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Document 62016CJ0372

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017.
    Soha Sahyouni contro Raja Mamisch.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento.
    Causa C-372/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:988

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    20 dicembre 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento»

    Nella causa C‑372/16,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 29 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2016, nel procedimento

    Soha Sahyouni

    contro

    Raja Mamisch,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e E. Regan, giudici,

    avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

    cancelliere: K. Malacek, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2017,

    considerate le osservazioni presentate:

    per R. Mamisch, da C. Wenz-Winghardt, Rechtsanwältin;

    per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Mentgen, in qualità di agenti;

    per il governo belga, da L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;

    per il governo francese, da D. Colas, D. Segoin e E. Armoët, in qualità di agenti;

    per il governo ungherese, da Z. Fehér, G. Koós e M. M. Tátrai, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. Carvalho, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).

    2

    Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Soha Sahyouni e il sig. Raja Mamisch, concernente il riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Il regolamento n. 1259/2010

    3

    I considerando 9 e 10 del regolamento n. 1259/2010 così recitano:

    «(9)

    Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

    (10)

    Il presente regolamento, sia nell’ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003 [del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1)] (…)

    (…)».

    4

    L’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010 prevede quanto segue:

    «1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.

    2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:

    (…)».

    5

    Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Carattere universale»:

    «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante».

    6

    L’articolo 5 del regolamento n. 1259/2010 prevede quanto segue:

    «(…)

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

    3.   Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso, quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro».

    7

    L’articolo 8 del medesimo regolamento è così redatto:

    «In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

    a)

    della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

    b)

    dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

    c)

    di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

    d)

    in cui è adita l’autorità giurisdizionale».

    8

    L’articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 dispone quanto segue:

    «Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro».

    9

    L’articolo 12 del regolamento medesimo così dispone:

    «L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro».

    10

    A termini dell’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010, «[n]essuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento stesso».

    11

    L’articolo 18 del regolamento medesimo così dispone:

    «1.   Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all’articolo 5 conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.

    (…)

    2.   Il presente regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012».

    Il regolamento n. 2201/2003

    12

    Il regolamento n. 2201/2003, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio.

    13

    L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (…)

    4)

    “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

    (…)».

    Diritto tedesco

    14

    Il Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), al suo articolo 107, intitolato «Riconoscimento delle decisioni straniere in materia matrimoniale», enuncia quanto segue:

    «(1)

    Le decisioni di divorzio, di separazione personale (…) o di scioglimento del matrimonio emanate all’estero (…) sono riconosciute soltanto se l’amministrazione giudiziaria del Land ha constatato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento. Se ha statuito un giudice o un’autorità di uno Stato del quale i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della decisione, il riconoscimento non dipende da una dichiarazione dell’amministrazione giudiziaria del Land.

    (2)

    È competente l’amministrazione giudiziaria del Land nel quale uno degli sposi ha la residenza abituale. (…)

    (3)

    I governi dei Länder possono delegare, con atto normativo, i poteri conferiti dalle presenti disposizioni alle amministrazioni giudiziarie dei Länder a uno o più presidenti di un Oberlandesgericht (…).

    (4)

    La decisione interviene su domanda. La domanda può essere presentata da chiunque dimostri interesse ad agire per il riconoscimento.

    (5)

    Se l’amministrazione giudiziaria del Land rigetta la domanda, il richiedente può chiedere all’Oberlandesgericht di statuire.

    (6)

    Qualora l’amministrazione giudiziaria del Land constati che ricorrono i presupposti per il riconoscimento, il coniuge che non ha presentato la domanda può chiedere all’Oberlandesgericht di pronunciarsi. La decisione dell’amministrazione giudiziaria del Land produce effetti con la notifica al richiedente. Tuttavia, l’amministrazione giudiziaria del Land può statuire nella sua decisione che essa produrrà effetti solo alla scadenza di un termine fissato dalla stessa.

