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Document 62016CJ0198

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2017.
Agriconsulting Europe SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Appalto pubblico di servizi – Assistenza tecnica operativa volta a costituire e a gestire un meccanismo di rete per l’attuazione del partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura» – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Offerta anormalmente bassa – Procedimento contraddittorio.
Causa C-198/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:784

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 ottobre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Appalto pubblico di servizi – Assistenza tecnica operativa volta a costituire e a gestire un meccanismo di rete per l’attuazione del partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Offerta anormalmente bassa – Procedimento contraddittorio»

Nella causa C‑198/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2016,

Agriconsulting Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da R. Sciaudone, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. Di Paolo e F. Moro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione la Agriconsulting Europe SA (in prosieguo: la «Agriconsulting») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2016, Agriconsulting Europe/Commissione (T‑570/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:40), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso tendente alla condanna dell’Unione europea al risarcimento dei danni sofferti a causa delle irregolarità asseritamente commesse dalla Commissione europea nell’ambito della gara d’appalto «Costituzione di una struttura di rete per l’attuazione del partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”» (AGRI‑2012-PEI‑01).

Contesto normativo

2

Rubricato «Offerte anormalmente basse», l’articolo 139 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 11, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 2342/2002»), al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest’unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione.

(...)».

3

L’articolo 146 del regolamento n. 2342/2002, rubricato «Comitato di valutazione delle offerte e domande di partecipazione», al suo paragrafo 4 così prevede:

«In caso di offerte anormalmente basse di cui all’articolo 139, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell’offerta».

Fatti

4

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1.

Con bando di gara pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 agosto 2012 (GU 2012/S 61-150-249926), la Commissione europea indiceva la gara d’appalto referenziata AGRI‑2012-PEI‑01, intesa a costituire una struttura di rete che sostenesse il partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (in prosieguo: l’“appalto”).

2.

Ai sensi del punto 1 del capitolato d’oneri dell’appalto (in prosieguo: il “capitolato d’oneri”), l’aggiudicatario dell’appalto avrebbe avuto il compito di contribuire alla creazione e alla gestione della rete di partenariato, composta dagli operatori che si occupano d’innovazione e di azioni innovative nel settore dell’agricoltura, quali gli agricoltori, i ricercatori, i consulenti, le imprese, le organizzazioni non governative, i consumatori e gli enti pubblici, ed aperta agli stessi. L’aggiudicatario avrebbe avuto l’onere di stabilire e di assicurare il funzionamento della struttura di rete, costituita, da una parte, dal personale preposto dall’aggiudicatario all’esecuzione degli incarichi indicati nel bando di gara e, dall’altra, dal luogo fisico in cui tale personale avrebbe lavorato e prestato i propri servizi (in prosieguo: il “punto informativo”).

3.

I compiti dell’aggiudicatario dell’appalto erano definiti nel punto 2 del capitolato d’oneri. Essi erano suddivisi in nove incarichi principali, ossia, il primo, la gestione del personale preposto agli incarichi e del punto informativo, il secondo, l’animazione della rete di partenariato, il terzo, l’attività di immissione in rete e lo sviluppo di strumenti di comunicazione, il quarto, l’aggiornamento e la manutenzione di una banca dati completa, il quinto, la tenuta di un elenco di esperti esterni, il sesto, la realizzazione di attività di coordinamento e di scambio di informazioni, il settimo, l’individuazione delle necessità di ricerca presso gli operatori del territorio, l’ottavo, lo sviluppo del programma annuale di lavoro e, il nono, l’archiviazione, la gestione dell’inventario e il salvataggio di documenti e di informazioni. Il capitolato d’oneri indicava il livello minimo di personale necessario per l’esecuzione degli incarichi principali, disponendo, a tal fine, che il personale preposto fosse composto da non meno di 10 “equivalenti a tempo pieno”, di cui almeno 6 permanenti.

4.

Oltre a ciò, il capitolato d’oneri prevedeva 27 incarichi aggiuntivi, la cui esecuzione avrebbe potuto essere richiesta dalla Commissione annualmente, nella misura di almeno tre e al massimo dieci incarichi aggiuntivi per anno, restando inteso che quanto meno gli incarichi aggiuntivi n. 24, n. 26 e n. 27 sarebbero stati richiesti il primo anno. Gli incarichi aggiuntivi comprendevano l’organizzazione di gruppi di riflessione, ossia di gruppi di esperti che studiassero e discutessero tematiche specifiche d’interesse per il piano europeo per l’innovazione (incarichi aggiuntivi nn. da 1 a 6), l’organizzazione di workshop aggiuntivi (incarichi aggiuntivi nn. da 7 a 9), l’organizzazione di giornate “sul campo” (incarichi aggiuntivi nn. da 10 a 13), l’organizzazione di seminari aggiuntivi (incarichi aggiuntivi nn. da 14 a 17), la valutazione del lavoro dei gruppi operativi (incarichi aggiuntivi nn. da 18 a 20), l’organizzazione di conferenze (incarico aggiuntivo n. 21), l’organizzazione del viaggio e dell’alloggio dei partecipanti ai gruppi di riflessione, ai workshop e ai seminari (incarico aggiuntivo n. 22), lo svolgimento di missioni negli Stati membri (incarico aggiuntivo n. 23), la creazione di un elenco di esperti (incarico aggiuntivo n. 24), la chiusura del punto informativo (incarico aggiuntivo n. 25), la creazione del punto informativo (incarico aggiuntivo n. 26) e la recensione di tutti i progetti rilevanti per la costituzione di una banca dati (incarico aggiuntivo n. 27).

5.

