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Document 62016CN0078

    Causa C-78/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Giovanni Pesce e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile e a.

    GU C 156 del 2.5.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 156/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Giovanni Pesce e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile e a.

    (Causa C-78/16)

    (2016/C 156/34)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Giovanni Pesce, Cosima Tomaselli, Angela Tomaselli

    Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato OCDPC n. 225/2015, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Puglia

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE (1), come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto dagli articoli 11, paragrafo 3, 13 quater, paragrafo 7, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, nonché i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/789/UE (2), come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella parte in cui impone di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e contestualmente prevede che lo Stato membro, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, trattamenti che possono includere, se del caso, la rimozione di piante;

    2)

    Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE, come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto all’articolo 16, paragrafo 1, con la locuzione «misure necessarie per l’eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi», osti all’applicazione dell’art. 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea 2015/789/UE, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m. attorno alle piante esaminate e risultate infette;

    3)

    Dica la Corte se l’art. 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2000/29/CE e i principi di proporzionalità, logicità e giusto procedimento ostino ad un’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — nel senso che la misura di eradicazione di cui al paragrafo 2 possa essere imposta prima e indipendentemente dalla preventiva applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 6;

    4)

    Dica la Corte se i principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove impone misure di eradicazione delle piante ospiti, nel raggio di m 100 attorno alle piante risultate infette dall’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)», senza adeguato supporto scientifico che attesti con certezza il rapporto causale tra la presenza dell’organismo e il disseccamento delle piante ritenute infette;

    5)

    Dica la Corte se l’art. 296, comma 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di Nizza, ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m attorno alle piante esaminate e risultate infette, in quanto è privo di idonea motivazione;

    6)

    Dica la Corte se i principi di adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementata nell’ordinamento italiano dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — che prevede misure di rimozione di piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, di piante notoriamente infette dall’organismo specificato e di piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)» o sospettate di essere infette da tale organismo, senza prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell’organismo in questione.


    (1)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36).


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