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Document 62016CC0303

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 29 giugno 2017.
Solar Electric Martinique contro Ministre des Finances et des Comptes publics.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.
Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE – Lavori immobiliari – Dipartimenti francesi d’oltremare – Disposizioni rese applicabili dal diritto nazionale – Operazioni di vendita e installazione su immobili – Qualificazione come operazione unica – Incompetenza.
Causa C-303/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:507

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 29 giugno 2017 ( 1 )

Causa C‑303/16

Solar Electric Martinique SARL

contro

Ministre des Finances et des Comptes publics

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Conseil d’Etat (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Disposizioni di diritto dell’Unione direttamente e incondizionatamente applicabili in base al diritto nazionale – IVA – Dipartimenti d’oltremare – Lavori immobiliari – Nozione – Operazioni di vendita e impianti su immobili – Pannelli fotovoltaici – Scaldacqua solari – Qualificazione come “operazione unica”»

I. Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 2 ), come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995 ( 3 ) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 4 ) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), che ha sostituito la sesta direttiva a partire da 1o gennaio 2007.

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Solar Electric Martinique SARL e il ministre des Finances et des Comptes publics (Ministro delle Finanze e dei Conti pubblici) in ordine a taluni avvisi di accertamento relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) cui la suddetta società è stata assoggettata per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

3.

Sotto il profilo del merito, la causa in esame verte, in sostanza, sulla questione se la cessione e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari sul tetto di un edificio o al fine di fornire al medesimo elettricità o acqua calda costituiscano, ai fini dell’IVA, un’unica operazione complessa o più operazioni dissociabili. Tale questione trae origine dal diverso regime IVA applicabile alla cessione, da un lato, e all’installazione, dall’altro, delle apparecchiature in questione. Mentre la cessione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari nei dipartimenti d’oltremare francesi beneficia di un regime speciale di esenzione, l’installazione di dette apparecchiature potrebbe rientrare, ai sensi del diritto francese, nella nozione di «lavori immobiliari», di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e ripresa dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, lavori che sono considerati prestazioni di servizi ed assoggettati a un’aliquota IVA dell’8,5%.

4.

Tuttavia, la soluzione di tale problema richiede che sia previamente risolta la questione della competenza della Corte a rispondere alla domanda sottopostale dal giudice del rinvio. Infatti, la controversia di cui al procedimento principale ha luogo in Martinica, vale a dire in uno dei dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese, dipartimenti che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della sesta direttiva e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono esplicitamente esclusi dal rispettivo ambito di applicazione delle suddette direttive.

5.

Orbene, per le ragioni che verranno illustrate in prosieguo, ritengo che la Corte debba dichiararsi incompetente a rispondere alla questione sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato).

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

7.

L’articolo 3 della sesta direttiva, intitolato «Territorialità», dispone, al paragrafo 3, che i dipartimenti francesi d’oltremare della Repubblica francese sono esclusi dall’interno di tale Stato membro e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

8.

L’articolo 5, paragrafo 1, della sesta direttiva definisce la cessione di bene come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

9.

Ai sensi del successivo paragrafo 5 dello stesso articolo 5, gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari.

10.

A termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’articolo 5.

11.

L’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA prevede che, a ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

12.

Ai sensi del successivo articolo 6, paragrafo 1, lettera c), la direttiva IVA non si applica ai dipartimenti francesi d’oltremare.

13.

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA ricalca il tenore dell’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

B. Diritto francese

14.

In forza dell’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), nel testo applicabile alla tassazione oggetto del procedimento principale, «i lavori immobiliari sono considerati come prestazioni di servizi» soggetti all’IVA.

15.

Ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 1, lettera f), dello stesso codice, la base imponibile è costituita, per i lavori immobiliari, dall’importo di appalti, note spese o fatture.

16.

L’articolo 268 bis del CGI prevede che, qualora una persona compia contestualmente operazioni ricomprese in diverse categorie tra quelle previste agli articoli del relativo capo, l’imponibile è determinato applicando a ciascun gruppo di operazioni le regole fissate da detti articoli.

17.

L’articolo 295 del CIG così dispone:

«1.

Sono esenti dall[’IVA]:

(...)

Nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e della Riunione:

a)

Le importazioni di (...) prodotti il cui elenco è fissato da ordinanze congiunte del ministre de l’Économie et des Finances [Ministro dell’Economia e delle Finanze] (...) e del ministro competente per i Dipartimenti d’oltremare;

b)

Le vendite (...) dei prodotti di fabbricazione locale analoghi a quelli la cui importazione nei suindicati dipartimenti è esente in virtù delle precedenti disposizioni; (...)».

18.

L’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV del CGI menziona, tra i prodotti la cui importazione nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e della Riunione può avvenire senza pagamento dell’IVA, i «dispositivi fotosensibili a semiconduttore, ivi comprese le cellule fotovoltaiche anche assemblate in moduli o costituite da pannelli».

III. La controversia nel procedimento principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

19.

La Solar Electric Martinique svolge l’attività, segnatamente, di vendita e installazione di apparecchiature connesse all’energia solare nel dipartimento della Martinica. Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 detta società assoggettava ad IVA, all’aliquota dell’8,5%, le operazioni di installazione sul tetto di immobili ad uso abitativo di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari soltanto nei limiti del costo delle prestazioni di installazione. Invero, essa riteneva che la cessione di tali apparecchiature beneficiasse dell’esenzione prevista dall’articolo 295 del CGI e dall’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV di detto codice.

20.

