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Document 62017CC0238

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 12 luglio 2018.
UAB «Renerga» contro AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba».
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e articolo 36, lettera f) – Mercato interno dell’energia elettrica – Carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Causa C-238/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:571

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 12 luglio 2018 ( 1 )

Causa C‑238/17

«Renerga» UAB

contro

«Energijos skirstymo operatorius» AB,

«Lietuvos energijos gamyba» AB

con l’intervento di:

«BALTPOOL» UAB,

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

Achema AB,

Achemos Grupė UAB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi di servizio pubblico – Articolo 3, paragrafo 6 – Compensazione finanziaria – Articolo 3, paragrafo 15 – Obbligo dello Stato membro di informare la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico – Articolo 36, lettera f) – Autorità di regolamentazione»

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) trae origine da una controversia tra un produttore di energia e due acquirenti vertente su asseriti ritardi nel pagamento di compensazioni di servizio pubblico da parte dei secondi a favore del primo.

2.

Suggerirò alla Corte di rispondere che le questioni del giudice del rinvio sono irricevibili in ragione dell’assenza di un obbligo di servizio pubblico ai sensi della direttiva 2009/72/CE ( 2 ). Il caso in esame, semplicemente, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3.

I considerando 46 e 50 della direttiva 2009/72 sono così formulati:

«(46)

Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(…)

(50)

Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri. (…)».

4.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, della direttiva 2009/72:

«2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

(…)

6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

(…)

15.   Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva».

5.

Conformemente all’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72:

«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

(…)

f)

assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;

(…)».

Diritto lituano

6.

La direttiva 2009/72 è stata trasposta nel diritto lituano mediante l’Energetikos įstatymas (legge sull’energia; in prosieguo: la «legge sull’energia»), l’Elektros energetikos įstatymas (legge sull’energia elettrica; in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica») e l’Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (legge sull’energia da fonti rinnovabili; in prosieguo: la «legge sull’energia da fonti rinnovabili»).

7.

Il 18 luglio 2012, il governo lituano ha adottato, sulla base delle disposizioni della legge sull’energia elettrica, il Vyriausybės nutarimas Nr. 916 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (decreto del governo n. 916, sull’approvazione della procedura per la fornitura di servizi d’interesse pubblico nel settore dell’elettricità; in prosieguo: il «decreto n. 916»). Ai sensi del punto 3 di detto decreto, la «compensazione di servizio pubblico» è gestita conformemente al Vyriausybės nutarimas Nr. 1157 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (decreto del governo n. 1157 del 19 settembre 2012, sull’approvazione della procedura per la gestione di fondi per servizi d’interesse pubblico nel settore dell’elettricità; in prosieguo: il «decreto n. 1157»).

8.

In virtù del punto 18.1 del decreto n. 916 ( 3 ), il pagamento della compensazione agli operatori per i servizi pubblici elencati in detto decreto può essere temporaneamente sospeso in conformità delle modalità e delle condizioni previste nel decreto n. 1157, se il fornitore del servizio pubblico o le entità ad esso collegate sono, del tutto o in parte, inadempienti nel pagamento della compensazione di servizio pubblico per l’elettricità effettivamente consumata ( 4 ), conformemente al punto 16 del decreto n. 1157.

9.

Il decreto n. 1157, a sua volta, definisce le «entità collegate» (punto 3.5) ( 5 ). Al punto 26.1 esso stabilisce che l’operatore della rete di distribuzione, l’impresa acquirente e il gestore possono sospendere il pagamento di somme ai fornitori di servizi d’interesse pubblico se detti fornitori e/o le entità a questi collegate rimangono inadempienti nel pagamento di fondi per servizi d’interesse pubblico per l’elettricità effettivamente consumata. La medesima disposizione stabilisce quando possa essere riavviato il pagamento della compensazione di servizio pubblico. Il punto 26.2 del decreto n. 1157 prevede che, se il fornitore del servizio d’interesse pubblico si ritira dal gruppo di entità collegate di cui almeno un’entità non ha pagato, in tutto o in parte, i fondi per servizi d’interesse pubblico per l’elettricità consumata, i fondi per servizi d’interesse pubblico ancora dovuti per la fornitura dei servizi d’interesse pubblico devono essergli corrisposti solo se le entità in precedenza collegate hanno pagato tutti i fondi per servizi d’interesse pubblico per l’elettricità consumata sino al ritiro della suddetta entità dal gruppo di entità collegate.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10.

