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Document 62016CC0109

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 15 giugno 2017.
Agnieška Anisimovienė e a. contro bankas „Snoras“ AB, en liquidation e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Rinvio pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttiva 94/19/CE – Articolo 1, punto 1 – Depositi – Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali – Direttiva 97/9/CE – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento – Ente creditizio emittente di valori mobiliari – Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari – Applicazione della direttiva 2004/39/CE – Fallimento dell’ente creditizio suddetto prima dell’emissione dei valori mobiliari in questione – Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa.
Cause riunite C-688/15 e C-109/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:475

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 15 giugno 2017 ( 1 )

Cause riunite C‑688/15 e C‑109/16

Agnieška Anisimovienė e altri

contro

BAB bankas Snoras,

Indėlių ir investicijų draudimas VĮ

(C‑688/15)

e

Indėlių ir investicijų draudimas VĮ

contro

Alvydas Raišelis

(C‑109/16)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema, Lituania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttiva 94/19/CE – Direttiva 97/9/CE – Nozione di “deposito” – Nozione di “operazione bancaria normale” – Nozione di “fondi detenuti per conto di un investitore in relazione ai fini di attività di investimento” – Effetto diretto della direttiva 94/19 e della direttiva 97/9 – Fondi trasferiti dai conti bancari di privati su un conto aperto a nome di un ente creditizio e destinati al pagamento di strumenti finanziari emessi da tale ente»

1. 

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema, Lituania) si rivolge nuovamente alla Corte di giustizia nell’ambito di due controversie sulle quali è chiamata a pronunciarsi, derivanti dal fallimento di uno degli enti creditizi di tale Stato membro.

2. 

In linea con la causa da cui è scaturita la sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas ( 2 ), il giudice del rinvio chiede un’interpretazione delle direttive 94/19/CE ( 3 ) e 97/9/CE ( 4 ), affinché venga precisato l’ambito della tutela conferita dall’una e dall’altra direttiva, rispettivamente, ai risparmiatori e agli investitori.

3. 

In particolare, il giudice del rinvio chiede se le suddette direttive siano applicabili ai fondi versati a un ente creditizio dai suoi clienti, al fine di acquistare azioni o sottoscrivere obbligazioni dell’ente medesimo. Il successivo stato di insolvenza dell’ente bancario ha vanificato, da ultimo, entrambe le operazioni.

I. Contesto normativo

A.  Diritto dell’Unione

1. Direttiva 94/19

4.

Il primo, il diciottesimo e il ventesimo considerando enunciano quanto segue:

«[1]

considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell’insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori»;

«[18]

considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi»;

«[20]

considerando che è stato accolto il criterio di un limite minimo armonizzato per depositante e non per deposito; che di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; che il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile; che queste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti».

5.

A termini dell’articolo 1:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“deposito”: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio.

(…)

3)

“deposito indisponibile”: un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili e laddove:

i)

le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare.

ii)

oppure un’autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’ente creditizio, con effetto di sospendere l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra;

4)

“ente creditizio”: un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

(…)».

6.

L’articolo 2 stabilisce quanto segue:

«Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

ferme restando le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;

tutti i titoli che rientrano nella definizione di “fondi propri” quale figura nell’articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi;

(…)».

7.

L’articolo 3, paragrafo 1, è del seguente tenore:

«Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi.

(…)».

8.

L’articolo 7 così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

1 bis.   Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

(…)

2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L’elenco di tali esclusioni figura nell’allegato I».

9.

L’articolo 8, paragrafo 3, così dispone:

«Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all’articolo 1, punto 3), inciso i), o l’autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all’articolo 1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4».

10.

L’allegato I («Elenco delle esclusioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2») menziona, al suo punto 12, i «[t]itoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente medesimo».

2. Direttiva 97/9

11.

I considerando quarto, ottavo e nono enunciano quanto segue:

«(4)

considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine, è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori.

(…)

(8)

[C]onsiderando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a partecipare tutte le dette imprese di investimento; che il sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore e che, qualora un’impresa di investimento non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori, non possono essere restituiti all’investitore; che ciò non pregiudica in alcun modo le norme e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro riguardo alle decisioni da prendere in caso di insolvenza o di liquidazione di un’impresa di investimento.

(9)

[C]onsiderando che la definizione di impresa di investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi di investimento; che tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 94/19 (…); che, tuttavia, nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19 (…) e fondi detenuti ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti».

12.

L’articolo 1 della direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“impresa d’investimento”: un’impresa d’investimento definita all’articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE [ ( 5 )]

autorizzata a norma dell’articolo 3 della direttiva [93/22];

autorizzata in quanto ente creditizio a norma della direttiva 77/780/CEE e della direttiva 89/646/CEE a svolgere uno o più servizi d’investimento elencati nella sezione A dell’allegato della direttiva [93/22];

2)

“operazioni d’investimento”: ogni servizio d’investimento definito dall’articolo 1, punto 1 della direttiva [93/22] nonché il servizio di cui al punto 1) della sezione C dell’allegato a tale direttiva;

3)

“strumenti”: gli strumenti elencati nella sezione B dell’allegato della direttiva [93/22];

4)

“investitore”: la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell’ambito di operazioni d’investimento, ad un’impresa d’investimento;

(…)».

13.

L’articolo 2 della direttiva così dispone:

«1.   Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d’indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e all’articolo 5, paragrafo 3, nessuna impresa d’investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni d’investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi.

(…)

2.   Il sistema d’indennizzo copre gli investitori a norma dell’articolo 4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità:

le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, l’impresa d’investimento non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero

un’autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’impresa d’investimento, ha adottato una decisione avente l’effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell’impresa di investimento.

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di:

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento, ovvero

restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento,

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3.   I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva [94/19] sono imputati a uno dei sistemi previsti nell’una o nell’altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.

(…)».

3. Direttiva 2004/39/CE ( 6 )

14.

I considerando secondo, ventiseiesimo e trentunesimo dichiarano quanto segue:

«(2)

Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l’ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico comunitario disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la Comunità, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In considerazione di quanto precede, è necessario che la direttiva [93/22] sia sostituita da una nuova direttiva.

(…)

(26)

Per proteggere gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i loro diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari, nonché i loro diritti sui fondi affidati ad un’impresa, siano tenuti separati da quelli della predetta impresa. Questo principio non dovrebbe vietare peraltro all’impresa di operare in nome proprio ma per conto dell’investitore quando il tipo stesso di operazione lo richieda e l’investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.

(…)

(31)

Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. (…)».

15.

L’articolo 4, paragrafo 1, contiene le seguenti definizioni:

«1)

“impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

(…)

2)

“servizio e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I;

(…)

17)

“strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

18)

“valori mobiliari”: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:

a)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b)

obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

(…)».

16.

L’allegato I («Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari») comprende una sezione A («Servizi e attività di investimento»), che contiene i seguenti punti:

«(1)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

(2)

Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3)

Negoziazione per conto proprio.

(4)

Gestione di portafogli.

(5)

Consulenza in materia di investimenti.

(6)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

(7)

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

(8)

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione».

17.

La sezione C del medesimo allegato («Strumenti finanziari»), include, al punto (1), i «valori mobiliari».

4. Direttiva 2006/48/CE ( 7 )

18.

Nei considerando quinto e sesto si dichiara:

«(5)

I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi dovrebbero applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

(6)

È quindi necessario che il campo d’applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l’emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Dovrebbero essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni».

19.

L’articolo 5 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.

Il primo comma non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi».

B.  Diritto lituano

20.

L’articolo 2 della legge n. IX-975, del 20 giugno 2002, sull’assicurazione dei depositi e delle obbligazioni nei confronti degli investitori contiene le seguenti definizioni ( 8 ):

«3.   “Depositante”: una persona fisica o giuridica che detenga un deposito in una banca, in una succursale di una banca o in una banca cooperativa, eccezion fatta per le persone i cui depositi non possono, in forza della presente legge, costituire oggetto dell’assicurazione. Qualora una persona fisica o giuridica (ad eccezione delle società di gestione di fondi comuni in collocamento o di fondi pensione) detenga il deposito a titolo fiduciario, il fiduciario è considerato come depositante. Se, in forza di un contratto, un gruppo di persone detiene diritti di credito sui fondi, ogni persona appartenente al gruppo è considerata come depositante e i fondi si dividono in parti uguali tra i membri del gruppo, salvo diversa disposizione dei contratti alla base dei rispettivi crediti o dell’autorità giudiziaria.