A seguito di una verifica, l’amministrazione finanziaria riteneva che le operazioni di installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari fossero da considerare come lavori immobiliari e dovessero, di conseguenza, includere il costo della cessione di dette apparecchiature. L’amministrazione rettificava, pertanto, la base imponibile di dette operazioni ai sensi dell’articolo 266 del CGI.

21.

Il 21 settembre 2010 la Solar Electric Martinique ricorreva dinanzi al Tribunal administratif de Fort‑de‑France (Tribunale amministrativo di Fort‑de‑France, Francia) al fine di ottenere la revoca degli avvisi di accertamento IVA emessi dall’amministrazione finanziaria.

22.

Dal momento che il ricorso, nonché il successivo appello sono stati entrambi respinti, la Solar Electric Martinique proponeva ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), sostenendo, in particolare, che i giudici di merito sarebbero incorsi in un errore di diritto nel ritenere che i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari da essa compiuti costituissero un’operazione unica avente il carattere di lavori immobiliari, mentre dette apparecchiature possono essere posate senza causare gravi danni all’immobile interessato e di norma non vanno di pari passo con la costruzione di edifici.

23.

Il giudice del rinvio espone che le operazioni di vendita e installazione di apparecchiature di cui all’articolo 295 del CGI e all’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV del codice medesimo sono soggette all’IVA soltanto nei limiti del costo delle operazioni di installazione, con l’esclusione del costo di acquisto delle apparecchiature, fatto salvo il caso in cui tali operazioni di installazione presentino carattere di prestazioni di lavori immobiliari, nel qual caso sono assoggettate all’IVA a concorrenza del prezzo complessivo fatturato all’acquirente.

24.

Il giudice a quo precisa che, quantunque l’articolo 295 del CGI si applichi unicamente nei dipartimenti d’oltremare, vale a dire al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva, le disposizioni dell’articolo 256 di tale codice relative ai lavori immobiliari si applicano anche nella Francia metropolitana e garantiscono il recepimento nel diritto francese dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA.

25.

Secondo il giudice medesimo, va ricercata un’applicazione uniforme delle disposizioni di tali direttive nell’Unione Europea. Pertanto, sebbene la controversia sottoposta al suo esame riguardi operazioni compiute al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale di tali direttive, sorge la questione se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi delle suddette direttive.

26.

Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[S]e la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente carattere di lavori immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo l, della [sesta direttiva], divenuti l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [IVA]».

27.

La questione è stata oggetto di osservazioni scritte da parte del governo francese e della Commissione europea. Dette parti interessate, nonché la Solar Electric Martinique, hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 9 febbraio 2017.

IV. Analisi

28.

Come illustrerò in queste conclusioni, ritengo, in via principale, che la Corte sia incompetente a rispondere alla questione sottoposta al suo esame. Dunque, solo in subordine, nel caso in cui la Corte non dovesse accogliere tale suggerimento, analizzerò, nel merito, la questione sollevata dal giudice del rinvio.

A. In via principale, sull’incompetenza della Corte a rispondere alla questione sottoposta

29.

Come riconosce il giudice del rinvio e come ho già avuto modo di rilevare nella parte introduttiva, i fatti all’origine della presente causa si collocano esclusivamente nella Martinica, vale a dire in uno dei dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese, dipartimenti che sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione territoriale della sesta direttiva e della direttiva IVA. La controversia oggetto del procedimento principale si colloca quindi al di fuori dell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

30.

È vero che la Corte si è regolarmente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione fattispecie in cui i fatti della causa principale si collocavano al fuori dell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali tali disposizioni di detto diritto erano state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime ( 5 ).

31.

In tale contesto, la Corte ha precisato, nella propria recente giurisprudenza, che un’interpretazione, da parte sua, di disposizioni del diritto dell’Unione in fattispecie non rientranti nella sfera di applicazione del medesimo si giustifica quando tali disposizioni siano state rese applicabili a tali fattispecie dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare loro un trattamento identico a quelle ricomprese nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ( 6 ).

32.

La Corte, per accertare la propria competenza a rispondere alla questione sottopostale, è quindi chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise che le consentano di dichiarare che il diritto nazionale ha operato un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione ( 7 ).

33.

Certamente, l’attuale giurisprudenza della Corte si rivela particolarmente fluttuante in merito all’origine delle indicazioni sufficientemente precise che devono esserle fornite. Infatti, la Corte si mostra talvolta intransigente, nell’esigere tali indicazioni esclusivamente dal giudice del rinvio, in difetto delle quali essa afferma che non si deve rispondere alla questione ad essa sottoposta ( 8 ), talvolta più conciliante, ammettendo, per dichiararsi competente malgrado le lacune della domanda di pronuncia pregiudiziale, le spiegazioni fornite dalle parti interessate, in particolare dai governi intervenienti, nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, anche in occasione della sola udienza dinanzi a quest’ultima ( 9 ).

34.

Resta il fatto che la Corte esige di essere in possesso di elementi sufficientemente precisi che dimostrino il rinvio diretto ed incondizionato da parte del diritto nazionale alle disposizioni o ai principi del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione ( 10 ), in particolare nel caso di situazioni esplicitamente escluse dalla sfera di applicazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore dell’Unione ( 11 ).

35.

