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Document 62016TN0729

Causa T-729/16: Ricorso proposto il 17 ottobre 2016 — PO e altri/SEAE

GU C 475 del 19.12.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 475/19


Ricorso proposto il 17 ottobre 2016 — PO e altri/SEAE

(Causa T-729/16)

(2016/C 475/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: PO (Bruxelles, Belgio), PP (Pechino, Cina), PQ (Pechino), PR (Pechino) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire che

le decisioni del 17 dicembre 2015 di limitare a EUR 10 000 l’indennità per le spese scolastiche sostenute dai ricorrenti;

dato il contesto particolare in cui è avvenuta la notifica dell’atto lesivo: per quanto necessario, l’email del 21 dicembre 2015 che taluni di loro hanno ricevuto, per quanto necessario, il foglio di calcolo dell’indennità nonché, per quanto necessario, il foglio paga dei ricorrenti con l’indicazione dell’importo dell’indennità ricevuta;

per quanto necessario, infine, le decisioni che respingono il reclamo dei ricorrenti del 5 luglio 2016, sono annullati;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, in quanto le decisioni controverse sono basate su linee guida, adottate dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 31 luglio 2014, che violerebbero lo Statuto dei funzionari e il suo allegato X.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, dato che le decisioni controverse violerebbero le linee guida citate.

3.

Terzo motivo, articolato in quattro capi, vertente sull’illegittimità delle decisioni individuali.

Il primo capo verte sulla violazione dei diritti acquisiti, delle legittime aspettative, del principio della certezza del diritto e del principio della buona amministrazione, poiché ciascun ricorrente ha deciso di portare con sé la propria famiglia in delegazione nel paese in questione partendo dal presupposto che le spese scolastiche fossero rimborsate al 100 %.

Il secondo capo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento e della non discriminazione, dato che un sistema di rimborso complementare limitato ad un forfait di EUR 10 000, istituito senza tener conto della situazione concreta di ciascuna delegazione, comporterebbe che situazioni diverse siano trattate in modo uguale.

Il terzo capo verte sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione, in quanto il SEAE imporrebbe un onere finanziario notevole a certe famiglie di funzionari o agenti e tali famiglie non avrebbero altra scelta che quella di sopportarlo per offrire ai propri figli un’istruzione analoga a quella dei figli dei loro colleghi, o di separarsi e offrire una tale istruzione, a un costo inferiore, in un paese dell’Unione europea.

Il quarto capo verte sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi e sull’inosservanza del principio della proporzionalità in ciascuna decisione adottata, in particolare per il fatto che il convenuto non avrebbe dimostrato che l’obiettivo perseguito giustificasse la violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione, dedotto da tre dei ricorrenti. Secondo due di loro, un tale errore sarebbe stato commesso nell’analisi delle circostanze eccezionali addotte nella propria domanda di rimborso, mentre l’ultimo ricorrente ritiene che esso risulti dall’omessa considerazione delle spese supplementari per l’insegnamento della lingua madre.


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