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Document 62016CJ0295
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 October 2017.#Europamur Alimentación SA v Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.#Request for a preliminary ruling from the Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia.#Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2005/29/EC — Unfair business-to-consumer commercial practices — Scope of that directive — Sale by a wholesaler to retailers — Jurisdiction of the Court — National legislation laying down a general prohibition on selling at a loss — Exceptions based on criteria not provided for by that directive.#Case C-295/16.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017.
Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Ambito di applicazione di tale direttiva – Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva.
Causa C-295/16.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017.
Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Ambito di applicazione di tale direttiva – Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva.
Causa C-295/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:782
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 ottobre 2017 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Ambito di applicazione di tale direttiva – Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva»
Nella causa C‑295/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (Tribunale amministrativo n. 4 di Murcia, Spagna), con decisione del 27 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2016, nel procedimento
Europamur Alimentación SA
contro
Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 aprile 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Europamur Alimentación SA, da F. Bueno Sánchez, Procurador, e da A. García Medina, abogado; |
– |
per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e G. Goddin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Europamur Alimentación SA (in prosieguo: la «Europamur») e la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Communidad Autónoma de la Región de Murcia (direzione generale per il commercio e la tutela dei consumatori della comunità autonoma della regione di Murcia, Spagna), già Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (direzione generale per il consumo, il commercio e l’artigianato della comunità autonoma della regione di Murcia; in prosieguo: l’«amministrazione regionale»), in merito alla legittimità di una sanzione amministrativa inflitta alla Europamur per un’infrazione al divieto di vendita sottocosto previsto dalla normativa spagnola in materia di commercio al dettaglio. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 6, 8 e 17 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali stabiliscono quanto segue:
(…)
(…)
|
4 |
L’articolo 1 della direttiva in parola dispone quanto segue: «La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori». |
5 |
L’articolo 2 della medesima direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
(…)». |
6 |
L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva è redatto nei seguenti termini: «La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali: «Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva». |
8 |
L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è così redatto: «1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2. Una pratica commerciale è sleale se:
(…) 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva». |
Quadro normativo spagnolo
La normativa in materia di commercio al dettaglio
9 |
Secondo il preambolo della Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (legge 7/1996, recante disciplina del commercio al dettaglio), del 15 gennaio 1996 (BOE n. 15, del 17 gennaio 1996, pag. 1243), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «LOCM»): «La presente legge [è intesa, in particolare,] a correggere gli squilibri tra le grandi e le piccole imprese commerciali, mirando soprattutto alla salvaguardia della concorrenza libera e leale. Non è necessario ribadire che gli effetti più immediati e tangibili di una situazione concorrenziale libera e leale sono rappresentati dal continuo miglioramento dei prezzi, della qualità e delle altre condizioni dell’offerta e del servizio al pubblico, il che significa, in definitiva, agire nella maniera più efficace a vantaggio del consumatore». |
10 |
L’articolo 14 della LOCM, intitolato «Divieto di vendita sottocosto», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Fatto salvo il disposto del precedente articolo, [che impone un principio di libertà dei prezzi,] è proibita l’offerta o la vendita al pubblico sottocosto, al di fuori dei casi disciplinati dai capi IV [sulle vendite a saldi] e V [sulle vendite in liquidazione] del titolo II della presente legge, a meno che chi la realizzi persegua l’obiettivo di uguagliare i prezzi di uno o di vari concorrenti che possano pregiudicare significativamente le sue vendite, o si tratti di articoli deperibili con scadenza ravvicinata. In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni della legge sulla concorrenza sleale. 2. Ai fini del paragrafo 1 si ritiene che esista una vendita sottocosto quando il prezzo applicato ad un prodotto sia inferiore al prezzo di acquisto indicato nella relativa fattura, una volta dedotta la quota proporzionale degli sconti riportati nella fattura medesima, o al costo di sostituzione, se questo è inferiore al primo, o al costo effettivo di produzione, nel caso in cui il prodotto sia stato fabbricato dallo stesso commerciante, maggiorati delle imposte indirette gravanti sull’operazione». |
