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Document 62016CJ0554

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 giugno 2018.
    EP Agrarhandel GmbH contro Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Sostegno agli agricoltori – Premi per vacca nutrice – Articolo 117, secondo comma – Comunicazione di informazioni – Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE – Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna – Articolo 2, paragrafo 4 – Termine per la notifica del trasferimento – Calcolo – Notifiche tardive – Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi – Presupposto – Presa in considerazione del termine di spedizione.
    Causa C-554/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:406

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    7 giugno 2018 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Sostegno agli agricoltori – Premi per vacca nutrice – Articolo 117, secondo comma – Comunicazione di informazioni – Decisione 2001/672/CE come modificata dalla decisione 2010/300/UE – Trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna – Articolo 2, paragrafo 4 – Termine per la notifica del trasferimento – Calcolo – Notifiche tardive – Ammissibilità al beneficio del pagamento dei premi – Presupposto – Presa in considerazione del termine di spedizione»

    Nella causa C‑554/16,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 10 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2016, nel procedimento

    EP Agrarhandel GmbH

    contro

    Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e A. Sauka, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), nonché dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU 2001, L 235, pag. 23), come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010 (GU 2010, L 127, pag. 19) (in prosieguo: la «decisione 2001/672»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la EP Agrarhandel GmbH e il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque; in prosieguo: il «Ministro dell’Agricoltura») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere alla EP Agrarhandel un premio per vacca nutrice per talune vacche in conseguenza della tardiva notifica del loro trasferimento al pascolo estivo.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento (CE) n. 1760/2000

    3

    I considerando da 4 a 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1) stabiliscono quanto segue:

    «(4)

    Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto.

    (5)

    A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall’altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.

    (6)

    Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

    (7)

    Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.

    (…)

    (14)

    Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l’identità dell’animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [GU 1997, L 109, pag. 1], che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati».

    4

    L’articolo 3 di tale regolamento prevede quanto segue:

    «Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:

    a)

    marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali;

    b)

    basi di dati informatizzate;

    c)

    passaporti per gli animali;

    d)

    registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

    La Commissione e l’autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente titolo. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutte le parti interessate, tra cui le associazioni di consumatori interessate riconosciute dallo Stato membro, abbiano accesso a tali dati, a condizione che siano assicurate la necessaria riservatezza e la protezione dei dati ai sensi del diritto nazionale».

    5

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento:

    «Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:

    tiene un registro aggiornato,

    non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all’autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».

    Il regolamento n. 73/2009

    6

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 così prevede:

    «Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6.

    (…)».

    7

    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento:

    «Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell’applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24.

    (…)».

    8

    L’articolo 111, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento stabilisce quanto segue:

    «1.   L’agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (“premio per vacca nutrice”). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

    2.   Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

    a)

    che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

    La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall’azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

    b)

    che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 [del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento “unico OCM”) (GU 2007, L 299, pag. 1)] è inferiore o pari a 120000 kg.

    Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l’agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60% e un numero di giovenche non superiore al 40% del numero per il quale è stato richiesto il premio.

    Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma del primo comma, lettere a) e b), l’appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell’azienda il 31 marzo dell’anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media».

    9

    L’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 così dispone:

    «Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento».

    10

    A norma dell’allegato II, relativo ai criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5, punto A, riguardante la sanità pubblica e la salute degli animali, punto 7, sono previste l’identificazione e la registrazione degli animali, con rinvio agli articoli 4 e 7 del regolamento n. 1760/2000.

    Il regolamento (CE) n. 1121/2009

    11

    L’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (GU 2009, L 316, pag. 27) prevede quanto segue:

    «Il semestre di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda».

    Il regolamento (CE) n. 1122/2009

    12

    L’articolo 2, punto 24, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65) contiene la seguente definizione:

    «“animale accertato”: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti».

    13

    L’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

    «1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 75, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

    Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente a norma degli articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione.

    In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile».

    14

    Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento n. 1122/2009:

    «Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

    b)

    se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

    In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’articolo 21».

    15

    L’articolo 65, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

    «Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore avrebbe diritto nell’ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali».

    La decisione 2001/672

    16

    L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nel suo testo originario, così prevedeva:

    «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

    La decisione 2010/300

    17

    I considerando 5 e 6 della decisione 2010/300 enunciano quanto segue:

    «(5)

    A determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672/CE[, nel suo testo originario,] devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità.

    (6)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/672/CE».

    18

    Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nel suo testo originario, è stato modificato come segue:

    «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

    Diritto austriaco

    19

    La sezione 3 della Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune) (BGBl. II n. 491/2009), intitolato «Premio per vacca nutrice e per vacca da latte», prevede quanto segue:

    «Domanda

    § 12. Le informazioni della banca dati elettronica dei bovini sulla detenzione delle vacche nutrici e delle giovenche sono considerate quale domanda di premio per vacca nutrice presentata dall’agricoltore.

