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Document 62016CC0341

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 13 luglio 2017.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:551

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 13 luglio 2017 ( 1 )

Causa C‑341/16

Hanssen Beleggingen BV

contro

Tanja Prast-Knipping

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giurisdizionale in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 Articolo 2, paragrafo 1 – Competenza del domicilio del convenuto – Articolo 22, punto 4 – Competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di marchi – Controversia vertente sull’identità del titolare di un marchio del Benelux – Azione contro il titolare formale di un marchio del Benelux volta alla rinuncia ai diritti sul marchio in qualità di titolare»

I. Introduzione

1.

Con decisione del 14 giugno 2016, pervenuta alla Corte il 16 giugno 2016, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania) proponeva una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») ( 2 ).

2.

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hanssen Beleggingen BV e la sig.ra Tanja Prast-Knipping, controversia vertente su un marchio del Benelux di cui quest’ultima è formalmente titolare.

3.

Il giudice del rinvio chiede se la controversia sottoposta al suo esame ricada nella sfera di applicazione della regola di competenza esclusiva stabilita dall’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I per le controversie «in materia di registrazione o di validità di marchi», il che implicherebbe che i giudici tedeschi – ivi compreso il giudice del rinvio – non siano competenti a conoscerne. Qualora, invece, tale controversia non rientrasse nell’ambito di applicazione di detta regola di competenza esclusiva, i giudici tedeschi sarebbero competenti per effetto della regola di competenza generale stabilita dall’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

4.

Nel prosieguo della mia esposizione, indicherò le ragioni per le quali ritengo che un’azione giudiziaria come quella introdotta dinanzi al giudice del rinvio, diretta ad ottenere che la persona formalmente registrata quale titolare di un marchio dichiari all’autorità competente di non avere alcun diritto sul medesimo e di rinunciare alla sua registrazione quale titolare del marchio stesso, non rientri nell’ambito di applicazione della regola di competenza esclusiva stabilita dall’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I.

II. Contesto normativo

5.

A termini della regola di competenza generale stabilita dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, «[s]alve le disposizioni [di tale] regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6.

Il successivo articolo 22, punto 4, primo comma,, contenuto nella sezione 6 del capo II del regolamento medesimo, intitolata «Competenze esclusive», prevede che, indipendentemente dal domicilio, abbiano competenza esclusiva, «in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione», i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

7.

Il procedimento principale verte sui diritti relativi ad un marchio del Benelux. La sig.ra Prast-Knipping, resistente nel procedimento principale, risiede a Hamminkeln (Germania) ed è registrata quale titolare del marchio figurativo n. 361604, qui di seguito riprodotto, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (UBPI).

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8.

La registrazione di tale marchio veniva richiesta il 7 settembre 1979 a favore dell’impresa Helmut Knipping. Su presentazione di un certificato di eredità attestante di essere l’unica erede del sig. Knipping, la sig.ra Prast-Knipping otteneva la trascrizione a proprio nome del marchio controverso presso l’UBPI, in data 14 novembre 2003.

9.

La Hanssen Beleggingen BV (in prosieguo: la «Hanssen Beleggingen»), ricorrente nel procedimento principale, è una società con sede nei Paesi Bassi.

10.

La domanda della Hanssen Beleggingen è volta ad ottenere il rilascio, da parte della sig.ra Prast-Knipping, di una dichiarazione all’UBPI di non disporre di alcun diritto sul marchio controverso e di rinunciare alla propria registrazione quale titolare del medesimo. A sostegno della propria domanda, la Hanssen Beleggingen afferma di essere divenuta titolare effettiva dei diritti sul marchio controverso a seguito di una serie di trasferimenti di quest’ultimo. Essa ritiene pertanto di avere il diritto di pretendere che la sig.ra Prast-Knipping effettui le dichiarazioni in questione all’UBPI.

11.

Con sentenza del 24 giugno 2015, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) respingeva la domanda, in base al rilievo che non sussisterebbe una pretesa della Hanssen Beleggingen basata sull’ingiustificato arricchimento nei confronti della sig.ra Prast-Knipping, in quanto quest’ultima non risulterebbe illegittimamente iscritta nel registro marchi del Benelux in qualità di titolare formale del marchio controverso. Detto giudice riteneva che il marchio controverso facesse parte del patrimonio del sig. Knipping al momento della sua morte e che, pertanto, tale marchio sia stato trasferito alla sig.ra Prast-Knipping in qualità di unica erede per effetto di successione a titolo universale. Il giudice medesimo non si pronunciava sulla competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi, competenza non contestata dalla sig.ra Prast-Knipping.

