This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016TN0087
Case T-87/16: Action brought on 26 February 2016 — Eurofast v Commission
Causa T-87/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione
Causa T-87/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione
GU C 136 del 18.4.2016, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/40 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione
(Causa T-87/16)
(2016/C 136/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di compensazione della Commissione del 17 dicembre 2015; |
— |
dichiarare infondato il credito vantato dalla Commissione nei confronti di Eurofast in forza del contratto ASSET; |
— |
dichiarare che tutte le spese effettuate nell’ambito del progetto ASSET, pari a EUR 507 574, sono ammissibili e che la Commissione conferma la legittimità del finanziamento, come specificato dal Grant Agreement, equivalente a EUR 365 639; |
— |
ordinare alla Commissione di procedere al pagamento della somma di EUR 69 923,68 in base al contratto EKSISTENZ, maggiorata degli interessi di mora; |
— |
condannare la Commissione al pagamento dell’indennità contrattuale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, a sostegno, rispettivamente, della sua domanda di annullamento della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 e della sua domanda di accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale controverso.
1. |
Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, dell’articolo II.21 del FP7 Grant agreement, Allegato II — Condizioni generali, del principio di buona fede di cui all’articolo 1134 del codice civile belga nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole contrattuali delle Condizioni generali del contratto di sovvenzione ASSET e su un errore manifesto di valutazione delle norme relative alle spese ammissibili. |