(…)

4.   “Deposito”: l’importo totale dei fondi (compresi gli interessi) di un depositante, versato presso una banca, la succursale di una banca o una banca cooperativa in virtù di un contratto di deposito e/o di conto corrente, nonché di altri fondi sui quali il depositante vanta un diritto di credito derivante dall’obbligo dell’ente creditizio di effettuare operazioni con i fondi del depositante o prestare servizi di investimento.

(…)

11.   “Investitore”: una persona fisica o giuridica che ha affidato fondi o valori mobiliari all’assicurato per fruire dei servizi di investimento prestati da quest’ultimo. Se, in forza di un contratto, un gruppo di persone detiene diritti di credito sui fondi o sui valori mobiliari, ogni persona appartenente al gruppo è considerata un investitore e i valori mobiliari o i fondi si dividono in parti uguali tra i membri del gruppo, salvo diversa disposizione dei contratti alla base dei rispettivi crediti o dell’autorità giudiziaria. Qualora la persona che ha affidato i fondi o valori mobiliari (ad eccezione delle società di gestione di fondi comuni in collocamento o di fondi pensione) agisca in qualità di fiduciario, il fiduciante è considerato come investitore.

12.   “Obblighi nei confronti dell’investitore”: l’obbligo dell’assicurato, che presta servizi di investimento ad un investitore, di restituire a quest’ultimo i fondi o i valori mobiliari che gli appartengono».

21.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, costituiscono oggetto di assicurazione i depositi in valuta nazionale o estera. Il successivo paragrafo 4 indica che non possono costituire oggetto di assicurazione, tra gli altri strumenti, i titoli di debito emessi dall’assicurato stesso.

22.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, della LAD, il diritto all’indennizzo da parte dell’assicurazione sorge in capo all’investitore al verificarsi dell’evento assicurato solo nel caso in cui l’assicurato abbia trasferito o utilizzato i titoli e/o i fondi dell’investitore senza il suo consenso.

II. Fatti

A.  Causa C‑688/15

23.

Il 21 dicembre 2010 l’assemblea degli azionisti della BBA bankas Snoras (in prosieguo: la «Snoras») ha deciso di aumentare il capitale sociale di quest’ultima mediante un’offerta pubblica di acquisto e sottoscrizione di nuove azioni.

24.

Il 3 febbraio 2011 la Vertybinių popierių komisija (Commissione per il mercato dei valori mobiliari) ha approvato il prospetto informativo dell’emissione.

25.

Il 1o marzo 2011 è stato aperto un conto intestato alla Snoras presso la AB bankas FINASTA (in prosieguo: la «FINASTA»), sul quale sarebbero stati depositati gli importi versati dai clienti per l’acquisto delle azioni oggetto dell’emissione.

26.

Tra il 9 marzo e il 16 maggio 2011 la sig.ra Agnieška Anisimovienė e altri 256 clienti della Snoras hanno stipulato con quest’ultima vari contratti di sottoscrizione di azioni. Tali contratti hanno conferito alla Snoras il diritto di addebitare gli importi di acquisto delle azioni sui conti che la sig.ra Anisimovienė e gli altri clienti detenevano presso la stessa Snoras e di trasferirli sul conto intestato alla Snoras presso la FINASTA. La sig.ra Anisimovienė e gli altri acquirenti avevano anche la possibilità di versare direttamente su detto conto i fondi corrispondenti.

27.

Il 5 maggio 2011 la Snoras ha chiesto alla Lietuvos Bankas (Banca di Lituania) l’autorizzazione a inserire nel proprio statuto le modifiche conseguenti alla decisione sull’aumento del capitale.

28.

Il 16 novembre 2011 la Banca di Lituania ha adottato una decisione che imponeva una moratoria delle operazioni della Snoras fino al 16 gennaio 2012 e disponeva l’esproprio delle azioni della Snoras per motivi di pubblico interesse.

29.

Il 22 novembre 2011 la Banca di Lituania ha negato l’autorizzazione a inserire le suddette modifiche statutarie e, con decisione del 24 novembre 2011, ha revocato la licenza bancaria della Snoras.

30.

Il 7 dicembre 2011 è stata instaurata una procedura di insolvenza nei confronti della Snoras, con effetto a decorrere dal 20 dicembre 2011.

31.

La sig.ra Anisimovienė e gli altri interessati hanno presentato domanda dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania), chiedendo di essere riconosciuti come depositanti della banca. Tale domanda è stata respinta con sentenza del 29 settembre 2014, in quanto, secondo detto giudice, i ricorrenti dovevano essere considerati investitori e i fondi da essi versati per l’acquisto delle azioni non avevano acquisito la condizione di depositi.

32.

Il ricorso d’appello proposto avverso tale sentenza è stato respinto dal Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello, Lituania) con sentenza del 12 marzo 2015, impugnata in cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema).

B.  Causa C‑109/16

33.

Con decisioni del 16 giugno e del 14 luglio 2011 la Commissione per il mercato dei valori mobiliari ha approvato il prospetto informativo dell’emissione di nuove obbligazioni da parte della Snoras.

34.

Secondo tale prospetto, la Snoras poteva effettuare svariate emissioni di titoli negoziabili a medio termine, con riserva della previa pubblicazione delle condizioni definitive applicabili a ciascuna emissione.

35.

Nel medesimo prospetto si indicava che: 1) i privati potevano acquistare le obbligazioni presso le succursali, le agenzie e gli altri servizi della Snoras; 2) il prezzo delle obbligazioni doveva essere pagato alla data della conclusione del contratto di sottoscrizione, e a tal fine l’acquirente doveva disporre dell’importo corrispondente in un conto aperto presso la Snoras e autorizzare tale banca ad effettuare l’addebito su tale conto; 3) la data di realizzazione indicata nelle condizioni definitive dell’emissione avrebbe coinciso con la data di emissione delle obbligazioni, e 4) queste ultime dovevano essere accreditate su un conto titoli aperto presso la Snoras intestato all’acquirente.

36.

Il 2 novembre 2011 la Snoras ha pubblicato le condizioni definitive dell’undicesima emissione di obbligazioni a medio termine e ad un tasso d’interesse fisso.

37.

Il 10 e l’11 novembre 2011 il sig. Alvydas Raišelis ha concluso con la Snoras alcuni contratti di sottoscrizione di obbligazioni corrispondenti a tale emissione, versando sul proprio conto detenuto presso la Snoras un importo pari al prezzo complessivo delle obbligazioni. I contratti contenevano una clausola che consentiva alla banca di addebitare l’importo accreditato, senza la necessità di stipulare un nuovo contratto, al fine di pagare le obbligazioni acquistate.

38.

Conformemente ai contratti così stipulati, la Snoras ha trasferito le somme consegnate dal sig. Raišelis su un conto intestato alla banca stessa.

39.

In seguito alla crisi attraversata dalla Snoras, cui ho già accennato, l’emissione delle obbligazioni sottoscritte dal sig. Raišelis non è mai avvenuta.

40.

Il sig. Raišelis ha adito il Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas Tribunale del distretto n. 2 di Vilnius, Lituania) chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto a una prestazione assicurativa a carico dell’Indėlių ir investicijų draudimas VĮ (entità pubblica istituita al fine di garantire la protezione dei depositi e degli investimenti in caso di insolvenza degli istituti finanziari; in prosieguo: la «IDD»).

41.

Con sentenza del 7 settembre 2012 il Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta del ricorrente dichiarando che, sebbene l’emissione delle obbligazioni non avesse avuto luogo, il sig. Raišelis avrebbe avuto diritto a un indennizzo da parte dell’assicurazione solo qualora la Snoras avesse trasferito o utilizzato i titoli e/o i fondi dell’investitore senza il consenso di quest’ultimo, il che non era accaduto. Esso ha inoltre precisato che i titoli di debito emessi dalla Snoras non potevano essere oggetto di copertura assicurativa.

42.

La sentenza di primo grado è stata annullata il 17 ottobre 2013 dal Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), che ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennizzo richiesto.

43.