Nella specie, sebbene le operazioni oggetto della controversia di cui al procedimento principale si collochino al di fuori dell’ambito di applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA e l’articolo 295 del CGI si applichi esclusivamente ai dipartimenti d’oltremare, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 256 del CGI, relativo ai «lavori immobiliari», garantisca il recepimento nel diritto nazionale delle pertinenti disposizioni di tali direttive e che, applicandosi detto articolo anche al territorio metropolitano della Francia, vada quindi ricercata un’applicazione uniforme delle disposizioni di tali direttive all’interno dell’Unione.

36.

Tali argomenti non appaiono convincenti.

37.

In primo luogo, osservo che la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata specificamente sollevata giacché, per quanto riguarda i dipartimenti d’oltremare ai quali la sesta direttiva e la direttiva IVA non si applicano, esistono disposizioni speciali, vale a dire l’articolo 295 del CGI e l’articolo 50 duodecies, punto I, dell’allegato IV di detto codice, che prevedono l’esenzione della cessione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari.

38.

È nell’ambito di tale esenzione che il giudice del rinvio chiede se le due operazioni che costituiscono la cessione, da un lato, e l’installazione di pannelli fotovoltaici, nonché di scaldacqua solari, dall’altro, debbano essere considerate autonome e indipendenti, nel qual caso l’IVA dovrebbe essere assolta solo relativamente all’operazione di installazione, essendo la cessione esentata. Qualora, invece, si dovesse ritenere che le due operazioni costituiscano un’unica operazione che, secondo il giudice del rinvio, potrebbe essere qualificata come tale solo se l’operazione di installazione delle apparecchiature in questione venisse qualificata come «lavori immobiliari», sarà soggetta ad imposizione anche la cessione delle apparecchiature.

39.

Orbene, è chiaro che l’articolo 295 del CGI non opera alcun rinvio diretto e incondizionato alle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva IVA. Invero, tale articolo prevede un regime di esenzione specifico per le cessioni di beni compiute nei dipartimenti d’oltremare, esclusi dall’ambito di applicazione delle suddette direttive, regime che non è previsto da tali direttive.

40.

Inoltre, per quanto riguarda la problematica connessa alla nozione di «lavori immobiliari», occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva, ora articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, attribuisce agli Stati membri la facoltà di considerare come cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

41.

Orbene, come sottolineato dalla Commissione nelle proprie osservazioni, dall’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del CGI emerge che i lavori immobiliari non sono considerati cessioni di beni, bensì prestazioni di servizi, il che significa che la Repubblica francese non si è avvalsa della facoltà offertale dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva, in seguito dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, come confermato dal governo francese in risposta ai quesiti posti dalla Corte. Ciò detto, non si può ritenere con certezza che l’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del CGI costituisca un rinvio diretto ed incondizionato alle menzionate disposizioni delle suddette direttive.

42.

Certamente, in assenza dell’esercizio da parte della Francia della facoltà offerta dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, i lavori immobiliari previsti all’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del CGI, ricadono, a contrario e implicitamente, nell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva e nell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA, i quali specificano, entrambi, senza riferimento alla nozione di «lavori immobiliari», che si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni ( 12 ).

43.

Tuttavia, tale ragionamento a contrario e implicito non equivale in alcun modo a un rinvio diretto ed incondizionato da parte dell’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del CGI alle suddette disposizioni di tali direttive. Ritengo, invece, che l’articolo 256, punto IV, paragrafo 1, del CGI costituisca la manifestazione della volontà della Francia di non esercitare l’opzione concessa dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA sia nel contesto dell’ambito di applicazione territoriale delle suddette direttive sia al di fuori di detto ambito di applicazione.

44.

Come correttamente sottolineato dalla Commissione, se la Francia avesse esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva (e dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA) qualificando i lavori immobiliari come cessioni di beni, la questione pregiudiziale non si sarebbe posta poiché, in forza del regime specifico applicabile ai dipartimenti d’oltremare sulla base dell’articolo 295 del CGI, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari, qualificata come lavori immobiliari dal giudice del rinvio, sarebbe stata di per sé esente, come la cessione e l’importazione di dette apparecchiature nei suddetti dipartimenti.

45.

In definitiva, la questione pregiudiziale sollevata è la conseguenza, da un lato, della volontà, da parte della Francia, di non esercitare l’opzione prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva (e dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA) e, dall’altro, dell’applicazione di un’esenzione a favore dei dipartimenti d’oltremare francesi, che può essere prevista dal diritto francese solo in ragione del fatto che detti dipartimenti sono a loro volta espressamente esclusi dall’ambito di applicazione di tali direttive ( 13 ).

46.

Ne consegue che la Corte non dispone evidentemente di elementi che le consentano di dichiarare che il diritto nazionale francese opera un rinvio diretto ed incondizionato alle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva IVA la cui interpretazione è chiesta dal giudice del rinvio.

47.

Tale conclusione non viene inficiata dall’argomento, esposto dal giudice del rinvio, secondo cui sussisterebbe un interesse a fornire un’interpretazione uniforme della nozione di «lavori immobiliari» di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA.

48.

Infatti, anche nell’assunto che l’interpretazione di detta nozione fosse effettivamente essenziale per dirimere la controversia oggetto del procedimento principale ( 14 ), come precisato dalla Corte nella sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 55), se il legislatore dell’Unione indica in maniera univoca che l’atto da esso adottato non si applica a un settore preciso, rinuncia, quantomeno fino all’eventuale adozione di nuove norme dell’Unione, all’obiettivo di ottenere un’interpretazione ed un’applicazione uniformi delle norme di diritto in tale settore escluso.

49.