Ai sensi delle disposizioni del capitolato d’oneri, l’aggiudicatario dell’appalto avrebbe dovuto altresì prevedere un organico sufficiente affinché, oltre agli incarichi principali, il personale preposto potesse assolvere i compiti corrispondenti agli incarichi aggiuntivi n. 24 e n. 27, la cui esecuzione era prevista per il primo anno del contratto.

6.

Ai sensi del punto 6 del capitolato d’oneri, il contratto era stipulato per la durata di dieci mesi, rinnovabile [per] dodici mesi al massimo. Esso prevedeva una dotazione complessiva massima annuale di EUR 2500000 per l’esecuzione congiunta degli incarichi principali e degli incarichi aggiuntivi, con una dotazione massima annuale di EUR 1400000 per gli incarichi principali e di EUR 1500000 per gli incarichi aggiuntivi.

7.

Ai sensi del punto 7.5 del capitolato d’oneri, la gara d’appalto sarebbe stata composta, in primo luogo, dalla fase di esame delle offerte sulla base dei criteri di esclusione, seguita dall’esame delle offerte sulla base dei criteri di selezione, in secondo luogo, dalla fase di valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione (valutazione qualitativa e valutazione del prezzo) e, in terzo luogo, dalla fase di aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione applicati dalla Commissione erano delineati al punto 9 del capitolato d’oneri.

8.

La Commissione riceveva cinque offerte, tra cui quella della ricorrente. Tutti i partecipanti superavano la prima fase della gara d’appalto, consistente nell’esame delle offerte sulla base dei criteri di esclusione e di selezione, e approdavano alla seconda fase della gara, consistente nella valutazione delle offerte sulla base dei seguenti quattro criteri di aggiudicazione:

criterio di aggiudicazione n. 1: collegamento tra scienza e pratica;

criterio di aggiudicazione n. 2: approccio all’esecuzione degli incarichi principali e degli incarichi aggiuntivi;

criterio di aggiudicazione n. 3: organizzazione pratica degli incarichi;

criterio di aggiudicazione n. 4: proposte relative alla creazione del punto informativo a Bruxelles (Belgio).

9.

Nell’ambito della seconda fase della gara, solo due partecipanti – la ricorrente e la Vlaamse Landmaatschappij (in prosieguo: la “VLM”) – ottenevano il punteggio minimo richiesto dal capitolato d’oneri per i criteri di aggiudicazione. Dette due partecipanti giungevano, così, alla fase di valutazione del prezzo, che era rispettivamente pari a EUR 1320112,63 per la ricorrente e a EUR 2316124,83 per la VLM.

10.

Dal verbale della riunione del comitato di valutazione del 20 novembre 2012 emerge che la ricorrente veniva classificata al primo posto, ma che il comitato di valutazione, nutrendo dubbi sul carattere anormalmente basso della sua offerta, considerava che fosse necessario chiederle ragguagli riguardo ai prezzi degli incarichi aggiuntivi.

11.

Con lettera del 22 novembre 2012, la Commissione comunicava alla ricorrente che il comitato di valutazione aveva ritenuto che i prezzi indicati per gli incarichi aggiuntivi fossero anormalmente bassi. Essa chiedeva alla ricorrente spiegazioni dettagliate circa il calcolo delle sue offerte di prezzo per gli incarichi aggiuntivi nn. da 1 a 21 e n. 25, avvertendola che la sua offerta avrebbe potuto essere respinta in caso di spiegazioni non convincenti.

12.

Con lettera del 29 novembre 2012, la ricorrente rispondeva alla richiesta di informazioni della Commissione, fornendole spiegazioni generali nonché un elenco dei costi considerati per la formulazione delle proprie proposte di prezzo riguardo agli incarichi aggiuntivi.

13.

Dal verbale di valutazione finale dell’offerta della ricorrente, del 19 dicembre 2012, emerge che il comitato di valutazione esaminava le spiegazioni di quest’ultima constatando, in particolare, un impiego incrociato di personale tra gli incarichi principali e gli incarichi aggiuntivi, non conforme ai requisiti del capitolato d’oneri. Modificava, quindi, il punteggio attribuito all’offerta della ricorrente per il criterio di aggiudicazione n. 3, che passava da 11,8 punti a 7 punti, laddove il punteggio minimo richiesto era di 7,5 punti su 15. Il comitato di valutazione concludeva, quindi, la sua valutazione, da una parte, confermando il suo parere quanto al carattere anormalmente basso dell’offerta della ricorrente e, dall’altra, constatando che, sulla base delle nuove informazioni trasmesse da quest’ultima, l’offerta non raggiungeva più il punteggio minimo richiesto dal capitolato d’oneri ai sensi del criterio di aggiudicazione n. 3. Di conseguenza, il comitato raccomandava di attribuire il contratto alla VLM.

14.

Con lettera del 25 marzo 2013, la Commissione informava la ricorrente che la sua offerta non era stata selezionata poiché non aveva raggiunto il minimo richiesto per il criterio di aggiudicazione n. 3 ed era stata ritenuta anormalmente bassa riguardo ai prezzi proposti per l’esecuzione di taluni incarichi aggiuntivi. Lo stesso giorno la Commissione decideva di attribuire l’offerta alla VLM.

15.

Con lettera del 26 marzo 2013, la ricorrente chiedeva di conoscere il nome dell’aggiudicatario dell’appalto nonché le caratteristiche e i vantaggi della relativa offerta. La Commissione le trasmetteva tali informazioni con lettera del 27 marzo 2013.

16.

Con lettera del 29 marzo 2013, la ricorrente chiedeva alla Commissione ulteriori informazioni riguardo alla valutazione della propria offerta. La Commissione le rispondeva con lettera del 10 aprile 2013.

17.

