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Document 62016TN0837
Case T-837/16: Action brought on 28 November 2016 — Sweden v Commission
Causa T-837/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Svezia/Commissione
Causa T-837/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Svezia/Commissione
GU C 38 del 6.2.2017, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/37 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Svezia/Commissione
(Causa T-837/16)
(2017/C 038/50)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e F. Bergius)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione di attuazione della Commissione C(2016) 5644 del 7 settembre 2016 che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (decisione contestata), e |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Con il primo motivo egli asserisce che la Commissione ha ecceduto i propri poteri di attuazione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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2. |
Con il secondo motivo egli asserisce che la Commissione ha svolto una valutazione manifestamente errata e un’errata applicazione del diritto.
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3. |
Con il terzo motivo egli asserisce che la Commissione è venuta meno all’obbligo di tenere conto del principio di precauzione e all’obbligo di fornire una motivazione.
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