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Document 62016CO0010

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2016.
Ignazio Messina & C. SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Commissione tributaria provinciale di Genova.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta.
Cause riunite C-10/16 – C-12/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:832

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

26 ottobre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta»

Nelle cause riunite da C‑10/16 a C‑12/16,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia), con ordinanze dell’11 dicembre 2015, pervenute in cancelleria il 7 gennaio 2016, nei procedimenti

Ignazio Messina & C. SpA

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C‑10/16),

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C‑11/16),

Autorità portuale di Genova (C‑12/16),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe, e C. Lycourgos, (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Ignazio Messina & C. SpA, da L. Cavagnaro e A. Torrazza, avvocati, e B. O’Connor, solicitor;

–        per la Commissione europea, da L. Malferrari e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 4055/86, del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU 1986, L 378, pag. 1).

2        Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra la Ignazio Messina & C. Spa (in prosieguo: la «Messina») e, rispettivamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Genova [Italia (causa C‑10/16)], l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (causa C‑11/16) nonché l’Autorità Portuale di Genova (causa C‑12/16) (in prosieguo, complessivamente: le «autorità competenti»), e relative al rigetto, da parte di quest’ultime, dell’istanza di rimborso della tassa di ancoraggio introdotta dalla Messina per gli anni dal 2009 al 2014.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», così dispone:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

4        L’articolo 1 del regolamento n. 4055/86 così recita:

«1.      La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi.

2.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione.

3.      Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58 e 62 del trattato sono applicabili ai settori disciplinati dal presente regolamento.

4.      Ai fini del presente regolamento, sono considerati “servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi”, se sono normalmente assicurati dietro compenso:

a)      i trasporti intracomunitari:

il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un altro Stato membro;

b)      i traffici con paesi terzi:

il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un paese terzo».

 Diritto italiano

5        L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 – Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GURI n. 180 del 5 agosto 2009; in prosieguo: il «decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009»), così dispone:

«Tassa di ancoraggio

1.      Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l’Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

a)      euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b)      euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

c)      euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all’estero.

2.      Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all’estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell’approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

3.      La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), è valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non è compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle “Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave”. La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell’approdo.

4.      Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5.      Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all’articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1988.

6.      La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.

7.      Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all’abbonamento.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        La Messina ha depositato, dinanzi al giudice del rinvio, tre ricorsi avverso i rispettivi provvedimenti delle autorità competenti di rigetto delle sue istanze di rimborso degli importi liquidati per gli anni dal 2009 al 2014 a titolo di tassa di ancoraggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009. A sostegno delle proprie istanze, la Messina ha invocato la non conformità del regolamento n. 4055/86 al diritto dell’Unione.

7        Alla luce di ciò, la Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate allo stesso modo in ciascuna delle cause riunite:

«1)      Se il regolamento [n. 4055/86], così come interpretato dalla Corte di [g]iustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009], che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;

2)      se il regolamento [n. 4055/86], così come interpretato dalla Corte di [g]iustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009] che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra-UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;

3)      se il regolamento [n. 4055/86], così come interpretato dalla Corte di [g]iustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009] che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;

4)      se il regolamento [n. 4055/86], così come interpretato dalla Corte di [g]iustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009] che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra-UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi».

 Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

8        In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

9        Nella presente causa si deve applicare tale disposizione.

10      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83, nonché ordinanze del 16 luglio 2015, Striani e a., C‑299/15, non pubblicata, EU:C:2015:519, punto 21, e dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 14).

11      I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 19). Tali requisiti sono d’altronde richiamati al punto 22 delle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1).

12      Pertanto, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, gli elementi d’informazione richiesti all’articolo 94, lettere da a) a c), del regolamento di procedura della Corte, ossia, in sostanza, il quadro di fatto e di diritto della controversia principale e un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui il giudice nazionale chiede l’interpretazione nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (v., in tal senso, in particolare, ordinanza del 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non pubblicata, EU:C:2013:763, punto 21, e sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 115).