La Renerga UAB (in prosieguo: la «Renerga»), ricorrente nel procedimento principale, gestisce cinque centrali elettriche nelle quali produce elettricità da fonti energetiche rinnovabili. La Renerga immette l’elettricità prodotta nelle reti elettriche.

11.

Insieme all’Achema e ad altre società, la Renerga fa parte dell’Achemos Grupė UAB (in prosieguo: il «gruppo Achema»).

12.

In forza di contratti conclusi con le convenute (la Energijos skirstymo operatorius AB e la Lietuvos energijos gamyba AB) il 7 gennaio e il 19 giugno 2013, la Renerga si impegna a vendere tutta l’elettricità da essa prodotta e immessa nella rete alle convenute, le quali si impegnano ad acquistarla e a pagarla. Secondo tali contratti, il prezzo che le convenute devono corrispondere alla Renerga per tale elettricità è costituito dal prezzo di mercato dell’elettricità e da una compensazione di servizio pubblico, corrispondente alla differenza tra i) la quota fissa applicabile all’elettricità prodotta dalla Renerga alle condizioni previste dalla normativa e ii) il prezzo di mercato.

13.

Con comunicazione n. 16-SD-108 del 25 febbraio 2016, la BALTPOOL, amministratore delle compensazioni di servizio pubblico, informava le convenute che, ai sensi dei decreti n. 916 e n. 1157, il pagamento della compensazione di servizio pubblico alla Renerga doveva essere integralmente sospeso sino a quando l’Achema o altre entità ad essa collegate non avessero pagato per intero la compensazione di servizio pubblico per l’elettricità effettivamente consumata. Secondo la BALTPOOL, l’Achema non aveva pienamente adempiuto l’obbligo di pagare la compensazione di servizio pubblico per l’elettricità effettivamente consumata. Poiché il capitale della Achema e la partecipazione di controllo nella ricorrente erano detenuti dal gruppo Achema, la Achema e la Renerga dovevano essere considerate entità collegate.

14.

Il 26 febbraio 2016 una delle due convenute, la Energijos skirstymo operatorius AB, informava la Renerga che il pagamento della compensazione di servizio pubblico dovutole era sospeso. L’8 marzo 2016 l’altra convenuta, la Lietuvos energijos gamyba AB, notificava alla Renerga una comunicazione dello stesso tenore, in cui specificava che il pagamento della compensazione di servizio pubblico dovutole era sospeso per un periodo indeterminato e che essa avrebbe ricevuto soltanto il prezzo di mercato per l’energia fornita.

15.

Con comunicazione n. 16-SD-135 del 10 marzo 2016, la BALTPOOL confermava alla Renerga che il pagamento della compensazione di servizio pubblico era sospeso e precisava che il 31 gennaio 2016 era stata inviata all’Achema una fattura per un totale di EUR 629794,15, IVA compresa, con scadenza al 24 febbraio 2016. Poiché al 25 febbraio 2016 l’Achema non aveva pagato tale fattura, doveva essere sospeso il pagamento della compensazione di servizio pubblico all’Achema e ad ogni altra entità collegata a detta impresa.

16.

Per effetto dell’inadempimento da parte delle convenute dell’obbligo di pagare alla Renerga il prezzo intero dovuto per l’elettricità da esse acquistata, in particolare la componente relativa alla compensazione di servizio pubblico, il cui pagamento era convenuto nei contratti in quanto parte del prezzo dell’elettricità, le convenute accumulavano un debito di EUR 1248 199.81 nei confronti della Renerga per il mancato pagamento della compensazione di servizio pubblico.

17.

Tale debito veniva rimborsato alla Renerga il 21 aprile 2016, data alla quale la BALTPOOL ha adottato le comunicazioni n. 16-SD-188 e n. 16-SD-189, dirette alle convenute, relative al pagamento della compensazione di servizio pubblico sospesa.

18.

