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Document 62016CN0640

Causa C-640/16 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Greenpeace Energy eG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2016, causa T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commissione europea

GU C 38 del 6.2.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/19


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Greenpeace Energy eG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2016, causa T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commissione europea

(Causa C-640/16 P)

(2017/C 038/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Greenpeace Energy eG (rappresentanti: D. Fouquet, S. Michaels, J. Nysten, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2016 nella causa T-382/15, Greenpeace Energy eG, con effetto per la ricorrente;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione;

condannare la convenuta a sostenere in toto le spese processuali, comprese quelle legali e di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce i cinque motivi che seguono.

1.

Il Tribunale ritiene evidentemente che l’articolo 263, quarto comma, terza variante, TFUE presupponga una necessaria portata generale degli atti regolamentari impugnabili ai sensi della disposizione in parola. Tuttavia, un’interpretazione siffatta deve essere considerata viziata sotto il profilo giuridico proprio in considerazione del tenore letterale e della genesi della disposizione, segnatamente delle intenzioni del legislatore dell’Unione.

2.

Il Tribunale sembra considerare che il requisito dell’incidenza diretta, nel caso di atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione, consti di due criteri distinti, soggetti a un esame separato. Nella fattispecie, però, ciò deve essere negato giacché, da un lato, non risultano necessarie ulteriori misure di esecuzione ai sensi della disposizione in questione, né da parte del Regno Unito, né da parte della Commissione europea e, dall’altro, la concessione dell’aiuto determina un impatto immediato sul mercato, nel senso di effetti concorrenziali immediati per la ricorrente.

3.

Il Tribunale contesta l’argomento insufficiente della ricorrente per quanto riguarda la sua incidenza diretta e individuale. In tal modo, tuttavia, esso misconosce l’informazione fornita o, quantomeno, la reputa insufficiente.

4.

Il Tribunale sembra ritenere che la possibile individualizzazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda variante, TFUE, debba essere respinta, conformemente alla giurisprudenza Plaumann, già per il solo fatto che possono esservi altre imprese interessate, alla stregua della ricorrente, dagli effetti concorrenziali scaturenti dalla concessione dell’aiuto. Alla luce della giurisprudenza, segnatamente nella causa C-309/89 Codorniu, ciò appare tuttavia come un’interpretazione giuridicamente errata e per di più restrittiva. La ricorrente rimanda altresì alle sue osservazioni di natura fattuale contenute nell’atto di ricorso, che evidenziano una sufficiente possibile individualizzazione; sarebbe tuttavia evidente che il Tribunale non le ha considerate o le ha valutate in modo insufficiente.

5.

Il Tribunale sembra partire dal presupposto che i giudici nazionali possano accordare una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione della Commissione concernente la concessione di un aiuto. Ciò significherebbe che, obbligando gli Stati membri a stabilire rimedi giurisdizionali adeguati (articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE), il legislatore dell’Unione ha inteso affidare ai giudici nazionali la verifica di singoli atti delle istituzioni dell’Unione, quali ad esempio la Commissione europea. Questa tesi però non può essere sostenuta e deve essere pertanto considerata giuridicamente errata, alla luce tanto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sugli atti dell’Unione e sui rimedi giurisdizionali esistenti quanto, segnatamente, della ripartizione di competenze tra i giudici nazionali e la Commissione europea nel diritto in materia di aiuti di Stato.


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