Secondo il giudice d’appello, benché fosse previsto che le obbligazioni sarebbero state emesse e contabilizzate sul conto titoli personale del sig. Raišelis alla data di decorrenza degli effetti dell’emissione dei titoli (ossia il 1° dicembre 2011), tale emissione non era avvenuta e la decorrenza dei suoi effetti era stata impedita dalla decisione della Banca di Lituania di revocare, in via permanente, la licenza bancaria della Snoras. Tale giudice ha statuito che al ricorrente doveva essere riconosciuta la qualità di investitore e che i fondi dal medesimo detenuti sul conto presso la Snoras al giorno dell’evento assicurato dovevano essere considerati come depositi coperti da assicurazione, il che conferiva al sig. Raišelis il diritto all’indennizzo richiesto.

44.

La IDD ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema).

III. Questioni pregiudiziali

45.

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema) ha sottoposto alla Corte di giustizia due domande di pronuncia pregiudiziale, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 21 dicembre 2015 (C‑688/15) e il 25 febbraio 2016 (C‑109/16), aventi il seguente tenore:

A.  Causa C‑688/15

«1)

Se la direttiva depositi debba essere interpretata nel senso che i fondi addebitati con il consenso delle persone ovvero trasferiti o versati dalle medesime su un conto intestato a un ente creditizio detenuto presso un altro ente creditizio possono essere considerati depositi ai sensi della suddetta direttiva.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva depositi, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, della stessa, debba essere inteso nel senso che deve essere effettuato un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, a favore di ogni persona il cui diritto di credito possa essere riconosciuto prima della data in cui è adottata la conclusione o la decisione di cui all’articolo 1, punto 3, incisi i) e ii), della direttiva depositi.

3)

Se, ai fini della direttiva depositi, la definizione di “operazione bancaria normale” sia rilevante per l’interpretazione del concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie, nonché se tale definizione debba essere altresì tenuta in conto per l’interpretazione del concetto di deposito previsto dalle disposizioni giuridiche nazionali che hanno trasposto la direttiva depositi.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debba essere intesa e interpretata la nozione di operazione bancaria normale, di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva depositi:

a)

quali operazioni bancarie debbano essere considerate normali o quali siano i criteri da utilizzare per stabilire se una determinata operazione bancaria sia o meno normale;

b)

se la nozione di operazione bancaria normale debba essere valutata tenendo conto della finalità delle operazioni bancarie effettuate o dei soggetti coinvolti in dette operazioni bancarie;

c)

se il concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie normali, previsto nella direttiva depositi, debba essere interpretato nel senso che ricomprende solo i casi in cui tutte le operazioni che generano tale saldo siano considerate operazioni “normali”.

5)

Laddove i fondi non rientrino nella definizione di deposito ai sensi della direttiva depositi, ma lo Stato membro abbia deciso di trasporre la direttiva depositi e la direttiva investitori nel diritto interno in modo tale che siano considerati depositi anche i fondi sui quali il depositante vanta dei diritti di credito derivanti dall’obbligo dell’ente creditizio di fornire servizi d’investimento, se la copertura dei depositi possa essere applicata solo dopo che sia stato accertato che, in un caso specifico, l’ente creditizio ha agito come un’impresa d’investimento e che i fondi gli sono stati trasferiti al fine di effettuare operazioni/attività di investimento, ai sensi della direttiva investitori e della [direttiva 2004/39]».

B.  Causa C‑109/16

«1)

Se – qualora un ente creditizio operi come impresa di investimento cui sono stati trasferiti fondi per l’acquisizione di titoli di debito emessi dal medesimo ente creditizio, ma l’emissione di titoli non abbia luogo e il trasferimento di tali titoli alla proprietà della persona che ha versato i fondi non avvenga, benché i fondi siano già stati addebitati sul conto bancario di tale persona e trasferiti su un conto aperto a nome dell’ente creditizio e non siano rimborsabili e, inoltre, l’intento normativo nazionale circa l’applicazione di uno specifico sistema di tutela non sia chiaro – l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi e l’articolo 1, punto 4), della direttiva investitori possano applicarsi direttamente al fine di individuare il sistema di copertura applicabile, se la destinazione dei fondi sia il criterio decisivo a tal fine e se tali disposizioni delle direttive siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocate da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo degli investitori, debba essere inteso e interpretato nel senso che riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che un’impresa di investimento deve agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo, sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

4)

Se l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi debba essere inteso e interpretato nel senso che la definizione di “deposito” di cui a tale direttiva ricomprenda anche i fondi trasferiti da un conto personale, previo consenso del titolare, a un conto aperto a nome dell’ente creditizio, detenuto presso il medesimo ente e destinato al pagamento dell’emissione futura di titoli di debito di detto ente.

5)

Se il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva depositi debba essere inteso nel senso che un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo specificato all’articolo 7, paragrafo 1, deve essere effettuato a favore di tutti coloro i cui diritti di credito possano essere stabiliti anteriormente alla data dell’adozione della conclusione o della decisione di cui all’articolo 1, punto 3), i) e ii), della direttiva depositi».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

46.

LA IID, il governo lituano e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte nelle cause C‑688/15 e C‑109/16. La sig.ra Anisimovienė e le altre 256 persone interessate hanno presentato osservazioni scritte nella causa C‑688/15.

47.

All’udienza congiunta dei due procedimenti, tenutasi il 30 marzo 2017, sono intervenuti la sig.ra Anisimovienė e le altre persone interessate, la IID, il governo lituano e la Commissione.

V. Analisi

48.

Il presente rinvio pregiudiziale verte sulla qualificazione, ai fini di un’eventuale applicazione delle direttive 94/19 e 97/9, dei fondi versati a un ente creditizio (Snoras) da alcuni clienti allo scopo di acquistare azioni (causa C‑688/15) oppure obbligazioni (causa C‑109/16) emesse da tale banca.

49.

Nel primo caso, i fondi dei clienti sono stati depositati su un conto detenuto dalla Snoras presso un altro ente creditizio (la FINASTA), o mediante versamento diretto da parte dei clienti o, con il consenso di questi ultimi, a mezzo di bonifici effettuati dalla Snoras, con addebito sui conti personali dei clienti aperti presso le proprie sedi.

50.

Nel secondo caso, i fondi sono stati trasferiti, sempre con il consenso del cliente, dal conto personale di quest’ultimo presso la Snoras su un altro conto aperto presso la medesima banca e ad essa intestato.

51.

In entrambi i casi, l’operazione non è stata portata a termine, poiché nel 2011 la Snoras ha perso la licenza bancaria ed è stata sottoposta a una procedura fallimentare.

52.

Occorre dunque chiarire, anzitutto, se i fondi destinati all’acquisto di azioni della Snoras (causa C‑688/15) e quelli destinati alla sottoscrizione di obbligazioni di tale ente creditizio (causa C‑109/16) possano essere qualificati come «deposito» ai sensi della direttiva 94/19.

53.

Successivamente (e solo in relazione alla causa C‑109/16), si dovrà stabilire se i fondi consegnati per la sottoscrizione delle obbligazioni in parola godano della tutela che la direttiva 97/9 conferisce agli investitori.

54.

Le due questioni sorgono nel quadro di una normativa nazionale che, con un’unica legge, ha recepito sia la direttiva depositi (94/19) che la direttiva investitori (97/9).

55.

A mio avviso, le questioni pregiudiziali sottoposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema) possono essere riunite e riformulate in tre questioni.

56.

In primo luogo, si dovrà verificare a) se i fondi di cui si discute nella causa C‑688/15 costituiscano un «deposito» ai sensi della direttiva 94/19, problema questo cui si riferiscono le questioni prima, terza, quarta e quinta presentate dal giudicedel rinvio, nonché, in modo marginale, la seconda questione; e b) se i fondi oggetto della causa C‑109/16 possano parimenti essere qualificati come «deposito» ai sensi della direttiva 94/19 (quarta questione nella causa C‑109/16). Solo nell’ipotesi in cui gli uni e gli altri fondi risultino coperti dalla direttiva 94/19 si dovrà stabilire quali siano i beneficiari dell’assicurazione (seconda questione nella causa C‑688/15 e quinta questione nella causa C‑109/16).

57.

In secondo luogo, si dovrà esaminare se i fondi oggetto della causa C‑109/16 siano tutelati dalla direttiva 97/9, dato che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva sia applicabile ai fondi dovuti agli investitori da un ente creditizio.

58.

Infine, le questioni prima e terza nella causa C‑109/16 vertono sul potenziale effetto diretto delle direttive 94/19 e 97/9.

A.  Sulla nozione di «deposito» ai sensi della direttiva 94/19 e sul beneficiario della relativa assicurazione (questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta nella causa C‑688/15 e questioni quarta e quinta nella causa C‑109/16)

1. Argomenti delle parti

59.