13      Occorre sottolineare, a tal proposito, che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale servono non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili alle questioni formulate dal giudice del rinvio, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità resti garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate, accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio (v., in particolare, sentenze dell’11 giugno 2015, Base Company e Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, punto 48, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 20).

14      Orbene, si deve constatare che le informazioni fornite a tal fine nelle domande di pronuncia pregiudiziale in parola non rispettano i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

15      Così, innanzitutto, per quanto concerne il requisito di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio non effettua una sufficiente illustrazione dei fatti rilevanti.

16      Va rilevato a tal proposito come si evinca dalle questioni proposte che il giudice del rinvio chiede che la Corte esamini se le variazioni dell’importo della tassa di ancoraggio di cui al procedimento principale, in funzione della destinazione o della provenienza della nave, siano oggettivamente giustificate con riferimento al regolamento n. 4055/86.

17      E così, la seconda, la terza e la quarta questione pregiudiziale vertono esplicitamente tutte e tre sulla giustificazione della differenza dell’aliquota della tassa di ancoraggio a seconda che essa si applichi a navi la cui provenienza o destinazione sia uno Stato membro dell’Unione oppure a navi la cui provenienza o destinazione sia un paese terzo. Orbene, nonostante la questione della giustificazione di tale differenza sia al centro della controversia di cui al procedimento principale, le ordinanze di rinvio non contengono un’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti, come constatati dal giudice del rinvio, e neppure un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali le questioni sono fondate. Una siffatta illustrazione dei fatti sarebbe parimenti necessaria per rispondere utilmente alla prima questione, dato che la valutazione dell’eventuale contrasto tra il regolamento n. 4055/86 e la legislazione nazionale richiederebbe, in ogni caso, una valutazione della giustificazione di tale legislazione (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2002, Sea-Land Service e Nedlloyd Lijnen, C‑430/99 e C‑431/99, EU:C:2002:364, punti da 41 a 43, nonché del 14 novembre 2002, Geha Naftiliaki e a., C‑435/00, EU:C:2002:661, punto 24).

18      Si deve ricordare che, al citato punto 24 della sentenza del 14 novembre 2002, Geha Naftiliaki e a. (C‑435/00, EU:C:2002:661), la Corte ha dichiarato che l’articolo 1 del regolamento n. 4055/86 osta all’applicazione, in uno Stato membro, di dazi portuali differenti a seconda che si tratti di collegamenti interni o intracomunitari oppure di collegamenti tra uno Stato membro ed un paese terzo, qualora tale differenza non sia oggettivamente giustificata. Per quanto concerne i dazi portuali di cui alla causa che ha dato origine a detta sentenza, la Corte ha dichiarato, al punto 26 della stessa, che l’imposizione, ai passeggeri delle navi facenti scalo o aventi come destinazione finale un porto di un paese terzo, di dazi portuali differenti rispetto a quelli imposti ai passeggeri delle navi a destinazione di un porto nazionale o di porti di altri Stati membri, senza che vi sia una correlazione tra tale differenza ed il costo dei servizi portuali dei quali beneficiano dette categorie di passeggeri, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, contraria all’articolo 1 del regolamento n. 4055/86.

19      Peraltro, la Corte ha parimenti dichiarato che un sistema che prescriveva il pagamento di un tributo alle navi di alto mare con lunghezza superiore a 41 metri soddisfaceva il criterio di proporzionalità, purché vi fosse un’effettiva correlazione tra il costo del servizio di cui tali imbarcazioni beneficiano e l’importo di detto tributo (sentenza del 13 giugno 2002, Sea-Land Service e Nedlloyd Lijnen, C‑430/99 e C‑431/99, EU:C:2002:364, punto 43).