    (7)

    La competenza spetta alla sezione civile dell’Oberlandesgericht nel distretto nel quale ha sede l’amministrazione giudiziaria del Land. La domanda di provvedimento giurisdizionale non ha effetto sospensivo. Le sezioni 4 e 5 nonché gli articoli 14, paragrafi 1 e 2, e 48, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis al procedimento.

    (8)

    Le disposizioni che precedono sono applicabili mutatis mutandis quando si chieda di accertare che non ricorrono i requisiti per il riconoscimento.

    (9)

    La dichiarazione secondo la quale i requisiti per il riconoscimento ricorrono o meno vincola i giudici e le autorità amministrative.

    (…)».

    15

    Ai sensi dell’articolo 108 del FamFG, rubricato «Riconoscimento delle altre decisioni straniere»:

    «(1)

    Fatte salve le decisioni in materia matrimoniale, le decisioni straniere sono riconosciute senza che occorra una procedura particolare a tal fine.

    (2)

    Le parti che abbiano interesse ad agire possono chiedere la decisione sul riconoscimento o sul diniego di riconoscimento di una decisione straniera di contenuto non patrimoniale. L’articolo 107, paragrafo 9, si applica mutatis mutandis (…)

    (3)

    È territorialmente competente a statuire su una domanda ai sensi del paragrafo 2, primo periodo, il giudice nel cui distretto, alla data della presentazione della domanda,

    1.

    il convenuto o la persona interessata dalla decisione possiede la residenza abituale o

    2.

    in assenza di competenza ai sensi del punto 1, viene manifestato interesse all’accertamento o sussiste la necessità di assistenza.

    Tali competenze sono esclusive».

    16

    Nella sua versione applicabile sino all’entrata in vigore, il 29 gennaio 2013, del Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (legge che adegua il diritto internazionale privato al regolamento n. 1259/2010 e modifica altre disposizioni di diritto internazionale privato), del 23 gennaio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 101), l’articolo 17, paragrafo 1, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (disposizioni introduttive al codice civile; in prosieguo: l’«EGBGB»), così recitava:

    «(1)   Il divorzio è disciplinato dalla legge applicabile agli effetti generali del matrimonio alla data della proposizione della domanda di divorzio. Se lo scioglimento del matrimonio non è possibile ai sensi di tale legge, al divorzio si applica la legge tedesca se il coniuge che chiede il divorzio è tedesco a tale data o lo era al momento del matrimonio.

    (2)   In Germania il matrimonio può essere dissolto unicamente da un giudice.

    (…)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    17

    Il 27 maggio 1999, il sig. Mamisch e la sig.ra Sahyouni si sono sposati nel distretto del tribunale islamico di Homs (Siria). Il sig. Mamisch possiede la cittadinanza siriana dalla nascita. Nel 1977 ha acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione. Da tale data possiede entrambe le nazionalità. La sig.ra Sahyouni possiede la cittadinanza siriana dalla nascita e ha acquisito la cittadinanza tedesca a seguito del matrimonio.

    18

    Dopo aver vissuto in Germania fino al 2003, i coniugi si sono trasferiti a Homs. Nell’estate del 2011, a causa della guerra civile in Siria, sono tornati per un breve periodo in Germania, ed hanno quindi vissuto, dal febbraio 2012, alternativamente, nel Kuwait e in Libano. Durante questo periodo, hanno parimenti soggiornato, più volte, in Siria. Attualmente, le parti nel procedimento principale vivono di nuovo, in domicili differenti, in Germania.

    19

    Il 19 maggio 2013, il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare dalla moglie e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di divorzio dinanzi al tribunale religioso della sharia di Latakia (Siria). Il 20 maggio 2013, tale tribunale ha constatato il divorzio dei coniugi. Il 12 settembre 2013, la sig.ra Sahyouni ha rilasciato una dichiarazione relativa alle prestazioni che doveva ricevere dal sig. Mamisch in forza della legislazione religiosa, per un importo complessivo pari a 20000 dollari degli Stati Uniti (USD) (circa EUR 16945), la quale così recitava:

    «(…) ho ricevuto tutte le prestazioni dovutemi in forza del contratto di matrimonio e a causa del divorzio intervenuto per volontà unilaterale e lo libero pertanto da tutti i suoi obblighi nei miei confronti risultanti dal contratto di matrimonio e dall’ordinanza di divorzio del 20 maggio 2013 emessa dal tribunale della sharia di Latakia (…)».

