Il vetro di un certo numero di bollitori era danneggiato. La spedizione era destinata ad essere effettuata senza notifica o autorizzazione ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

15.

Il Rechtbank Rotterdam (Tribunale circoscrizionale di Rotterdam, Paesi Bassi) condannava pertanto la Tronex, in primo grado, ad una pena di EUR 5000,00 con beneficio della sospensione condizionale per un periodo di due anni per aver spedito rifiuti dai Paesi Bassi in Tanzania senza la notifica necessaria, a termini di regolamento, a tutte le autorità competenti interessate e/o senza la loro autorizzazione.

16.

La Tronex impugnava la sentenza, negando che le apparecchiature costituissero un rifiuto.

17.

Il Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi) ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Prima questione

1.1

Se il negoziante che restituisca al proprio fornitore (importatore, grossista, distributore, produttore o altri da cui abbia acquistato l’oggetto) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, in base al contratto esistente tra negoziante e fornitore stessi, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro.

1.2

Se, ai fini della risposta alla questione 1.1, rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti facilmente riparabili.

1.3

Se ai fini della risposta alla questione 1.1, rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere l’oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

Seconda questione

2.1

Se il negoziante o il fornitore che rivenda ad un acquirente all’ingrosso (di partite restanti) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro.

2.2

Se, ai fini della risposta alla questione 2.1, rilevi l’entità del prezzo d’acquisto dovuto dall’acquirente all’ingrosso al negoziante o al fornitore.

2.3

Se, ai fini della risposta alla questione 2.1, rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti facilmente riparabili.

2.4

Se, ai fini della risposta alla questione 2.1, rilevi se si tratti di un oggetto con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere l’oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

Terza questione

3.1

Se l’acquirente all’ingrosso che abbia rilevato una grossa partita da negozianti o fornitori, rivendendo poi a terzi (stranieri) i prodotti restituiti dai consumatori e/o divenuti eccedenti, debba essere considerato quale detentore che si disfi di una partita di merci, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro.

3.2

Se, ai fini della risposta alla questione 3.1, rilevi l’entità del prezzo d’acquisto dovuto dal terzo all’acquirente all’ingrosso.

3.3

Se, ai fini della risposta alla questione 3.1, rilevi se si tratti di una partita di merci con vizi o difetti facilmente riparabili.

3.4

Se, ai fini della risposta alla questione 3.1, rilevi se la partita di merci comprenda parimenti merci con vizi o difetti di entità o gravità tali da rendere il relativo oggetto non più idoneo o utilizzabile per il suo scopo originario.

3.5

Se, ai fini della risposta alle questioni 3.3 o 3.4, rilevi la percentuale che le merci difettose rappresentino rispetto all’intera partita di merci rivendute al terzo. In tal caso, quale percentuale costituisca il livello di soglia.

18.

Hanno presentato osservazioni scritte la Tronex B.V., l’Openbaar Ministerie, il Ressortsparket vestiging Den Haag (Procura de L’Aia, Paesi Bassi), il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, il Regno di Norvegia, nonché la Commissione europea. All’udienza, tenutasi il 12 dicembre 2018, sono intervenuti la Tronex, i Paesi Bassi e la Commissione.

IV. Analisi giuridica

19.

Il giudice nazionale chiede se gli elettrodomestici in questione debbano essere considerati quali rifiuti all’atto della restituzione dal consumatore al rivenditore (prima questione), all’atto della vendita alla Tronex (seconda questione) oppure non appena individuati nel corso di un’ispezione (terza questione). In realtà, però, il giudice deve pronunciarsi esclusivamente sulla questione se le apparecchiature fossero da considerarsi quali rifiuti nel momento da ultimo indicato. Infatti, nel procedimento principale occorre accertare se la Tronex possa essere sanzionata per aver posto in essere una spedizione illecita di rifiuti. In ogni caso, appare opportuno esaminare le tre questioni, ai fini della loro soluzione, congiuntamente.

20.

A tal fine, esaminerò anzitutto la nozione di rifiuti contemplata dalla direttiva rifiuti, passando quindi alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la quale conferma l’esito dell’interpretazione della direttiva rifiuti e approfondendo, infine, le difficoltà poste dall’applicazione della nozione di rifiuti nella normativa penale con riguardo al principio di determinatezza delle disposizioni penali.

A.   La nozione di rifiuti contemplata dalla direttiva rifiuti

21.

