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Document 62016TJ0273

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2018 (Per estratto).
Sun Media Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo METAPORN – Marchi dell’Unione europea e nazionali denominativi anteriori META4 e figurativi anteriori meta4 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza dei servizi – Nozione di servizi complementari – Somiglianza tra segni – Rischio di confusione.
Causa T-273/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:2

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

16 gennaio 2018 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo METAPORN – Marchi dell’Unione europea e nazionali denominativi anteriori META4 e figurativi anteriori meta4 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza dei servizi – Nozione di servizi complementari – Somiglianza tra segni – Rischio di confusione»

Nella causa T‑273/16,

Sun Media Ltd, con sede a Hong Kong (Cina), rappresentata da A. Schnider, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Meta4 Spain, SA, con sede a Las Rozas (Spagna), rappresentata da I. Temiño Ceniceros, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2016 (procedimenti riuniti R 653/2015-2 e R 674/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Meta4 Spain e la Sun Media,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester (relatore) e E. Perillo, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2016,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2016,

in seguito all’udienza del 4 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

In diritto

[omissis]

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

[omissis]

Sul confronto dei servizi

32

Secondo una costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra gli stessi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza citata].

33

I servizi complementari sono quelli tra i quali esiste una stretta correlazione nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, cosicché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fornitura di tali servizi spetta alla stessa impresa [v. sentenza del 2 ottobre 2013, Cartoon Network/UAMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non pubblicata, EU:T:2013:520, punto 26 e giurisprudenza citata].

34

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i servizi interessati fossero in parte identici e in parte simili. In particolare, essa ha rilevato che i servizi rientranti nella classe 41, oggetto del marchio richiesto, presentavano perlomeno un debole grado di somiglianza sia con i servizi di distribuzione sia con quelli di telecomunicazioni rientranti nella classe 38, contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori, dato il loro carattere complementare.

35

La ricorrente non contesta quanto affermato dalla commissione di ricorso riguardo al carattere identico o simile dei servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42, oggetto del marchio richiesto. Essa sostiene solamente che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel dichiarare che i servizi di intrattenimento per adulti, rientranti nella classe 41 e oggetto del marchio richiesto, presentavano quantomeno un debole grado di somiglianza con i servizi di telecomunicazioni rientranti nella classe 38 e contrassegnati dai marchi anteriori.

36

A tal riguardo, in primo luogo, i servizi di intrattenimento per adulti, rientranti nella classe 41 e oggetto del marchio richiesto, hanno senza dubbio una natura e una destinazione diversa da quelle dei servizi rientranti nella classe 38, contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 78 della decisione impugnata, una tale constatazione non è di per sé in grado di rimettere in discussione l’eventuale complementarità tra tali servizi (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2013, BOOMERANG, T‑285/12, non pubblicata, EU:T:2013:520, punti da 29 a 35).

37

In secondo luogo, per quanto concerne la complementarità tra i servizi di intrattenimento per adulti, rientranti nella classe 41, oggetto del marchio richiesto, e i servizi di distribuzione, rientranti nella classe 38, contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori, occorre osservare, da una lato, che la commissione di ricorso ha considerato che tali servizi di intrattenimento per adulti comprendessero i servizi di produzione di pellicole cinematografiche (decisione impugnata, punto 79). Dall’altro, essa ha considerato che i servizi di telecomunicazioni, rientranti nella classe 38, contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori, comprendessero i servizi di distribuzione, tra i quali quelli di radiodiffusione e telediffusione, e ha rilevato che il marchio dell’Unione europea figurativo anteriore registrato con il numero 1669720 contrassegnava espressamente i servizi di radiodiffusione (decisione impugnata, punto 76). Se è vero che la ricorrente contesta quanto affermato dalla commissione di ricorso in ordine al carattere complementare e alla somiglianza dei servizi in questione, si deve necessariamente rilevare che essa non contesta le valutazioni di detta commissione esposte ai punti 76 e 79 della decisione impugnata, inerenti alla portata dei servizi designati dai segni in conflitto.