    Disposizioni comuni

    § 13. (1) Si considera quale richiedente l’agricoltore che, alla data del 1o gennaio, del 16 marzo o del 10 aprile [dell’anno considerato], detenga le vacche nutrici, le giovenche o le vacche da latte ammissibili al premio e per la cui azienda sia stata presentata una domanda unica per l’anno considerato.

    (…)».

    20

    L’articolo 6 della Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und über die Registrierung von Rindern (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini) (BGBl. II n. 201/2008 nella versione del BGBl. II n. 66/2010), rubricato «Notifiche dell’azienda allevatrice», così dispone:

    «(1)   Entro sette giorni devono essere notificati:

    1.

    (…) i trasferimenti degli animali nell’ambito dell’impresa o al di fuori di essa (…).

    (…)

    3.   i trasferimenti all’alpeggio/pascolo se comportano che i bovini di aziende allevatrici diverse si mescolino tra di loro.

    4.   i trasferimenti all’alpeggio/pascolo in un altro comune in presenza di numeri identificativi autonomi per gli alpeggi/pascoli.

    (…)

    (5)   La notifica dell’alpeggio/pascolo deve essere effettuata utilizzando un formulario predisposto dall’AMA [(Agrarmarkt Austria)] e presentata all’AMA a mezzo posta oppure online. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, le altre notifiche ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere effettuate all’AMA telefonicamente, per iscritto oppure online.

    (6)   Ai fini del rispetto del termine fa fede la ricezione».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    21

    Con decisione del 28 marzo 2012, il Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria (organismo liquidatore) ha concesso alla EP Agrarhandel, per l’anno civile 2011, premi per bovini per complessivi EUR 398,80. Tuttavia, esso ha rifiutato di corrispondere, per lo stesso anno, premi per determinati bovini.

    22

    La EP Agrarhandel ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Ministro dell’Agricoltura. Con decisione del 6 dicembre 2013, quest’ultimo ha respinto il ricorso in base al rilievo che, in caso di notifica omessa, erronea o tardiva alla banca dati dei bovini delle informazioni rilevanti ai fini della concessione dei premi, l’animale non può essere considerato un «animale accertato» ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento n. 1122/2009, con esclusione della concessione del premio qualora la notifica tardiva non pervenga prima dell’inizio del periodo di detenzione.

    23

    Il Ministro dell’Agricoltura ricorda che la notifica relativa alle 37 vacche e alle 6 giovenche in questione non è stata ricevuta entro il termine di quindici giorni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, con la conseguenza che il premio per vacca nutrice non poteva essere accordato per questi animali, a prescindere dal numero di giorni necessari per il recapito a mezzo posta. Infatti, il trasferimento di detti animali è avvenuto il 17 giugno 2011 e la notifica è stata ricevuta dall’autorità competente il 7 luglio 2011.

    24

    Avverso tale decisione, la EP Agrarhandel ha presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio. La ricorrente ha fatto valere che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 non fa riferimento alla «ricezione» della notifica dei movimenti di bovini destinati al pascolo e che la consegna della notifica all’ufficio postale è stata effettuata l’ultimo giorno del termine di quindici giorni previsto da tale disposizione ed è stata, quindi, tempestiva.

    25

    Essa ritiene che se, per contro, si dovesse considerare non rispettato il termine in questione, la sanzione applicata, vale a dire la perdita dei premi per le vacche e le giovenche interessate, per la sola ragione che la notifica, peraltro corretta nel contenuto, è stata ricevuta con qualche giorno di ritardo a causa dei maggiori tempi necessari per il recapito a mezzo posta, sarebbe contraria al principio di proporzionalità.

    26

    In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione [2001/672] osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del [regolamento del Ministro dell’Agricoltura sull’identificazione e la registrazione dei bovini], che, ai fini del rispetto di tutti i termini indicati nella disposizione medesima – e quindi anche di quello per la notifica del trasferimento al pascolo estivo –, consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione.

    2)

    Quali effetti produca l’articolo 117, secondo comma, del regolamento [n. 73/2009] sull’ammissibilità al premio di bovini il cui trasferimento al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione [2001/672].

    3)

    Se la tardiva notifica del trasferimento al pascolo estivo ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 – sempreché non produca la decadenza dal beneficio del premio – implichi l’applicabilità di relative sanzioni».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    27

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica del trasferimento al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della notifica.

    28

    In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 prevede il beneficio di un premio denominato «premio per vacca nutrice», per ciascun agricoltore che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 di tale articolo 111.

