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Document 62016CJ0529

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017.
    Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contro Hauptzollamt München.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Codice doganale – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Operazioni transfrontaliere tra società collegate – Accordo preventivo sul prezzo di trasferimento – Prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta dopo la fine del periodo di fatturazione.
    Causa C-529/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:984

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    20 dicembre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Codice doganale – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Operazioni transfrontaliere tra società collegate – Accordo preventivo sul prezzo di trasferimento – Prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta dopo la fine del periodo di fatturazione»

    Nella causa C‑529/16,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco, Germania), con decisione del 15 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2016, nel procedimento

    Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

    contro

    Hauptzollamt München,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan (relatore), giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: K. Malacek, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2017,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, da G. Eder e J. Dehn, Rechtsanwälte;

    per l’Hauptzollamt München, da G. Rittenauer, M. Uhl e G. Haubner, in qualità di agenti,;

    per la Commissione europea, da M. Wasmeier e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 28 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Hamamatsu») e l’Hauptzollamt München (Tribunale tributario di Monaco, Germania), in seguito al rifiuto di quest’ultimo di procedere al rimborso parziale di dazi doganali dichiarati e pagati dalla Hamamatsu.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Codice doganale

    3

    L’articolo 28 del codice doganale prevede che le disposizioni del capitolo 3 dello stesso disciplinano «il valore in dogana per l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci».

    4

    L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale così dispone:

    «Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

    a)

    non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:

    sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;

    limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute,

    oppure

    non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,

    b)

    la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare,

    c)

    nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32,

    e

    d)

    il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2».

    5

    Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo codice:

    «a)

    Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. (…)

    b)

    In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

    i)

    il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione della Comunità;

    ii)

    il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c);

    iii)

    il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d).

    Nell’applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all’articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il venditore sono legati.

    c)

    I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b)».

    6

    L’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del citato codice prevede quanto segue:

    «Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili».

    7

    L’articolo 30, paragrafo 1, dello stesso codice così enuncia:

    «Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l’ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell’ordine stabilito dal presente paragrafo».

    8

    L’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale così prevede:

    «Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

    dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

    dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e

    delle disposizioni del presente capitolo».

    9

    L’articolo 32 di tale codice dispone quanto segue:

    «1.   Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

    a)

    i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (…):

    i)

    commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;

    ii)

    costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con la merce;

    iii)

    costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

    b)

    il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

    i)

    materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;

    ii)

    utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;

    iii)

    materie consumate durante la produzione delle merci importate;

    iv)

    lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate;

    c)

    i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

    d)

    il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

    e)

    i)

    le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

    ii)

    le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate,

    fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

    2.   Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

    3.   Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.

    (…)».

    10

    L’articolo 33 di detto codice enuncia quanto segue:

    «Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:

    a)

    le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità;

    b)

    le spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

    c)

    gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all’acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un’altra persona, sempre che l’accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:

    le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

    il tasso dell’interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

    d)

    le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

    e)

    le commissioni d’acquisto;

    f)

    i dazi all’importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell’importazione o della vendita delle merci».

    11

    Ai sensi dell’articolo 78 del medesimo codice:

    «1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

    2.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

    3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

    Il regolamento di applicazione

    12

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003 (GU 2003, L 134, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), prevede, nella sezione 1 del capitolo 2, intitolato «Merci dichiarate per l’immissione in libera pratica», del titolo IX, rubricato «Procedure semplificate», le disposizioni applicabili alle dichiarazioni incomplete. L’articolo 256, paragrafo 1, del regolamento di applicazione dispone quanto segue:

    «Il termine accordato dall’autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell’accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d’accettazione della dichiarazione.

    Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l’applicazione di un dazio all’importazione ridotto o nullo, sempre che l’autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.

    Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l’autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    La Hamamatsu, società con sede in Germania, fa parte di un gruppo di società che opera a livello mondiale, la cui società controllante, la Hamamatsu Photonics, ha sede in Giappone. La Hamamatsu distribuisce, in particolare, dispositivi, sistemi e accessori optoelettronici.

    14

    Quest’ultima ha acquistato, dalla sua società controllante, merci importate per le quali le sono stati fatturati dalla stessa i prezzi praticati all’interno del gruppo, conformemente ad un accordo preventivo sul prezzo di trasferimento stipulato tra detto gruppo di società e le autorità fiscali tedesche. La somma degli importi fatturati alla ricorrente nel procedimento principale da parte della società controllante era periodicamente verificata e, se del caso, corretta, per garantire che i prezzi di vendita fossero conformi al criterio della piena concorrenza previsto dalle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (in prosieguo: gli «orientamenti OCSE»).

    15

    Il giudice del rinvio, il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco, Germania), illustra che tale verifica si svolge in diverse fasi, in base al metodo cosiddetto «della ripartizione degli utili residui» («Residual Profit Split Method»), il quale è conforme agli orientamenti dell’OCSE. In primo luogo, a ciascuna delle parti è attribuito un utile sufficiente per l’ottenimento di un rendimento minimo. L’utile residuo stesso formerebbe l’oggetto di una ripartizione proporzionale, in base a fattori determinati. In secondo luogo, sarebbe fissata alla Hamamatsu una fascia obiettivo del margine operativo («Operating Margin»). Qualora il risultato effettivamente raggiunto si collochi al di fuori della suddetta fascia obiettivo, esso andrebbe allineato, con un adeguamento, al limite superiore o inferiore di detta fascia e sarebbero emesse note di accredito o di addebito.

    16

    Tra il 7 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, la ricorrente nel procedimento principale ha immesso in libera pratica diversi prodotti, provenienti da oltre 1000 spedizioni effettuate dalla sua controllante, dichiarando quale valore in dogana il prezzo ad essa fatturato. Alle merci soggette a dazio è stata applicata un’aliquota compresa tra l’1,4% e il 6,7%.

    17

    Poiché, durante tale periodo, il margine operativo della ricorrente principale si collocava al di sotto della fascia obiettivo stabilita, i prezzi di trasferimento sono stati corrispondentemente adeguati. La ricorrente principale ha quindi ricevuto un credito di importo pari a EUR 3858345,46.

    18

    Alla luce dell’adeguamento dei prezzi di trasferimento operato ex post, la ricorrente principale, con lettera del 10 dicembre 2012, ha chiesto il rimborso dei dazi doganali per le merci importate, per la somma di EUR 42942,14. Non veniva effettuata una ripartizione dell’importo dell’adeguamento per le diverse merci importate.

    19

    L’Ufficio doganale principale di Monaco ha respinto tale domanda in quanto il metodo adottato dalla ricorrente nel procedimento principale non sarebbe stato conforme all’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale, il quale riguarda il valore di transazione di merci specifiche e non quello delle spedizioni miste.

    20

    La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

    21

    Quest’ultimo ritiene che il calcolo finale annuo costituisca il prezzo di trasferimento finale, stabilito conformemente al principio delle normali condizioni di mercato quale previsto dagli orientamenti dell’OCSE. Non vi sarebbe dunque alcun interesse a basare il prezzo di trasferimento unicamente sul prezzo indicato provvisoriamente nell’ambito di un accordo preventivo sul prezzo di trasferimento concluso con le autorità fiscali, il quale non rifletterebbe il valore reale delle merci importate. Quindi, il prezzo dichiarato alle autorità doganali costituirebbe solamente un prezzo fittizio, e non un «prezzo da pagare» per le merci importate, ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale.

    22

    Ciò posto, il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se le disposizioni di cui agli articoli 28 e seguenti del codice doganale consentano di indicare come valore in dogana, mediante applicazione di un criterio di ripartizione, un prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e dichiarato, nonché da un adeguamento forfettario compiuto dopo la fine del periodo di fatturazione, a prescindere dalla questione se, al termine di tale periodo, venga emessa, nei confronti dell’interessato, una nota di addebito o di accredito.

