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Document 62017CB0604

    Causa C-604/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — PM / AH (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di un’azione in materia dei responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore non risieda nel territorio di detto Stato — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Regolamento (CE) n. 4/2009)

    GU C 190 del 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 190/3


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — PM / AH

    (Causa C-604/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di un’azione in materia dei responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore non risieda nel territorio di detto Stato - Competenza in materia di obbligazione alimentare - Regolamento (CE) n. 4/2009))

    (2018/C 190/04)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio:

    Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

    Parti

    Ricorrente: PM

    Convenuto: AH

    Dispositivo

    Il regolamento CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a statuire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, su una domanda di divorzio tra due coniugi cittadini di tale Stato membro, non è competente a pronunciarsi sul diritto di affidamento e sul diritto di visita del minore figlio dei coniugi qualora quest’ultimo, alla data in cui tale autorità giurisdizionale è adita, risieda abitualmente in un altro Stato membro e i requisiti per l’attribuzione di tale competenza a detta autorità giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 12 di detto regolamento, non siano soddisfatti, considerando inoltre che dai fatti del procedimento principale non risulta nemmeno che tale competenza potrebbe essere fondata sugli articoli 9, 10 o 15 dello stesso regolamento. Peraltro, non sono nemmeno soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, affinché tale autorità giurisdizionale statuisca sulla domanda relativa agli alimenti


    (1)  GU C 22 del 22.01.2018


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