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Document 62016TN0235

    Causa T-235/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

    GU C 279 del 1.8.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/30


    Ricorso proposto il 10 maggio 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

    (Causa T-235/16)

    (2016/C 279/44)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: GP Joule PV & Co. KG (Reußenköge, Germania) (rappresentante: avv. F. Döring)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Green Power Technologies SL (Bollullos de la Mitación, Spagna)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «GPTech» — Domanda di registrazione n. 12 593 869

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2016 nel procedimento R 848/2015-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Modificare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione di marchio n. 12 593 869;

    In subordine, annullare la decisione impugnata.

    Motivi invocati

    Violazione del regolamento n. 207/2009, in quanto i requisiti relativi all’informazione, sanciti dalla Regola 17(4) del regolamento n. 2868/95, che è concepita per tutelare l’opponente, non sono stati considerati applicabili;

    Violazione di una condizione procedurale sostanziale, in quanto il procedimento è stato iniquo nei confronti dell’opponente ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

    L’Ufficio ha omesso di informare l’opponente della circostanza che i prerequisiti di cui alla Regola 20(1) del regolamento n. 2868/95 non erano soddisfatti.

    Errata applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, in quanto il procedimento è stato iniquo nei confronti dell’opponente alla luce delle carenze nel modulo per presentare opposizione in linea e nelle informazioni fornite dalla divisione d’opposizione.

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


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