    29

    Ai sensi dell’articolo 117 del suddetto regolamento, per beneficiare di tale premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente al regolamento n. 1760/2000.

    30

    Per quanto riguarda, in particolare, la registrazione dei bovini, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 dispone che ogni detentore di animali «comunica all’autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».

    31

    La decisione 2001/672 prevede, all’articolo 2, paragrafo 4, che le informazioni che devono figurare nell’elenco dei bovini oggetto dei movimenti sono «comunicate all’autorità competente (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

    32

    A tale riguardo, si deve rilevare che il tenore letterale di tale disposizione non precisa se questo termine debba essere considerato un termine di ricezione o un termine di spedizione delle informazioni richieste. Nel primo caso, le informazioni devono essere state ricevute dall’autorità competente al più tardi quindici giorni dopo il trasferimento dei bovini, e, nel secondo, devono essere state inviate entro la scadenza di tale termine.

    33

    Occorre rilevare che, nella maggior parte delle versioni linguistiche, il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 indica che le informazioni sono «comunicate» all’autorità nazionale competente, al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo. Si evincerebbe da simili espressioni che le informazioni debbano essere inviate entro la scadenza del termine stabilito (v., per analogia, sentenza del 1o aprile 2004, Borgmann, C‑1/02, EU:C:2004:202, punto 23).

    34

    Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, le nozioni utilizzate sono generiche e, quindi, aperte all’interpretazione.

    35

    Inoltre, la versione in lingua portoghese dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 prevede che le informazioni devono essere notificate entro un termine di quindici giorni decorrente dalla data di trasferimento degli animali al pascolo e non al più tardi quindici giorni dopo il loro arrivo.

    36

    Orbene, in caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    A tale proposito, dai considerando da 4 a 7 del regolamento n. 1760/2000, sulla cui base si fonda l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, risulta che quest’ultima disposizione mira a migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a preservare la tutela della salute pubblica e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine.

    38

    È vero che la Corte ha dichiarato, al punto 41 della sentenza del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins, (C‑45/05, EU:C:2007:296), riguardante i premi all’abbattimento di bovini, che, affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica. Ciò non si verifica se il detentore di animali non notifica gli spostamenti dei suoi bovini alla banca dati informatizzata entro il termine prescritto dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

    39

    Tuttavia, occorre operare una distinzione tra, da un lato, la notifica del movimento di animali a destinazione e a partire dall’azienda, che riveste un carattere costitutivo fondamentale ai fini dell’allevamento e una particolare importanza per poter rintracciare gli animali in caso di abbattimento, dal momento che tali animali sono destinati al consumo immediato, e, dall’altro, la semplice registrazione del trasferimento degli animali al (o del loro ritorno dal) pascolo, che non rimette in discussione l’appartenenza degli animali all’azienda e non costituisce una fase immediatamente precedente rispetto al consumo.

    40

    A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, la Commissione può stabilire in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna. La decisione 2001/672 prevede una deroga siffatta al termine previsto dalla suddetta disposizione.

    41

    Inoltre, è vero che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nel suo testo originario, disponeva che le informazioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo dovessero essere «introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo». Da ciò deriverebbe quindi che dette informazioni potevano considerarsi introdotte solo nel momento della loro effettiva registrazione in tale banca dati. Non era dunque sufficiente che la notifica fosse stata consegnata ai servizi postali entro il termine prescritto (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk, C‑171/03, EU:C:2004:714, punto 43).

    42

    Tuttavia, il considerando 5 della decisione 2010/300 precisa che, a determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni e che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672 devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità.

    43

    Così, al fine di tener conto della modifica del testo dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, si deve ritenere che il termine previsto da tale disposizione sia stato rispettato qualora le informazioni richieste siano state inviate all’autorità competente al più tardi quindici giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo.

    44

    A tale riguardo, come ha sostenuto la Commissione nelle sue osservazioni scritte, un approccio più restrittivo, il quale preveda che la notifica debba essere ricevuta dall’autorità competente entro il termine prescritto, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di prorogare e rendere flessibile il termine per la comunicazione.

    45

    Pertanto, né il sistema né la finalità del regolamento n. 1760/2000 e della decisione 2001/672 ostano a che il termine in questione nel procedimento principale sia inteso come termine di spedizione, con la conseguenza che le informazioni da trasmettere possono eventualmente pervenire all’autorità competente dello Stato membro interessato solo qualche giorno dopo la scadenza del termine stabilito.

    46

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica del trasferimento al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della notifica.

    Sulle questioni seconda e terza

    47

    Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.

    Sulle spese

    48

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica del trasferimento al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della notifica.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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