Il 12 dicembre 2016 la Renerga ha proposto un ricorso dinanzi al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) chiedendo che le convenute fossero condannate a pagare, rispettivamente, EUR 9172,84 e EUR 572,82 a titolo di danni, ossia di interessi di mora per il ritardo nel pagamento della compensazione di servizio pubblico, sulla base dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati, rispettivamente, il 7 gennaio e il 19 giugno 2013. Inoltre, la Renerga chiede che le convenute siano condannate al pagamento degli interessi al tasso dell’8,05% annuo.

19.

Ritenendo che la soluzione della controversia richieda un chiarimento in ordine a varie disposizioni della direttiva 2009/72, con sentenza dell’11 aprile 2017, pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 maggio 2017, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’obiettivo di “assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato”, formulato all’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72/CE, per l’autorità di regolamentazione nelle funzioni di regolatore specificate alla direttiva 2009/72, debba essere inteso ed interpretato nel senso che esso osta alla mancata concessione di incentivazioni (mancato pagamento di compensazione per servizi d’interesse pubblico[, “SIP”]) o alla loro restrizione.

2)

In considerazione della circostanza che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che gli obblighi relativi al servizio pubblico siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e che la previsione di compensazioni finanziarie ai fornitori di SIP di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, occorre chiarire quanto segue:

2.1

se le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla restrizione della concessione di incentivazioni ai fornitori di SIP qualora essi adempiano correttamente agli obblighi da essi assunti in relazione alla fornitura dei SIP;

2.2

se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di SIP, senza riguardo alle attività di fornitura di SIP prestate da un siffatto fornitore e all’adempimento degli obblighi da esso assunti, ma che collega (e fa dipendere) il motivo della restrizione (sospensione) del pagamento della compensazione dei SIP alla realizzazione da parte di un’entità collegata al fornitore di SIP (nella quale una partecipazione di controllo è detenuta dalla stessa entità avente una partecipazione di controllo nel fornitore di SIP) di azioni e di obblighi connessi alla contabilità relativa al consumo di SIP di tale entità;

2.3

se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di SIP, mentre questi ultimi restano obbligati a continuare ad adempiere interamente ai loro impegni di fornitura di SIP e agli obblighi contrattuali correlati nei confronti delle entità che acquistano energia elettrica.

3)

Se uno Stato membro che ha adottato in disposizioni legislative nazionali un regime che prevede motivi, norme e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di SIP sia tenuto ad informare la Commissione di tale nuova legislazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72, che impone agli Stati membri di informare ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate alle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico.

4)

Se l’adozione in diritto nazionale ad opera di uno Stato membro di motivi, disposizioni e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di SIP violi gli obiettivi della trasposizione della direttiva 2009/72 nonché principi generali di diritto dell’Unione (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non-discriminazione)».

20.

Il 28 febbraio 2018 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, cui detto giudice ha risposto il 26 marzo 2018.

21.

Osservazioni scritte sono state depositate dalle parti del procedimento principale, dal gruppo Achema, dalla BALTPOOL, dal governo lituano e della Commissione europea. Tutte le suddette parti, tranne le convenute nel procedimento principale, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 3 maggio 2018.

Analisi

Sulla ricevibilità

Oggetto

22.

Con le sue questioni il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se alcune disposizioni della direttiva 2009/72 e i principi generali del diritto dell’Unione ostino all’applicazione di norme nazionali che prevedano la possibilità di sospendere il pagamento ai produttori di energia di una compensazione di servizio pubblico, diretta a promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, fino a quando le entità collegate a detti produttori non abbiano pagato la compensazione di servizio pubblico di cui sono debitrici per l’elettricità che hanno effettivamente consumato.

23.

Il caso in esame trae origine da una controversia nella quale i contratti conclusi tra il produttore di energia elettrica, la Renerga, e le due società Energijos skirstymo operatorius e Lietuvos energijos gamyba prevedono che la prima venda tutta l’elettricità da essa prodotta (da fonti energetiche rinnovabili) alle seconde. Le due società acquirenti, a loro volta, hanno l’obbligo di pagare l’elettricità acquistata. I contratti non obbligano la Renerga a produrre effettivamente energia elettrica. Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio deduco che i contratti configurano rapporti giuridici disciplinati dal diritto privato.

