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Document 62016TN0033
Case T-33/16: Action brought on 26 January 2016 — TestBioTech v Commission
Causa T-33/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — TestBioTech/Commissione
Causa T-33/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — TestBioTech/Commissione
GU C 136 del 18.4.2016, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/36 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — TestBioTech/Commissione
(Causa T-33/16)
(2016/C 136/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister, R. Stein, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare la decisione della Commissione del 16 novembre 2015, che ha respinto la richiesta della ricorrente di un riesame interno delle decisioni di esecuzione della Commissione (EU) 2015/686 (1), (EU) 2015/696 (2) e (EU) 2015/698 (3), del 24 aprile 2015, che concedono alla Monsanto e alla Pioneer tre autorizzazioni all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 (4) (il «regolamento sugli OGM») per la loro soia geneticamente modificata, MON 87769, MON 87705 e/o 305423; |
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente; e |
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adottare ogni altra misura ritenuta necessaria. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la conclusione della Commissione secondo la quale la richiesta di riesame interno riguarda per la maggior parte questioni che esulano dall’ambito di applicazione del c.d. «regolamento Aarhus» (5) viola l’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 2, lettere f) e g) ed i considerando 11 e da 18 a 21 di tale regolamento.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la mancata risposta, da parte della Commissione, alla richiesta di revisione interna, presentata il 29 maggio 2015, prima del 16 novembre 2015, è contraria all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Aarhus.
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(1) Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 16).
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-877Ø5-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 60).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/698 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-3Ø5423-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 71).
(4) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).