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Document 62016CO0589

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2018.
Mario Alexander Filippi e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
Causa C-589/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:417

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 giugno 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑589/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 16 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2016, nei procedimenti

Mario Alexander Filippi,

Christian Guzy,

Martin Klein,

Game Zone Entertainment AG,

Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH,

Martin Manigatterer,

Play For Me GmbH,

ATG GmbH,

Fortuna Advisory Kft.,

Christian Vöcklinger,

Gmalieva s. r. o.,

PBW GmbH,

Felicitas GmbH,

Celik KG,

Finanzamt Linz,

Klara Matyiko

con l’intervento di:

Landespolizeidirektion Oberösterreich,

Bezirkshauptmann von Eferding,

Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis,

Bezirkshauptmann von Linz-Land,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per M.A. Filippi e M. Manigatterer, la Play For GmbH, la ATG GmbH, C. Vöcklinger, la Gmalieva s. r. o., la PBW GmbH, la Felicitas GmbH nonché per la Celik KG, da F. Maschke, Rechtsanwalt;

per la Game Zone Entertainment AG, da M. Paar e H. Zwanzger, Rechtsanwälte;

per la Fortuna Advisory Kft., da G. Schmid e R. Hochstöger, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e seguenti TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di procedimenti promossi da alcuni titolari di birrerie, caffetterie o stazioni di servizio in merito a sanzioni amministrative a carattere penale inflitte nei loro confronti a motivo della gestione, senza autorizzazione, di apparecchi automatici da gioco.

Contesto normativo

3

L’articolo 38a del Verwaltungsgerichtshofgesetz (legge relativa alla Corte amministrativa) del 1985 (BGBl. 10/1985), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «VwGG»), recita:

«1)   Quando [il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)] è adito con un elevato numero di ricorsi per cassazione che sollevano questioni di diritto simili o vi è motivo di ritenere che un elevato numero di ricorsi di tale natura possa essere presentato dinanzi ad esso, [il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] può decidere con ordinanza. Tale ordinanza deve contenere:

1.

le disposizioni normative applicabili in tali procedimenti;

2.

le questioni giuridiche da risolvere sulla base di tali disposizioni;

3.

il riferimento al ricorso per cassazione di cui sarà investito il [Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)].

Le ordinanze sono emesse dalla camera competente in virtù della ripartizione delle competenze.

2)   Se le disposizioni normative citate nelle ordinanze ai sensi del paragrafo 1 comprendono almeno leggi, accordi internazionali di natura politica o che modificano o integrano leggi o convenzioni internazionali che modificano le basi convenzionali dell’Unione europea, il cancelliere federale o il ministro presidente competente o, in mancanza, l’autorità centrale competente dello Stato federale o del Land, sono obbligati a pubblicare tali ordinanze immediatamente.

3)   I seguenti effetti decorrono dal giorno della pubblicazione dell’ordinanza ai sensi del paragrafo 1:

1.

nelle cause in cui un tribunale amministrativo deve applicare le disposizioni normative citate nell’ordinanza e valutare una questione giuridica in essa contenuta:

a)

possono essere compiuti soltanto atti e adottate ingiunzioni o decisioni che non possono essere influenzate dalla sentenza [del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] o che non risolvono definitivamente la questione e non consentono la sospensione;

b)

il termine per l’introduzione di un ricorso per cassazione non inizia a decorrere; il termine per l’introduzione di un ricorso per cassazione pendente è interrotto;

c)

il termine per l’introduzione di un’istanza di fissazione di un termine come i termini per una decisione previsti dalla normativa federale o da quella dei Länder sono sospesi;

2.

in tutti i procedimenti ai sensi del paragrafo 1 pendenti dinanzi [al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] che non sono menzionati nell’ordinanza ai sensi del paragrafo 1:

possono essere compiuti soltanto gli atti e adottate le ingiunzioni o le decisioni che non possono essere influenzate dalla sentenza [del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] o che non risolvono definitivamente la questione e non consentono la sospensione.

(4)   Nella sua sentenza, [il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] sintetizza la sua analisi giuridica in una o più principi giuridici da pubblicare immediatamente conformemente al paragrafo 2. Il giorno della pubblicazione, il termine di introduzione di un ricorso per cassazione che era stato interrotto decorre nuovamente e gli altri effetti di cui al paragrafo 3 cessano».

4

L’articolo 42, paragrafo 4, del VwGG stabilisce:

«[Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] può decidere esso stesso nel merito della causa se lo stato degli atti lo consente e se la decisione nel merito contribuisce inoltre alla semplificazione, efficacia ed economia della risoluzione della controversia. Spetta ad esso, eventualmente, accertare i fatti pertinenti potendo a tal fine richiamare il tribunale amministrativo a completare l’istruttoria della controversia».