Con lettera del 12 aprile 2013, la ricorrente contestava all’autorità aggiudicatrice di non averle fornito i chiarimenti necessari riguardo alla valutazione del primo e del secondo criterio, di aver modificato il giudizio tecnico dopo l’apertura dell’offerta finanziaria, di non aver correttamente valutato il coinvolgimento del team leader e del suo vice negli incarichi aggiuntivi e di essere giunta a conclusioni erronee quanto all’offerta della VLM.

18.

Con messaggio di posta elettronica inviato alla Commissione il medesimo giorno, la ricorrente chiedeva a quest’ultima l’accesso ai verbali del comitato di valutazione e all’offerta dell’aggiudicatario, sulla base dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU [2001,] L 145, pag. 43).

19.

Con una prima lettera del 29 aprile 2013, la Commissione comunicava alla ricorrente che il verbale del comitato di valutazione le sarebbe stato trasmesso rapidamente. Con una seconda lettera del medesimo giorno, la Commissione rispondeva alla domanda di accesso della ricorrente fornendole copia parziale del verbale di valutazione del 20 novembre 2012, del verbale di valutazione finale della sua offerta del 19 dicembre 2012 e del verbale globale di valutazione del 6 febbraio 2013. La Commissione rifiutava, invece, di comunicare l’offerta dell’aggiudicatario evocando la tutela degli interessi commerciali dell’impresa interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

20.

Con messaggio di posta elettronica del 13 maggio 2013, la ricorrente presentava una domanda confermativa di accesso, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001. Con messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2013, la Commissione ne attestava il ricevimento, annunciando che avrebbe fornito risposta entro quindici giorni lavorativi.

21.

Con lettera anch’essa del 13 maggio 2013, la ricorrente contestava la posizione della Commissione espressa nella seconda lettera del 29 aprile 2013, a suo avviso insufficiente. Con lettera del 31 maggio 2013, la Commissione rispondeva che la ricorrente disponeva di tutta la documentazione inerente alla gara d’appalto posta a fondamento della decisione di aggiudicazione, facendo riferimento altresì alla sua lettera del 29 aprile 2013.

22.

Per quanto concerne la domanda confermativa di accesso, con lettera del 4 giugno 2013 la Commissione indicava alla ricorrente che il termine per rispondere era prorogato fino al 26 giugno 2013. Il 26 giugno 2013, la Commissione comunicava alla ricorrente di non poter rispondere alla domanda confermativa di accesso nel predetto termine. Con messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2013, la ricorrente sollecitava una risposta alla propria domanda confermativa di accesso, alla quale la Commissione replicava il 9 luglio 2013, comunicando all’impresa che la risposta le sarebbe stata trasmessa a breve. Con lettera del 17 luglio 2013, la Commissione rispondeva alla domanda confermativa di accesso della ricorrente, ribadendo la propria precedente decisione di secretare talune informazioni contenute nei verbali di valutazione e di non consentire l’accesso all’offerta dell’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, lettera b), e 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2013 la Agriconsulting proponeva un ricorso tendente, in primo luogo, a che fosse ordinato alla Commissione di comunicarle l’offerta della VLM, aggiudicataria dell’appalto, e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, per il pregiudizio asseritamente comportato dalle irregolarità della Commissione nell’ambito della gara d’appalto. Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso in toto.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

6

La Agriconsulting chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo giudichi nuovamente in conformità alle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

condannare la Commissione alle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.

7

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione;

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

8

A sostegno della sua impugnazione la Agriconsulting solleva quattro motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

9

Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, la Agriconsulting contesta al Tribunale il fatto di aver dichiarato, al punto 46 della sentenza impugnata, che non sussisteva un nesso di causalità tra le illegittimità asseritamente commesse nell’ambito della valutazione della sua offerta secondo i criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2 e le voci di danno che essa lamentava nel suo ricorso.

10

Nell’ambito della prima parte di tale motivo la Agriconsulting sostiene che il Tribunale ha travisato e snaturato i suoi argomenti relativi al nesso di causalità. Infatti, contrariamente a quanto afferma il Tribunale ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, nel suo ricorso la Agriconsulting avrebbe inteso dissociare le voci di danno integrate dalla perdita di opportunità e dalle spese di partecipazione alla gara d’appalto dalla questione del rigetto della sua offerta. Emergerebbe chiaramente dal punto 105 del ricorso e dal punto 3 della replica in primo grado che la perdita di opportunità e le spese di partecipazione costituivano, per la ricorrente, voci di danno risarcibili, a prescindere dall’assegnazione certa del contratto.

11

Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo la Agriconsulting afferma che, ai punti da 43 a 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che le allegate illegittimità relative ai criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2 non potevano dar luogo a risarcimento in quanto il rigetto dell’offerta della ricorrente era fondato sulle valutazioni del comitato di valutazione relative al criterio di aggiudicazione n. 3 e al carattere anormalmente basso dell’offerta. Così facendo il Tribunale avrebbe limitato il ricorso per risarcimento danni alle sole ipotesi di illegittimità aventi un effetto certo sull’aggiudicazione di un appalto, mentre, conformemente alla giurisprudenza di tale giudice, ogni irregolarità nella procedura di gara d’appalto idonea a pregiudicare le possibilità di un concorrente di ottenere l’appalto in questione darebbe diritto ad un risarcimento.

12

La Commissione ritiene che il primo motivo sia infondato.

Giudizio della Corte

13

Va ricordato che il Tribunale ha innanzitutto dichiarato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda le irregolarità relative ai criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2, la Agriconsulting deduceva due voci di danno, ovvero la perdita di opportunità e le spese di partecipazione alla procedura di gara. In seguito, al punto 42 di tale sentenza, ha riassunto l’argomento della stessa nei seguenti termini: «[l]a ricorrente sostiene che il presupposto del nesso di causalità è soddisfatto per il motivo che la sua offerta era stata classificata come prima e che, se non fossero intervenute le violazioni rilevate, essa avrebbe dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’appalto». Infine, ai punti da 43 a 46 della medesima sentenza, il Tribunale ha risposto all’argomento così riassunto dichiarando, in sostanza, che le pretese illegittimità non presentavano un nesso di causalità diretto con le voci di danno dedotte dalla ricorrente.