24.

Un tratto distintivo del caso in esame è il modo in cui viene calcolato il prezzo dell’energia elettrica acquistata dalle due imprese: al prezzo di mercato dell’elettricità viene sommata una cosiddetta compensazione di servizio pubblico. Tale compensazione di servizio pubblico nonché le modalità della sua gestione sono previste, in particolare, dai decreti n. 916 e n. 1157.

25.

Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio verte su un’azione per il risarcimento dei danni cagionati dai ritardi nei pagamenti della compensazione di servizio pubblico. Pertanto, le questioni in esame riguardano soltanto le norme relative alle modalità di pagamento di tale compensazione, e non il diritto (iniziale) del fornitore del servizio alla compensazione di servizio pubblico, né tanto meno la possibile qualificazione di tale compensazione come aiuto di Stato illegittimo.

26.

Tuttavia, le questioni presuppongono che la Renerga fosse effettivamente soggetta ad obblighi di servizio pubblico imposti da uno Stato membro (la Repubblica di Lituania).

27.

Non sono di quest’avviso, motivo per cui ritengo che le questioni sollevate dal giudice del rinvio siano irricevibili. Non vi è alcun atto di uno Stato membro che imponga un obbligo di servizio pubblico.

Sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72

28.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, nel pieno rispetto del Trattato, in particolare dell’articolo 106 TFUE, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. L’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, a sua volta, dispone che le imprese «incaricate» della gestione di servizi d’interesse economico generale siano sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

29.

L’elemento comune alle due disposizioni citate consiste nel fatto che gli Stati membri sono all’origine dell’imposizione, nell’interesse economico generale, di obblighi di servizio pubblico (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72) o del conferimento a talune imprese dell’incarico di gestire servizi d’interesse economico generale (articolo 106, paragrafo 2, TFUE).

30.

Nessuno degli atti normativi lituani citati nel contesto giuridico delle presenti conclusioni prevede un obbligo di servizio pubblico a carico della Renerga.

31.

In particolare, i decreti n. 916 e n. 1157 si limitano a disciplinare la procedura per la fornitura di servizi d’interesse pubblico nel settore dell’elettricità e l’approvazione della procedura per la gestione di fondi per servizi d’interesse pubblico nel settore dell’elettricità. Le disposizioni di detti decreti non impongono obblighi ai produttori di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Nessuna disposizione prevede che un’impresa quale la Renerga sia soggetta all’obbligo di generare o trasmettere tale energia elettrica.

32.

Manca, pertanto, un atto di uno Stato membro.

33.

Nemmeno i contratti stipulati tra le parti del procedimento principale impongono un obbligo siffatto.

34.

A prescindere dalla questione se, in linea di principio, un contratto di diritto privato possa contenere un obbligo di servizio pubblico imposto da uno Stato membro, non ravviso alcun obbligo di servizio pubblico in tale contratto. Infatti, i contratti in questione, che sono stati conclusi liberamente, senza, a quanto sembra, alcun intervento delle pubbliche autorità, si limitano a disporre che la Renerga si impegni a vendere alle convenute, le quali si impegnano ad acquistare presso detta società, l’elettricità da questa prodotta nelle sue centrali elettriche e immessa nella rete, che è energia da fonti rinnovabili. Risulta che la Renerga si sia limitata ad esercitare la propria libertà contrattuale e pertanto abbia contratto un obbligo ( 6 ) su base volontaria. Tali atti, a mio avviso, non possono essere interpretati come un obbligo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

35.

Di conseguenza, la Repubblica di Lituania non può avere imposto un obbligo di servizio pubblico a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

36.

È interessante notare che il giudice del rinvio sembra essere dello stesso avviso, posto che, pur avendo affermato che la Renerga è considerata un fornitore di servizi d’interesse pubblico sulla base dei punti 7.1 e 8.1 del decreto n. 916 ( 7 ), ritiene esso stesso, come è emerso dalla sua risposta alla richiesta di chiarimenti della Corte, che alla Renerga non sia stato imposto un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/72.

37.