Ritengo che ciò che valga nella causa sfociata nella sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 55), riguardante un caso di esplicita esclusione dalla sfera di applicazione ratione materiae di una direttiva, lo sia altrettanto laddove si tratti di una fattispecie di esplicita esclusione ratione loci dalla sfera di applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA.

50.

Sebbene tale giurisprudenza possa sembrare relativamente rigida rispetto allo spirito di cooperazione che caratterizza il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, essa si basa essenzialmente sul rispetto della ripartizione delle competenze tra il legislatore e i giudici dell’Unione. Dunque, la circostanza per cui l’IVA si applica nei dipartimenti d’oltremare francesi non significa assolutamente che la Corte sia autorizzata, per mera volontà, per quanto autentica, di un giudice nazionale, ad interpretare le nozioni di diritto dell’Unione contenute nella sesta direttiva e nella direttiva IVA in una situazione in cui il legislatore dell’Unione abbia esplicitamente escluso tali dipartimenti dall’ambito di applicazione delle suddette direttive e in cui, inoltre, nessun elemento consente alla Corte di garantire che il diritto nazionale operi un rinvio diretto ed incondizionato alle disposizioni di tali atti la cui interpretazione è chiesta dal giudice del rinvio. Se la Corte dovesse pronunciarsi su ogni questione pregiudiziale relativa all’IVA per il solo pretesto che detta imposta si applica nei dipartimenti d’oltremare, essa contrasterebbe con la scelta esplicita del legislatore dell’Unione di escludere tali dipartimenti dall’ambito di applicazione del sistema comune dell’IVA istituito dalla sesta direttiva e dalla direttiva IVA.

51.

Neppure il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale provenga da un giudice di ultimo grado modifica tale conclusione. La Corte, invero, ha già rifiutato di rispondere alle questioni sollevate dai giudici le cui decisioni non potevano essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, ai sensi della giurisprudenza che ha preso avvio con le sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868), e del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638) ( 15 ).

52.

Ciò premesso, suggerisco alla Corte di dichiararsi incompetente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio.

53.

Di conseguenza, come già precisato, esaminerò la questione sollevata solo in subordine.

B. In subordine, sull’esistenza di un’unica operazione (avente il carattere di «lavori immobiliari») o di molteplici operazioni dissociabili

54.

Come ho già avuto modo di rilevare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le operazioni di fornitura di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari, da un lato, e di installazione di tali apparecchiature sul tetto di un edificio o al fine di fornire elettricità o acqua calda a quest’ultimo, dall’altro, costituiscano un’unica operazione complessa composta da molteplici elementi diversi o se esse siano da ritenersi completamente dissociabili.

55.

Dagli atti emerge, conformemente alla giurisprudenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato) ( 16 ), che il carattere unico delle operazioni potrebbe essere accolto solo se l’installazione delle apparecchiature in questione fosse qualificata come lavori immobiliari, vale a dire se essa concorresse direttamente alla costruzione di un edificio.

56.

Per quanto riguarda il carattere unico o distinto dalle operazioni in questione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte applicabile sia sotto la vigenza della sesta direttiva sia sotto quella della direttiva IVA, ai fini dell’IVA, ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente ( 17 ).

57.

Detta regola di principio è soggetta a due eccezioni.

58.

In primo luogo, si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente, siano a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale ( 18 ).

59.

In secondo luogo, l’esistenza di un’operazione unica deve essere parimenti rilevata quando una prestazione costituisca una prestazione principale, laddove la o le altre prestazioni costituiscano una o più prestazioni accessorie cui si applichi la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisca per la clientela non già un fine a sé, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore ( 19 ).

60.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano una prestazione unica ai fini dell’IVA, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi ( 20 ), restando inteso che, nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, spetta agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se in uno specifico caso il soggetto passivo fornisca una o più prestazioni ed effettuare a questo proposito tutte le valutazioni definitive, poiché la Corte fornisce loro gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione utili per dirimere la controversia di cui sono investiti ( 21 ).

61.

Nella specie, malgrado l’esiguità di informazioni trasmesse dal giudice del rinvio, è pacifico che i contratti conclusi dalla Solar Electric Martinique con i propri clienti riguardano sia la cessione di beni materiali sia l’installazione dei suddetti beni ai fini del loro utilizzo per la produzione di elettricità o per la fornitura di acqua calda vuoi per l’immobile in cui sono installate dette apparecchiature, vuoi per la rivendita ( 22 ).

62.

Tale rilievo induce il governo francese, in linea con la sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195) a qualificare le due operazioni come prestazione unica complessa. Invero, secondo il governo medesimo, come nella causa sfociata nella menzionata sentenza Aktiebolaget NN, l’installazione delle apparecchiature cedute sembra necessaria per l’esecuzione dell’oggetto dei contratti conclusi dalla Solar Electric Martinique, poiché la sola cessione dei pannelli fotovoltaici e degli scaldacqua solari non consente il loro uso.

63.

L’interpretazione della sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195), operata dal governo francese, mi sembra alquanto semplicistica.

64.