20      Le lacune delle ordinanze di rinvio in relazione all’illustrazione dei fatti non consentono alla Corte di procedere utilmente all’esame della giustificazione e della proporzionalità della tassa di ancoraggio di cui al procedimento principale. In particolare, per quanto concerne le «pubbliche funzioni autoritative» di cui si fa menzione nel testo delle questioni pregiudiziali e che potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito di un simile esame, il giudice del rinvio si limita ad indicare che, secondo le autorità competenti, tali funzioni fanno riferimento all’esistenza di «“motivi imperativi di interesse generale” derivanti dai diversi costi sopportati dalle strutture pubbliche dei porti in relazione ai traffici con i paesi terzi, rappresentate dalla tutela di interessi della collettività nazionale e comunitaria in materia doganale, di polizia di frontiera, di sanità e di controllo veterinario». A tal proposito, sebbene il controllo doganale, il controllo delle frontiere e la tutela della salute pubblica e animale costituiscano motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare i limiti alla libera prestazione dei servizi, solamente una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui si ritiene che tali obiettivi siano perseguiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009 consentirebbe alla Corte di verificare se ed in quale misura detto decreto sia atto e necessario a realizzare gli obiettivi d’interesse generale che esso persegue.

21      Inoltre, per quanto concerne il requisito, di cui all’articolo 94, lettera b) del regolamento di procedura della Corte, relativo alla menzione del contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, della giurisprudenza nazionale in materia, sebbene il giudice del rinvio citi, in allegato alle ordinanze di rinvio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009, il cui articolo 1 prevede l’imposizione della tassa di ancoraggio di cui al procedimento principale nonché le condizioni di applicazione dei diversi importi di detta tassa, tale presentazione del quadro di diritto appare lacunosa sotto diversi profili rispetto alle questioni poste.

22      Infatti, il giudice del rinvio non procede ad alcun esame della normativa nazionale in materia, che consenta di comprendere la portata, la logica e la coerenza del sistema di imposizione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009. A tal proposito, le ordinanze di rinvio non consentono né agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né alla Corte stessa di valutare la conformità di una simile tassa di ancoraggio rispetto al diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la sua portata, la sua logica e la sua coerenza.

23      Si deve in particolare rilevare che, sebbene si evinca dalle osservazioni scritte della Messina e della Commissione europea che, in conformità all’articolo 22 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, le autorità portuali avrebbero la facoltà di ridurre a zero o di aumentare fino al doppio gli importi della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, una simile disposizione non è menzionata nel contesto normativo ed il giudice del rinvio non fornisce a proposito della stessa alcun elemento informativo. Orbene, l’esame di una siffatta disposizione potrebbe incidere sulla conformità del principio di proporzionalità di una tassa di ancoraggio come quella di cui al procedimento principale.

24      Infine, quanto ai requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio non precisa in alcun modo le ragioni che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del regolamento n. 4055/86 né il collegamento che esso stabilisce tra questo regolamento e la normativa nazionale applicabile ai procedimenti principali.

25      Il contenuto delle questioni pregiudiziali non è in alcun modo esplicitato dal giudice del rinvio, e ciò costituisce un ulteriore elemento che impedisce alla Corte di esaminare utilmente la questione della giustificazione di una tassa di ancoraggio come quella disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009 riguardo al regolamento n. 4055/86.

26      Discende dall’insieme delle osservazioni che precedono che le domande di pronuncia pregiudiziale non hanno soddisfatto, in base ai requisiti indicati ai punti 11 e 12 della presente ordinanza, un livello di chiarezza e di precisione sufficiente per consentire alla Corte di statuire, assicurandosi al contempo che i governi degli Stati membri e le altre parti interessate possano utilmente fare uso della possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza del 16 luglio 2015, Striani e a., C‑299/15, non pubblicata, EU:C:2015:519, punto 37).

27      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che le domande di pronuncia pregiudiziale in parola sono manifestamente irricevibili.

 Sulle spese

28      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia), con ordinanze dell’11 dicembre 2015, sono manifestamente irricevibili.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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