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Document 62016TN0148

    Causa T-148/16 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2016 da Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione

    GU C 191 del 30.5.2016, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/42


    Impugnazione proposta l’11 aprile 2016 da Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione

    (Causa T-148/16 P)

    (2016/C 191/56)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Adrian Barnett (Roskilde, Danimarca), Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

    Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare e disporre

    l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione;

    statuendo ex novo,

    annullare le decisioni di cui ai cedolini di pensione del mese di giugno 2014, con cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1o gennaio 2014;

    condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica (TFP), interpretando le disposizioni chiare e precise dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») alla luce della presunta «reale volontà del legislatore» in ordine alla portata della sospensione del meccanismo di attualizzazione delle pensioni e delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014. Così facendo, il TFP avrebbe interpretato contra legem l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto e le modalità di applicazione di cui all’allegato XI di detto Statuto.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto che il TFP avrebbe commesso, in quanto le condizioni statutarie per procedere alla attualizzazione intermedia controversa, previste all’allegato XI dello statuto, non sarebbero state soddisfatte e la Commissione, eseguendo tale attualizzazione, sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. Infatti, dopo aver rilevato, nella sentenza impugnata, che il coefficiente di correzione precedente era stato calcolato erroneamente nel regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, il TFP sarebbe incorso in un errore di diritto, poiché ha dichiarato che il principio di parità di trattamento consentiva all’autorità che ha il potere di nomina (APN) di procedere all’attualizzazione intermedia controversa, in modo non conforme alla teoria della revoca di atti amministrativi illegittimi costitutivi di diritti o di analoghi vantaggi.


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