38

Orbene, è stato già statuito che i servizi di produzione di pellicole cinematografiche, rientranti nella classe 41, presentavano una certa somiglianza con i servizi di distribuzione, rientranti nella classe 38, dato il loro carattere complementare. (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2013, BOOMERANG, T‑285/12, non pubblicata, EU:T:2013:520, punto 35). Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, i servizi rientranti nella classe 41 e contrassegnati dal marchio richiesto, e i servizi di distribuzione, rientranti nella classe 38 e contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori, presentano la caratteristica comune di essere proposti in formato elettronico, all’occorrenza su Internet, dal momento che tale metodo di distribuzione comune rinforza la similitudine tra tali servizi [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2014, Free/UAMI – Conradi + Kaiser (FreeLounge), T‑161/12, non pubblicata, EU:T:2014:350, punto 29].

39

Inoltre, si deve necessariamente osservare, al pari della commissione di ricorso, che attualmente, sempre più spesso, i programmi radiofonici e televisivi sono distribuiti attraverso connessioni Internet o a banda larga (decisione impugnata, punto 80).

40

In terzo luogo, per quanto concerne la complementarità tra i servizi di intrattenimento per adulti e i servizi di telecomunicazioni dei marchi dell’Unione europea anteriori, si deve rilevare, come giustamente fatto dalla commissione di ricorso al punto 81 della decisione impugnata, che la domanda di registrazione del marchio richiesto precisa che i servizi di intrattenimento per adulti, rientranti nella classe 41 e oggetto del marchio stesso, sono forniti «in particolare» per via elettronica e on-line. Orbene, i servizi rientranti nella classe 41 che, come nel caso di specie, sono distribuiti on-line sono già stati considerati simili ai servizi di «telecomunicazioni; comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione di messaggi e di immagini con l’aiuto di un computer» contrassegnati dai marchi dell’Unione europea anteriori [v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Wall/UAMI – Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T‑227/11, non pubblicata, EU:T:2012:375, punti 4451].

41

È ben vero che nella stessa sentenza il Tribunale ha altresì avallato la conclusione della commissione di ricorso nella causa in questione secondo la quale, anche se alcuni operatori di telecomunicazioni fornissero dei servizi di intrattenimento rientrati nella classe 41 tramite controllate specializzate, il consumatore generalmente non si attenderebbe un legame tra la fornitura di tali servizi di intrattenimento e i servizi legati alla trasmissione dei dati attraverso i computer e le rete di dati (sentenza del 12 luglio 2012, bluepod MEDIA, T‑227/11, non pubblicata, EU:T:2012:375, punto 48).

1

Analogamente a quanto fatto dalla commissione di ricorso, è tuttavia opportuno tener conto della realtà economica nel mercato com’è al momento per verificare se la constatazione di fatto effettuata nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 luglio 2012, bluepod MEDIA, (T‑227/11, non pubblicata, EU:T:2012:375) sia ancora attuale. Orbene, non si può non constatare che tale realtà è molto diversa da quella esistente sia pure solo qualche anno fa, in particolare a causa dei rapidi sviluppi tecnologici che hanno radicalmente cambiato il modo di usufruire dei contenuti di intrattenimento audiovisivo. Inoltre, mentre prima i fornitori tradizionali di servizi di telecomunicazioni erano occasionalmente attivi nello sviluppo del contenuto per l’intrattenimento, ora lo sono diventati in maniera regolare, mentre invece le società di intrattenimento propongono servizi che prima erano riservati alle industrie di telecomunicazioni. Alcune imprese offrono d’altronde pacchetti che forniscono ai consumatori sia la connessione di telecomunicazioni sia l’accesso a contenuti di intrattenimento tramite tale connessione. I consumatori di servizi di telecomunicazioni possono quindi essere indotti a ritenere che il contenuto dell’intrattenimento fornito attraverso la connessione Internet sia distribuito dalla stessa impresa (decisione impugnata, punti da 83 a 86).

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Sun Media Ltd è condannata alle spese.

 

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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