    20

    Il 30 ottobre 2013, il sig. Mamisch ha chiesto il riconoscimento della decisione di divorzio pronunciata in Siria. Con decisione del 5 novembre 2013, il presidente dell’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania) ha accolto tale domanda, constatando che ricorrevano i presupposti legali per il riconoscimento di tale decisione di divorzio.

    21

    Il 18 febbraio 2014, la sig.ra Sahyouni ha chiesto l’annullamento di detta decisione, e che fosse statuito che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della decisione di divorzio.

    22

    Con decisione dell’8 aprile 2014, il presidente dell’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha respinto il ricorso. In detta decisione si sottolineava che il riconoscimento della decisione di divorzio era disciplinato dal regolamento n. 1259/2010, il quale si applicherebbe anche ai divorzi pronunciati senza la partecipazione, di natura costitutiva, di un giudice o di un’autorità pubblica (in prosieguo: i «divorzi privati»). In assenza di una valida scelta della legge applicabile e di una residenza comune abituale dei coniugi nel corso dell’anno precedente il divorzio, la legge applicabile dovrebbe essere determinata secondo quanto disposto dall’articolo 8, lettera c), di detto regolamento. Qualora i due coniugi possiedano una doppia nazionalità, il criterio determinante sarebbe la nazionalità effettiva ai sensi del diritto nazionale, la quale sarebbe stata, alla data del divorzio in questione, la nazionalità siriana. Si è parimenti rilevato che l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1259/2010 non osterebbe al riconoscimento della decisione di divorzio in parola.

    23

    Con decisione del 2 giugno 2015, l’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera), adito della controversia, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione del regolamento n. 1259/2010. Con l’ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343), la Corte si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere a tali questioni, in quanto, segnatamente, il regolamento n. 1259/2010 non si applicava al riconoscimento di una decisione di divorzio già pronunciata in uno Stato terzo, e il giudice del rinvio non aveva fornito alcun elemento idoneo ad accertare che le disposizioni di detto regolamento sarebbero state rese applicabili in modo diretto e incondizionato dal diritto nazionale a situazioni come quelle oggetto del procedimento principale. La Corte ha tuttavia sottolineato che il giudice del rinvio conservava la facoltà di sottoporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale allorché fosse stata in grado di fornire alla Corte l’insieme degli elementi che le consentivano di statuire.

    24

    A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea che i divorzi pronunciati in uno Stato terzo sono riconosciuti in Germania nel contesto della procedura prevista dall’articolo 107 del FamFG. Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento dei divorzi privati, risulterebbe normalmente pacifico che il giudice tedesco proceda all’esame della validità dei requisiti nel merito di tali divorzi alla luce del regolamento n. 1259/2010. Detta prassi giuridica sarebbe la conseguenza della soppressione, da parte del legislatore tedesco, in esito all’entrata in vigore di detto regolamento, della disposizione relativa al diritto materiale applicabile al divorzio. Siffatta soppressione si fonderebbe sul fatto che il legislatore tedesco, considerando che i divorzi privati ricadono parimenti in tale regolamento, ha ritenuto che la precedente disposizione fosse divenuta obsoleta, proprio in ragione dell’esistenza di detto regolamento.

    25

    In tale contesto, l’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del [regolamento n. 1259/2010] si estenda anche nei casi di divorzio privato, intervenuto, nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: qualora trovi applicazione il regolamento [n. 1259/2010], se [nell’ambito dell’esame in forza] del suo articolo 10, nei casi di divorzio privato,

    a)

    occorra fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile a norma dell’articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all’altro coniuge, ma lo subordina – in ragione del sesso di tale coniuge – a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l’accesso al divorzio del primo coniuge, oppure

    b)

    se l’applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che l’applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso – in concreto – discriminatoria.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione[, b)]: se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato – anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative – costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla ricevibilità

    26

    Occorre rilevare, in limine, che il giudice del rinvio non è adito per una domanda di divorzio, ma per una domanda di riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata da un’autorità religiosa in uno Stato terzo.

