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Document 62016CN0283

    Causa C-283/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) il 23 maggio 2016 — M.S./P.S.

    GU C 279 del 1.8.2016, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) il 23 maggio 2016 — M.S./P.S.

    (Causa C-283/16)

    (2016/C 279/27)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

    Parti

    Ricorrente: M.S.

    Convenuto: P.S.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, nel caso in cui un creditore di alimenti intenda ottenere che sia data esecuzione in uno Stato membro a un titolo esecutivo ottenuto in un diverso Stato membro, il capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 (1) (regolamento in materia di obbligazioni alimentari) gli riconosca il diritto di presentare la domanda di esecuzione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il capo IV del regolamento in materia di obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che ciascuno Stato membro è obbligato a prevedere una procedura o un meccanismo che garantisca il riconoscimento del diritto.


    (1)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1).


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