Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0623

    Causa C-623/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/17


    Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

    (Causa C-623/16 P)

    (2017/C 038/22)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana

    Conclusioni

    Annullare la sentenza impugnata nella misura in cui dichiara il ricorso di primo grado ricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;

    Dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, seconda e ultima parte di frase, TFUE e di conseguenza respingerlo integralmente;

    Ordinare che la Scuola Elementare Montessori si faccia carico delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale che nel corso della presente causa.

    Motivi e principali argomenti

    Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre parti, la Commissione denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, per avere il Tribunale giudicato ricevibile il ricorso della ricorrente in primo grado sulla base di tale disposizione. In particolare, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere ritenuto che l’atto impugnato si configurasse come atto regolamentare, che riguardasse direttamente la ricorrente in primo grado e che non comportasse misure di esecuzione nei confronti della ricorrente stessa.


    Top