Ricordo che nella suddetta causa era stato chiesto, segnatamente, alla Corte se si dovesse ritenere che la fornitura e la posa in opera di un cavo sottomarino in fibra ottica costituissero un’operazione unica con riguardo all’IVA, ciò che sostenevano, del resto, il giudice nazionale e tutte le parti che avevano presentato osservazioni. La Corte ha accolto la tesi sostenuta dal giudice e dalle parti, specificando, ai punti 24 e 25 della sentenza, che il contratto in questione riguardava la cessione, successivamente al completamento dell’installazione e alla realizzazione di collaudi, di un cavo posto in opera e in grado di funzionare, circostanza che consentiva di affermare che tutti gli elementi che componevano l’operazione in questione nella causa principale apparivano necessari alla sua realizzazione e strettamente connessi. Tale precisazione, ribadita al punto 33 della sentenza e, a mio parere, decisiva, relativa al momento in cui ha luogo il trasferimento della proprietà del cavo, vale a dire a seconda che il trasferimento abbia luogo anteriormente o successivamente alla posa in opera del cavo e dei collaudi, richiama indubbiamente le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2006:575). L’avvocato generale infatti, al paragrafo 45 delle sue conclusioni, ha osservato che, data la circostanza per cui il trasferimento del potere di disporre del cavo deve avvenire solo al termine dell’installazione e del collaudo, non risulterebbe conforme alla realtà economica di tale operazione considerare che il committente abbia acquistato, da un lato, il cavo sottomarino a fibre ottiche, e, dall’altro, successivamente le prestazioni di servizi relativi alla sua posa in opera.

65.

Diversamente da quanto sostenuto dal governo francese, non si può quindi dedurre dalla sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195) che la cessione di un bene materiale e la sua successiva installazione da parte dello stesso soggetto passivo costituiscano un’unica operazione complessa con riguardo all’IVA per il semplice fatto che l’installazione è necessaria per garantire il funzionamento del suddetto bene materiale. Sebbene l’operazione di installazione sia sempre necessaria, la Corte ha affermato la sussistenza di un’unica operazione complessa solo in ragione del fatto che la cessione del cavo, vale a dire il trasferimento della proprietà di tale bene, è avvenuta solo a seguito dell’operazione di installazione.

66.

Ne consegue che, prima di poter qualificare la cessione e l’installazione dei pannelli fotovoltaici e degli scaldacqua solari come costituenti elementi di un’unica operazione complessa ai fini dell’IVA, ritengo che il giudice del rinvio debba anzitutto verificare il momento a partire dal quale avviene il trasferimento della proprietà a beneficio dei clienti della società Solar Electric Martinique, vale a dire prima o dopo l’installazione e la messa in opera di dette apparecchiature.

67.

Se il trasferimento della proprietà dei pannelli fotovoltaici e degli scaldacqua solari avviene dopo la loro installazione e messa in opera, ritengo che, al pari della fattispecie oggetto della sentenza Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195), potrebbe essere rilevata la sussistenza di un’unica operazione complessa.

68.

In caso contrario, ritengo che le operazioni debbano essere considerate indipendenti l’una dall’altra, quindi ciascuna operazione dev’essere assoggettata alle norme che le sono proprie, laddove la cessione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari dovrebbe essere esente, mentre l’installazione di dette apparecchiature sarebbe assoggettata all’IVA.

69.

Dal momento che dall’ordinanza di rinvio non emerge che sia stato eseguito un esame del genere, spetta al giudice del rinvio valutare quale di tali due ipotesi sia pertinente nel procedimento principale.

70.

L’ipotesi indicata supra al paragrafo 67, secondo cui le due operazioni potrebbero essere considerate elementi di un’unica operazione complessa e che sembra essere preferita dal giudice del rinvio alla luce della formulazione della sua domanda, non è rimessa in discussione dal fatto che le due operazioni siano idonee, in altre circostanze, ad essere compiute da soggetti passivi distinti.

71.

Invero, da una parte, e in generale, la possibilità che elementi di un’unica operazione complessa siano, in altre circostanze, forniti separatamente è intrinseca al concetto di operazione unica complessa ( 23 ).

72.

Dall’altra, se un cliente sceglie di rivolgersi a due soggetti passivi diversi, rispettivamente, per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature in questione nel procedimento principale, il trasferimento della proprietà di dette apparecchiature a beneficio del cliente sarà già stato compiuto all’esito della prima operazione, dal momento che l’installazione verrà quindi effettuata su apparecchiature appartenenti non già al soggetto passivo che le ha cedute, ma al cliente di quest’ultimo.

73.

Resta il fatto che qualificare le due operazioni come elementi di un’unica operazione complessa non significa, contrariamente a quanto sembra supporre il giudice del rinvio, che l’operazione presenti il carattere di una «prestazione di servizi», nel caso in esame di «lavori immobiliari», piuttosto che di una «cessione di beni», ai sensi della sesta direttiva e della direttiva IVA.

74.

Infatti, per stabilire se un’unica operazione complessa debba essere qualificata come «cessione di beni» o di «prestazione di servizi» occorre individuarne gli elementi predominanti ( 24 ).

75.

Secondo la giurisprudenza, l’elemento predominante dev’essere determinato sulla base del punto di vista del consumatore medio e tenendo conto, nel contesto di una valutazione di insieme, dell’importanza non semplicemente quantitativa ma qualitativa degli elementi di prestazione di servizi rispetto a quelli rientranti in una cessione di beni ( 25 ). Si tratta, quindi, di una valutazione complessa che deve basarsi, in linea di principio, su un’analisi caso per caso ( 26 ).

76.

Nell’ambito della ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta chiaramente al giudice del rinvio effettuare tale valutazione.

77.

Ciò detto, ritengo che alcuni insegnamenti utili possano essere tratti dalla sentenza Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195).

78.

