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Document 62016CN0261

Causa C-261/16 P: Impugnazione proposta il 10 maggio 2016 da Kühne + Nagel International AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-254/12, Kühne + Nagel International AG e a./Commissione europea

GU C 251 del 11.7.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/18


Impugnazione proposta il 10 maggio 2016 da Kühne + Nagel International AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-254/12, Kühne + Nagel International AG e a./Commissione europea

(Causa C-261/16 P)

(2016/C 251/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz e C. Klöppner, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia,

annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-254/12,

annullare gli articoli 1, paragrafi 1 e 2, 2 e 3 della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, C (2012) 1959 def., caso COMP/39462 – Servizi di spedizione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4 TFUE, nella parte in cui questa riguarda le ricorrenti;

annullare o ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti nella predetta decisione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione:

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto partendo dal presupposto che le pratiche relative ai NES e agli AMS violino l’articolo 101 TFUE. L’articolo 101 TFUE non è applicabile a tali pratiche, poiché esse non sono atte a pregiudicare il commercio tra gli Stati.

In secondo luogo, il calcolo delle ammende inflitte alle ricorrenti è viziato da un errore di diritto. Sono state rilevate pratiche contrarie al diritto delle intese in relazione ad alcune tasse («fees» o «surcharges»). Il Tribunale avrebbe dovuto a tal riguardo calcolare la sanzione da applicare soltanto sulla base del volume di affari ricavato con la relativa tassa. Il Tribunale ha omesso di considerare che la Commissione tenendo conto di volumi d’affari aggiuntivi (in particolare il tasso di nolo) nella determinazione dell’ammenda ha violato il punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende. Il Tribunale, basandosi implicitamente sul medesimo metodo anche nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha esso stesso esercitato erroneamente tale competenza.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. K+N non lavora – a differenza degli altri vettori – secondo un modello di consolidamento, bensì si comporta, da un punto di vista economico, come un classico intermediario in più del 90 % delle operazioni. In ragione delle significative differenze nel modello aziendale il Tribunale avrebbe dovuto adottare un approccio differenziato e non avrebbe dovuto trattare situazioni uguali in maniera diversa. Il Tribunale avrebbe dovuto in particolare annullare la determinazione delle ammende della Commissione e fissare un’ammenda nei confronti delle ricorrenti sulla base del volume d’affari generato dai relativi «fees» o «surcharges».

In quarto luogo, le ammende inflitte dal Tribunale sono gravemente sproporzionate. Le ammende confermate dal Tribunale sono manifestamente eccessive e non sono neppure giustificate da ragioni di deterrenza.

In quinto luogo, il Tribunale non ha rispettato la Air Transport Exemption ed è, pertanto, erroneamente partito dal presupposto dell’applicabilità dell’articolo 101 TFUE in relazione ai NES e agli AMS.


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