Per quanto riguarda la nozione di «rifiuto», l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti rinvia alla corrispondente definizione contemplata dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva quadro consolidata sui rifiuti del 2006, medio tempore sostituita dalla nuova direttiva quadro sui rifiuti. Ai sensi dell’articolo 41, in combinato disposto con l’allegato V della nuova direttiva quadro sui rifiuti, il rinvio contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti deve ora essere considerato come rinvio all’articolo 3, paragrafo 1, della nuova direttiva quadro sui rifiuti.

22.

Conseguentemente, si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

23.

Va pertanto chiarito se un acquirente all’ingrosso che abbia acquistato una grossa partita da negozianti e fornitori rivendendo poi ad un terzo (straniero) i prodotti restituiti dai consumatori e/o divenuti eccedenti debba essere considerato quale detentore che si disfi di una partita di merci, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro.

24.

È ben vero che la direttiva rifiuti non fissa alcun criterio in base al quale identificare un’attività riconducibile al «disfarsi», cosicché, in mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di determinare le modalità di prova quanto alla sussistenza dei singoli elementi costitutivi della fattispecie. Tuttavia, tali regimi probatori non devono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva rifiuti ( 6 ).

25.

Pertanto, nell’applicare i regimi probatori inerenti all’accertamento se determinati oggetti o sostanze costituiscano rifiuti, i giudici nazionali devono tener conto dei criteri elaborati a tal riguardo dalla Corte.

26.

Per quanto concerne l’espressione «disfarsi», dalla giurisprudenza risulta altresì che tale espressione va interpretata tenendo conto dell’obiettivo della direttiva rifiuti che, ai sensi del suo considerando 6, consiste nella tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi causati dalla raccolta, dal trasporto, dal trattamento, dall’ammasso e dal deposito dei rifiuti, nonché alla luce dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a tenore del quale la politica dell’Unione europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. Ne consegue che il termine «disfarsi» e, dunque, la nozione di «rifiuto», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva rifiuti, non possono essere interpretati in modo restrittivo ( 7 ).

27.

In primo luogo, particolare attenzione dev’essere rivolta alla circostanza che l’oggetto o la sostanza in questione non presenti o non presenti più alcuna utilità per il suo detentore, sicché tale oggetto o tale sostanza costituirebbe un ingombro di cui egli cerchi di disfarsi ( 8 ). Infatti, in tal caso, sussiste un rischio che il detentore si disfi dell’oggetto o della sostanza in suo possesso con modalità atte a cagionare un danno ambientale, in particolare mediante abbandono, scarico o smaltimento incontrollati ( 9 ).

28.

Non è così nel caso di specie, in quanto la Tronex ha venduto gli elettrodomestici al fine di trarne vantaggi economici.

29.

La Corte ha peraltro già avuto modo di dichiarare che gli oggetti o le sostanze di cui il detentore si disfi costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva rifiuti anche se possono dare luogo a un riutilizzo economico ( 10 ), in particolare se sono raccolte a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo ( 11 ).

30.

Sebbene la Tronex non intenda riciclare o recuperare gli elettrodomestici, sembra però che l’obiettivo dell’esportazione fosse quello di riutilizzarli.

31.

Nondimeno occorre distinguere tra oggetti raccolti di cui il precedente detentore si sia disfatto e quelli di cui non si sia disfatto. Il mero fatto della raccolta a fini del riutilizzo non induce necessariamente a ritenere che il detentore se ne sia disfatto. In effetti, sotto il profilo economico e di una più efficiente gestione delle risorse, sembra ragionevole offrire in vendita apparecchiature, che non possono più essere vendute sul mercato cui erano originariamente destinate, su altri mercati in cui la vendita è ancora possibile.

32.

Con particolare riferimento alle partite di prodotti residui, i quali si trovino ancora nella loro confezione originaria non aperta, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non possono dedursi elementi sufficienti per identificarvi un’attività riconducibile al disfarsi.

33.

D’altro canto, le apparecchiature restituite non più utilizzabili a causa della presenza di vizi gravi, né riparabili con oneri accettabili devono senz’altro essere considerate quali rifiuti.

34.

Non può invece trovare accoglimento l’obiezione della Tronex secondo cui anche una certa percentuale di prodotti nuovi non sarebbe utilizzabile a causa della presenza di vizi. Infatti, nel caso di prodotti nuovi, si deve presumere che, di norma, siano funzionanti ( 12 ).

35.

