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Document 62016CN0369

Causa C-369/16 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea

GU C 371 del 10.10.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/2


Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea

(Causa C-369/16 P)

(2016/C 371/02)

Lingua processuale:l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, T. Joyce, agenti, P. McGarry, Senior Counsel)

Altre parti nel procedimento: Aughinish Alumina Ltd, Commissione Europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza;

annullare la decisione (1);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’Irlanda deduce quattro motivi di appello:

a)

La sentenza del Tribunale è viziata da un errore di diritto, nella parte in cui ha dichiarato che l’Irlanda e l’Aughinish Alumina Ltd non hanno applicato e/o non si sono avvalse del principio della certezza del diritto, nonostante il ritardo inescusabile da parte della Commissione nell’adottare la decisione impugnata.

b)

Il Tribunale è incorso un errore di diritto nel dichiarare che non ricorreva era alcuna violazione del principio del legittimo affidamento, sebbene abbia constatato che il ritardo della Commissione nell’indagine fosse ingiustificato e inescusabile.

c)

Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che l’aiuto in questione «costituisse un regime di aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2); inoltre, il Tribunale è incorso un errore nel considerare che il cd. «periodo limite» (termine di prescrizione) di cui all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 decorresse a partire dalla data di importazione degli oli minerali da parte dell’Aughinish Alumia Ltd.

d)

Il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutare di accogliere la domanda sulla base del fatto che tale aiuto poteva essere definito come aiuto preesistente all’adesione.


(1)  2006/323/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente [notificata con il numero C(2005) 4436] (GU L 119, pag. 12).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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