14

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, relativa a un preteso travisamento degli argomenti della Agriconsulting da parte del Tribunale, va rilevato, in primo luogo, che, al punto 102 del ricorso, la Agriconsulting aveva indicato, come spiegazione relativa al nesso di causalità tra le illegittimità asseritamente commesse nell’ambito della procedura di gara d’appalto, da un lato, e la perdita di opportunità che essa avrebbe subito, dall’altro, che detta perdita di opportunità era «una conseguenza diretta della decisione del comitato di valutazione di diminuire il giudizio in relazione al criterio n. 3 e di giudicare l’offerta anormalmente bassa».

15

La ricorrente aveva, inoltre, dedotto, ai punti 76 e 79 del ricorso, che l’asserita perdita di opportunità si concretizzava nel fatto che la sua offerta era stata classificata prima e che essa stessa era stata illegittimamente privata dell’aggiudicazione dell’appalto.

16

Pertanto, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha travisato gli argomenti della ricorrente relativi al nesso di causalità tra le illegittimità dedotte e la pretesa perdita di opportunità. Al contrario, li ha riportati quali risultavano dal ricorso.

17

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal punto 105 del ricorso, che non può utilmente essere dedotto dalla Agriconsulting per dimostrare il tenore del suo argomento relativo alla pretesa perdita di opportunità. Infatti, le spiegazioni contenute in detto punto manifestamente non riguardano tale materia, poiché la ricorrente vi indica i requisiti previsti dalla giurisprudenza del Tribunale per ottenere il risarcimento delle spese di partecipazione alla gara d’appalto. Detto punto si trova, del resto, nella sezione del ricorso rubricata «Il nesso causale in relazione al danno derivante dalla perdita di opportunità di concludere l’appalto controverso».

18

La ricorrente non può nemmeno avvalersi delle spiegazioni che compaiono al punto 3 della replica in primo grado. Ivi la ricorrente si era limitata, infatti, a ripetere quanto aveva presentato, al punto 105 del ricorso, come giurisprudenza del Tribunale in materia di risarcimento delle spese di partecipazione, corredandolo con un inciso secondo il quale le pretese illegittimità relative ai criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2 erano «funzionali» non soltanto a tale voce di danno, ma altresì alla perdita di opportunità, senza altre spiegazioni al riguardo. Detto punto 3 fornisce, quindi, al massimo una precisazione sulle voci di danno dedotte in rapporto a tali illegittimità.

19

In secondo luogo, con riferimento agli argomenti della Agriconsulting relativi al nesso di causalità tra, da un lato, le pretese illegittimità e, dall’altro, la voce di danno costituita dalle spese di partecipazione alla gara d’appalto, si deve far osservare che è sostanzialmente ai punti da 112 a 117 della sentenza impugnata che il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento di tali spese. Orbene, nella sua impugnazione, la ricorrente non sostiene che il preteso snaturamento o travisamento dei suoi argomenti ad opera del Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, abbia viziato l’analisi svolta in detti punti. Essa deduce dunque uno snaturamento senza spiegare le conseguenze che ne trae. In tale misura la prima parte del primo motivo è inconferente.

20

Ne deriva che detta prima parte è, in parte, manifestamente infondata e, in parte, inconferente.

21

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, quale sintetizzata al punto 11 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che, ai punti da 43 a 45 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato, in maniera generale e astratta, che illegittimità che viziano una procedura di gara d’appalto, come quelle dedotte nella specie dalla Agriconsulting in rapporto ai criteri di aggiudicazione nn. 1 e 2, non possono mai dar diritto a risarcimento in capo a un concorrente. Nella specie, il Tribunale si è limitato a valutare in concreto se sussisteva un tale diritto a risarcimento alla luce degli argomenti presentati dalla ricorrente riguardo al nesso di causalità ed effettuando una valutazione dei fatti di specie.

22

Tale parte del motivo non rimette, quindi, in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale quanto al nesso di causalità, questione che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione, salva l’ipotesi di snaturamento. Orbene, poiché la ricorrente non può fondatamente dedurre un travisamento dei suoi argomenti per le ragioni esposte ai punti da 14 a 19 della presente sentenza, detta parte è irricevibile.

23

Tutto ciò considerato, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

24

Nell’ambito della prima parte del suo secondo motivo la Agriconsulting afferma che, ai punti da 56 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la valutazione del comitato di valutazione ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione.

25

Infatti, come emergerebbe dal rapporto di valutazione finale, il comitato di valutazione ha esaminato l’affidabilità dell’offerta della ricorrente alla luce del solo prezzo proposto per gli incarichi aggiuntivi. Orbene, il Tribunale avrebbe riconosciuto tale stato dei fatti, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, giungendo al contempo alla conclusione che il comitato aveva tenuto conto di tale offerta nel suo complesso. Il ragionamento del Tribunale a tale proposito sarebbe insufficiente, incoerente e non suffragato, poiché non poggerebbe su alcun elemento di prova particolare, in violazione della norma onus probandi incumbit ei qui dicit.

26

Nell’ambito della seconda parte del secondo motivo la Agriconsulting sostiene, per motivi analoghi a quelli esposti al punto precedente, che il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella del comitato di valutazione e ha snaturato i documenti processuali.

27

La Commissione sostiene, in via principale, che il secondo motivo è irricevibile e, in via subordinata, che è infondato.

