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Document 62016CO0032

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2016.
Ute Wunderlich contro Bulgarian Air Charter Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Dresden.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di ragionevole dubbio – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “cancellazione del volo” – Volo che ha effettuato uno scalo non programmato.
Causa C-32/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:753

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

5 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di ragionevole dubbio — Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 2, lettera l) — Nozione di “cancellazione del volo” — Volo che ha effettuato uno scalo non programmato»

Nella causa C‑32/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Dresden (tribunale distrettuale di Dresda, Germania), con decisione del 10 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2016, nel procedimento

Ute Wunderlich

contro

Bulgarian Air Charter Limited,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da D. Šváby (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Bulgarian Air Charter Limited, da P. Kauffmann, Rechtsanwalt;

per il governo francese, da D. Colas e M.‑L. Kitamura, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da W. Mölls e K. Simonsson, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Ute Wunderlich e la Bulgarian Air Charter Limited, un vettore aereo, in relazione al rifiuto di detto vettore di versarle una compensazione pecuniaria, sebbene il suo volo avesse effettuato uno scalo imprevisto prima di raggiungere la sua destinazione finale.

Contesto normativo

3

I considerando 1, 2 e 4 del regolamento n. 261/2004 così recitano:

«(1)

L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2)

Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

(...)

(4)

La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite (...), sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate».

4

L’articolo 2, lettera l), di detto regolamento definisce la «cancellazione del volo» come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

5

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(...)

c)

spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i)

siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii)

siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii)

siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

6

L’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che, segnatamente in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati ricevano una compensazione pecuniaria pari a EUR 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

La sig.ra Wunderlich ha prenotato, presso la Bulgarian Air Charter, un volo in partenza da Burgas (Bulgaria) e diretto a Dresda (Germania) con decollo previsto il 13 settembre 2014 alle ore 11:40 e atterraggio previsto lo stesso giorno alle ore 13:00.

8

L’aeromobile che operava il volo in questione è decollato il giorno e all’ora previsti. Esso ha tuttavia effettuato uno scalo imprevisto a Praga (Repubblica ceca) per atterrare infine a Dresda alle ore 15:20, ossia con un ritardo all’arrivo di 2 ore e 20 minuti.

9

La sig.ra Wunderlich ha adito l’Amtsgericht Dresden (tribunale distrettuale di Dresda, Germania) al fine di ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria di EUR 250 prevista dagli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo.

10

In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, per interpretare la nozione di «cancellazione del volo» ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, sia necessario, conformemente alla sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a. (C‑83/10, EU:C:2011:652), ricorrere alla nozione di «itinerario» definita dalla Corte come il percorso che l’aereo deve effettuare dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione, secondo una determinata tempistica, il che significa che l’aereo deve partire conformemente all’itinerario previsto e raggiungere la sua destinazione quale prevista dal medesimo itinerario. A tale riguardo, esso ritiene che dalla sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716), emerga che l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest’ultimo deve essere effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore. Esso rileva altresì che, tenuto conto della distinzione che deve essere tracciata tra ritardo e cancellazione, un volo può essere considerato cancellato soltanto se il vettore aereo ha trasportato i passeggeri su un altro volo la cui pianificazione iniziale differisce da quella del volo inizialmente previsto. Esso ne deduce che l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo.

11

Inoltre, lo stesso osserva che, sulla base della sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a. (C‑83/10, EU:C:2011:652), diversi giudici tedeschi hanno ritenuto che la deviazione di un aereo rispetto all’itinerario previsto e l’introduzione di uno scalo imprevisto costituiscano una modifica così significativa dell’itinerario iniziale che occorre ritenere che il volo previsto non sia stato effettuato.

12

In tali circostanze, l’Amtsgericht Dresden (tribunale distrettuale di Dresda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sussista la cancellazione di un volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 qualora il decollo del volo originariamente previsto sia avvenuto nell’orario programmato e l’atterraggio nel luogo di destinazione stabilito non abbia accumulato un ritardo superiore a 3 ore, ma sia stato effettuato uno scalo imprevisto».

