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Document 62016CJ0641

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017.
Tünkers France e Tünkers Maschinenbau GmbH contro Expert France.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Giudice competente – Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza – Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa.
Causa C-641/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:847

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 novembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Giudice competente – Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza – Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa»

Nella causa C‑641/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 29 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2016, nel procedimento

Tünkers France,

Tünkers Maschinenbau GmbH

contro

Expert France,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Tünkers Maschinenbau GmbH e la Tünkers France, da J.‑J. Gatineau e C. Fattaccini, avocats;

per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier ed E. Armoet, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Tünkers France (in prosieguo: la «TF») e la Tünkers Maschinenbau GmbH (in prosieguo: la «TM») alla Expert France, in merito ad un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale proposta da quest’ultima società contro la TM e la TF.

Contesto normativo

Regolamento n. 1346/2000

3

I considerando 4, 6 e 7 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(4)

È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(…)

(6)

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(7)

Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento è redatto nei seguenti termini:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

Regolamento (CE) n. 44/2001

5

I considerando 7 e 19 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), enunciano quanto segue:

«(7)

Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(…)

(19)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

6

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001 stabilisce quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b)

i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c)

la sicurezza sociale;

d)

l’arbitrato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

La Expert Maschinenbau GmbH, società di diritto tedesco, esercitava un’attività di fabbricazione di materiali per l’industria automobilistica, la cui distribuzione in Francia era affidata in esclusiva alla Expert France.

8

Il 14 luglio 2006 l’Amtsgericht Darmstadt (Pretura di Darmstadt, Germania) ha aperto una procedura di insolvenza nei confronti della Expert Maschinenbau ed ha nominato un amministratore giudiziario.

9

Il 13 settembre 2006 l’amministratore giudiziario ha concluso un accordo provvisorio di cessione con la TM, il quale prevedeva l’acquisto, da parte di quest’ultima, di un ramo di attività della Expert Maschinenbau. Il 22 settembre 2006 l’amministratore giudiziario ha ceduto il suddetto settore di attività alla Wetzel Fahrzeugbau GmbH, società di diritto tedesco e controllata della TM.

10

Con lettere in data 19 settembre 2006 nonché 24 e 27 ottobre 2006, la TM ha invitato i clienti della Expert France, presso i quali essa si presentava come la cessionaria della Expert Maschinenbau, a rivolgersi ormai ad essa per effettuare i loro ordinativi.

11

Ritenendo che tale iniziativa costituisse una concorrenza sleale, la Expert France, in data 25 febbraio 2013, ha convenuto la TM e la TF dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia), proponendo nei loro confronti un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale.

12

La TM e la TF hanno contestato la competenza di tale tribunale sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, affermando che la controversia ricadeva sotto la competenza dell’Amtsgericht Darmstadt (Pretura di Darmstadt) in quanto giudice che aveva aperto la procedura di insolvenza nei confronti della Expert Maschinenbau.

13

Il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) ha respinto l’eccezione di incompetenza con una sentenza in data 8 novembre 2013, confermata da una sentenza della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) del 19 giugno 2014. La TM e la TF hanno proposto avverso tale sentenza un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Dette società sostengono che il giudice competente a conoscere di un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale, laddove tale azione scaturisce direttamente dalla procedura di insolvenza, è il giudice che ha aperto tale procedura.

14

In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dei dubbi quanto alla portata della competenza internazionale del giudice che ha aperto la procedura di insolvenza, quale prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, e si interroga più in particolare sulla questione se l’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale instaurata dalla controllata di una società in situazione di insolvenza possa essere considerata come un’azione che scaturisce direttamente dalla procedura di insolvenza e che è strettamente connessa a quest’ultima.

15

Date tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che spetta esclusivamente al tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza la competenza a conoscere dell’azione di responsabilità con la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nel contesto di detta procedura di essersi presentato indebitamente come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva degli articoli fabbricati dal debitore».

Sulla questione pregiudiziale

16

La risposta al quesito pregiudiziale impone di stabilire la portata della competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, nella misura in cui l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001, che si applica in materia civile e commerciale, esclude dal proprio ambito di applicazione «i fallimenti, i concordati e le procedure affini».

17

A questo proposito, occorre ricordare che, basandosi in particolare sulle relazioni di accompagnamento alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), testo al quale si è sostituito il regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo regolamento e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche stabilite da tali testi nonché qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo, in quanto rientranti tra «i fallimenti, i concordati e le procedure affini», ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. All’inverso, le azioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 ricadono in quello del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21).

