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Document 62016TB0524

Causa T-524/16 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Aresu/Commissione («Procedimento sommario — Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 — Numero ridotto di giorni di congedo annuale — Sostituzione dei giorni per il viaggio con un congedo nel paese di origine — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza»)

GU C 131 del 8.4.2019, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/45


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Aresu/Commissione

(Causa T-524/16 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 - Numero ridotto di giorni di congedo annuale - Sostituzione dei giorni per il viaggio con un congedo nel paese di origine - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 131/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Aresu (Bruxelles, Brlgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione recante riduzione del numero dei giorni di congedo supplementare di cui beneficia il ricorrente da cinque a due giorni e mezzo, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) e, dall’altro, l’adozione di provvedimenti provvisori volti a consentire al ricorrente di continuare a beneficiare — provvisoriamente — dello stesso numero di giorni di congedo supplementare di cui beneficiava, a titolo di giorni per il viaggio, prima del 1o gennaio 2014, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014 sino alla pronuncia della decisione nel procedimento principale o sino alla data di collocamento a riposo del ricorrente, qualora quest’ultima sia anteriore a detta pronuncia.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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