Sulla questione pregiudiziale

13

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

14

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

15

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo siano stati conformi alla programmazione prevista, ma che abbia effettuato uno scalo non programmato, debba essere considerato cancellato.

16

In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 definisce la «cancellazione del volo» come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

17

A tale riguardo, la Corte ha precisato che, in linea di principio, si può concludere nel senso di una cancellazione del volo quando la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri di quest’ultimo si uniscono a quelli di un volo a sua volta programmato, indipendentemente dal volo per il quale i passeggeri in tal modo trasferiti avevano effettuato la loro prenotazione (v. sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C‑83/10, EU:C:2011:652, punto 30 nonché la giurisprudenza ivi citata).

18

Tuttavia, un volo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, i cui luoghi di partenza e di arrivo siano stati conformi alla programmazione prevista e che non abbia dunque causato alcun trasferimento dei passeggeri su un altro volo in conseguenza dell’annullamento del volo da essi prenotato, non può essere considerato non effettuato ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C‑83/10, EU:C:2011:652, punto 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).

19

La circostanza che detto volo abbia effettuato uno scalo non programmato non può rimettere in discussione tale conclusione e, di conseguenza, permettere di considerare che detto volo sia cancellato.

20

A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta certamente che l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest’ultimo è effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore (sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C‑83/10, EU:C:2011:652, punto 27).

21

Tuttavia, equiparare un volo che ha raggiunto la destinazione finale prevista dopo uno scalo non programmato ad un volo cancellato e, quindi, imporre al vettore aereo di versare ai passeggeri di tale volo la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 non sarebbe conforme né allo scopo di detto regolamento né al principio della parità di trattamento.

22

Da un lato, è pacifico che il regolamento n. 261/2004 mira, come si evince dai considerando 1, 2 e 4 di quest’ultimo, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e dei consumatori, rafforzandone i diritti in un certo numero di situazioni che sono causa di gravi disagi e fastidi, nonché risarcendo questi ultimi in modo uniforme e immediato (sentenza del 22 giugno 2016, Mennens, C‑255/15, EU:C:2016:472, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, il fatto che un volo effettui uno scalo non programmato non costituisce affatto una situazione che è di per sé causa, per i passeggeri, di gravi disagi e fastidi come quelli derivanti da negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, in relazione ai quali il regolamento n. 261/2004, come interpretato dalla Corte, prevede la compensazione pecuniaria.

24

Siffatti gravi disagi e fastidi si verificano unicamente laddove detto scalo comporti che l’aeromobile che effettua il volo di cui trattasi raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo uguale o superiore a tre ore rispetto all’ora di arrivo prevista, situazione che, in via di principio, attribuisce al passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, come interpretati dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

25

Dall’altro, il fatto di equiparare un volo che ha raggiunto la destinazione finale prevista dopo uno scalo non programmato ad un volo cancellato comporterebbe il riconoscimento di un diritto a una compensazione pecuniaria nei confronti di un passeggero che ha subito, in ragione di detto scalo non programmato, un ritardo all’arrivo inferiore a tre ore, mentre un passeggero che ha subito un ritardo identico per un altro motivo non avrebbe diritto di beneficiare della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, come interpretati dalla Corte e, pertanto, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento.

26

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, tutti gli atti di diritto dell’Unione devono essere interpretati in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso detto principio, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 48 nonché la giurisprudenza ivi citata).

27

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo sono stati conformi alla programmazione prevista, ma che ha effettuato uno scalo non programmato, non può essere considerato cancellato.

Sulle spese

28

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da soggetti diversi dalle parti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo sono stati conformi alla programmazione prevista, ma che ha effettuato uno scalo non programmato, non può essere considerato cancellato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco

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