    27

    La Corte ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione, dato che né le disposizioni del regolamento n. 1259/2010, né quelle del regolamento n. 2201/2003, né nessun altro atto giuridico dell’Unione sono applicabili a siffatto riconoscimento (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, punti 2223).

    28

    Tuttavia, risulta da consolidata giurisprudenza della Corte che l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione può risultare rilevante nel caso in cui, anche se tutti i fatti di cui al procedimento principale non si collocano direttamente nel contesto del diritto dell’Unione, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, che si è conformata, per le soluzioni apportate a situazioni in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, a quelle riconosciute dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    29

    A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in forza del diritto tedesco, il regolamento n. 1259/2010 si applica al riconoscimento in Germania dei divorzi privati pronunciati in uno Stato terzo, come segnatamente quello oggetto del procedimento principale.

    30

    In particolare, risulta dalle informazioni fornite da detto giudice nonché dalle osservazioni del governo tedesco che, in forza del diritto tedesco, il riconoscimento dei divorzi pronunciati in uno Stato terzo è effettuato nel contesto della procedura prevista dall’articolo 107 del FamFG. Ai sensi di detta disposizione, il riconoscimento delle decisioni di un giudice o di un’autorità statale stranieri che pronunciano un divorzio in termini costitutivi è concesso in assenza di qualsivoglia esame della loro legittimità, mentre il riconoscimento dei divorzi privati è subordinato al controllo della loro validità alla luce del diritto materiale dello Stato designato dalle pertinenti norme sul conflitto di leggi.

    31

    Sotto quest’ultimo profilo, si precisa che, precedentemente all’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, il diritto materiale applicabile al divorzio era determinato dalla norma sul conflitto di leggi prevista dall’articolo 17 dell’EGBGB, nella sua versione in vigore sino al 28 gennaio 2013. Con l’entrata in vigore di detto regolamento, il legislatore tedesco, prendendo le mosse dalla premessa secondo cui detto regolamento era parimenti applicabile ai divorzi privati, ha considerato che l’esame della validità di un divorzio privato pronunciato in uno Stato terzo, ai fini del suo riconoscimento in Germania, doveva essere ormai effettuato alla luce del diritto dello Stato determinato dalle norme sul conflitto di leggi fissate dal regolamento n. 1259/2010.

    32

    In tal senso, con la legge che adatta il diritto internazionale privato al regolamento n. 1259/2010 e modifica altre disposizioni del diritto internazionale privato, il legislatore tedesco ha modificato l’articolo 17, paragrafo 1, dell’EGBGB, sopprimendo la norma sul conflitto di leggi in esso contenuta, che era divenuta obsoleta. Così, in forza della prassi giuridica tedesca, dall’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, ai fini del riconoscimento in Germania di un divorzio privato pronunciato in uno Stato terzo, i presupposti nel merito che devono essere soddisfatti da tale divorzio sono esaminati alla luce del diritto dello Stato determinato sul fondamento di tale regolamento.

    33

    In tale contesto, come sottolinea il giudice del rinvio, se risultasse che il regolamento n. 1259/2010 non si applica ai divorzi privati, la controversia che è chiamato a decidere dovrebbe essere decisa sulla base delle norme tedesche sul conflitto.

    34

    Conseguentemente, occorre considerare che i presupposti enunciati dalla giurisprudenza citata supra, al punto 28 della presente sentenza, sono soddisfatti e che, pertanto, le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio sono ricevibili.

    Sulla prima questione

    35

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010 vada interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

    36

    Per rispondere a tale quesito, occorre interpretare detta disposizione, che definisce la sfera di applicazione ratione materiae di tale regolamento, tenendo conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, tale articolo si limita a indicare, al suo paragrafo 1, che il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. Al paragrafo 2, tale articolo elenca le questioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo, «anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale». La lettera di detto articolo, pertanto, non fornisce alcun elemento utile per definire la nozione di «divorzio» ai sensi dell’articolo medesimo.