11 |
In forza della sesta disposizione aggiuntiva della LOCM, ivi inserita nel corso del 1999, tale divieto di vendita sottocosto si applica altresì «ai soggetti di qualsiasi natura giuridica che si dedichino al commercio all’ingrosso». |
12 |
La LOCM è stata attuata dalla comunità autonoma della regione di Murcia mediante la Ley 11/2006 sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia (legge 11/2006, sul regime applicabile al commercio al dettaglio nella regione di Murcia), del 22 dicembre 2006 (BORM n. 2, del 3 gennaio 2007, pag. 141; in prosieguo: la «legge regionale 11/2006»). L’articolo 54 di quest’ultima prevede che le infrazioni gravi siano sanzionate con una multa da EUR 3001 a EUR 15000. Per l’accertamento di un’«infrazione grave», detta legge rinvia alla LOCM, il cui articolo 65, paragrafo 1, lettera c), definisce come tali le vendite sottocosto. I fattori da prendere in considerazione per calcolare l’importo della sanzione sono enunciati all’articolo 55 della legge regionale 11/2006, che fa riferimento, segnatamente, alla gravità del danno «causato agli interessi dei consumatori». |
La normativa in materia di concorrenza sleale
13 |
Ai sensi del preambolo della Ley 3/1991 de Competencia Desleal (legge 3/1991, sulla concorrenza sleale), del 10 gennaio 1991 (BOE n. 10, dell’11 gennaio 1991, pag. 959; in prosieguo: la «LCD»): «[La presente] legge risponde all’esigenza di adeguare il regime concorrenziale ai valori che hanno plasmato la nostra costituzione economica. La Costituzione spagnola del 1978 incentra il nostro sistema economico sul principio della libertà d’impresa e, di conseguenza, sul piano istituzionale, sul principio della libera concorrenza. Da ciò deriva l’obbligo, per il legislatore ordinario, di definire meccanismi precisi atti ad impedire che tale principio venga falsato da pratiche sleali, idonee, eventualmente, a perturbare il funzionamento concorrenziale del mercato. Siffatta esigenza costituzionale è integrata e rafforzata dall’esigenza che deriva dal principio di tutela del consumatore, quale parte debole dei rapporti tipici del mercato, che è enunciato nell’articolo 51 della Costituzione. Tale nuovo aspetto del problema, generalmente ignoto finora alla tradizione giuridica spagnola in materia di concorrenza sleale, ha costituito un ulteriore stimolo, di estrema importanza, per l’emanazione della nuova legislazione». |
14 |
L’articolo 17 della LCD, rubricato «Vendita sottocosto», così recita: «1. Salvo disposizione legislativa o regolamentare contraria, i prezzi sono fissati liberamente. 2. Ciononostante, la vendita realizzata sottocosto, o ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto, è considerata sleale nei seguenti casi:
|
La legge 29/2009
15 |
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali è stata recepita nel diritto spagnolo dalla Ley 29/2009 por la que se modifica el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios (legge 29/2009, che modifica il regime legale in materia di concorrenza sleale e pubblicità per migliorare la tutela dei consumatori e degli utenti), del 30 dicembre 2009 (BOE n. 315, del 31 dicembre 2009, pag. 112039; in prosieguo: la «legge 29/2009»). |
16 |
La legge 29/2009 ha modificato, tra gli altri atti normativi, la LOCM e la LCD, senza tuttavia apportare modifiche alle disposizioni di queste ultime, menzionate, rispettivamente, ai punti da 9 a 12 nonché ai punti 13 e 14 della presente sentenza. |
17 |
La legge 29/2009 ha aggiunto il paragrafo 3 all’articolo 18 della LOCM, ai sensi del quale la promozione delle vendite «si considera sleale quando ricorrono le circostanze previste dall’articolo 5 della [LCD]». |
18 |
La legge 29/2009 ha modificato, da un lato, l’articolo 4 della LCD di modo che quest’ultimo enuncia i criteri che consentono di qualificare una pratica commerciale come «sleale» così come essi sono definiti all’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e, dall’altro, gli articoli 5 e 7 della LCD, le cui formulazioni riproducono ora, rispettivamente, quelle degli articoli 6 e 7 di detta direttiva. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 |
La Europamur è un grossista che vende prodotti per uso domestico e alimentari ai supermercati nonché ai negozi di quartiere che subiscono direttamente la concorrenza delle grandi catene di supermercati. Essendo affiliata a una centrale di acquisto, la Europamur è in grado di offrire ai propri clienti, piccoli commercianti, i prodotti a prezzi competitivi, grazie ai quali questi ultimi possono tenere testa a dette catene. |
20 |
Con decisione del 23 febbraio 2015, l’amministrazione regionale ha inflitto un’ammenda di EUR 3001 alla Europamur per aver violato il divieto di cui all’articolo 14 della LOCM, avendo venduto sottocosto taluni prodotti da essa commercializzati. |
21 |