La sig.ra Anisimovienė e gli altri ricorrenti sostengono che i fondi versati alla Snoras in forza dei contratti di sottoscrizione delle azioni sono coperti dalla direttiva 94/19. A loro avviso, gli importi da essi depositati dovevano esserle restituiti non appena tali contratti erano rimasti privi di oggetto, in seguito al rifiuto della Banca della Lituania di autorizzare l’iscrizione dell’aumento di capitale della Snoras.

60.

Secondo i ricorrenti si sarebbe prodotta una «situazione transitoria» in seguito alla quale i fondi che la Snoras gli avrebbe dovuto rimborsare non sono stati restituiti a causa delle difficoltà finanziarie attraversate da tale banca. In altri termini, la congiuntura della Snoras avrebbe impedito il compimento di una «operazione bancaria normale», come il trasferimento alla sig.ra Anisimovienė e agli altri ricorrenti degli importi che, dopo essere stati depositati sul conto della Snoras, non hanno potuto essere utilizzati per l’acquisto delle azioni.

61.

Secondo i ricorrenti, un’interpretazione restrittiva della normativa applicabile avrebbe l’effetto di privarli non solo dell’indennizzo ad essi spettante in qualità di investitori, ma anche di quello cui avrebbero diritto in qualità di depositanti. A loro avviso, qualora un depositante che desidera convertirsi in investitore non riesca a portare a termine tale operazione (come sarebbe avvenuto nel caso di specie), il medesimo meriterebbe la tutela prevista dalla direttiva 94/19.

62.

Inoltre, essi sostengono che deve essere considerato come depositante colui che risulti titolare di un diritto al rimborso dei fondi alla data delle decisioni cui si riferisce l’articolo 1, punto 3, incisi i) e ii), della direttiva 94/19.

63.

Tanto la IID quanto il governo lituano e la Commissione ritengono che i fondi controversi nei procedimenti principali non costituiscano depositi ai sensi della direttiva 94/19.

64.

LA IID ritiene, in linea con la Commissione, che i fondi di cui si discute nella causa C‑688/15 costituiscano piuttosto un deposito della Snoras presso la FINASTA (e non un deposito della sig.ra Anisimovienė e degli altri ricorrenti), poiché gli importi corrispondenti, come è stato accertato giudizialmente nell’ambito di un’altra causa, sarebbero stati trasferiti alla Snoras, che ne è divenuta la proprietaria, sicché detti importi non sarebbero coperti dalla direttiva 94/19.

65.

Secondo la IID, il governo lituano e la Commissione, tali fondi non erano coperti dalla garanzia di cui alla direttiva 94/19 poiché non erano depositati sui conti della sig.ra Anisimovienė e degli altri ricorrenti, né erano rappresentati da titoli di credito emessi dalla Snoras. Pertanto, si tratterebbe di stabilire unicamente se gli stessi possano essere imputati a «situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali». Non sarebbe questo il caso, perché la nozione di «operazione bancaria normale» non comprende la raccolta, da parte di una banca, di capitali destinati all’acquisto delle sue azioni.

66.

La IDD non ritiene che la direttiva 94/19 possa applicarsi ai fondi controversi nella causa C‑688/15 dato che la Snoras agiva come impresa di investimento e riceveva i fondi per realizzare operazioni d’investimento. A suo avviso, i due sistemi di garanzia di cui si discute sono di natura diversa. Per quanto possano esistere sovrapposizioni, nel caso in esame queste ultime non si sarebbero prodotte, giacché i ricorrenti hanno versato i fondi in questione per realizzare un investimento che non è stato portato a termine. Non si potrebbe sostenere né che il versamento di tali fondi costituiva un deposito tutelato dalla direttiva 94/19, né che il rischio insito nell’investimento era coperto dalla direttiva 97/9.

67.

Per quanto riguarda la causa C‑688/15, il governo lituano dichiara che il legislatore nazionale ha deciso di applicare il sistema di garanzia dei depositi stabilito dalla direttiva 94/19 quando un istituto di credito si impegna a prestare servizi d’investimento. Pertanto, secondo tale governo, la questione relativa alla destinazione dei fondi detenuti dalla Snoras sarebbe ipotetica. In ogni caso, e in via subordinata, i fondi affidati ad un ente creditizio per acquistare strumenti finanziari, o per altri fini, potrebbero generare, qualora tale ente divenisse insolvente, un indennizzo ai sensi della direttiva 94/19, nel caso in cui fosse possibile ritenere che detti fondi rientrino nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

68.

In relazione alla causa C‑688/15, la Commissione sostiene che le direttive 94/19 e 97/9 non garantiscono un’armonizzazione completa della materia di cui si occupano. Gli Stati membri possono assicurare una tutela maggiore, sempreché, in tal modo, non si indebolisca l’effetto utile delle direttive e non si interferisca con i settori armonizzati da altre disposizioni europee.

69.

Secondo la Commissione, gli Stati membri possono estendere la tutela del sistema di garanzia dei depositi a fondi che non sono coperti da nessuna delle due direttive in questione. Se tale tutela comprendesse i crediti derivanti dall’impegno di un istituto bancario a prestare servizi d’investimento ai propri clienti, sarebbe superflua la condizione che detto ente abbia agito, nel caso specifico, come un’impresa d’investimento ai sensi della direttiva 97/9.

70.

Ipotizzando che i fondi controversi possano essere classificati come depositi, il governo lituano sostiene che l’indennizzo non dovrebbe essere concesso al titolare del conto, bensì al proprietario di tali fondi, la cui identità deve essere stabilita prima che si produca lo stato d’insolvenza dell’ente creditizio in questione.

71.

Al riguardo, la IID rileva che la revoca della licenza bancaria della Snoras ha avuto luogo il 24 novembre 2011, data in cui né tale ente, né la FINASTA avevano l’obbligo di restituire i fondi, poiché la decisione adottata in merito all’aumento del capitale era valida fino al 20 dicembre 2011, momento in cui la Snoras avrebbe dovuto restituire i fondi alla sig.ra Anisimovienė e agli altri ricorrenti.

72.

Per quanto riguarda, in particolare, i fondi controversi nella causa C‑109/16, la IID, il governo lituano e la Commissione concordano, sostanzialmente, sul fatto che tali fondi non possano essere considerati come depositi. Tali parti sostengono che si tratta di fondi trasferiti, con il consenso dell’interessato, su un conto intestato alla Snoras, con l’obiettivo di accedere a una futura emissione di obbligazioni da parte di tale ente creditizio, situazione che non rientra nella nozione di «deposito» ai sensi della direttiva 94/19.

2. Analisi delle questioni pregiudiziali

a) Sulla nozione di deposito di cui alla direttiva 94/19. Considerazioni di carattere generale

73.

Ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, la nozione di «deposito» comprende, da un lato, «i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili» e, dall’altro «i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio».

74.

Come ha sostenuto l’avvocato generale Cruz Villalón nelle conclusioni relative alla (prima) causa Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas ( 9 )«[i]n entrambi i casi si tratta di debiti che l’ente creditizio è tenuto a rimborsare, in un caso, al titolare di un conto sul quale sono stati depositati i fondi che hanno dato luogo a un saldo creditore o sul quale sono state effettuate operazioni bancarie normali che hanno determinato situazioni transitorie dalle quali risulta parimenti un saldo creditore e, nell’altro, al possessore di un titolo» ( 10 ).

75.

L’obbligo di rimborso è quindi cruciale nella definizione della nozione di «deposito» ( 11 ). Ciò è confermato dal punto 4 dell’articolo 1 della direttiva 94/19, secondo cui gli enti creditizi menzionati al punto 1 sono «(…) impres[e] la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili» ( 12 ).

76.

Il secondo elemento chiave della nozione di «deposito» ai sensi della direttiva 94/19 è dato, precisamente, dal fatto che il depositario deve essere un ente creditizio.

77.

Infine, un terzo elemento di tale nozione attiene alla qualità del depositante. Fatte salve le esclusioni previste dalla direttiva 94/19 ( 13 ) o permesse da quest’ultima ( 14 ), i depositanti saranno fondamentalmente i «risparmiatori», la cui tutela costituisce uno degli obiettivi di tale direttiva, come indica il suo primo considerando ( 15 ).

78.