Tale presunzione non può essere invece sostenuta nel caso di apparecchiature restituite dai consumatori. Anzi, la restituzione implica il rischio che il consumatore abbia ricevuto un prodotto difettoso oppure che egli stesso abbia danneggiato il prodotto prima della restituzione. Di conseguenza, non è certo, in primo luogo, se i prodotti restituiti possano essere venduti per un uso conforme alla loro funzione.

36.

Da tali dubbi, tuttavia, non discende che il prodotto sia già considerato come rifiuto dal consumatore. Infatti, una restituzione dietro rimborso del prezzo di acquisto non presenta lo stesso significato di un disfarsi. Esso non può essere considerato quale smaltimento o recupero, né è ragionevole ritenere che il consumatore si disfi del prodotto con modalità atte a causare un danno all’ambiente ( 13 ).

37.

Non appena il prodotto restituito è di nuovo nella disponibilità del negoziante, la situazione muta, tuttavia, significativamente, in quanto i dubbi sulla possibilità di vendere il prodotto per un uso conforme alla sua funzione sono determinanti per la sua sorte.

38.

Infatti, non sarebbe in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva rifiuti, volte ad assicurare che le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti siano eseguite senza mettere in pericolo la salute umana e senza che vengano usati procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente, beni, sostanze o prodotti che il detentore intenda sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero. Tuttavia, alla luce dell’obbligo di procedere a un’interpretazione estensiva della nozione di rifiuti, occorre circoscrivere tale considerazione alle fattispecie in cui il riutilizzo del bene o della sostanza in questione non sia soltanto eventuale ma certo, senza che sia necessario ricorrere preventivamente a uno dei procedimenti di recupero dei rifiuti previsti dalla direttiva rifiuti ( 14 ).

39.

A fronte dei dubbi suesposti, per quanto attiene alle apparecchiature restituite, manca anzitutto una certezza di tal genere. Ove tali dubbi non vengano meno immediatamente a seguito di un’ispezione delle apparecchiature, occorre dunque considerarle come rifiuti.

40.

Qualora, in esito all’ispezione, risulti che il prodotto possa ancora essere utilizzato conformemente alla sua funzione, va esclusa la natura di rifiuto. Lo stesso vale per i prodotti con vizi di lieve entità che limitino in modo irrilevante la loro funzione, cosicché i prodotti possano essere comunque venduti senza riparazione – eventualmente, ad un prezzo ridotto.

41.

Ove vengano invece riscontrati vizi che rendano necessaria una riparazione prima che il prodotto possa essere utilizzato conformemente alla sua funzione, esso va considerato un rifiuto, non essendovi alcuna certezza che il negoziante esegua effettivamente la riparazione. Non rileva se per la riparazione occorra una spesa minima o elevata, dato che un prodotto non funzionante rappresenta un onere e ne è dubbia la sua utilizzazione normale.

42.

Appare opportuno, necessario e adeguato, vale a dire proporzionato nel complesso, imporre tale obbligo di ispezione e, eventualmente, di riparazione al negoziante, in quanto è quest’ultimo che decide in merito alla sorte dei prodotti restituiti ( 15 ). In base ad analoghe considerazioni, le imprese che generano sottoprodotti, come i detriti nello sfruttamento di una miniera e la sabbia di scarto risultante dall’arricchimento del minerale ( 16 ) o i liquami nell’agricoltura ( 17 ), devono dimostrare che non si tratti di rifiuti di produzione.

43.

Infine, per quanto riguarda specificamente la spedizione delle apparecchiature controverse, la domanda di pronuncia pregiudiziale fornisce un ulteriore indizio del fatto che la Tronex si sarebbe disfatta di determinate apparecchiature quantomeno mediante la loro spedizione. Secondo quanto esposto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, alcune apparecchiature non erano confezionate. Non è pertanto ragionevole ritenere che esse siano rimaste integre al termine del trasporto.

44.

A titolo di conclusione intermedia, si deve ritenere che la spedizione di un grossa partita di elettrodomestici acquistati all’ingrosso da negozianti o fornitori e restituiti dai consumatori costituisca una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, qualora non sia stata previamente accertata la funzionalità delle apparecchiature restituite oppure le apparecchiature non siano state adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto. Invece, gli elettrodomestici ancora imballati nella confezione originaria non aperta divenuti eccedenti, in assenza di ulteriori elementi, non devono essere considerati quali rifiuti.

B.   Sulla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

45.