Giudizio della Corte

28

Con le due parti del suo secondo motivo, che è opportuno trattare congiuntamente, la Agriconsulting contesta al Tribunale di aver snaturato «la valutazione del comitato di valutazione» e i «documenti processuali», sostituito la propria valutazione a quella del comitato di valutazione e adottato una motivazione insufficiente, contraddittoria e priva di fondamento. Tale argomento va inteso nel senso che la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale, da un lato, ha snaturato la lettera della Commissione del 25 marzo 2013 nonché il rapporto di valutazione finale e, dall’altro, è venuto meno al suo obbligo di motivazione.

29

A tale proposito va ricordato che, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato la giurisprudenza della Corte secondo la quale il carattere anormalmente basso di un’offerta deve essere valutato rispetto alla composizione dell’offerta e rispetto alla prestazione di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Data Medical Service, C‑568/13, EU:C:2014:2466, punto 50). In seguito, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sintetizzato il contenuto della lettera della Commissione del 25 marzo 2013, con la quale tale istituzione aveva informato la ricorrente che la sua offerta era stata respinta, nonché il contenuto del rapporto di valutazione finale. Al punto 57 di tale sentenza, ha constatato che le anomalie che avevano condotto il comitato di valutazione a concludere per il carattere anormalmente basso dell’offerta della ricorrente riguardavano, più in particolare, taluni incarichi aggiuntivi. Tuttavia, ai punti da 58 a 61 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che, tenuto conto dell’importanza economica e finanziaria degli incarichi aggiuntivi nell’importo dell’appalto in questione, le anomalie rilevate erano idonee ad inficiare la coerenza dell’offerta della Agriconsulting nel suo complesso. Ne ha tratto la conclusione, al punto 62 della medesima sentenza, che il comitato di valutazione aveva effettuato la sua valutazione del carattere anormalmente basso dell’offerta della Agriconsulting rispetto alla composizione dell’offerta e alla prestazione di cui trattasi, tenendo conto degli elementi pertinenti ai fini di detta prestazione.

30

Ciò detto, per quanto riguarda, in primo luogo, un eventuale snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, occorre ricordare che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario condurre una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P e C‑582/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2387, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 ottobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

31

Nella presente fattispecie, tuttavia, con il pretesto di uno snaturamento degli elementi di prova, la Agriconsulting intende, in realtà, ottenere una nuova valutazione dei fatti, il che esula dalla competenza della Corte in fase di impugnazione (v., per analogia, sentenze del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49, e del 19 marzo 2015, MEGA Brands International/UAMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

32

Infatti, la Agriconsulting non sostiene che la lettura che il Tribunale ha adottato della lettera della Commissione del 25 marzo 2013 e del rapporto di valutazione finale sia viziata da una qualunque inesattezza materiale. La ricorrente riconosce, al contrario, che il Tribunale ne ha correttamente sintetizzato il tenore al punto 56 della sentenza impugnata. Essa contesta, invece, la valutazione svolta dal Tribunale, ai punti da 57 a 61 di detta sentenza, del contenuto di tali documenti alla luce del contesto nel quale s’iscrivono, inclusa l’importanza economica e finanziaria degli incarichi aggiuntivi nell’appalto di cui trattasi, e la conclusione che ne ha tratto secondo cui le anomalie rilevate potevano inficiare l’affidabilità dell’offerta della Agriconsulting nel suo complesso.

33

In tale misura il secondo motivo è, di conseguenza, irricevibile.

34

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le censure della Agriconsulting nel senso che il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione, va rilevato che, certamente, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

35

Tuttavia, affermando che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, la Agriconsulting intende ancora una volta ottenere una nuova valutazione dei fatti di specie. La constatazione di cui al punto 57 della sentenza impugnata, secondo la quale «le anomalie rilevate (...) riguardano, più in particolare, gli incarichi aggiuntivi», non è di per sé incompatibile con la conclusione di cui al punto 62 di tale sentenza, secondo la quale «il comitato di valutazione ha effettuato la sua valutazione [in considerazione] della composizione dell’offerta e della prestazione di cui trattasi». In realtà la ricorrente contesta le valutazioni di fatto, di cui ai punti da 58 a 61 della sentenza suddetta, che hanno portato il Tribunale a trarre tale conclusione partendo da tale constatazione.

36

Quanto al vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente, dalle considerazioni di cui ai punti da 57 a 61 della sentenza impugnata, citate al punto 29 della presente sentenza, risulta che il Tribunale ha sufficientemente motivato la conclusione, contenuta al punto 62 della sentenza impugnata, secondo la quale il comitato di valutazione aveva agito conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 18 dicembre 2014, Data Medical Service (C‑568/13, EU:C:2014:2466).

37

Ne deriva che il secondo motivo della ricorrente deve essere respinto in toto, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

38

Con il terzo motivo la Agriconsulting fa valere, in una prima parte, che, ai punti da 64 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha travisato e snaturato il suo ricorso. Infatti, mentre essa avrebbe dedotto il carattere arbitrario, irrazionale, soggettivo e indefinito dei prezzi e dei costi di riferimento considerati dal comitato di valutazione per esaminare il carattere anormalmente basso della sua offerta (in prosieguo: i «parametri economici di riferimento»), il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla loro fondatezza. Esso si sarebbe limitato a dichiarare, al punto 66 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato la serietà della sua offerta.

39

In tale ambito, la ricorrente contesta altresì al Tribunale di non aver preso in considerazione le prove da essa prodotte per dimostrare che detti parametri economici non erano affidabili. Più precisamente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una simulazione dalla quale deriverebbe che, applicando agli incarichi principali i medesimi parametri economici, la dotazione prevista per tali incarichi fosse insufficiente.