È pacifico che nelle controversie all’origine dei presenti rinvii pregiudiziali siano presenti due dei tre elementi suindicati: si tratta di importi versati ad un ente creditizio da privati (risparmiatori, in senso lato) che non sono esclusi, in linea di principio, dalla sfera di tutela della direttiva 94/19. Resta da verificare se sia presente anche il terzo elemento, la cui identificazione è più problematica.

79.

Tra i saldi creditori menzionati all’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 figurano le somme affidate ad un ente creditizio in virtù di un contratto di deposito in conto corrente o di risparmio, nozioni che non comportano particolari difficoltà. Non mi sembra neppure difficile determinare – fatti salvi i problemi linguistici cui mi riferirò infra – cosa debba intendersi per i «titoli» indicati nell’ultima frase del primo paragrafo di tale disposizione ( 16 ). Nessuna delle due suddette categorie è presente nella causa C‑688/15, come sosterrò di seguito.

80.

Risulta più complicato individuare i saldi risultanti da «situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali», ossia gli strumenti cui si riferisce il secondo dei casi contemplati dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

81.

In linea di principio, si può convenire che le «operazioni bancarie normali» sono quelle realizzate dagli enti creditizi nell’esercizio della loro attività tipica, che consiste fondamentalmente nel «raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l’emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto» ( 17 ).

82.

Certamente, come rilevato all’udienza dal rappresentante in giudizio della sig.ra Anisimovienė e degli altri ricorrenti nella causa C‑688/15, la direttiva 2006/48 al suo sesto considerando considera necessario che l’ambito di applicazione dei lavori di coordinamento in materia di enti creditizi «sia il più ampio possibile». Tuttavia tale affermazione significa che detto ambito di applicazione deve comprendere «tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili» ( 18 ), ed è fatta dopo un riferimento esplicito all’obiettivo di «proteggere il risparmio» al quinto considerando. Di conseguenza, per quanto vari possano essere attualmente i compiti degli enti creditizi, ai fini della direttiva 94/19 l’attività rilevante può essere soltanto quella tipicamente bancaria, vale a dire l’attività collegata alla raccolta di fondi rimborsabili e alla concessione di crediti.

83.

Per quanto riguarda le «situazioni transitorie» risultanti da tale tipo di operazioni normali, si potrebbe supporre che esse siano le situazioni che si verificano durante l’esecuzione delle «operazioni» in questione. Si tratterebbe quindi delle situazioni transitorie tra due estratti contabili, la cui differenza deriva dall’operazione bancaria intervenuta tra le due situazioni e in cui gli stessi trovano una perfetta continuità.

84.

Così, prima facie, i «depositi» garantiti dalla direttiva 94/19 sarebbero, oltre ai saldi creditori eventualmente risultanti da tali situazioni transitorie, i saldi creditori che scaturiscono da ogni singola operazione bancaria normale o tipica (realizzata sui «fondi depositati» o a partire da questi) e i debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio.

85.

Ciononostante, devo ribadire che, nel delimitare la nozione di «deposito» ai sensi della direttiva 94/19, il punto chiave è costituito dall’obbligo di rimborso. È insito nella natura del contratto di deposito che una parte riceva la cosa altrui con l’obbligo di custodirla e restituirla. Inoltre, non si deve dimenticare che la direttiva 94/19 cerca fondamentalmente di tutelare i risparmiatori a fronte della chiusura di un ente creditizio insolvente ( 19 ). Pertanto, si tratta anzitutto di garantire ai risparmiatori che tale stato di insolvenza non impedirà il rimborso dei loro fondi (perlomeno entro un determinato limite), che l’ente creditizio si era impegnato legalmente a restituire.

86.

Ritengo quindi che, sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, i depositi garantiti dalla direttiva 94/19 siano i fondi affidati (dai clienti) a un ente creditizio con la fiducia e la certezza di poterli recuperare in qualsiasi momento, senza ulteriori condizioni se non quelle inerenti a un’ordinaria operazione di rimborso.

87.

In definitiva, si tratta di fondi che il titolare deposita su un conto, per impiegare l’espressione di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, affinché vi rimangano fino al momento in cui deciderà di ritirarli. Ben inteso, il titolare può anche utilizzare i fondi, intanto che rimangono depositati su tale conto, per le operazioni di pagamento (addebito diretto di bollette o operazioni analoghe) che, in base ad un accordo con la banca, desideri addebitare sullo stesso.

88.

La direttiva 94/19 intende ripagare la fiducia riposta dai risparmiatori nella recuperabilità dei fondi depositati presso un ente creditizio, anche nel caso in cui quest’ultimo diventi insolvente. Il legislatore dell’Unione cerca in tal modo di evitare il costo «derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario» ( 20 ).

89.

È questa fiducia specifica, e non quella genericamente riposta in un qualsiasi negozio giuridico, che la direttiva 94/19 intende salvaguardare. Tale direttiva non garantisce la restituzione dei fondi versati in contropartita di qualsiasi obbligo contrattuale, bensì unicamente il rimborso di quelli affidati dai risparmiatori a un ente creditizio con la certezza che potranno recuperarli in qualsiasi momento.

90.

Ovviamente, i fondi destinati all’adempimento di un obbligo assunto nell’ambito di ogni altro rapporto contrattuale godranno della tutela generale che l’ordinamento giuridico conferisce ai contratti conclusi validamente. Tuttavia, tale tutela (generale) deve essere resa effettiva attraverso le procedure finalizzate, in ciascun caso, a far valere la responsabilità giuridica del soggetto che non adempie i propri obblighi contrattuali, tra i quali non figurano quelle contemplate dalla direttiva 94/19.

b) Sulla possibile qualificazione come «deposito» dei fondi controversi nella causa C‑688/15

91.

Nella sentenza del 21 dicembre 2016 ( 21 ), la Corte di giustizia ha affermato chiaramente che l’acquisizione di azioni societarie non è garantita dalla direttiva 94/19. Nell’ambito di tale decisione, si trattava di stabilire se la direttiva in questione comprendesse la tutela delle partecipazioni a società cooperative riconosciute operanti nel settore finanziario. La Corte ha concluso che «[l’]acquisizione di tali partecipazioni si avvicina di più all’acquisizione di azioni societarie, rispetto alle quali la direttiva 94/19 non prevede alcuna garanzia, che ad un versamento su un conto bancario» ( 22 ).

92.

Poiché in tale causa si trattava unicamente di chiarire se l’acquisizione di tali specifiche partecipazioni potesse rientrare nella nozione di «deposito» ai sensi della direttiva 94/19, la Corte di giustizia non ha dovuto esaminare in dettaglio la figura della sottoscrizione di azioni, e si è limitata ad affermare che essa è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 94/19. Per contro, nel caso in esame, tale questione si pone direttamente, ragion per cui occorre riferirsi ai motivi che giustificano, in concreto, la suddetta affermazione categorica da parte della Corte di giustizia.

93.

Attenendomi alle circostanze della causa C‑688/15, quali descritte nell’ordinanza di rinvio, ritengo che i fondi controversi in tale causa non possano rientrare nella definizione di «deposito» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

94.

Ricordo che erano importi versati su un conto detenuto presso un ente creditizio (la FINASTA) da un altro ente creditizio (la Snoras), e che erano destinati all’acquisto di nuove azioni emesse da quest’ultimo. L’accredito è stato realizzato o direttamente (ad opera dei privati) sul conto detenuto dalla Snoras presso la FINASTA oppure mediante trasferimenti effettuati dalla Snoras su tale conto a partire dai conti detenuti dai suoi clienti presso la Snoras stessa (con il loro consenso). Prima che potesse realizzarsi l’acquisizione delle azioni, il governo lituano ha disposto l’espropriazione della Snoras per motivi di pubblico interesse.

95.

A mio avviso, gli importi oggetto di tali transazioni non sono «fondi depositati (…) e che l’ente creditizio deve restituire». Di fatto, i fondi in questione non erano neppure depositati sui conti dei privati, bensì sul conto che la Snoras aveva aperto presso la FINASTA, cosicché, come segnalano la IID e la Commissione, se eventualmente vi fosse un deposito, sarebbe solo quello detenuto dalla Snoras presso la FINASTA.

96.

Nonostante tutto si potrebbe sostenere che gli importi «depositati» dalla Snoras presso la FINASTA continuavano ad appartenere, in realtà, ai privati che li avevano versati. Di conseguenza, la garanzia assicurata dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 94/19 dovrebbe tutelare i ricorrenti. Tuttavia, sono due i motivi che ostano a una tale impostazione.

97.

