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Document 62016CN0126

    Causa C-126/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV

    GU C 165 del 10.5.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 165/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV

    (Causa C-126/16)

    (2016/C 165/12)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Midden-Nederland

    Parti

    Ricorrenti: Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV), Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk,

    Resistente: Smallsteps BV

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la procedura fallimentare olandese, in caso di trasferimento dell’impresa fallita nella quale il fallimento è stato preceduto da un pre-pack controllato da un giudice, esplicitamente mirante alla sopravvivenza (di parti) dell’impresa, sia compatibile con l’obiettivo e la portata della direttiva 2001/23/CE (1) e se in questa ottica l’articolo 7:666, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice civile olandese sia (ancora) conforme alla direttiva.

    2)

    Se la direttiva 2001/23/CE sia applicabile nel caso in cui un c.d. «curatore designato» («beoogd curator») nominato dal giudice già prima dell’apertura del fallimento si informi della situazione del debitore ed esamini le possibilità di un’eventuale ripresa delle attività dell’impresa ad opera di un terzo e si prepari inoltre a trattative da svolgere subito dopo il fallimento per realizzare detta ripresa mediante una transazione di attivi nella quale l’impresa del debitore, o una sua parte, viene ceduta alla data del fallimento o subito dopo e le attività vengono riprese in tutto o in parte senza (quasi) soluzione di continuità.

    3)

    Se al riguardo faccia differenza se la prosecuzione dell’impresa sia lo scopo primario del pre-pack, oppure se il curatore (designato) con il pre-pack e con la vendita degli attivi in forma di un «going concern» subito dopo il fallimento intenda in primo luogo ottenere una massimizzazione degli introiti per l’insieme dei creditori oppure, nell’ambito del pre-pack, sia stato raggiunto un accordo prima del fallimento per la cessione degli attivi (prosecuzione delle attività dell’impresa) la cui attuazione viene formalizzata e/o effettuata dopo il fallimento. E come ciò debba essere valutato se vengono perseguite sia la prosecuzione delle attività dell’impresa sia la massimizzazione degli introiti.

    4)

    Se, ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23/CE e dell’articolo 7:662 e seguenti del codice civile olandese, da essa derivanti, la data del trasferimento dell’impresa, nell’ambito di un pre-pack precedente il fallimento dell’impresa, sia determinata dall’accordo concreto di trasferimento dell’impresa precedente il fallimento o se tale data sia determinata dal momento in cui la qualità di imprenditore che gestisce l’ente di cui trattasi è trasferita di fatto dal dante causa all’avente causa.


    (1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).


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