    38

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inscrive l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010, anzitutto, occorre rilevare che nessuna altra disposizione di detto regolamento fornisce una definizione della nozione di «divorzio» ai sensi del regolamento stesso. In particolare, l’articolo 3 di detto regolamento si limita a definire le nozioni di «Stato membro partecipante» e di «autorità giurisdizionale», ove quest’ultima va intesa come riferita a «tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti».

    39

    Inoltre, se è pur vero che i divorzi privati non sono esplicitamente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1259/2010, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, i riferimenti all’intervento di un’«autorità giurisdizionale» e all’esistenza di un «procedimento», che si riscontrano in diverse disposizioni di detto regolamento, come l’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli articoli 8 e 13, nonché l’articolo l8, paragrafo 2, di detto regolamento mettono in risalto che quest’ultimo riguarda esclusivamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo. Del resto, il fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento medesimo menzioni i «procedimenti avviati» supporta tale considerazione.

    40

    Infine, a termini del considerando 10 del regolamento n. 1259/2010, la sua sfera di applicazione ratione materiae e le sue disposizioni dovrebbero essere coerenti con il regolamento n. 2201/2003.

    41

    Orbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo regolamento, esso «si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, (…) al divorzio». Quanto all’articolo 2, punto 4, di detto regolamento, esso definisce la nozione di «decisione» ai sensi del regolamento medesimo come relativa, segnatamente, a «una decisione di divorzio (…) emessa dal giudice di uno Stato membro (…), a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza».

    42

    Non sarebbe coerente definire in modo diverso lo stesso termine di divorzio impiegato nei due regolamenti e, pertanto, far divergere le loro rispettive sfere di applicazione.

    43

    Sotto quest’ultimo profilo, occorre ricordare che sia il regolamento n. 1259/2010 sia il regolamento n. 2201/2003 sono stati adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Risulta inoltre dalle osservazioni della Commissione che essa aveva anche preso in considerazione, nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 2201/2003 quanto alla competenza e che istituisce norme relative alla legge applicabile in materia matrimoniale [COM(2006) 399], di inserire nel regolamento n. 2201/2003 le norme sul conflitto di leggi in materia di divorzio, ma che, dal momento che tale proposta non è stata accolta, tali norme sono state poi oggetto di un regolamento distinto, nella specie il regolamento n. 1259/2010.

    44

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1259/2010, esso prevede, come risulta dal suo titolo, una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri partecipanti nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

    45

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle conclusioni, in occasione dell’adozione di tale regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri partecipanti a detta cooperazione rafforzata, solo organi di natura pubblica potevano adottare decisioni munite di valore giuridico in materia. Occorre pertanto considerare che, adottando tale regolamento, il legislatore dell’Unione si è limitato a tener presenti le situazioni nelle quali il divorzio è pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo e che, pertanto, non intendeva far applicare il medesimo regolamento ad altri tipi di divorzi, quali quelli che, come nella specie, si fondano su «una dichiarazione di volontà privata unilaterale» pronunciata dinanzi a un tribunale religioso.

    46

    Una siffatta interpretazione è corroborata dalla circostanza, invocata dalla Commissione in udienza, che non è stata fatta menzione alcuna, nel corso dei lavori preparatori sfociati nell’adozione del regolamento n. 1259/2010, di una sua applicazione ai divorzi privati.

    47

    A tal riguardo, se è pur vero che diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l’adozione del regolamento n. 1259/2010, la possibilità di pronunciare divorzi senza l’intervento di un’autorità statale, cionondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle conclusioni, l’inclusione dei divorzi di natura privata nell’ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe scelte che ricadono nella competenza del solo legislatore dell’Unione.

    48

    In tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo.

    49

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010 va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

    Sulle questioni seconda e terza

    50

    Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

    Sulle spese

    51

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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