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Document 62016TN0133
Case T-133/16: Action brought on 29 March 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence v ECB
Causa T-133/16: Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE
Causa T-133/16: Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE
GU C 175 del 17.5.2016, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/30 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE
(Causa T-133/16)
(2016/C 175/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell’articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo L. 511-52 del CMF. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV. |
4. |
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l’articolo L. 511-58 del CMF. |