L’amministrazione regionale ha motivato la sua decisione mediante considerazioni relative, in particolare, alla tutela dei consumatori. Così, essa ha innanzitutto rilevato che gli sconti «non devono pregiudicare la regolare formazione del consenso a danno dei consumatori e dei clienti circa il corretto livello dei prezzi praticati da un imprenditore o da un esercizio». Essa, poi, ha tenuto conto delle «ripercussioni sociali della violazione, che si riversano su tutti i commercianti e i consumatori della regione di Murcia (…) poiché gli obiettivi economici perseguiti dall’autore della violazione sono multipli e comprendono, tra l’altro, il lancio di offerte, che fungono da specchietto per le allodole, su prodotti come quelli di cui trattasi, allo scopo di incitare i consumatori ad acquistare prodotti o servizi dello stesso esercizio, con l’intento occulto di scoraggiare o eliminare i concorrenti». Infine, quando ha fissato l’importo della sanzione, essa ha preso in considerazione il criterio del «danno grave causato agli interessi dei consumatori», enunciato all’articolo 55 della legge regionale 11/2006. Essa non ha invece specificato in che misura il comportamento della Europamur avesse leso in concreto gli interessi dei consumatori, in quanto, secondo l’interpretazione predominante dell’articolo 14 della LOCM, la vendita sottocosto sarebbe di per sé idonea ad arrecare danno ai consumatori e ai clienti. |
22 |
La Europamur ha presentato ricorso avverso la suddetta decisione adducendo, inter alia, la necessità che i piccoli commercianti potessero uguagliare i prezzi dei concorrenti, che il regime di prova risultante dall’articolo 17 della LCD avrebbe dovuto essere applicato nei suoi confronti e che il comportamento sanzionato non arrecava alcun pregiudizio ai consumatori. La stessa ha anche argomentato che la sanzione inflitta era contraria al diritto dell’Unione, poiché la direttiva sulle pratiche commerciali sleali non sarebbe stata recepita in modo sufficiente nell’ordinamento giuridico interno dalla legge 29/2009, giacché quest’ultima non avrebbe modificato la formulazione dell’articolo 14 della LOCM. |
23 |
L’amministrazione regionale ha fatto valere, in particolare, da un lato, che il regime di sanzioni della LOCM, concepito soprattutto per difendere gli interessi dei consumatori, è autonomo rispetto alla LCD, che si occupa piuttosto delle relazioni tra gli operatori economici, di modo che il divieto previsto dall’articolo 14 della LOCM può applicarsi in assenza delle circostanze di cui all’articolo 17 della LCD e, dall’altro, che non sussiste alcun contrasto tra la normativa nazionale e la normativa dell’Unione. |
24 |
Ciò considerato, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (Tribunale amministrativo n. 4 di Murcia, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
25 |
Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva. |
Sulla competenza
26 |
Il governo spagnolo e la Commissione europea mettono in dubbio la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, per il motivo che, a loro parere, i fatti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Infatti, come risulterebbe dai suoi articoli 2 e 3, tale direttiva si applicherebbe unicamente alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori e non si applicherebbe pertanto alle pratiche commerciali sleali tra professionisti. Orbene, nel caso di specie, sarebbe pacifico che la vendita sottocosto ha avuto luogo tra professionisti. |
27 |
Con tale argomento, il governo spagnolo e la Commissione contestano, in sostanza, la competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. |
28 |
In proposito, se è vero, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali si applica solamente alle pratiche che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, pertanto, non si applica alle operazioni tra professionisti, non si può tuttavia concludere che la Corte non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sottopostele dal giudice del rinvio. |
29 |
Infatti, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali le disposizioni di tale diritto erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si era uniformata, per le soluzioni date a situazioni non rientranti nel diritto dell’Unione, a quelle adottate da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45, e del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53). In una situazione del genere, sussiste un interesse certo dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
30 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali sono state rese applicabili dal diritto nazionale a situazioni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
31 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 51 delle sue conclusioni, l’articolo 14 della LOCM, che vieta la vendita sottocosto nel commercio al dettaglio, dev’essere considerato come un recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Inoltre, poiché la sesta disposizione aggiuntiva della LOCM estende tale divieto ai grossisti e l’applicazione del divieto di cui all’articolo 14 della LOCM si applica anche alle vendite tra grossisti e dettaglianti e a quelle tra dettaglianti e consumatori, le implicazioni dell’interpretazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali richiesta dal giudice del rinvio sono le stesse nei due tipi di vendita. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che la sanzione inflitta alla Europamur si basa sull’articolo 14 della LOCM, che è proprio l’oggetto delle questioni pregiudiziali. |
32 |
Pertanto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme. |
33 |
Alla luce di tutti i suesposti rilievi, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate. |
Nel merito
34 |