18

La Corte ha altresì rilevato che, come indicato in particolare dal considerando 7 del regolamento n. 44/2001, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata di accogliere una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, e dunque di prevedere un ambito di applicazione ampio di quest’ultimo. Al contrario, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, conformemente al suo considerando 6, non dev’essere oggetto di un’interpretazione ampia (sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 22).

19

In applicazione di tali principi, la Corte ha statuito che solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono a questa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 23).

20

Orbene, questo stesso criterio viene ripreso nel considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 al fine di delimitare l’oggetto di quest’ultimo. Infatti, secondo detto considerando, tale regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinino le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per l’adozione di decisioni che «scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse».

21

In tale contesto, occorre stabilire, alla luce delle considerazioni che precedono, se un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale, come quella di cui al procedimento principale, soddisfi tale duplice criterio.

22

Per quanto riguarda il primo criterio, occorre ricordare che, per stabilire se un’azione scaturisca direttamente da una procedura di insolvenza, l’elemento determinante indicato dalla Corte per identificare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa. Secondo tale approccio, occorre verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale base dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 27).

23

Nel caso di specie, risulta dalle constatazioni del giudice del rinvio che l’azione nel procedimento principale mira a chiamare in causa la responsabilità della TM e della TF – là dove la TM è cessionaria di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza – per avere esse asseritamente commesso atti di concorrenza sleale ai danni della Expert France. Nell’ambito di tale azione, la Expert France contesta non già la validità della cessione effettuata nell’ambito della procedura di insolvenza aperta dall’Amtsgericht Darmstadt (Pretura di Darmstadt), bensì il fatto che la TM, avendo contattato i clienti della Expert France e avendoli invitati a rivolgersi direttamente ad essa per effettuare i loro ordinativi, avrebbe tentato di appropriarsi della sua clientela, pregiudicando i suoi interessi.

24

Vero è che, nella sentenza del 2 luglio 2009, SCT Industri (C‑111/08, EU:C:2009:419, punto 33), la Corte ha statuito che un’azione volta a contestare una cessione di quote societarie effettuata nell’ambito di una procedura di insolvenza rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

25

Tuttavia, a differenza della causa definita da quella sentenza, nella quale si contestava al curatore che aveva ceduto le quote societarie di non aver fatto uso di una prerogativa ad esso specificamente riconosciuta da disposizioni di diritto nazionale disciplinanti le procedure concorsuali, la controversia oggetto dell’odierno procedimento principale si riferisce al comportamento adottato dal solo cessionario.

26

Inoltre, la Expert France ha agito esclusivamente ai fini della difesa dei propri interessi e non per difendere quelli dei creditori in tale procedura di insolvenza. Infine, l’azione suddetta è diretta contro la TM e la TF, la cui condotta obbedisce a norme diverse da quelle applicabili nell’ambito di una procedura di insolvenza. Così, le eventuali conseguenze di un’azione siffatta non possono influire in alcun modo sulla procedura di insolvenza.

27

Pertanto, è giocoforza constatare che l’esercizio di un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale come quella di cui al procedimento principale avviene in forma distinta e che essa non trova il proprio fondamento in norme specifiche delle procedure di insolvenza.

28

Quanto al secondo criterio, menzionato al punto 20 della presente sentenza, una costante giurisprudenza della Corte afferma che è l’intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza l’elemento determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 2 luglio 2009, SCT Industri, C‑111/08, EU:C:2009:419, punto 25).

29

Invero, nel procedimento principale, l’azione di responsabilità è diretta contro la TM, cessionaria di un ramo di attività nell’ambito di una procedura di insolvenza. Tuttavia, il diritto acquisito, una volta entrato nel patrimonio del cessionario, non può mantenere un nesso diretto con l’insolvenza del debitore in qualsiasi circostanza.

30

In tale contesto, anche se l’esistenza di un nesso tra l’azione di cui al procedimento principale e la procedura di insolvenza cui è stata sottoposta la Expert Maschinenbau non può essere contestata, tale nesso non risulta né sufficientemente diretto né sufficientemente stretto perché venga escluso il regolamento n. 44/2001 e sia di conseguenza applicabile il regolamento n. 1346/2000.

31

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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