In primo luogo, i fondi versati alla FINASTA potrebbero, eventualmente, godere della garanzia prevista dalla direttiva 94/19 soltanto se la stessa FINASTA, nella sua qualità di depositaria, si trovasse in stato di insolvenza e, pertanto, non potesse rimborsarli, il che non è accaduto.

98.

In secondo luogo (e per quanto sembri che sia stato dichiarato giudizialmente che i fondi in questione appartengono alla Snoras) ( 23 ), l’obbligo di rimborso che potrebbe gravare sulla Snoras deriva dall’inadempimento del contratto di acquisto delle azioni stipulato tra tale banca e i suoi clienti. Tale obbligazione non si può confondere con quella di rimborsare i fondi affidati a un ente creditizio con la certezza di poterli recuperare in qualsiasi momento, che costituisce il tratto distintivo dei fondi tutelati dalla direttiva 94/19.

99.

In altri termini, il versamento dei fondi alla Snoras da parte della sig.ra Anisimovienė e degli altri ricorrenti è avvenuto non tanto sul presupposto che tale banca si obbligava a restituirli in qualsiasi momento futuro, su domanda degli interessati, quanto piuttosto a titolo di corrispettivo (pagamento di un prezzo) per l’acquisizione della proprietà di un determinato numero di azioni della Snoras. Il fatto che, da ultimo, tale acquisizione non abbia potuto perfezionarsi, potrà comportare un inadempimento contrattuale, al quale si dovrà rimediare secondo le procedure all’uopo previste dalla normativa in materia civile o commerciale lituana, ma non attraverso la tutela offerta dalla direttiva 94/19 ai depositi bancari.

100.

La circostanza derivante dall’inadempimento degli obblighi assunti dalla Snoras in forza dei contratti di sottoscrizione di azioni non può neppure inquadrarsi, a mio avviso, tra le «situazioni transitorie» cui si riferisce l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

101.

I ricorrenti sostengono che la Snoras era obbligata a rimborsare i fondi che le avevano affidato, poiché il versamento degli stessi implicava «un’operazione bancaria normale», anche se quest’ultima non aveva potuto perfezionarsi perché, tra il versamento dei fondi e il rimborso degli stessi (una «situazione transitoria») sono intervenute prima una moratoria delle operazioni della Snoras e successivamente l’apertura di una procedura di insolvenza.

102.

Credo tuttavia che, qualora la Snoras fosse tenuta a rimborsare i fondi ricevuti come corrispettivo per un’emissione di azioni, successivamente annullata, tale obbligo non discenderebbe dalla realizzazione di un’«operazione bancaria normale» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19. Come ho già esposto in precedenza, l’aggettivo «normale» si attribuisce alle operazioni portate a termine dagli enti creditizi nell’esercizio della loro attività tipica (raccolta di fondi rimborsabili e concessione di crediti per proprio conto), ma non alla sottoscrizione di azioni.

103.

Nella fattispecie, i fondi non sono stati raccolti come fondi rimborsabili, bensì come somme di denaro che la Snoras riceveva per aumentare il suo capitale sociale, aumento riflesso nelle nuove azioni che i clienti avrebbero acquistato. Gli importi versati dalla sig.ra Anisimovienė e dagli altri ricorrenti costituivano quindi il pagamento di un corrispettivo che era indipendente dalla custodia, dalla detenzione ed, eventualmente, dal rimborso di un deposito.

104.

La «situazione transitoria» cui si riferisce l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 è, lo ripeto, quella che intercorre tra operazioni bancarie «normali», e non già quella esistente nel periodo compreso tra la nascita di un’obbligazione in seguito all’inadempimento di un contratto di acquisto di azioni, da un lato, e l’adempimento effettivo di tale obbligazione, dall’altro. Non si tratta, in tale contesto, di due «operazioni bancarie normali» tra le quali è intervenuta una «situazione transitoria», quanto piuttosto del riflesso dell’articolazione nel tempo di un inadempimento contrattuale e della materializzazione della corrispondente conseguenza giuridica.

105.

Infine, mi sembra poco discutibile il fatto che i fondi controversi nel procedimento principale non possano nemmeno considerarsi come «debiti rappresentati da titoli emessi dall’ente creditizio», non rientrando quindi nella terza categoria prevista dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

106.

In definitiva, ritengo che i fondi controversi nella causa C‑688/15 non costituiscano un deposito ai sensi della direttiva 94/19.

107.

Orbene, il giudice del rinvio chiede inoltre, considerato che la normativa nazionale ha trasposto le direttive 94/19 e 97/9 con un unico atto legislativo ( 24 ), di sapere se il legislatore nazionale possa includere nella nozione di «deposito» i «fondi sui quali il depositante vanta un diritto di credito derivante dall’obbligo dell’ente creditizio di effettuare operazioni con i fondi del depositante o prestare servizi di investimento». Ciò è stabilito, secondo quanto afferma il giudicedel rinvio, all’articolo 2, paragrafo 4, della LAD.

108.

Secondo il giudice del rinvio, con tale disposizione il legislatore lituano avrebbe inteso estendere la garanzia del sistema di depositi a tutti i fondi detenuti sui conti bancari, indipendentemente dalla finalità dei fondi accreditati su ciascun conto. Pertanto, detta nozione includerebbe anche i fondi collegati ai servizi di investimento prestati dalle banche ai loro clienti.

109.

Concordo con la Commissione sul fatto che, poiché la direttiva 94/19 si limita a prevedere un livello minimo di armonizzazione, gli Stati membri sono liberi di ampliare l’ambito della tutela da essa garantita, alla condizione di non «compromettere l’efficacia pratica del regime di garanzia dei depositi che tale direttiva impone loro di istituire» ( 25 ).

110.

Fatta salva tale specifica riserva, se il legislatore nazionale decide di classificare come «deposito» i fondi collegati alla prestazione di servizi d’investimento, la direttiva 94/19 non glielo impedisce. Allo stesso modo, al fine di applicare la normativa nazionale, non sarà indispensabile interpretare la nozione di attività d’investimento nei termini precisi della direttiva 97/9.

111.

Pertanto, qualora il giudice del rinvio ritenesse che, a prescindere dalla direttiva 97/9, la Snoras abbia operato come impresa di investimento e che i fondi controversi le siano stati versati per realizzare investimenti, esso dovrà decidere se, conformemente al diritto nazionale, tale elemento sia sufficiente per offrire a detti fondi una tutela che, senza essere quella garantita dalla direttiva 94/19, non deve compromettere il sistema istituito da quest’ultima.

c) Sulla possibile qualificazione come «deposito» dei fondi controversi nella causa C‑109/16

112.

Nella causa C‑109/16, il sig. Raišelis desiderava sottoscrivere alcune obbligazioni a tasso d’interesse fisso e a medio termine emesse dalla Snoras, acconsentendo a tal fine al trasferimento di determinati fondi da un conto di cui era titolare (detenuto presso la Snoras) su un altro conto intestato a tale ente creditizio. Il giudice del rinvio chiede se, in tali circostanze, detti fondi possano essere considerati come «deposito» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

113.

A mio avviso, i motivi che inducono a negare la condizione di deposito ai fondi di cui alla causa C‑688/15 valgono anche per i fondi oggetto della causa C‑109/16.

114.

Nemmeno in quest’ultimo caso si trattava di fondi depositati sul conto del sig. Raišelis, poiché, nel momento in cui è stata revocata la licenza della Snoras e aperta la procedura fallimentare, i fondi erano già stati versati su un conto intestato al suddetto ente creditizio. Pertanto, in questa sede, devo ripetere quanto ho esposto in ordine alla natura dell’obbligo di rimborso che potrebbe incombere alla Snoras.

115.

Analogamente, risultano applicabili gli argomenti esposti in precedenza circa la nozione di «situazione transitoria» che deve intervenire tra la nascita di tale obbligazione per contratto e il suo effettivo adempimento.

116.

I fondi di cui trattasi nel presente rinvio non possono neppure essere considerati come «debiti rappresentati da titoli», sebbene tale affermazione richieda ulteriori spiegazioni, giacché, diversamente dalla situazione discussa nella causa C‑688/15, il sig. Raišelis non ha cercato di acquistare azioni della Snoras, bensì di sottoscrivere alcune obbligazioni ( 26 ) emesse da tale ente.

117.

Con i fondi in questione si intendeva costituire una forma di «titolo di credito», espressione utilizzata dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39 per indicare una determinata categoria di valori mobiliari nel mercato dei capitali («obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli»).

118.