Per rispondere alla questione come riformulata al punto 25 della presente sentenza, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha dichiarato che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale che preveda un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto, senza che sia necessario determinare, con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie, se l’operazione commerciale in questione presenti carattere «sleale» alla luce dei criteri sanciti agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva e senza riconoscere ai giudici competenti un margine discrezionale al riguardo, a condizione che tale disposizione persegua finalità attinenti alla tutela dei consumatori (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium, C‑343/12, EU:C:2013:154, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata). |
35 |
Per quanto concerne, in primo luogo, le finalità perseguite dalla disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, dalla motivazione esposta nella LOCM risulta che quest’ultima mira a tutelare i consumatori. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, la finalità così perseguita si impone anche in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda vendite stipulate tra grossisti e piccoli commercianti, poiché tali vendite hanno ripercussioni sul consumatore. Più specificamente, il consumatore trarrebbe beneficio, nei suoi acquisti realizzati presso i piccoli commercianti, dal raggruppamento degli ordini realizzato attraverso il magazzino all’ingrosso, senza il quale il rivenditore al dettaglio si troverebbe nell’impossibilità di reggere il confronto con la superiore capacità di acquisto delle grandi catene e degli ipermercati. |
36 |
Tale constatazione è avvalorata dalla decisione sanzionatoria adottata dall’amministrazione regionale. Infatti, come risulta dal punto 21 supra, l’amministrazione regionale ha motivato detta decisione nonché l’importo dell’ammenda mediante considerazioni relative alla tutela dei consumatori. |
37 |
Inoltre, è proprio alla luce delle finalità dell’articolo 14 della LOCM così individuate che il giudice del rinvio chiede alla Corte un’interpretazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. |
38 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se il divieto di vendita sottocosto in questione nel procedimento principale abbia carattere generale ai sensi della giurisprudenza o se le deroghe a tale divieto consentano ai giudici nazionali di determinare, con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie, il carattere «sleale» della vendita sottocosto di cui trattasi alla luce dei criteri enunciati agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, occorre ricordare che l’articolo 5 di detta direttiva enuncia i criteri che consentono di determinare le circostanze in cui una pratica commerciale deve essere considerata sleale e, pertanto, vietata (ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium, C‑343/12, EU:C:2013:154, punto 25). |
39 |
In proposito, la Corte ha dichiarato che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali realizza un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, e che gli Stati membri non possono quindi adottare, come previsto espressamente dall’articolo 4 di quest’ultima, misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, EU:C:2010:12, punto 41, e ordinanza del 30 giugno 2011, Wamo, C‑288/10, EU:C:2011:443, punto 33). |
40 |
Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che, in applicazione della disposizione nazionale in questione nel procedimento principale, la vendita sottocosto è di per sé considerata come una pratica commerciale sleale e che non spetta ai giudici nazionali determinare il carattere sleale di detta vendita, con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie, alla luce dei criteri enunciati agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Dall’altro, non è nemmeno contestato il fatto che le due deroghe al divieto delle vendite sottocosto di cui all’articolo 14 della LOCM si basino su criteri che non sono previsti da tale direttiva. |
41 |
Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 39 supra, gli Stati membri non possono, nel fissare criteri diversi da quelli enunciati all’articolo 5 di detta direttiva, adottare misure più restrittive di quelle definite dalla medesima direttiva. |
42 |
Inoltre, tra le misure più restrittive vietate figura altresì, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 62 a 64 delle sue conclusioni, l’inversione dell’onere della prova di cui all’articolo 14 della LOCM. Infatti, dato che le vendite sottocosto non figurano tra le pratiche di cui all’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, l’irrogazione di una sanzione per violazione del divieto di tale vendita sottocosto deve essere preceduta da un’analisi, effettuata in considerazione del contesto di fatto di ogni caso di specie, del carattere «sleale» di detta vendita alla luce dei criteri enunciati agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, e non può basarsi su una presunzione che spetterebbe al professionista confutare (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‑261/07 e C‑299/07, EU:C:2009:244, punto 65, concernente il divieto delle offerte congiunte ai consumatori). |
43 |
Ciò premesso, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva. |
Sulle spese
44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.