40

La Agriconsulting ritiene, peraltro, che il Tribunale non potesse opporle, come invece le ha opposto al punto 66 della sentenza impugnata, il fatto di non aver comunicato, nella sua offerta iniziale, le informazioni idonee a dimostrare le riduzioni di cui aveva beneficiato, poiché nessuna norma della procedura di appalto le imponeva un tale agire. Il Tribunale non poteva nemmeno contestarle di non aver fornito tali informazioni nella sua lettera del 29 novembre 2012 in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione. Infatti, dette informazioni non facevano parte di quelle richieste da tale istituzione nella sua lettera del 22 novembre 2012. In ultimo, il Tribunale non poteva contestare alla ricorrente di non aver comunicato in seguito gli accordi di collaborazione con gli esperti, atteso che la Commissione non le aveva consentito di farlo.

41

Con la seconda parte del suo terzo motivo la ricorrente afferma che, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che la Commissione non avesse violato il principio del contraddittorio allorché aveva negato alla ricorrente il diritto di fornire tali informazioni complementari.

42

A tale proposito, da costante giurisprudenza deriverebbe che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a chiedere all’offerente le precisazioni idonee a giustificare la serietà della sua offerta nell’ambito di un procedimento contraddittorio. Orbene, nel caso di specie, poiché la richiesta del comitato di valutazione era formulata come se vertesse non sulla validità dei prezzi proposti nell’offerta della Agriconsulting, bensì sul metodo di calcolo di tali prezzi, la ricorrente sarebbe stata indotta a fornire informazioni relative soltanto agli elementi numerici di tale calcolo. Essa avrebbe, quindi, dovuto avere la possibilità di fornire informazioni integrative per fugare ogni dubbio quanto alla fondatezza delle cifre di cui trattasi. La giurisprudenza non limiterebbe a una sola comunicazione il diritto di un offerente di presentare osservazioni. Al contrario, il principio del contraddittorio comporterebbe, in tale contesto, che esso possa fornire, successivamente al deposito delle prime osservazioni, precisazioni integrative, nei limiti del ragionevole.

43

Infine, in una terza parte, la Agriconsulting ritiene che il Tribunale sia incorso in diversi errori di diritto allorché ha concluso, ai punti da 81 a 85 della sentenza impugnata, per l’assenza di violazione del principio della parità di trattamento. Innanzitutto, il Tribunale avrebbe dichiarato a torto che il solo prezzo dell’offerta della Agriconsulting era sufficiente per stabilire che tale offerta fosse anormalmente bassa. Poi, avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che, alla luce dei parametri economici di riferimento, anche l’offerta della VLM risultava anormalmente bassa. Il Tribunale avrebbe soprattutto dovuto considerare che la Agriconsulting e la VLM, per quanto riguarda le loro rispettive offerte, si trovavano in realtà nella medesima situazione. Infatti, da un lato, tali offerte riguardavano il medesimo appalto e, dall’altro, era contestata l’affidabilità di entrambe – quella della prima, dall’amministrazione aggiudicatrice e, quella della seconda, dalla Agriconsulting.

44

Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato e valutato adeguatamente gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente a sostegno delle sue censure. Più precisamente, avendo considerato, al punto 84 della sentenza impugnata, che la simulazione prodotta da quest’ultima, citata al punto 39 della presente sentenza, era priva di rilevanza, il Tribunale avrebbe ignorato un elemento tendente precisamente a dimostrare che anche l’offerta della VLM era anormalmente bassa e, quindi, che quest’ultima si trovava, al riguardo, in una situazione analoga a quella della ricorrente.

45

La Commissione ritiene che il terzo motivo sia infondato.

Giudizio della Corte

46

Ai fini dell’esame del terzo motivo occorre invertire l’ordine delle sue diverse parti.

47

Per quanto riguarda, innanzitutto, la terza parte di detto motivo, relativa a una pretesa violazione del principio della parità di trattamento, è opportuno ricordare che tale principio richiede che tutti gli offerenti dispongano delle medesime opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica, pertanto, che queste ultime siano soggette alle medesime condizioni per tutti i concorrenti (ordinanza del 10 novembre 2016, Spinosa Costruzioni Generali e Melfi, C‑162/16, non pubblicata, EU:C:2016:870, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

48

Nel caso di specie, ai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’offerta della VLM, calcolata sulla base della formula di cui al capitolato d’oneri, era leggermente inferiore al massimale della dotazione prevista da detto capitolato d’oneri per l’esecuzione dell’appalto e più elevata, di circa un milione di euro, di quella della Agriconsulting. Ne ha dedotto che la VLM e la Agriconsulting non versavano nella stessa situazione e che, di conseguenza, la Commissione aveva potuto, senza violare il principio della parità di trattamento, decidere di verificare il carattere anormalmente basso dell’offerta della ricorrente senza applicare il medesimo trattamento a quella della VLM.

49

Va rilevato che il trattamento differenziato delle offerte della Agriconsulting e della VLM è intrinsecamente legato alla questione dell’identificazione delle offerte anormalmente basse e della procedura loro riservata. Valutare la fondatezza della motivazione di cui ai punti 82 e 83 della sentenza impugnata implica, quindi, di rivedere gli obblighi che s’impongono in materia all’amministrazione aggiudicatrice.

50

A tale proposito, l’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 dispone che, se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest’unica motivazione, richieda per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e verifichi, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

51

Tale disposizione comporta, perciò, l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice, in primo luogo, di identificare le offerte sospette, in secondo luogo, di consentire alle imprese interessate di dimostrarne la serietà, chiedendo loro le precisazioni che ritenga opportune, in terzo luogo, di valutare la pertinenza dei chiarimenti forniti dagli interessati e, in quarto luogo, di adottare una decisione circa l’accoglimento o il rigetto di tali offerte (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2011, Lombardini e Mantovani, C‑285/99 e C‑286/99, EU:C:2001:640, punto 55).