5

Ai sensi dell’articolo 63 del VwGG:

«1)   Quando [il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] ha accolto un ricorso per cassazione, i tribunali e le autorità amministrative sono tenute a creare immediatamente, nell’ambito della causa, lo stato di diritto corrispondente agli orientamenti indicati [dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)], con tutti i mezzi giuridici a loro disposizione.

2)   Nella sentenza attraverso la quale [il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] decide esso stesso il merito della causa, esso deve anche stabilire il tribunale o l’autorità amministrativa preposta all’esecuzione di detta sentenza. La procedura d’esecuzione avviene in ottemperanza alle norme applicabili altresì a tale tribunale o a tale autorità amministrativa».

6

L’articolo 86a, paragrafo 1, del Verfassungsgerichtshofgesetz (legge relativa alla Corte costituzionale) del 1953 (BGBl. 85/1953), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo il «VfGG») recita:

«1)   Quando [il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria)] è adito con un elevato numero di ricorsi che sollevano questioni di diritto simili o v’è ragione di credere che un elevato numero di ricorsi di tale natura possa essere presentato dinanzi ad esso, [il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] può decidere con ordinanza. Tale ordinanza deve contenere:

1.

le disposizioni normative applicabili in tali procedimenti;

2.

le questioni giuridiche da risolvere sulla base di tali disposizioni;

3.

il riferimento al ricorso di cui sarà investito il [Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)].

2)   Se le disposizioni normative citate nelle ordinanze ai sensi del paragrafo 1 comprendono almeno parimenti leggi, accordi internazionali di natura politica o che modificano o integrano leggi o convenzioni internazionali che modificano le basi convenzionali dell’Unione europea, il cancelliere federale o il ministro presidente competente o, in mancanza, l’autorità centrale competente dello Stato federale o del Land, sono obbligati a pubblicare tali ordinanze immediatamente.

3)   I seguenti effetti decorrono dal giorno della pubblicazione dell’ordinanza ai sensi del paragrafo 1:

1.

nelle cause in cui un tribunale amministrativo deve applicare le disposizioni normative citate nell’ordinanza e valutare una questione giuridica in essa contenuta:

a)

possono essere compiuti soltanto gli atti e adottate le ingiunzioni o le decisioni che non possono essere influenzate dalla sentenza [del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] o che non risolvono definitivamente la questione e non consentono la sospensione;

b)

il termine per l’introduzione di un ricorso non inizia a decorrere; il termine per l’introduzione di un ricorso pendente è interrotto;

2.

in tutti i procedimenti ai sensi del paragrafo 1 pendenti dinanzi [al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] che non sono menzionati nell’ordinanza ai sensi del paragrafo 1:

possono essere compiuti soltanto gli atti e adottate le ingiunzioni o le decisioni che non possono essere influenzate dalla sentenza [del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] o che non risolvono definitivamente la questione e non consentono la sospensione.

4)   Nella sua sentenza, [il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] sintetizza la sua analisi giuridica in uno o più principi giuridici da pubblicare immediatamente conformemente al paragrafo 2. Il giorno della pubblicazione, il termine di introduzione di un ricorso che era stato interrotto decorrono nuovamente e gli altri effetti di cui al paragrafo 3 cessano».

7

L’articolo 87 del VfGG stabilisce:

«1)   La sentenza deve indicare se il ricorrente abbia subito dalla sentenza impugnata la violazione di un diritto costituzionalmente garantito o se abbia subito una violazione dei suoi diritti dall’applicazione di un regolamento illegittimo, dalla pubblicazione illegittima per quanto riguarda la ripubblicazione di una legge (di un accordo internazionale), di una legge incostituzionale o di un trattato illegittimo e deve, eventualmente, annullare la sentenza impugnata.

2)   Quando [il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] ha accolto un ricorso, i tribunali e le autorità amministrative sono tenute a creare immediatamente, nell’ambito della causa, lo stato di diritto corrispondente agli orientamenti indicati [dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)], con tutti i mezzi giuridici a loro disposizione.

3)   Se [il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)] rifiuta di esaminare un ricorso o rigetta il ricorso, esso deve, se una richiesta in tal senso è stata avanzata dal richiedente, e a condizione che la richiesta sia stata presentata entro un termine di due settimane dalla notifica della decisione [del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale)], indicare che il ricorso è deferito [al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)] ai sensi dell’articolo 144, comma 3, della Costituzione».

