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Document 62016CN0231
Case C-231/16: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Hamburg (Germany) lodged on 25 April 2016 — Merck KGaA v Merck & Co. Inc. and Others
Causa C-231/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 25 aprile 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e a.
Causa C-231/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 25 aprile 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e a.
GU C 279 del 1.8.2016, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 25 aprile 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e a.
(Causa C-231/16)
(2016/C 279/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Merck KGaA
Convenute: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «stessi fatti» di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (1), debba essere interpretata nel senso che soddisfano tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l’utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio, in relazione alla quale sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell’Unione europea e l’altro per una violazione di un marchio nazionale. |
2) |
Se la nozione di «stessi fatti» di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che soddisfano rispettivamente tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l’utilizzo, in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione, in Internet, sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com», di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta — con riferimento, rispettivamente, al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» — con il medesimo «user name», in relazione ai quali sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell’Unione europea e l’altro per una violazione di un marchio nazionale. |
3) |
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito» nell’ambito di un’«azione per contraffazione» per violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio, dinanzi al quale — a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea — sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba in base all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea e nella misura in cui sussiste una duplice identità — dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per «primo» a fronte della violazione — commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio — di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito», o se il «tribunale successivamente adito» debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l’insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro. |
4) |
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito» nell’ambito di un’«azione per contraffazione» per violazione di un marchio dell’Unione europea mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione, in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com», di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta — con riferimento, rispettivamente, al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» — con il medesimo «user name», dinanzi al quale — a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea — sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba in base all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea e nella misura in cui sussiste una duplice identità dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per «primo» a fronte della violazione — commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (rispettivamente con riguardo al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com») sotto il medesimo «user name» — di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito», o se il «tribunale successivamente adito» debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l’insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro. |
5) |
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un’azione per contraffazione proposta — a fronte della violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile allo stesso modo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio — dinanzi al «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito», dinanzi al quale in un primo momento — a norma degli articoli 97 paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea — erano stati azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta — rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per «primo» per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione sotto lo stesso dominio) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito» a una dichiarazione di incompetenza del «tribunale successivamente adito» ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea nella misura in cui sussiste una duplice identità. |
6) |
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un’azione per contraffazione proposta — a fronte della violazione di un marchio dell’Unione europea commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (con riferimento rispettivamente al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com») sotto il medesimo «user name» — dinanzi al «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito», dinanzi al quale — a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea — erano stati in un primo momento azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta — rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per «primo» per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l’Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta con riferimento rispettivamente al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» sotto il medesimo «user name») di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito» a una dichiarazione di incompetenza del «tribunale successivamente adito» ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea nella misura in cui sussiste una duplice identità. |
7) |
Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che dalla sua formulazione «quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici» consegue, in presenza di un’identità tra marchi, un’incompetenza del «tribunale successivamente adito» solo nella misura in cui il marchio dell’Unione europea e il rispettivo marchio nazionale sono registrati per prodotti e/o servizi identici o se il «tribunale successivamente adito» sia in toto incompetente anche quando il marchio dell’Unione europea azionato dinanzi a tale giudice è tutelato anche per altri prodotti e/o servizi — non tutelati dall’altro marchio (nazionale) — rispetto ai quali può essere presa in considerazione un’identità o somiglianza dei fatti contestati. |