Tale interpretazione della nozione di «disfarsi» corrisponde, inoltre, alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, peraltro non ancora applicabile all’ispezione effettuata il 10 febbraio 2014 presso la Tronex. Infatti, i Paesi Bassi hanno trasposto la direttiva solo il 14 febbraio 2014.

46.

L’allegato VI, punto 1, della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prevede requisiti volti a consentire, qualora il detentore dell’articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche e non rifiuti di apparecchiature elettriche, la distinzione delle apparecchiature usate dai rifiuti di apparecchiature.

47.

Tale distinzione è decisiva con riguardo alla nozione di rifiuti, in quanto, secondo la definizione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere considerati quali rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti. Di conseguenza, l’allegato VI, punto 5, dispone che una spedizione di elettrodomestici non conforme ai requisiti del medesimo allegato debba essere considerata una spedizione illegale di rifiuti ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

48.

Dall’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere desunti due requisiti essenziali che devono ricorrere affinché le spedizioni di apparecchiature elettriche usate non siano considerate come spedizioni di rifiuti. In primo luogo, dev’essere garantita la funzionalità di tutte le apparecchiature, come indicato in particolare al punto 1, lettera b), e al punto 3, e, in secondo luogo, le apparecchiature devono essere adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, come si evince dal punto 1, lettera d), nonché dal punto 5. Solo nel caso di una spedizione appositamente effettuata a scopo di riparazione, il punto 2 ammette limitazioni della funzionalità.

49.

Pertanto, le menzionate disposizioni della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche codificano la suesposta interpretazione della nozione di rifiuti con riguardo agli elettrodomestici restituiti o non adeguatamente protetti contro i danni durante il trasporto.

C.   Sull’applicazione della presente interpretazione della nozione di rifiuti in relazione alle sanzioni penali

50.

Inoltre, occorre peraltro tener conto del fatto che, nella specie, alla nozione di rifiuti è collegata una sanzione penale prevista dalla normativa dei Paesi Bassi. Da un lato, ciò è anzitutto imposto dal diritto dell’Unione, in quanto l’articolo 50 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti richiede sanzioni effettive in caso di violazione del regolamento. Per altre violazioni della normativa sui rifiuti, che dipendono anch’esse dalla nozione di rifiuti, l’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva rifiuti contiene un analogo obbligo.

51.

Tuttavia, si potrebbe dubitare se la nozione di rifiuti sia sufficientemente definita per giustificare una sanzione penale nel procedimento principale. Il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità e certezza (nullum crimen, nulla poena sine lege), riveste importanza tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, della Carta dei diritti fondamentali ( 18 ).

52.

Il requisito della determinatezza della legge applicabile, inerente al principio di legalità dei reati e delle pene, implica che la legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione datane dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale ( 19 ).

53.

Per quanto riguarda la nozione di rifiuti, i singoli possono in tal modo riconoscere che, al fine di stabilire se si sia in presenza di un disfarsi di un oggetto, occorre valutare tutte le circostanze del singolo caso e che la nozione di «disfarsi» dev’essere interpretata in senso ampio. Inoltre, sussistono molti casi sui quali la giurisprudenza si è già direttamente pronunciata o che almeno sono sufficientemente prossimi alla precedente giurisprudenza da poter essere chiaramente decisi su tale fondamento.

54.

Con riguardo alla fattispecie in esame, non esiste, tuttavia, ancora una giurisprudenza direttamente applicabile. In particolare, la Corte non si è ancora pronunciata sull’interpretazione della nozione di rifiuti in relazione alla spedizione di apparecchiature difettose o confezionate in modo inadeguato.

55.

Appare peraltro evidente a qualsiasi ragionevole operatore del diritto che le apparecchiature le quali, a causa di gravi vizi, non siano più utilizzabili, né riparabili con oneri accettabili, devono essere considerate rifiuti. Lo stesso vale per i prodotti spediti senza un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto.

56.

D’altro canto, il fatto che le merci restituite debbano essere considerate quali rifiuti per il solo motivo che la loro funzionalità non sia stata verificata oppure non siano state ancora eseguite le piccole riparazioni al fine di ripristinarne la funzionalità continuava a non essere del tutto evidente, almeno fino al momento della piena trasposizione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

57.