12.

La Hanssen Beleggingen impugnava la sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf), il quale esprimeva dubbi in merito alla competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi. A tal riguardo rileva che tale competenza potrebbe fondarsi sull’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, essendo la sig.ra Prast-Knipping domiciliata in Germania. Tuttavia, una competenza giurisdizionale internazionale esclusiva dei giudici olandesi basata sull’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I potrebbe escludere la giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi.

13.

Il giudice medesimo precisava inoltre che, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il regolamento Bruxelles I è applicabile ratione temporis al procedimento principale, essendo stata l’azione avviata prima del 10 gennaio 2015.

14.

Ciò premesso, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità di marchi”, di cui all’articolo 22, punto 4, del regolamento [Bruxelles I], ricomprenda parimenti un ricorso volto ad ottenere che il soggetto registrato formalmente come titolare di un marchio Benelux dichiari presso l’[UBPI] di non possedere alcun diritto sul marchio in questione e di rinunciare alla propria registrazione come titolare del marchio medesimo».

15.

La sig.ra Prast-Knipping e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non si è svolta udienza.

IV. Analisi

16.

Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se un’azione giudiziaria, come quella introdotta nel procedimento principale, volta ad ottenere il rilascio, da parte della persona formalmente registrata quale titolare di un marchio del Benelux, della dichiarazione all’UBPI di non avere alcun diritto su tale marchio e di rinunciare alla propria registrazione quale titolare del marchio stesso, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I.

17.

Sia la sig.ra Prast-Knipping che la Commissione europea ritengono che si debba rispondere in senso negativo a tale questione. Condivido tale opinione per i seguenti motivi.

18.

La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata della regola di competenza giurisdizionale esclusiva stabilita dall’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, in particolare nella sentenza Duijnstee ( 3 ). Una delle questioni ivi affrontate dalla Corte riguarda l’interpretazione della nozione di «controversia in materia di registrazione o di validità di brevetti» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 4 ). Ritengo che tale sentenza, riguardante una controversia analoga a quella di cui al procedimento principale nella specie, presenti una pertinenza decisiva nell’ambito di quest’ultima. Sottolineo che la Corte ha confermato, in sostanza, gli insegnamenti di detta sentenza nella sentenza GAT ( 5 ).

19.

La causa Duijnstee riguarda un’azione introdotta dal sig. Duijnstee, curatore fallimentare della Schroefboutenfabriek BV, nei confronti del sig. Goderbauer, ex direttore di tale società, affinché si ordinasse a quest’ultimo di trasferire alla società fallita le domande di brevetto depositate e i brevetti rilasciati in ventidue paesi per un’invenzione che il sig. Goderbauer aveva realizzato mentre era impiegato presso tale società ( 6 ).

20.

Secondo la Corte, tale nozione costituirebbe una nozione autonoma destinata a ricevere un’applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti ( 7 ).

21.

Nella sua interpretazione, la Corte ha precisato che la giurisdizione esclusiva per le controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti, attribuita ai giudici degli Stati contraenti nel cui territorio è stato richiesto o effettuato il deposito o la registrazione del brevetto, è giustificata dal fatto che questi giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione ( 8 ).

22.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la portata di tale regola di competenza giurisdizionale esclusiva, interpretata restrittivamente alla luce del menzionato obiettivo di prossimità, è limitata alle controversie vertenti sulla validità, sull’esistenza o sulla decadenza del brevetto oppure sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente ( 9 ).

23.

La Corte ha concluso il proprio ragionamento rilevando che la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio non rientrava nella portata, in tal modo delimitata, dell’articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione di Bruxelles, poiché non riguardava la validità o la registrazione dei brevetti controversi, riguardando invece soltanto la questione se il titolare del diritto al brevetto fosse il sig. Goderbauer oppure la società fallita Schroefboutenfabriek BV, il che andava accertato in base ai rapporti giuridici già intercorsi inter partes ( 10 ).

24.

Tale ragionamento mi sembra pienamente trasponibile alla causa in esame, per le seguenti ragioni.

25.

In primo luogo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, alla luce dell’equivalenza tra le due disposizioni, si deve garantire la continuità nell’interpretazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I e dell’articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, in conformità al considerando 19 di tale regolamento ( 11 ). Invero, l’articolo 22, punto 4, di detto regolamento rispecchia la medesima sistematica dell’articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles e, per di più, è redatto in termini quasi identici ( 12 ). Orbene, secondo giurisprudenza costante, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles vale anche per quelle del regolamento Bruxelles I, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti ( 13 ).