    2)

    In caso affermativo:

    Se il valore in dogana possa essere verificato e fissato in base ad elementi di calcolo semplificati laddove debbano essere riconosciuti gli effetti di adeguamenti del prezzo di trasferimento operati ex post (sia al rialzo che al ribasso)».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    23

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli da 28 a 31 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato nonché, in parte, da un adeguamento forfettario compiuto al termine del periodo di fatturazione, senza la possibilità di sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

    24

    In via preliminare occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e, quindi, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C‑306/04, EU:C:2006:716, punto 30; del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punti 2326, nonché del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 30).

    25

    In forza dell’articolo 29 del codice doganale, il valore in dogana delle merci importate è costituito dal loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve, tuttavia, le rettifiche da effettuare conformemente agli articoli 32 e 33 di tale codice (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 38, nonché del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 24).

    26

    Inoltre, la Corte ha già indicato che il valore in dogana dovrebbe essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo cosiddetto «del valore di transazione», conformemente all’articolo 29 del codice doganale. Solo qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni, laddove essi siano venduti per l’esportazione, non possa essere determinato, si può ricorrere ai metodi alternativi previsti in sequenza dagli articoli 30 e 31 di tale codice (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punti 38, 41, 4244, e del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punti 24 e da 27 a 30).

    27

    La Corte ha anche precisato che, anche se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce, generalmente, la base del calcolo del valore in dogana, tale prezzo è un dato che deve eventualmente formare oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 1986, Repenning, 183/85, EU:C:1986:247, punto 16; del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 24; del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 39, nonché del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 25).

    28

    Infatti, il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a.C‑116/12, EU:C:2013:825, punto 40, nonché del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, punto 26).

    29

    L’articolo 78 del codice doganale consente all’autorità doganale di procedere, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, alla revisione della dichiarazione.

    30

    Tuttavia, occorre rammentare che i casi in cui la Corte ha ammesso un adeguamento ex post del valore di transazione sono limitati a situazioni specifiche riguardanti, segnatamente, un difetto di qualità del prodotto o vizi rilevati successivamente alla sua immissione in libera pratica.

    31

    La Corte ha già dichiarato che occorreva riconoscere che, nel caso in cui la merce da valutare, esente da vizi all’atto dell’acquisto, sia stata danneggiata prima della sua immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare doveva formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito quando si trattava di diminuzioni imprevedibili del valore commerciale della merce (sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Parimenti, la Corte ha riconosciuto che il prezzo effettivamente pagato o da pagare poteva subire una riduzione proporzionale alla diminuzione del valore commerciale delle merci a causa di un vizio nascosto la cui sussistenza prima della loro immissione in libera pratica era stata dimostrata, il quale aveva originato successivi rimborsi in forza di un obbligo contrattuale di garanzia e, di conseguenza, era idoneo a comportare una successiva riduzione del valore in dogana di tali merci (sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Infine, è giocoforza constatare che, nella sua versione in vigore, il codice doganale, da un lato, non impone alcun obbligo alle imprese importatrici di sollecitare adeguamenti del valore di transazione laddove quest’ultimo sia corretto ex post al rialzo e, dall’altro, non contiene alcuna disposizione che consenta all’autorità doganale di tutelarsi dal rischio che le citate imprese richiedano unicamente adeguamenti al ribasso.

    34

    Va pertanto rilevato che, nella sua versione in vigore, il codice doganale non consente di prendere in considerazione un adeguamento ex post del valore di transazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

    35

    Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli da 28 a 31 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

    Sulla seconda questione

    36

    Poiché la seconda questione pregiudiziale è stata posta solo per il caso di soluzione affermativa della prima questione, essa non necessita di risposta.

    Sulle spese

    37

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    Gli articoli da 28 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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