Per completare il quadro si deve sottolineare che, ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, è irrilevante che, come illustrato dal giudice del rinvio, la Renerga abbia soddisfatto correttamente gli obblighi che le incombono in forza dei contratti, ossia abbia immesso elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili nelle reti delle convenute, mentre queste ultime non hanno adempiuto la controprestazione di pagare conseguentemente alla Renerga l’intero prezzo di acquisto dell’elettricità, compresa la compensazione di servizio pubblico.

38.

Spetta ai giudici nazionali accertare in quale misura le parti contraenti non abbiano adempiuto gli obblighi loro incombenti in forza dei contratti e se, in tale contesto, esse possano far valere i decreti n. 916 e n. 1157. La direttiva 2009/72, come spiegato, non è applicabile nel caso di specie.

39.

Sono consapevole che, allorché le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire ( 8 ). A mio avviso, tuttavia, il caso in esame non consente alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni sollevate, essendo del tutto evidente che l’interpretazione richiesta delle varie disposizioni della direttiva 2009/72 non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale ( 9 ).

Conclusione

40.

Tutte le suesposte considerazioni mi inducono a ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sia irricevibile.

Nel merito (su base ipotetica)

41.

Il seguito della mia valutazione viene svolto nell’eventualità che la Corte non condivida l’analisi sopra esposta e decida invece di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.

Sulla prima questione

42.

Con la prima questione, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che vieta all’autorità di regolamentazione di non concedere incentivi, compresa la compensazione per obblighi di servizio pubblico, o di limitarle.

43.

L’articolo 36 della direttiva 2009/72 definisce gli obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione. Esso dispone che, nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate da detta direttiva, l’autorità di regolamentazione debba adottare tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento di una serie di obiettivi ( 10 ), tra cui assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato [articolo 36, lettera f)].

44.

Non vedo quale rilevanza possa avere l’interpretazione di tale disposizione ai fini della controversia principale.

45.

Detta controversia non verte su atti dell’autorità di regolamentazione ( 11 ). Inoltre, il giudice del rinvio non spiega quale nesso intercorra tra la sospensione temporanea del pagamento della compensazione ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e un incentivo inteso a migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema.

46.

Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72 non osta all’applicazione di norme nazionali che prevedano la possibilità di sospendere il pagamento della compensazione intesa a promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ai produttori di energia fino a quando le entità connesse a tali produttori non abbiano pagato una compensazione di servizio pubblico per l’elettricità effettivamente consumata.

Sulla seconda questione

47.

Con la seconda questione il giudice del rinvio intende stabilire se l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 osti a una normativa nazionale che consente, per motivi non direttamente connessi alle attività dei produttori di elettricità da fonti rinnovabili ma riferibili alle attività di entità connesse a tali produttori, di sospendere il pagamento della compensazione di servizio pubblico ai produttori, anche qualora essi abbiano adempiuto tutti gli obblighi contrattuali nei confronti delle imprese che acquistano energia elettrica presso di loro. Inoltre, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in ordine alla questione se le disposizioni relative al pagamento della compensazione, che consentono di sospendere tale pagamento, siano discriminatorie, non trasparenti e restrittive della concorrenza.

48.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72, se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, ciò deve avvenire in maniera trasparente e non discriminatoria.

49.

Il termine «se» contenuto in detta disposizione indica che gli Stati membri non hanno l’obbligo di compensare finanziariamente le imprese soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

50.

Inoltre, occorre rammentare che dal considerando 46 della direttiva 2009/72, il quale enuncia che in essa sono definiti «standard minimi comuni» che tengano conto, inter alia, della tutela dell’ambiente, risulta che la direttiva in parola non armonizza in modo completo ed esaustivo tutti gli aspetti ivi disciplinati.

51.

La menzionata direttiva non contiene norme dettagliate relative all’applicazione di misure di sostegno ai soggetti che forniscono servizi pubblici negli Stati membri. Ne deduco che gli Stati membri, purché rispettino i principi generali, quali i principi di non discriminazione e di trasparenza, dispongono di un certo margine di discrezionalità.

52.

Infine, la Corte ha anche dichiarato, in relazione alla direttiva che ha preceduto la direttiva 2009/72 ( 12 ), che gli Stati membri possono definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi d’interesse economico generale. In particolare essi possono prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale ( 13 ).