26.

In secondo luogo, non vedo alcuna ragione per non estendere il criterio stabilito dalla Corte in materia di brevetti nella sentenza Duijnstee ( 14 ) alle controversie in materia di marchi. Infatti, da una parte, il testo dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I non pone alcuna distinzione tra le controversie in materia di brevetti e quelle in materia di marchi. Dall’altra, le nozioni di validità, di esistenza, di decadenza o di rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente sono pertinenti anche in materia di marchi.

27.

In terzo luogo, e in applicazione del criterio stabilito dalla Corte nella sentenza Duijnstee ( 15 ), rilevo che la controversia principale nella presente causa non verte sulla validità, sull’esistenza o sulla decadenza del marchio, né sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente. Infatti, tale controversia verte soltanto sulla questione se il titolare del marchio controverso sia la sig.ra Prast‑Knipping oppure la Hanssen Beleggingen, il che va accertato in base ai rapporti giuridici già intercorsi inter partes, al pari della controversia principale nella causa Duijnstee. In altri termini, e come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale controversia verte non già sul marchio in quanto tale, bensì sull’individuazione del titolare di quest’ultimo, questione che non riguarda la registrazione o la validità del marchio stesso, ai sensi dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I.

28.

A tal riguardo, il fatto che l’azione introdotta dalla Hanssen Beleggingen miri in particolare ad ottenere che la sig.ra Prast-Knipping rinunci alla propria registrazione quale titolare del marchio controverso non implica che la controversia principale ricada nella nozione di «controversia in materia di registrazione o di validità di marchi» ai sensi della disposizione menzionata supra. Tale domanda, infatti, è soltanto accessoria alla domanda principale, volta ad ottenere il rilascio della dichiarazione che il marchio controverso non appartiene alla sig.ra Prast-Knipping per effetto di accordi privati che avrebbero disposto la cessione del marchio medesimo a favore della Hanssen Beleggingen ( 16 ). Come illustrato nel paragrafo precedente, una controversia di tal genere non verte sulla validità, sull’esistenza o sulla decadenza di detto marchio, né sulla rivendicazione di un diritto di priorità per un deposito precedente.

29.

Aggiungo, in quarto luogo, e come sostenuto dalla sig.ra Prast-Knipping e dalla Commissione, che l’obiettivo di prossimità perseguito da tale disposizione non osta a che la controversia principale esuli dall’ambito di applicazione della regola di competenza esclusiva stabilita da detta disposizione ( 17 ). Infatti, il genere di argomenti esaminati nel procedimento principale, vertenti, segnatamente, sull’esistenza di un arricchimento senza causa e sulla portata di accordi tra privati ( 18 ), è estraneo alla questione della validità o della registrazione del marchio controverso. Pertanto, i giudici dello Stato nel cui territorio è stata effettuata la registrazione del marchio non sono quelli meglio situati per conoscere di tali argomenti.

30.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deduco che la controversia principale non ricade nella sfera di applicazione della regola di competenza esclusiva stabilita dall’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I. Di conseguenza, i giudici tedeschi – ivi compreso il giudice del rinvio – sono, in quanto giudici dello Stato membro in cui è domiciliata la sig.ra Prast-Knipping, reistente nel procedimento principale, internazionalmente competenti a conoscere di tale controversia, in applicazione della regola di competenza giurisdizionale generale prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

31.

A tal riguardo, preciso che il fatto che tale controversia possa eventualmente rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento, in quanto l’azione intentata dalla Hanssen Beleggingen sarebbe fondata segnatamente sull’esistenza di un arricchimento senza causa, resta irrilevante con riguardo alla giurisdizione dei giudici tedeschi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Infatti, la prima di tali disposizioni stabilisce un criterio di competenza aggiuntivo – e non esclusivo – rispetto a quello previsto dalla seconda.

32.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che la controversia principale ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, sarebbero competenti a conoscerne soltanto i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata effettuata la registrazione del marchio. Tale disposizione stabilisce, infatti, un criterio di competenza esclusivo, che ha l’effetto di escludere l’applicabilità della regola di competenza generale prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento.

33.

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I implicherebbe che i giudici tedeschi non siano competenti a conoscere della controversia principale ( 19 ).

