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Document 62016TN0105

    Causa T-105/16: Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Philip Morris Brands/EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

    GU C 175 del 17.5.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/17


    Ricorso proposto il 17 marzo 2016 — Philip Morris Brands/EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

    (Causa T-105/16)

    (2016/C 175/20)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Explosal Ltd (Larnaca, Cipro)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea in bianco e nero contenente gli elementi verbali «Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel» — Marchio dell’Unione europea n. 10 008 084

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/01/2016 nel procedimento R 2775/2014-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 10008084 per tutti i beni oppure, in subordine, rinviare la causa alla commissione di ricorso per ulteriore esame delle cause di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009, alla luce degli elementi di prova presentati, relativi alla notorietà ed al carattere distintivo accresciuto del marchio precedente.

    condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009;

    Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 76, paragrafo 1 del regolamento n. 207/2009;

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009


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