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Document 62016CN0369
Case C-369/16 P: Appeal brought on 5 July 2016 by Ireland against the judgment of the General Court (First Chamber, Extended Composition) delivered on 22 April 2016 in joined cases T-50/06 RENV II and T-69/06 RENV II: Aughinish Alumina Ltd v European Commission
Causa C-369/16 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea
Causa C-369/16 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea
GU C 371 del 10.10.2016, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/2 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea
(Causa C-369/16 P)
(2016/C 371/02)
Lingua processuale:l'inglese
Parti
Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, T. Joyce, agenti, P. McGarry, Senior Counsel)
Altre parti nel procedimento: Aughinish Alumina Ltd, Commissione Europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza; |
— |
annullare la decisione (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L’Irlanda deduce quattro motivi di appello:
a) |
La sentenza del Tribunale è viziata da un errore di diritto, nella parte in cui ha dichiarato che l’Irlanda e l’Aughinish Alumina Ltd non hanno applicato e/o non si sono avvalse del principio della certezza del diritto, nonostante il ritardo inescusabile da parte della Commissione nell’adottare la decisione impugnata. |
b) |
Il Tribunale è incorso un errore di diritto nel dichiarare che non ricorreva era alcuna violazione del principio del legittimo affidamento, sebbene abbia constatato che il ritardo della Commissione nell’indagine fosse ingiustificato e inescusabile. |
c) |
Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che l’aiuto in questione «costituisse un regime di aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2); inoltre, il Tribunale è incorso un errore nel considerare che il cd. «periodo limite» (termine di prescrizione) di cui all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 decorresse a partire dalla data di importazione degli oli minerali da parte dell’Aughinish Alumia Ltd. |
d) |
Il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutare di accogliere la domanda sulla base del fatto che tale aiuto poteva essere definito come aiuto preesistente all’adesione. |
(1) 2006/323/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente [notificata con il numero C(2005) 4436] (GU L 119, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).