Tale circostanza potrebbe essere rilevante ai fini della direttiva 94/19, poiché tra i debiti cui si riferisce il suo articolo 1, punto 1, nel definire la nozione di «deposito» figurano precisamente quelli rappresentati da «titoli».

119.

In senso materiale, è chiaro che il debito è esistito fino dal momento in cui il sig. Raišelis e la Snoras hanno stipulato i contratti di sottoscrizione e il primo ha versato sul conto di tale ente creditizio la somma equivalente al prezzo totale delle obbligazioni.

120.

Tuttavia, resta il fatto che, in termini strettamente formali, il debito non è arrivato a «titolarizzarsi», per quanto ciò fosse l’obiettivo dell’operazione. Di conseguenza, ritengo che non ci troviamo dinanzi alla fattispecie contemplata dall’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19.

121.

Ciononostante, riconosco che, ipoteticamente, si potrebbe concepire un’interpretazione meno rigida della diposizione in parola per sostenere che, con la condizione che il debito sia «rappresentato» da un titolo, la direttiva 94/19 mira, in definitiva, a garantire (entro un determinato limite) i debiti la cui esistenza sia sufficientemente provata.

122.

Tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei risparmiatori che ho menzionato in precedenza, un’interpretazione estensiva del termine «rappresentati» consentirebbe forse di includere ogni «prova sufficiente» dell’esistenza di un debito che l’ente creditizio è tenuto a rimborsare.

123.

Orbene, anche ponendosi in tale ottica spetterebbe al giudice nazionale valutare se la conclusione del contratto di sottoscrizione di obbligazioni tra il sig. Raišelis e la Snoras e il fatto che il primo abbia adempiuto il proprio obbligo contrattuale di versare alla seconda i fondi concordati consentano di considerare provata l’esistenza di un debito allo stesso modo che se il versamento di fondi alla Snoras da parte del sig. Raišelis fosse rappresentato da un certificato di deposito.

124.

Inoltre, se tale interpretazione dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 venisse accolta, si dovrebbe tenere conto del fatto che la legislazione lituana, avvalendosi della possibilità offerta dall’articolo 7, paragrafo 2, della stessa direttiva 94/19, non include la garanzia dei certificati di deposito emessi da un ente creditizio ( 27 ).

125.

L’interpretazione funzionale cui ho appena fatto riferimento supererebbe probabilmente i limiti entro i quali il legislatore dell’Unione ha definito il caso contemplato all’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19. Tale disposizione menziona i «debiti rappresentati da titoli», ossia i debiti che non solo esistono materialmente in quanto tali, ma che possono essere provati formalmente attraverso un documento specifico.

126.

La versione spagnola della disposizione in questione è forse particolarmente rigida nel definire tale titolo, che deve essere un «certificado de depósito». Altre versioni linguistiche appaiono meno restrittive: la versione francese, ad esempio, allude a «toute créance représentée par un titre de créance» ( 28 ). Tuttavia, resta sempre il riferimento ad un «título», ossia ad un documento che deve «rappresentare» un credito, vale a dire fornire la prova formale di quest’ultimo.

127.

In definitiva, non sembra sufficiente che l’esistenza del credito possa essere dimostrata in un modo diverso dalla redazione di un documento. Resta esclusa, a contrario, la mera prova della volontà di formalizzare il credito, ovvero, nel caso qui in esame, dell’adempimento dell’obbligo di pagamento da parte del sottoscrittore delle obbligazioni emesse dall’ente creditizio ( 29 ).

128.

In sintesi, ritengo che nemmeno i fondi di cui alla causa C‑109/16 possano qualificarsi come un «deposito» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, fermo restando che quest’ultima non osta a che, nel rispetto dell’efficacia del regime di garanzia ivi stabilito, la legislazione nazionale possa trattare come depositi tanto i fondi medesimi quanto quelli interessati nella causa C‑688/15.

B.  Sulla portata del sistema di indennizzo degli investitori previsto dalla direttiva 97/9 (seconda questione nella causa C‑109/16)

129.

Il nono considerando della direttiva 97/9 riconosce che, in determinate circostanze, «può essere (…) difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva [94/19] e fondi detenuti ai fini di attività di investimento». Inoltre, determinati crediti potrebbero essere tutelati, al contempo, dalla direttiva 94/19 e dalla direttiva 97/9. In tal caso, l’articolo 2, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva vieta il doppio indennizzo.

130.

Il giudice del rinvio chiede se i fondi controversi nella causa C‑109/16 – i quali, come ho già rilevato, non costituiscono un deposito ai sensi della direttiva 94/19 – siano ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 97/9.

1. Argomenti delle parti

131.

LA IID sostiene che detti fondi non sono coperti dalla direttiva 97/9. La Snoras avrebbe operato non come impresa di investimento, bensì in qualità di entità emittente di obbligazioni, sicché il danno subito dai clienti sarebbe conseguenza della materializzazione del rischio legato all’investimento e, come tale, escluso dalla copertura garantita dalla direttiva medesima.

132.

Sulla stessa linea di ragionamento, secondo il governo lituano la Snoras non può considerarsi un’impresa che presta servizi di investimento, poiché non corrisponde al profilo richiesto dalla direttiva 2004/39, avendo operato come emittente di obbligazioni e non come impresa di servizi di investimento. Il danno subito dal sig. Raišelis è quello inerente al rischio stesso di qualsiasi investimento.

133.

La Commissione sostiene che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9, a prescindere dal tenore letterale della sua versione in lingua lituana, deve essere interpretato nel senso che si deve assicurare la copertura dei crediti risultanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento. Non sarebbe rilevante la circostanza che i fondi siano depositati su un conto intestato all’impresa di investimento o all’investitore.

2. Esame della questione

134.

La direttiva 97/9, come rivela il suo titolo ( 30 ), non ha ad oggetto la tutela degli investimenti, ossia, non intende coprire o eliminare il rischio finanziario inerente a tutti gli investimenti mobiliari. Il suo scopo consiste nella tutela degli investitori e, più concretamente, o in modo particolare, «dei piccoli investitori», come indicato al quarto considerando della medesima direttiva.

135.

Si tratta, infatti, di coprire il rischio legato all’«incapacità di un’impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori» ( 31 ), vale a dire, di tutelare questi ultimi in caso di inadempimento dell’obbligo di «prestare servizi di investimento» o di «effettuare attività di investimento» ( 32 ), il che significa tutelare gli investitori nell’eventualità che l’impresa, cui hanno chiesto una consulenza professionale al fine di realizzare investimenti, incorra in stato di insolvenza o, in generale, non possa «(…) far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori».

136.

In definitiva, si garantisce che i risparmiatori (o perlomeno una parte di essi) ( 33 ) possano investire con la fiducia nel fatto che esiste un sistema di garanzia che li tutela, entro determinati limiti, e che copre «i fondi o gli strumenti detenuti da un’impresa di investimento» ( 34 ), allorché quest’ultima non sia in grado di onorare i propri obblighi.

137.

Si tratta pertanto di una garanzia che si sovrappone, ancora una volta, all’utilizzo degli strumenti abituali forniti dal diritto civile o commerciale alle parti di un contratto. Indipendentemente dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale delle imprese di servizi di investimento che non operano nei confronti dei clienti con l’onestà, l’imparzialità e la professionalità dovute, o che forniscono ai clienti informazioni ambigue o ingannevoli rispetto all’assunzione dei rischi, il sistema di garanzia della direttiva 97/9 si applica in termini oggettivi. Tuttavia, non per questo viene eliminato il rischio che l’investimento, una volta portato a termine, sia sottoposto alle dure leggi del mercato.

138.

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema) sembra assumere come un dato di fatto che, nelle circostanze della causa C‑109/16, la Snoras operava in qualità di impresa di investimento ( 35 ). I dubbi del giudicedel rinvio si riferiscono specificamente alla definizione del sig. Raišelis come investitore e, di conseguenza, a un suo eventuale diritto alla tutela garantita dalla direttiva 97/9.

139.

Pertanto, al fine di rispondere alla questione specifica sottopostale dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia deve muovere dal presupposto che, in questo caso, la Snoras riuniva le condizioni necessarie per essere considerata un’impresa di investimento ( 36 ).

140.

Ciò posto, occorre sottolineare che l’operazione finanziaria avviata dal sig. Raišelis non ha potuto concludersi a causa dell’insolvenza di un ente (la Snoras), il quale, al contempo, era l’emittente delle obbligazioni che il suo cliente intendeva sottoscrivere e l’impresa di investimento cui il cliente stesso aveva commissionato detta transazione.

