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Document 62017CA0703

Causa C-703/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien - Austria) – Adelheid Krah/Universität Wien [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Professori associati post-dottorato – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati in un altro Stato membro – Sistema retributivo che collega la maggiore retribuzione all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro]

GU C 423 del 16.12.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 423/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien - Austria) – Adelheid Krah/Universität Wien

(Causa C-703/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articolo 45 TFUE - Lavoratori - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 1 - Professori associati post-dottorato - Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati in un altro Stato membro - Sistema retributivo che collega la maggiore retribuzione all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro)

(2019/C 423/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Adelheid Krah

Convenuta: Universität Wien

Dispositivo

L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla regolamentazione di un’università di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, al fine di stabilire l’inquadramento retributivo di un lavoratore in qualità di professore associato post-dottorato presso tale università, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di quattro anni i precedenti periodi di attività maturati da tale lavoratore in un altro Stato membro, se tale attività era equivalente, o addirittura identica, a quella che detto lavoratore è tenuto a esercitare nell’ambito di tale funzione di professore associato post-dottorato.

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una regolamentazione siffatta se l’attività in precedenza svolta in tale altro Stato membro non era equivalente, ma si è rivelata meramente utile all’esercizio di detta funzione di professore associato post-dottorato.


(1)  GU C 13 del 9.4.2018.


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