La Corte, in esito all’esame degli elementi fornitile dal giudice nazionale, ha dichiarato, al punto 40 di detta sentenza, che l’operazione complessa, che riguardava sia la fornitura di un cavo in fibra ottica sia la posa in opera di detto cavo, doveva essere considerata come una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della sesta direttiva, dal momento che il cavo era trasferito al cliente, che il suo prezzo rappresentava una parte chiaramente preponderante del costo totale della suddetta operazione e che i servizi del fornitore si limitavano alla posa in opera di detto cavo, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.

79.

È interessante notare che la Corte ha accolto la qualifica di «cessione di beni» di detta operazione complessa, non solo malgrado la posa in opera del cavo richiedesse la realizzazione di procedimenti tecnicamente complessi, esigesse l’impiego di apparecchiature specializzate nonché necessitasse di conoscenze specifiche ( 27 ), ma anche sebbene il cavo, in quanto bene mobile, dovesse essere oggetto di un interramento, circostanza che a priori poteva lasciar pensare che l’operazione potesse piuttosto rientrare nella nozione di «lavori immobiliari» e pertanto, in linea di principio, essere qualificata come «prestazione di servizi», in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva ( 28 ).

80.

Infatti, la Corte ha ritenuto che, nella misura in cui, ai sensi della sesta direttiva, l’installazione di un bene mobile non faceva perdere all’operazione la sua qualifica di «cessione di beni», il fatto che l’installazione fosse caratterizzata dall’interramento di detto bene mobile non doveva far sì che l’operazione fosse necessariamente qualificata come «lavori immobiliari» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva ( 29 ) e pertanto, in linea di principio, «prestazione di servizi».

81.

Per quanto concerne quest’ultimo punto, ritengo che il ragionamento della Corte risulti avvalorato dall’osservazione dell’avvocato generale Léger al paragrafo 52 delle proprie conclusioni nella causa Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2006:575), ai sensi della quale l’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva non ha ripreso il riferimento contenuto nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio ( 30 ), secondo cui l’incorporazione di un bene mobile in un bene immobile è equiparata a un lavoro immobiliare.

82.

Nella specie, il giudice del rinvio non ha fornito quasi nessuna informazione riguardo alle apparecchiature in questione, né riguardo le modalità della loro installazione, quand’anche, come ha correttamente rilevato la Commissione, con riferimento ai pannelli fotovoltaici, esista una significativa varietà di situazioni per quanto riguarda il tipo di modello, di dimensioni e di peso, nonché le loro modalità di installazione, che spazia dall’incorporazione nel tetto dell’edificio alla semplice posa in opera su binario o telaio (cosiddetto “metodo di sovrapposizione”), o all’installazione solo sul terreno. Inoltre, l’energia elettrica generata da dette apparecchiature può essere talvolta venduta all’operatore addetto alla rete di trasmissione di energia elettrica, talvolta fornire l’edificio su cui sono installate, o essere adibita a entrambi i suddetti usi. E, quel che più conta, come ha altresì osservato la Commissione, si tratta di un settore in via di sviluppo in cui la tecnologia evolve rapidamente.

83.

La Solar Electric Martinique, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, ha precisato che i pannelli fotovoltaici in questione nel procedimento principale avevano pesi diversi, che variavano tra 9 e 19 kg in funzione dei modelli, ed erano di piccole dimensioni. Gli stessi sono installati mediante sovrapposizione sul tetto, vale a dire senza integrazione nello stesso e quindi senza modifiche o smontaggio dei componenti del tetto. Tale metodo di installazione non richiede alcun particolare procedimento tecnico, né alcuna specifica competenza e risulta poco costoso. Pertanto i pannelli possono essere posizionati e, se del caso, smontati facilmente e rapidamente.

84.

Con riguardo agli elementi su cui si è fondata la Corte nella sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195, punto 40) per ritenere che la fornitura di cavi in fibra ottica costituisse l’operazione preponderante implicante la conseguenza che l’operazione complessa in questione in tale causa dovesse essere qualificata come «cessione di beni», ritengo che le caratteristiche addotte dalla Solar Electric Martinique, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, debbano condurre alla stessa conclusione. Invero, l’installazione mediante sovrapposizione dei pannelli fotovoltaici non pare in alcun modo costituire una parte chiaramente preponderante del costo totale dell’unica operazione complessa, i servizi del fornitore sembrano limitarsi alla posa in opera di detti pannelli, senza alterarne la natura e senza adattarli alle esigenze specifiche dei clienti. Inoltre, l’installazione dei pannelli fotovoltaici si rivela relativamente rapida e tecnicamente agevole, a differenza della posa in opera del cavo in fibra ottica oggetto della causa sfociata nella sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195), circostanza che ritengo giustifichi, a maggior ragione, il riconoscimento che la cessione di tali beni rappresenta l’elemento preponderante dell’unica operazione complessa.

85.

Non ritengo necessaria una diversa valutazione per quanto riguarda la fornitura e l’installazione di scaldacqua solari.

86.

Se l’ipotesi indicata supra al paragrafo 67 dovesse essere confermata dal giudice del rinvio e se quest’ultimo dovesse altresì rilevare che le operazioni compiute dalla Solar Electric Martinique possiedono le caratteristiche descritte al precedente paragrafo 84, il regime fiscale della cessione di beni dovrebbe allora essere applicato a tutta l’operazione unica complessa. Di conseguenza, tale operazione dovrebbe essere esente da IVA, ai sensi del regime speciale applicabile ai dipartimenti d’oltremare in forza dell’articolo 295 del CGI.

87.

