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Document 62016TN0207

    Causa T-207/16: Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione

    GU C 251 del 11.7.2016, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 251/36


    Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione

    (Causa T-207/16)

    (2016/C 251/42)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: B. Christianòs, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esclusione del ricorrente;

    annullare la decisione di registrazione e di attivazione del ricorrente nel Sistema di allarme rapido o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione); e

    condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Con il ricorso in oggetto, il ricorrente chiede l'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile di escludere il ricorrente e, in secondo luogo, l'annullamento della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile con cui è stata chiesta la registrazione o la registrazione è avvenuta, nonché l`attivazione dell'avviso di esclusione da parte della Commissione nei confronti del ricorrente nel Sistema di allarme rapido (Early Warning System) o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione (Early Detection and Exclusion System), gestiti dalla Commissione europea.

    Il ricorrente sostiene che occorre annullare gli atti impugnati per i seguenti motivi:

    1.

    In primis, a causa della violazione delle forme sostanziali.

    2.

    In secundis, a causa della violazione delle disposizioni della decisione 2014/792/UE (1), sul Sistema di allarme rapido, e del regolamento 2015/1929 (2), sul Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione, nonché del diritto di essere sentiti e del principio di proporzionalità.

    3.

    In tertiis, a causa della violazione dei principi generali di buona amministrazione e di trasparenza.


    (1)  2014/792/UE: Decisione della Commissione del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).


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