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Document 62016CN0081

    Causa C-81/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-461/13, Spagna/Commissione

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/21


    Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-461/13, Spagna/Commissione

    (Causa C-81/16 P)

    (2016/C 118/22)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 nella causa T-461/13, Spagna/Commissione,

    annullare la decisione 2014/489/UE (1) della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha),

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Errore di diritto relativo al controllo degli Stati membri quanto alla definizione e all’applicazione di un servizio di interesse economico generale. Per quanto riguarda il primo criterio fissato nella sentenza Altmark (2), il Tribunale ha rifiutato di verificare se la Commissione aveva esaminato o meno tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della definizione di un servizio pubblico. Del pari, il Tribunale ha omesso di verificare se la Commissione aveva esaminato o meno tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione del rispetto del quarto requisito fissato nella sentenza Altmark. In tal modo, il Tribunale ha violato il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro per organizzare il suo servizio pubblico.

    Errore di diritto relativo al controllo giurisdizionale della compatibilità dell’aiuto di Stato. In primo luogo, il Tribunale ha omesso di controllare l’esattezza dei fatti sui quali la Commissione ha fondato la sua analisi. In tal modo, la sentenza non ha compiuto il controllo di affidabilità, di coerenza e di pertinenza dei dati utilizzati dalla Commissione. Infine, il Tribunale non ha controllato la validità delle conclusioni della Commissione.


    (1)  GU 2014, L 217, pag. 52.

    (2)  EU:C:2003:415.


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