34.

Desidero inoltre sottolineare la portata della sentenza Brite Strike Technologies ( 20 ) in un contesto di tal genere. È pur vero che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 71 del regolamento Bruxelles I, letto alla luce dell’articolo 350 TFUE, non osta a che la regola di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all’articolo 4.6 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) ( 21 ) (in prosieguo: la «convenzione Benelux»), si applichi a tali controversie.

35.

Tale giurisprudenza mi sembra, tuttavia, irrilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi, questione che è oggetto del procedimento principale, poiché la Repubblica federale di Germania non è parte della Convenzione Benelux. Mi sembra, infatti, difficilmente concepibile che una convenzione di cui la Repubblica federale di Germania non sia parte possa produrre effetti vincolanti nei confronti dei giudici tedeschi. Sottolineo che la sentenza Brite Strike Technologies ( 22 ) riguardava, a differenza della causa in esame, una controversia portata dinanzi ad un giudice olandese.

36.

Tale interpretazione è confermata, ammesso che ve ne sia bisogno, dal tenore dell’articolo 71, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, il quale si applica, come ivi si legge, al «giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare» ( 23 ).

37.

Di conseguenza, se la Corte dichiarasse che la controversia principale ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiararsi d’ufficio giurisdizionalmente incompetente ai sensi dell’articolo 25 del regolamento stesso. È solo nel caso in cui la controversia principale fosse portata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro del Benelux che l’articolo 4.6 della convenzione Benelux, in applicazione della sentenza Brite Strike Technologies ( 24 ), potrebbe essere preso in considerazione da tale giudice al fine di esaminare la propria competenza giurisdizionale.

V. Conclusione

38.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) nei seguenti termini:

Un’azione giudiziaria, come quella introdotta nel procedimento principale, volta ad ottenere il rilascio, da parte della persona formalmente registrata quale titolare di un marchio del Benelux, della dichiarazione all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (UBPI) di non possedere alcun diritto su tale marchio e della rinuncia alla propria registrazione quale titolare del marchio medesimo, non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1. Il giudice del rinvio ha esposto i motivi per i quali tale regolamento, nel frattempo abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), è applicabile ratione temporis nelle circostanze del procedimento principale. V. infra, paragrafo 13.

( 3 ) Sentenza del 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326).

( 4 ) GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles». Sull’obbligo di tenere conto della giurisprudenza relativa all’articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione di Bruxelles al fine di interpretare l’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, v. infra, paragrafo 25.

( 5 ) Sentenza del 13 luglio 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, punti da 14 a 23).

( 6 ) Sentenza del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punto 3).

( 7 ) Sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punto 19), e del 13 luglio 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, punto 14).

( 8 ) Sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punto 22), e del 13 luglio 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, punti da 21 a 23).

( 9 ) Sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punti da 23 a 25), e del 13 luglio 2006, GAT (C‑4/03, EU:C:2006:457, punto 15).

( 10 ) Sentenza del 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punto 26).

( 11 ) Sentenza del 12 luglio 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) L’unica differenza di formulazione consiste nell’espressione «a norma di una convenzione internazionale» contenuta nell’articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione di Bruxelles, che è divenuta «a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale» nell’articolo 22, punto 4, primo comma, del regolamento Bruxelles I.

( 13 ) V., in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 18); del 12 luglio 2012, Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:445, punto 42 e giurisprudenza ivi citata); del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 38), nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 22).

( 14 ) Sentenza del 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326, punti 2425).

( 15 ) Sentenza del 15 novembre 1983 (288/82, EU:C:1983:326, punti 2425).

( 16 ) V. supra, paragrafi 10 e 11.

( 17 ) V. supra, paragrafo 21.

( 18 ) V. supra, paragrafi 10 e 11.

( 19 ) V. supra, paragrafo 12.

( 20 ) Sentenza del 14 luglio 2016 (C‑230/15, EU:C:2016:560, punto 66).

( 21 ) Convenzione del 25 febbraio 2005, sottoscritta all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi. Tale convenzione è entrata in vigore il 1o settembre 2006.

( 22 ) Sentenza del 14 luglio 2016 (C‑230/15, EU:C:2016:560).

( 23 ) Il corsivo è mio. L’articolo 71 del regolamento Bruxelles I così recita:

«1.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.   Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a)

il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l’articolo 26 del presente regolamento;

(…)».

( 24 ) Sentenza del 14 luglio 2016 (C‑230/15, EU:C:2016:560).

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