52

Orbene, è solo se l’affidabilità di un’offerta è prima facie dubbia che l’amministrazione aggiudicatrice deve assolvere gli obblighi derivanti da tale disposizione, incluso, all’occorrenza, l’obbligo di verificare in dettaglio la serietà dei prezzi proposti mediante i parametri economici di riferimento.

53

Nel caso di specie, avendo identificato l’offerta della ricorrente come, prima facie, anormalmente bassa e ritenuto che quella della VLM non presentasse, prima facie, anormalità, il comitato di valutazione ben poteva, senza con ciò violare il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, avviare il procedimento contraddittorio di cui all’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 nei confronti della prima e verificarne in dettaglio i prezzi mediante i parametri economici di riferimento senza applicare il medesimo trattamento alla VLM. Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato, ai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, che tali due imprese, per quanto riguarda le loro rispettive offerte, non versavano nella stessa situazione.

54

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della Agriconsulting secondo il quale il prezzo di un’offerta non consente, da solo, di considerare che tale offerta sia anormalmente bassa.

55

A tale proposito, in assenza di una definizione della nozione di «offerta anormalmente bassa», o di regole che consentano l’identificazione di un’offerta del genere all’articolo 139, paragrafo 1, o all’articolo 146, paragrafo 4, del regolamento n. 2342/2002, spetta all’amministrazione aggiudicatrice determinare il metodo per identificare le offerte anormalmente basse (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Data Medical Service, C‑568/13, EU:C:2014:2466, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), a condizione che tale metodo sia obiettivo e non discriminatorio (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2001, Lombardini e Mantovani, C‑285/99 e C‑286/99, EU:C:2001:640, punti 6869).

56

Nel presente caso, come ha rilevato il Tribunale ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, il comitato di valutazione ha identificato il carattere anormalmente basso dell’offerta della Agriconsulting comparando l’importo della stessa alla dotazione massima prevista nel capitolato d’oneri, pari a EUR 2500000. Invero, mentre l’offerta della VLM era leggermente inferiore a tale dotazione, quella della Agriconsulting le era inferiore di circa un milione di euro.

57

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, nulla impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di comparare le offerte alla dotazione prevista dal capitolato d’oneri e di identificare una di esse come, prima facie, anormalmente bassa poiché di importo considerevolmente inferiore a detta dotazione. La ricorrente non ha dimostrato, in particolare, come una simile pratica manchi di obiettività o sia discriminatoria.

58

Infine, per quanto riguarda l’argomento della Agriconsulting secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la VLM versasse, in realtà, nella sua stessa situazione, si deve far osservare, da un lato, che la sola circostanza che la ricorrente contesti l’affidabilità dell’offerta della VLM non consente di concludere per la comparabilità delle situazioni. Alla luce delle considerazioni esposte ai punti 52 e 53 della presente sentenza, sarebbe stato in ogni caso necessario che la Agriconsulting dimostrasse le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto dubitare, prima facie, dell’affidabilità dell’offerta della VLM.

59

Dall’altro lato, va rilevato che il Tribunale poteva a buon diritto considerare, al punto 84 della sentenza impugnata, che la simulazione prodotta dalla ricorrente fosse priva di rilevanza in proposito. Infatti, tale simulazione, che consisteva nel verificare in dettaglio i prezzi proposti nell’offerta della VLM mediante i parametri economici di riferimento, non vale a dimostrare le ragioni per le quali, a monte, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto dubitare della serietà di tale offerta nonostante il fatto che il suo importo fosse molto vicino alla dotazione prevista dal capitolato d’oneri.

60

Ne deriva che la terza parte del terzo motivo è infondata.

61

Per quanto riguarda, poi, la seconda parte di tale motivo, relativa a una pretesa violazione del principio del contraddittorio, va rilevato che il Tribunale, dopo aver elencato, al punto 71 della sentenza impugnata, gli obblighi derivanti dall’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002, i cui termini sono stati ricordati al punto 50 della presente sentenza, ha dichiarato, ai punti da 72 a 76 della sentenza impugnata, che il procedimento contraddittorio di cui a tale disposizione era stato rispettato, nel caso di specie, e che la ricorrente aveva avuto la possibilità di giustificare i suoi costi e le sue tariffe che erano state considerate eccessivamente basse.

62

Tuttavia, la Agriconsulting afferma, in sostanza, che l’amministrazione aggiudicatrice adempie gli obblighi derivanti da detto articolo 139, paragrafo 1, solo ove, al di là del rispetto formale delle fasi del procedimento contraddittorio di cui a tale disposizione, il concorrente di cui trattasi sia stato effettivamente in condizione di giustificare i suoi costi e le sue tariffe. Nel caso di specie, ciò implicherebbe che la ricorrente venisse autorizzata a fornire informazioni complementari a quelle contenute nella sua lettera di risposta del 29 novembre 2012, in quanto la formulazione della lettera del 22 novembre 2012 della Commissione non le avrebbe consentito di comprendere esattamente quali informazioni le richiedesse tale istituzione.

63

A tale proposito, è sufficiente rilevare che tale argomento poggia su una premessa fattuale respinta dal Tribunale. Infatti, quest’ultimo ha valutato il contenuto della lettera della Commissione del 22 novembre 2012, al punto 77 della sentenza impugnata, nel senso che tale istituzione aveva interrogato la ricorrente non solo sul metodo di calcolo dei prezzi contenuti nella sua offerta, bensì sull’insieme degli elementi che contribuivano alla formazione di tali prezzi.

64

Orbene, poiché la Corte non può, nell’ambito di un’impugnazione, in assenza di snaturamento, riesaminare i fatti come valutati dal Tribunale, la seconda parte del terzo motivo è irricevibile.