Aggiungo che, diversamente da ciò che il governo francese ha sostenuto dinanzi alla Corte, la destinazione dell’elettricità e dell’acqua calda generate dalle apparecchiature, come quelle fornite e installate dalla Solar Electric Martinique, non mi sembra direttamente pertinente ai fini della qualifica dell’unica operazione complessa quale «cessione di beni» o «prestazione di servizi» ai fini dell’IVA. Infatti, come hanno dimostrato le discussioni dinanzi alla Corte, accogliere un siffatto criterio, in particolare con riguardo a pannelli fotovoltaici, porterebbe a un’incertezza del diritto rilevante sia per gli operatori economici sia per i loro clienti, in particolare qualora la destinazione dell’elettricità prodotta sia mista o sia modificata durante la vigenza del contratto. A mio avviso, l’importanza qualitativa dell’installazione rispetto alla fornitura delle apparecchiature nella valutazione globale dell’unica operazione complessa, in particolare del costo della prima rispetto alla seconda, ivi compreso il metodo di installazione adottato, nonché l’adattamento di dette apparecchiature alle particolari esigenze dei clienti sarebbe l’elemento più idoneo a modificare l’analisi del criterio della preponderanza ( 31 ).

88.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che non è necessario procedere all’interpretazione della nozione di «lavori immobiliari», di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA.

89.

Detto rilievo giustifica maggiormente il mio suggerimento, in via principale, secondo cui non occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato).

90.

Se la Corte dovesse cionondimeno ritenere che occorra procedere all’interpretazione della nozione di «lavori immobiliari», di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, occorrerebbe, a mio avviso, anzitutto ricordare che, poiché detta nozione non è definita da tali articoli, per stabilirne il significato e la portata andrebbe tenuto conto del contesto generale nel quale essa è utilizzata e conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente ( 32 ).

91.

Nel linguaggio corrente, detta nozione coincide con tutti i lavori relativi a un bene immobile, quali i lavori di costruzione, di demolizione, di trasformazione, di rinnovamento o di ristrutturazione di un immobile.

92.

Ritengo che la questione se l’installazione di un bene mobile in un immobile debba rientrare nella nozione di «lavori immobiliari» debba tener conto del fatto che il Consiglio, sia in sede di adozione della sesta direttiva sia, in seguito, di quella della direttiva IVA, non ha accolto la proposta iniziale della Commissione, presentata il 29 giugno 1973 ( 33 ), secondo cui l’incorporazione di un bene mobile ad un immobile, inclusi, in particolare, tutti i lavori di installazione, dovevano essere considerati come costitutivi di «lavori immobiliari».

93.

Certamente, sotto l’egida della direttiva IVA, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi ( 34 ), prevede l’inserimento di un articolo 13 ter nel testo di quest’ultimo regolamento, il quale dispone che, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, sono considerati «beni immobili», «qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori».

94.

Tuttavia, anche supponendo che tale definizione significhi che la nozione di «lavori immobiliari», di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA, comprenda ormai l’installazione dell’elemento di cui trattasi all’articolo 13 ter del regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( 35 ), come modificato, occorre osservare che quest’ultimo articolo è entrato in vigore, conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 1042/2013, solo il 1o gennaio 2017. Pertanto, oltre al fatto che tale atto non si applica ai dipartimenti d’oltremare, esso era, in ogni caso, inapplicabile al momento dei fatti della controversia di cui al procedimento principale.

95.

Ne concludo che, al momento dei fatti del procedimento principale, non sussiste alcun elemento derivante dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva e dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva IVA che suggerisca che ogni installazione di un bene mobile su un immobile, quale un pannello fotovoltaico o uno scaldacqua solare del tipo di quelli in questione nel procedimento principale, costituisca un lavoro immobiliare.

V. Conclusione

96.

Alla luce delle considerazioni esposte nelle presenti conclusioni in via principale, suggerisco alla Corte di dichiararsi incompetente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia).


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 1977, L 145, pag. 1.

( 3 ) GU 1995, L 102, pag. 18.

( 4 ) GU 2006, L 347, pag. 1.

( 5 ) V., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17), e del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45), nonché ordinanze del 3 settembre 2015, Orrego Arias (C‑456/14, non pubblicata, EU:C:2015:550, punto 21), e del 12 maggio 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343, punto 26).

( 6 ) V. in particolare, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17; del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 47); del 18 dicembre 2014, Generali-Providencia Biztosító (C‑470/13, EU:C:2014:2469, punto 23), e del 5 aprile 2017, Borta (C‑298/15, EU:C:2017:266, punto 34). Sebbene il criterio, accolto dalla Corte in dette sentenze, di rinvio «diretto e incondizionato» operato dal diritto nazionale al diritto dell’Unione si basi su talune sentenze precedenti a tale giurisprudenza, la prima delle quali sembra essere la sentenza del 28 marzo 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, EU:C:1995:85, punto 16), la giurisprudenza precedente alla sentenza del 21 dicembre 2011, Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868) si riferiva piuttosto al criterio generico dell’esistenza (o della mancanza) di un rinvio operato dal diritto nazionale al diritto comunitario o dell’Unione [v., segnatamente, sentenza dell’11 gennaio 2001, Kofisa Italia (C‑1/99, EU:C:2001:10, punto 28), e, in materia di IVA, ordinanza del 16 aprile 2008, Club Náutico de Gran Canaria (C‑186/07, non pubblicata, EU:C:2008:227, punti 1920) nelle quali la Corte si è dichiarata manifestamente incompetente ad interpretare le disposizioni della sesta direttiva nel contesto di una situazione che esulava dall’ambito di applicazione territoriale e materiale della suddetta direttiva.

( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 48), e ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343, punto 27). Tengo a precisare che non si tratta di una questione di ricevibilità, bensì di competenza, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 12).

( 8 ) V, segnatamente, sentenza del 18 dicembre 2014, Generali – Providencia Biztosító (C‑470/13, EU:C:2014:2469, punti da 24 a 26), ordinanze del 12 maggio 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343, punti da 28 a 31), e del 28 giugno 2016, Italsempione – Spedizioni Internazionali (C‑450/15, non pubblicata, EU:C:2016:508, punti da 22 a 24).

( 9 ) V. sentenza del 14 gennaio 2016, Ostas celtnieks (C‑234/14, EU:C:2016:6, punti da 17 a 21).

( 10 ) V., a tal riguardo, segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala (C‑482/10, EU:C:2011:868, punti da 25 a 29), e del 7 novembre 2013, Romeo (C‑313/12, EU:C:2013:718, punti da 34 a 36), nonché ordinanza del 9 settembre 2014, Parva Investitsionna Banka e a. (C‑488/13, EU:C:2014:2191, punti 3435).

( 11 ) V. sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638, punti da 48 a 52), nonché ordinanza del 9 settembre 2014, Parva Investitsionna Banka e a. (C‑488/13, EU:C:2014:2191, punti 3435).

( 12 ) Come ho già indicato nelle mie conclusioni nella causa BLV Wohn - und Gewerbebau (C‑395/11, EU:C:2012:564, paragrafi da 62 a 6469), nel sistema della sesta direttiva e della direttiva IVA, i «lavori immobiliari» sono prestazioni di servizi.

( 13 ) Come indicato in maniera figurata da un autore, poiché i dipartimenti d’oltremare, come la Martinica, si trovano al di fuori dell’ambito di applicazione della sesta direttiva e della direttiva IVA, il legislatore francese ha conseguentemente «toute latitude sous ces latitudes (completa libertà, a tali latitudini), per applicare regimi derogatori» (v., Moraine, A., «La question préjudicielle Solar Electric Martinique: communautarisation de la TVA des DOM et définition des travaux immobiliers en TVA», Revue de droit fiscal, n. 37, 2016).

( 14 ) Circostanza sulla quale nutro dubbi (v., al riguardo, paragrafi da 70 a 88 delle presenti conclusioni).

( 15 ) V., con riferimento a una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato (Italia), ordinanza del 28 giugno 2016, Italsempione - Spedizioni Internazionali (C‑450/15, non pubblicata, EU:C:2016:508, punti da 20 a 24), e a una questione sottoposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), ordinanza del 7 luglio 2016, Sá Machado & Filhos (C‑214/15, non pubblicata, EU:C:2016:548, punti da 31 a 34).

( 16 ) V., segnatamente, sentenze del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) del 17 dicembre 1976, SA Guillioud, n. 94852; del 13 giugno 1980, Sté Tecres, n. 14824, e del 27 luglio 2001, Sté Cofindus, n. 216193.

( 17 ) V. in tal senso, segnatamente, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, sentenze del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195, punto 22); del 2 dicembre 2010, Everything Everywhere (C‑276/09, EU:C:2010:730, punto 21), nonché del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 53), e, con riguardo all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, sentenze del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15), e dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936, punto 26).

( 18 ) V., in particolare, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 53); del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C‑42/14, EU:C:2015:229, punto 31), nonché dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936, punto 27).

( 19 ) V. in tal senso, segnatamente, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 54); del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C‑42/14, EU:C:2015:229, punto 31), nonché dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936, punto 27).

( 20 ) V. sentenze del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, punto 32); del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C‑42/14, EU:C:2015:229, punto 32), nonché dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936, punto 28).

( 21 ) V., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 55); del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, punto 33), nonché dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936, punto 30).

( 22 ) Specifico, ad ogni modo, che se i clienti della Solar Electric Martinique acquisiscono la proprietà delle apparecchiature cedute, gli stessi non sono necessariamente proprietari degli immobili sui quali dette apparecchiature sono installate.

( 23 ) V. sentenza del 16 aprile 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (C‑42/14, EU:C:2015:229, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V., segnatamente, sentenze del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195, punto 27), nonché del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 61).

( 25 ) V. in tal senso, segnatamente, la sentenza del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

( 26 ) Sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn-und Gewerbebau (C‑395/11, EU:C:2012:799, punto 29).

( 27 ) Sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195, punto 29).

( 28 ) Invero le parti del procedimento principale in tale causa sostenevano tale tesi, dal momento che anche la Svezia, al pari della Francia, ha deciso di non avvalersi della facoltà offerta dall’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva di trattare la consegna di taluni lavori immobiliari come una «cessione di beni».

( 29 ) Sentenza del 29 marzo 2007, Aktiebolaget NN (C‑111/05, EU:C:2007:195, punto 35).

( 30 ) Direttiva dell’11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Struttura e modalità' d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 1967, 71, pag. 1303).

( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2005, Levob Verzekeringen e OV Bank (C‑41/04, EU:C:2005:649, punti da 28 a 30) con riguardo al carattere predominante degli adattamenti di un programma standard che comportano la qualificazione di un’operazione complessa quale «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva.

( 32 ) V. a tal riguardo e per analogia con la nozione di «lavori di costruzione», sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn - und Gewerbebau (C‑395/11, EU:C:2012:799, punti 2325).

( 33 ) Proposta di sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1973, C 80, pag. 1).

( 34 ) GU 2013, L 284, pag. 1.

( 35 ) GU 2011, L 77, pag. 1.

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