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Document 62016TN0008

Causa T-8/16: Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

GU C 98 del 14.3.2016, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/52


Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

(Causa T-8/16)

(2016/C 098/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Giappone), e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea) (rappresentanti: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia-Tousis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE;

inoltre, o in subordine, ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese, e

adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa delle ricorrenti, derivante da una divergente qualificazione giuridica della condotta, da una motivazione contraddittoria, o almeno insufficiente, con riferimento alla qualificazione giuridica dell’asserita infrazione, dal diniego di accesso agli elementi di prova a discarico e dall’aver fatto affidamento, nella decisione impugnata, su più elementi giuridici e di fatto che non erano presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE con riferimento alla constatazione di una infrazione unica.

5.

Quinto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla circostanza che le ricorrenti erano asseritamente a conoscenza dell’intera infrazione unica e, più nello specifico, della partecipazione di tutti gli altri destinatari.

6.

Sesto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto riguardo alla data in cui ha avuto inizio l’asserita partecipazione delle ricorrenti all’intera infrazione unica.

7.

Settimo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla portata dell’infrazione addebitata alle ricorrenti nell’affermare che le ricorrenti erano implicate in «accordi» anticoncorrenziali.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e dei relativi principi generali del diritto dell’Unione europea a causa della durata manifestamente eccessiva dell’inchiesta.

9.

Nono motivo, in subordine, vertente su errori nel calcolo dell’ammenda in quanto:

la Commissione non ha preso in considerazione (a) il fatto che le ricorrenti sono imprese monoprodotto, (b) ulteriori circostanze che limitano la gravità della condotta individuale delle ricorrenti e circostanze attenuanti, e

la Commissione non ha dato giusto peso alle specifiche circostanze dell’infrazione nello stabilire l’entità del coefficiente moltiplicatore di gravità generale e del dazio d’ingresso.


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