65

Per quanto riguarda, infine, la prima parte del presente motivo, relativa a un preteso snaturamento e al travisamento del ricorso della Agriconsulting da parte del Tribunale, risulta che la ricorrente aveva fatto valere, al punto 68 del ricorso, che l’unità di costo di riferimento adottata per il calcolo dei costi degli esperti era soggettiva e non teneva conto né del fatto che essa avesse potuto negoziare tariffe più basse con gli esperti, né delle sue capacità organizzative e commerciali.

66

A tale proposito il Tribunale ha rilevato, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che le affermazioni della ricorrente secondo le quali essa avrebbe potuto negoziare con gli esperti tariffe più basse di quelle ipotizzate nei parametri economici di riferimento non erano dimostrate.

67

Peraltro, il Tribunale ha dichiarato, al punto 68 di tale sentenza, che la Agriconsulting non aveva comprovato, mediante elementi numerici, il suo argomento secondo il quale l’unità di costo adottata per il calcolo del costo degli esperti era un parametro soggettivo. Inoltre, ha rilevato che il fatto che la Agriconsulting evochi negoziazioni di tariffe con gli esperti della medesima categoria degli esperti degli incarichi principali depone nel senso che tali costi fossero inferiori alla norma, senza tuttavia che siano state fornite giustificazioni precise.

68

Va constatato, quindi, che il Tribunale non ha disconosciuto l’argomento della ricorrente e vi ha risposto adeguatamente. Esso poteva limitarsi a constatare che la Agriconsulting non aveva giustificato la fondatezza delle sue affermazioni sul carattere inadeguato dei parametri economici di riferimento e sulle tariffe più basse che sarebbe riuscita a negoziare. La ricorrente non sostiene, del resto, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto addossandole l’onere della prova. Essa non può quindi sostenere che il medesimo abbia travisato o snaturato il suo ricorso.

69

Quanto all’affermazione secondo la quale il Tribunale ha ignorato la simulazione da essa prodotta al fine di dimostrare il carattere arbitrario e inaffidabile dei parametri economici di riferimento, è sufficiente ricordare che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, pertanto, l’unico competente a constatare e a valutare i fatti rilevanti nonché a esaminare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli vengono sottoposti, salvo lo snaturamento di detti fatti e elementi di prova (ordinanza dell’11 novembre 2003, Martinez/Parlamento, C‑488/01 P, EU:C:2003:608, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

70

Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare un tale snaturamento. Inoltre, si deve constatare che il Tribunale non ha ignorato la simulazione controversa, poiché essa è citata nella sentenza impugnata varie volte, in particolare al punto 84 della stessa. La circostanza che il Tribunale non l’abbia menzionata ai punti da 63 a 69 di tale sentenza dimostra, né più né meno, che non l’ha giudicata probatoria in tale contesto, rientrando una valutazione del genere nella sua sola competenza, fatto salvo uno snaturamento.

71

Infine, in merito all’argomento della Agriconsulting esposto al punto 40 della presente sentenza, va rilevato che, poiché ai punti da 72 a 76 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che la ricorrente aveva avuto la possibilità di giustificare i suoi costi e le sue tariffe, esso poteva, giustamente, contestarle di non aver dimostrato le sue affermazioni. Se, poi, la ricorrente intende, con tale argomento, rimettere in discussione tale constatazione del Tribunale, detto argomento è irricevibile, per i motivi di cui al punto 64 della presente sentenza.

72

Ne deriva che la prima parte del terzo motivo è parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

73

Di conseguenza, il terzo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in toto.

74

Conformemente all’articolo 139, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002, il carattere anormalmente basso dell’offerta della Agriconsulting è un motivo sufficiente per giustificarne in diritto il rigetto. Orbene, emerge dall’insieme delle considerazioni che precedono che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando che non sussisteva, nel caso di specie, una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell’Unione per quanto riguarda la valutazione del carattere anormalmente basso della sua offerta da parte della Commissione.

75

Di conseguenza, non è necessario esaminare se l’altro motivo del rigetto dell’offerta della Agriconsulting, ovvero il voto che le è stato attributo in base al criterio di aggiudicazione n. 3, sia o meno fondato.

76

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, al punto 105 della sentenza impugnata, per ragioni analoghe a quelle citate al punto precedente, che non può essere stabilita l’esistenza di un nesso di causalità tra una un’eventuale irregolarità commessa in occasione della valutazione dell’offerta alla luce del criterio di aggiudicazione n. 3 e il lucro cessante corrispondente alla perdita dell’appalto dedotto dalla ricorrente. Orbene, anche se essa menziona, al punto 65 della sua impugnazione, le conclusioni del Tribunale relative al nesso di causalità, non risulta che la ricorrente voglia contestarle e, in ogni caso, essa non solleva alcuna censura al riguardo.

77

Tenuto conto che i presupposti ai quali è subordinato l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, come prevista all’articolo 340, secondo comma, TFUE, sono cumulativi, le considerazioni di cui ai punti da 74 a 76 della presente sentenza sono sufficienti per respingere l’impugnazione della Agriconsulting, senza che sia necessario pronunciarsi sul quarto motivo, relativo all’esame, da parte del Tribunale, del lucro cessante che essa avrebbe subito in ragione del rigetto della sua offerta [v., per analogia, sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 57, e del 14 ottobre 2014, Giordano/Commissione, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, punto 54].

Sulle spese

78

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

79

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la Agriconsulting è rimasta soccombente in sede di impugnazione, quest’ultima deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Agriconsulting Europe SA è condannata alle spese.

 

Da Cruz Vilaça

Levits

Borg Barthet

Berger

Biltgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2017.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Quinta Sezione

J. L. da Cruz Vilaça


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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