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

8

Alcuni titolari di birrerie, caffetterie o stazioni di servizio, sospettati di aver installato, nei loro locali, uno o più apparecchi automatici da gioco in assenza della necessaria autorizzazione amministrativa ai sensi del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d’azzardo) (BGBl. 620/1989), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «GSpG»), sono stati oggetto di controlli, effettuati da parte di funzionari della polizia tributaria e della polizia federale, al termine dei quali gli apparecchi automatici da gioco gestiti in assenza di tale autorizzazione sono stati sequestrati provvisoriamente.

9

Tali sequestri provvisori sono stato confermati, sanzioni pecuniarie sono state inflitte ai responsabili interessati e gli apparecchi automatici da gioco sono stati confiscati.

10

Le parti nei procedimenti principali hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi al giudice del rinvio, il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria).

11

Dalla decisione di rinvio risulta che sia il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) hanno dichiarato, con decisioni rispettivamente del 15 ottobre e del 16 marzo 2016, che il monopolio dei giochi d’azzardo realizzato dal GSpG non è contrario al diritto dell’Unione.

12

Il giudice del rinvio rileva che, viceversa, a seguito di una serie di domande di inibitoria proposte da alcuni titolari di monopoli, sulla base del Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (legge federale del 1984 contro la concorrenza sleale) (BGBl. 448/1984), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali, nei confronti di imprese dedite, in assenza di relativa autorizzazione amministrativa, ai giochi a norma del GSpG, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha, nella sua decisione del 30 marzo 2016, concluso nel senso dell’incompatibilità del GSpG con il diritto dell’Unione.

13

Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che nel sistema di tutela giurisdizionale, quale previsto dalla costituzione austriaca, una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo può impugnare dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) la sentenza di tale tribunale, o presentare un ricorso al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale). Orbene, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe più volte rilevato che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) e il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) non hanno la natura di tribunale, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, in considerazione, per quanto riguarda quest’ultimo organo giurisdizionale, del suo limitato potere cognitivo sostanziale e, per quanto concerne il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), per il fatto che esso è vincolato ai fatti accertati in prima istanza o alla valutazione delle risultanze istruttorie in primo grado o ancora poiché in concreto esso non ha rispettato le garanzie procedurali previste dall’articolo 6 della CEDU.

14

Il giudice del rinvio ritiene, peraltro, che spetta al giudice d’appello giudicare la fattispecie di cui è investito in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, sia per quanto concerne l’assunzione di prove e la loro valutazione che per lo svolgimento di un procedimento in contraddittorio, in particolare sotto forma di udienza pubblica. In caso contrario, un risultato conforme nel complesso al principio dell’equo processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU o all’articolo 47 della Carta non sarebbe garantito.

15

Orbene, il giudice del rinvio ritiene che, nell’ambito dei procedimenti che hanno dato luogo alla decisione del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), del 16 marzo 2016, e a quella del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale), pronunciata il 15 ottobre 2016, il principio dell’equo processo non sia stato rispettato. Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) avrebbe assunto i fatti come accertati dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) e sviluppato su questa base una valutazione contraria senza un’autonoma istruttoria, benché questa fosse giuridicamente consentita ex articolo 42, paragrafo 4, del VwGG. Per quanto concerne il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) esso si sarebbe basato esclusivamente sulle constatazioni di fatto del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) senza che risulti l’effettuazione di un’autonoma assunzione delle prove o quantomeno un’analisi sostanziale degli argomenti contrari. Inoltre, nessuna udienza pubblica avrebbe avuto luogo in questi due procedimenti.

16

In tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 56 e segg. del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, nelle fattispecie che esigano il compimento di un c.d. esame di coerenza, dette disposizioni di diritto dell’Unione ostino a disposizioni nazionali (quali l’articolo 86a, paragrafo 4, del VfGG, l’articolo 38a, paragrafo 4, del VwGG, l’articolo 87, paragrafo 2, del VfGG o l’articolo 63, paragrafo 1, del VwGG) le quali – per effetto della loro collocazione in un sistema complessivo da cui derivi, nella prassi, che i giudici di grado supremo non procedano ad un esame del fatto e ad una valutazione delle prove autonomi e che, a fronte di fattispecie concrete vertenti sulla stessa questione di diritto, si limitino a pronunciarsi specificamente soltanto su una di esse per poi respingere a limine, richiamandosi a tale pronuncia di massima, tutti gli altri ricorsi – consentano, ovvero non garantiscano l’esclusione, che decisioni giurisdizionali (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta) – segnatamente in materie di particolare interesse per il diritto dell’Unione, quali ad esempio l’accesso al mercato o l’apertura dei mercati – possano essere riformate da successive decisioni di grado superiore (a loro volta, non rispondenti ai requisiti dettati dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU o all’articolo 47 della Carta) in assenza di preventiva domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

17

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

18

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

19

Per giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).