53.

Pertanto, propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 non osta a una normativa nazionale che consenta, per motivi non direttamente connessi alle attività dei produttori di elettricità da fonti rinnovabili, ma riferibili alle attività di entità connesse a tali produttori, di sospendere il pagamento della compensazione di servizio pubblico ai produttori, anche qualora essi abbiano adempiuto tutti gli obblighi contrattuali nei confronti delle imprese che acquistano energia elettrica presso di loro.

Sulla terza questione

54.

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72, la Repubblica di Lituania fosse tenuta ad informare la Commissione dell’introduzione nel diritto nazionale della possibilità di sospendere il pagamento di una misura di sostegno a favore di fornitori di servizi pubblici.

55.

L’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72 impone agli Stati membri di informare la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dell’ambiente, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano una deroga alla medesima direttiva. Essi devono inoltre informare ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, sempre a prescindere dal fatto che esse richiedano una deroga alla medesima direttiva.

56.

Non riesco a comprendere perché una modifica e una sospensione delle modalità di pagamento dovrebbero costituire una misura volta all’adempimento di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72.

57.

Pertanto, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72 non impone agli Stati membri di informare la Commissione dell’introduzione nel diritto nazionale della possibilità di sospendere il pagamento di una misura di sostegno a favore di fornitori di servizi pubblici.

Sulla quarta questione

58.

Con la quarta questione il giudice del rinvio intende accertare in sostanza se l’adozione in diritto nazionale ad opera di uno Stato membro di disposizioni di base e di un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di servizi d’interesse pubblico violi gli obiettivi della trasposizione della direttiva 2009/72 nonché i principi generali di diritto dell’Unione (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non‑discriminazione).

59.

Le informazioni fornite dal giudice del rinvio non mi consentono di valutare se ricorra una violazione dei suddetti principi generali di diritto dell’Unione.

60.

Inoltre, gli elementi rilevanti sono già stati esaminati nelle sezioni relative alla ricevibilità e alla seconda questione. Invero, qualora si assumesse che l’oggetto del caso in esame rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, non occorrerebbe fare riferimento ai principi di diritto primario menzionati dal giudice del rinvio.

Conclusione

61.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania):

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata l’11 aprile 2017 dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) è irricevibile.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

( 3 ) Il punto 18.1 è stato inserito nel decreto n. 916 mediante una modifica introdotta con il decreto del governo n. 76 del 25 gennaio 2016.

( 4 ) La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene ulteriori dettagli sulla natura o sulle modalità di tale compensazione di servizio pubblico correlata al consumo effettivo.

( 5 ) Tale decreto è stato modificato dal decreto del governo n. 77 del 27 gennaio 2016.

( 6 ) Obbligo di vendere, ma non di produrre.

( 7 ) Senza che sia precisato, come rilevato supra nelle presenti conclusioni, in cosa consista il servizio di interesse pubblico.

( 8 ) V. sentenze del 17 luglio 1997, Leur‑Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, punto 25), e del 2 marzo 2017, Pérez Retamero (C‑97/16, EU:C:2017:158, punto 21).

( 9 ) V., in relazione a situazioni analoghe, sentenze del 7 luglio 2011, Agafiţei e a. (C‑310/10, EU:C:2011:467, punto 27), e del 2 marzo 2017, Pérez Retamero (C‑97/16, EU:C:2017:158, punto 22).

( 10 ) Tutto ciò nel contesto dei loro obblighi e competenze previsti dall’articolo 37, in stretta consultazione con altre autorità nazionali competenti, comprese eventualmente le autorità garanti della concorrenza, e fatte salve le loro competenze.

( 11 ) Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, ogni Stato membro deve designare un’unica autorità nazionale di regolamentazione. La domanda di pronuncia pregiudiziale non specifica quale organo sia stato designato a tal fine dalla Repubblica di Lituania (si tratta della Commissione nazionale di controllo dei prezzi e dell’energia: https://ec.europa.eu/energy/en/national-regulatory-authorities). In tale domanda si fa invece riferimento in due occasioni al governo lituano.

( 12 ) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2003, L 176, pag. 37).

( 13 ) V. sentenza del 21 dicembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 50).

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