Non appare necessario – ovvero possibile – chiarire, sulla base delle informazioni disponibili, se documenti come le «Correspondents’ Guidelines» ( 20 ) menzionate dalla Commissione e dalla Tronex possano incidere su tale conclusione. La Corte non dispone, infatti, di alcuna informazione attestante la preesistenza di tali documenti alla data di riferimento, il 10 febbraio 2014, oppure se un’impresa quale la Tronex fosse tenuta ad averne conoscenza.

58.

Ai fini della determinazione della responsabilità penale, suggerisco pertanto alla Corte di limitare l’efficacia temporale dell’interpretazione della nozione di rifiuti da me proposta e, precisamente, ai prodotti restituiti la cui funzionalità non sia stata verificata o che necessitino di piccole riparazioni, non ancora eseguite, al fine di ripristinare la funzionalità. In tale contesto, detta interpretazione della nozione di rifiuti dev’essere applicata ai fini della sanzionabilità penale delle violazioni commesse solamente se queste si siano verificate successivamente alla piena trasposizione dell’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero non oltre la pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa.

V. Conclusione

59.

Suggerisco quindi alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:

La spedizione di una grossa partita di elettrodomestici acquistati all’ingrosso da negozianti o fornitori e restituiti dai consumatori è da considerarsi quale spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 255/2013, qualora la funzionalità di tutte le apparecchiature non sia garantita e non tutte le apparecchiature siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto. Per contro, le apparecchiature elettriche ancora imballate nella confezione originaria non aperta divenute eccedenti, in assenza di ulteriori elementi, non devono essere considerate quali rifiuti.

Per quanto riguarda i prodotti restituiti la cui funzionalità non sia stata controllata o che richiedano piccole riparazioni non ancora eseguite al fine di ripristinare la funzionalità, tale interpretazione della nozione di rifiuti dev’essere applicata ai fini della sanzionabilità penale delle violazioni commesse solamente se queste si siano verificate successivamente alla piena trasposizione dell’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero non oltre la pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013 (GU 2013, L 79, pag. 19).

( 4 ) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU 2012, L 197, pag. 38).

( 5 ) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9).

( 6 ) Sentenze del 15 giugno 2000, ARCO Chemie Nederland e a. (cause riunite C‑418/97 e C‑419/97, EU:C:2000:318, punti 4170), del 18 dicembre 2007, Commissione/Italia (C‑194/05, EU:C:2007:806, punto 44), e del 3 ottobre 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 61).

( 7 ) Sentenze del 15 giugno 2000, ARCO Chemie Nederland e a. (cause riunite C‑418/97 e C‑419/97, EU:C:2000:318, punti da 38 a 40), del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359, punti 3839), e del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riuniteC‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 38).

( 8 ) Sentenze del 18 aprile 2002, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C‑9/00, EU:C:2002:232, punto 37), e del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359, punto 56).

( 9 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riunite C‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 42).

( 10 ) Sentenze del 28 marzo 1990, Vessoso e Zanetti (cause riuniteC‑206/88 e C‑207/88, EU:C:1990:145, punto 8), del 18 aprile 2002, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C‑9/00, EU:C:2002:232, punto 29), e del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riuniteC‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 50).

( 11 ) Sentenza del 25 giugno 1997, Tombesi e a. (cause riuniteC‑304/94, C‑330/94, C‑342/94 e C‑224/95, EU:C:1997:314, punto 52).

( 12 ) V., in tal senso, la sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riuniteC‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 47).

( 13 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riuniteC‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 46).

( 14 ) Sentenze del 18 aprile 2002, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C‑9/00, EU:C:2002:232, punto 36), del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, EU:C:2008:359, punto 44) e del 12 dicembre 2013, Shell Nederland e Belgian Shell (cause riuniteC‑241/12 e C‑242/12, EU:C:2013:821, punto 53).

( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 64).

( 16 ) Sentenza dell’11 settembre 2003, AvestaPolarit Chrome (C‑114/01, EU:C:2003:448, punto 39).

( 17 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 65).

( 18 ) Sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 51).

( 19 ) Sentenze del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 50), del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 162), e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 56), nonché sentenze della Corte EDU, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia (17862/91, CE:ECHR:1996:1115JUD001786291, punto 29), 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio (32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, punto 145), 7 febbraio 2002, Regno Unito c. Turchia (28496/95, CE:ECHR:2002:0207JUD002849695, punto 51), e 20 settembre 2011, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia (14902/04, CE:ECHR:2011:0920JUD001490204, punto 567).

( 20 ) Http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm, visitato il 31 gennaio 2019.

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