20

L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate oppure che esso illustri almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

21

A tal proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:

«a)

un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

(…)

c)

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

22

Inoltre, dal punto 22 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1), risulta che una domanda di pronuncia pregiudiziale deve «essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale».

23

Nella fattispecie in esame, la decisione di rinvio non soddisfa manifestamente tali requisiti.

24

Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, i requisiti di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, occorre notare che, anche se la presente domanda di pronuncia pregiudiziale consente di determinare l’oggetto delle controversie di cui ai procedimenti principali, il contesto fattuale di tali controversie è pressoché assente.

25

Per quanto riguarda, in secondo luogo, i requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, e, prima di tutto, quello secondo cui la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione, va ricordato che tale giudice chiede l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 56 e seguenti TFUE.

26

A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, come l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta precisa che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, come definite nei trattati (ordinanza del 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non pubblicata, EU:C:2016:871, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

27

Ne consegue che occorre intendere la questione sollevata dal giudice del rinvio come volta all’interpretazione degli articoli 56 e seguenti TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta.

28

Orbene, nel caso di specie, nella decisione di rinvio nessun elemento illustra con la precisione e la chiarezza necessarie i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione degli articoli 56 e seguenti TFUE nell’ambito dei procedimenti principali. Inoltre, non è spiegato il collegamento tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile ai procedimenti principali.

29

È pur vero che il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza costante della Corte secondo cui spetta ai giudici nazionali verificare che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, sia coerente con i suoi obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014: 281, punto 49).

30

A tale proposito, il giudice del rinvio ricorda che, in materia di giochi d’azzardo, la normativa nazionale di cui trattasi non può essere considerata rispondente a tale esigenza di coerenza, dal momento che, in particolare, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) e il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) si limitano a riprendere i fatti, nonché la loro valutazione, come stabiliti dai giudici di grado inferiore, e quindi non compiono un effettivo esame di coerenza, sebbene le decisioni rese dai giudici di grado inferiore siano basate sulla giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) e del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale).

31

Tuttavia, il giudice del rinvio non illustra i motivi per cui ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi, la quale ripartisce le competenze, in modo complementare, tra, da un lato, i giudici di grado inferiore, attribuendo loro competenze che includono l’accertamento e la valutazione dei fatti e, d’altro lato, i giudici di grado superiore, limitando la loro competenza al controllo dei soli elementi di diritto o delle questioni relative ai diritti fondamentali, non risponda in maniera coerente agli obiettivi che essa intende perseguire nell’ambito del gioco d’azzardo.

32

Per quanto riguarda, inoltre, il requisito di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura relativo all’indicazione della normativa nazionale applicabile al procedimento principale, si deve rilevare che, sebbene la presente domanda di pronuncia pregiudiziale illustri il contenuto di alcune disposizioni della legge sulla Corte amministrativa e della legge sulla Corte costituzionale, essa non indica in modo sufficientemente chiaro come tali disposizioni possano applicarsi nelle controversie di cui è investito il giudice del rinvio e che sono oggetto della presente domanda.

33

Di conseguenza, l’obbligo di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura secondo cui deve essere stabilito un collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione in questione e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, non è neanch’esso soddisfatto.

34

Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la ragione che giustifica una domanda di pronuncia pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche, bensì il bisogno inerente all’effettiva soluzione di una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 123).

35

Ad ogni buon conto, occorre aggiungere che, laddove risulti che le valutazioni effettuate da un giudice nazionale non sono conformi al diritto dell’Unione, quest’ultimo impone che un giudice nazionale distinto, che sia, secondo il diritto interno, incondizionatamente vincolato all’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata da tale primo giudice, disapplichi, di propria iniziativa, la norma di diritto nazionale che gli impone di attenersi all’interpretazione del diritto dell’Unione operata dal primo giudice (ordinanza del 15 ottobre 2015, Naderhirn, C‑581/14, non pubblicata, EU:C:2015:707, punto 35).

36

Ciò avverrebbe qualora, sulla base di tale norma di diritto interno, un giudice nazionale non potesse tenere debitamente conto, nel trattamento delle cause pendenti dinanzi ad esso, del fatto che risulta da una sentenza della Corte che una disposizione di diritto nazionale deve essere ritenuta contraria al diritto dell’Unione, e garantire che il primato di quest’ultimo venga debitamente assicurato attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie in tal senso (ordinanza del 15 ottobre 2015, Naderhirn, C‑581/14, non pubblicata, EU:C:2015:07, punto 36).

37

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell’Alta Austria, Austria), con decisione del 16 novembre 2016, è manifestamente irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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