141.

In siffatto contesto, è difficile stabilire se il danno economico subito dal sig. Raišelis sia imputabile all’uno o all’altro ruolo in cui la Snoras ha operato nei suoi confronti. Spetta al giudice del rinvio determinare a quale dei due casi corrispondano le circostanze della causa principale. Qualora il giudice del rinvio pervenisse alla conclusione, in primo luogo, che la Snoras ha operato come un’impresa di investimento e, in secondo luogo, che la sottoscrizione di obbligazioni si inseriva nell’ambito del contratto di servizi finanziari concluso con il sig. Raišelis, dovrà stabilire fino a che punto l’«incapacità» sopravvenuta della Snoras determini l’obbligo di indennizzo, questione in relazione alla quale il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9.

142.

Tale questione si colloca in un contesto di notevole difformità tra la formulazione lituana di detta diposizione e le altre versioni linguistiche. In queste ultime si legge che deve essere assicurata la «cobertura respecto de los créditos resultantes de la incapacidad de la empresa de inversión para reembolsar a los inversores los fondos que se les adeuda o que les pertenecen y que la empresa [de inversión] tenga depositados por cuenta de aquellos en relación con operaciones de inversión» ( 37 ). Al contrario, il testo lituano si riferisce unicamente ai fondi appartenenti agli investitori, senza menzionare quelli dovuti a questi ultimi da un’impresa di investimento ( 38 ).

143.

Come esporrò in seguito, il testo della norma applicabile comprende il riferimento ai fondi dovuti agli investitori ( 39 ), che costituisce l’elemento che interessa concretamente al giudice del rinvio. Quest’ultimo, non trovando tale riferimento nella versione lituana della disposizione in questione, chiede alla Corte di giustizia se possa dedurlo per via interpretativa.

144.

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema) chiede se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 debba essere interpretato «nel senso che riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che un’impresa di investimento deve agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi» ( 40 ).

145.

Da un lato, la risposta in senso affermativo si impone perché la formulazione della norma coincide nella maggior parte delle versioni linguistiche (eccetto in quella lituana). In tali casi, non occorre desumere per via interpretativa una disposizione da considerare inserita, senza equivoci né riserve, nel testo stesso della norma in questione. Dall’altro, si tratta della soluzione che meglio si concilia con l’obiettivo perseguito dalla normativa sulla tutela degli investitori.

146.

Peraltro, l’articolo in questione è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, tanto da poter essere invocato dai singoli, come illustro nei paragrafi successivi.

C.  Sull’effetto diretto delle direttive 94/19 e 97/9 (prima e terza questione nella causa C‑109/16)

147.

Il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 possa essere invocato direttamente dai singoli dinanzi ai giudici.

148.

La Commissione ritiene che si debba rispondere in senso affermativo, poiché il riferimento, in tale articolo, alle «condizioni legali e contrattuali applicabili» non osta a che la parte di tale disposizione riguardante l’obbligo di rimborso risulti sufficientemente chiara, precisa, incondizionata e crei diritti soggettivi, giacché le summenzionate «condizioni» riguardano unicamente le modalità di pagamento dell’indennizzo.

149.

Tale dubbio è stato chiarito dalla sentenza del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas ( 41 ), in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che «la direttiva 97/9 è, in quanto relativa alla delimitazione delle ipotesi protette, sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da essere fatta valere direttamente dai singoli».

150.

Le medesime considerazioni valgono per l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 e per la definizione di «deposito» ivi contenuta, sul cui effetto diretto il giudice del rinvio chiede ugualmente chiarimenti.

151.

In ogni caso, e come è avvenuto anche nella causa Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas ( 42 ), spetterà al giudice del rinvio «verificare se la IID, il cui compito è incontestabilmente quello di garantire la tutela dei depositi e degli investimenti nei confronti degli investitori in caso di insolvenza degli istituti finanziari», soddisfi le condizioni imposte agli «enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti», tra le quali, che si tratti di «un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli» ( 43 ).

VI. Conclusione

152.

Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema, Lituania) nei seguenti termini:

«1.

L’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, deve essere interpretato nel senso che la definizione di “deposito” non comprende:

i fondi trasferiti da un conto bancario personale, con il consenso del titolare, su un altro conto intestato ad un ente creditizio, allo scopo di sottoscrivere la futura emissione di obbligazioni di quest’ultimo;

i fondi trasferiti, alle medesime condizioni, allo scopo di acquistare le azioni di un ente creditizio che sono state oggetto di un’offerta pubblica di acquisto;

2.

La direttiva 94/19 non osta a che la legislazione di uno Stato membro possa tutelare detti fondi in qualità di depositi garantiti, sempreché in tal modo non si pregiudichi l’efficacia del sistema di tutela stabilito dalla direttiva stessa.

3.

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, si applica in caso di incapacità di un’impresa di investimento di rimborsare i fondi dovuti ai suoi clienti.

4.

Sia l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 97/9 sono sufficientemente chiari, precisi e incondizionati per poter essere fatti valere direttamente dai singoli dinanzi agli organi giurisdizionali nei confronti di organismi che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, siano stati incaricati di prestare un servizio di interesse pubblico e che dispongano a tal fine di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli, circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Causa C‑671/13, EU:C:2015:418.

( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5), come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009 (GU 2009, L 68, pag. 3).

( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU 1997, L 84, pag. 22).

( 5 ) Direttiva del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi d’investimento nel settore dei valori mobiliari (GU 1993, L 141, pag. 27).

( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).

( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU 2006, L 177, pag. 1).

( 8 ) Žin., 2002, n. 65-2635; legge sull’assicurazione dei depositi, che recepisce nel diritto della Repubblica di Lituania le direttive 94/19 e 97/9 (in prosieguo: la «LAD»).

( 9 ) Causa C‑671/13, EU:C:2015:129, paragrafo 36.

( 10 )

( 11 ) Non è invece determinante la caratteristica che tali strumenti siano cedibili o non cedibili. Sebbene, in linea di principio, l’«obbligo di rimborso esclud[a] che il debito possa essere ceduto o negoziato, poiché si tratta, in senso stretto, di un deposito affidato all’ente» (conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa C‑671/13, EU:C:2015:129, paragrafo 37), l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19 contempla altresì i certificati di deposito, ossia una specie del genere «deposito», che si caratterizza per la sua trasferibilità (conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa C‑671/13, EU:C:2015:129, paragrafo 39) e in tal modo, a tenore della sentenza del 25 giugno 2015 pronunciata in tale causa (C‑671/13, EU:C:2015:418), punto 36, consente «la circolazione del diritto di credito in esso contenuto». Il dato della trasferibilità è stato peraltro rilevante ai fini del riconoscimento, da parte della Corte di giustizia, che il combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19 e del punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva non osta ad una normativa nazionale che esclude dalla garanzia dei depositi i certificati di deposito emessi dall’assicurato stesso, «purché tali titoli siano cedibili» (sentenza del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas, C‑671/13, EU:C:2015:418, punto 38).

( 12 ) Nel medesimo senso, l’articolo 5 della direttiva 2006/48, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, riserva agli «enti creditizi [il diritto] di effettuare, a titolo professionale, l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico». Il corsivo è mio.

( 13 ) Come accade, in determinate circostanze, con gli stessi enti creditizi, secondo quanto emerge dall’articolo 2 della direttiva.

( 14 ) Quelle elencate nell’allegato I, cui rimanda l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

( 15 ) Alla tutela dei «consumatori» si riferisce parimenti il sedicesimo considerando della direttiva 94/19.

( 16 ) Cortés, L.J.: «Contratos bancarios (II)», in Uría, R. y Menéndez, A.: Curso de Derecho Mercantil, vol. II, Civitas, Madrid, 2001, pag. 541 definisce tali strumenti finanziari [certificados de depósito] come «titoli, all’ordine, trasferibili con girata in modo che il titolare possa cederli recuperando il capitale investito o collocato in depositi a termine senza risolvere il contratto con l’ente creditizio».

( 17 ) Sesto considerando della direttiva 2006/48.

( 18 ) Il corsivo è mio.

( 19 ) Primo e secondo considerando della direttiva 94/19.

( 20 ) Quarto considerando della direttiva 94/19.

( 21 ) Causa Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), punto 67.

( 22 ) Ibidem.

( 23 ) Come afferma la IID al punto 70 delle osservazioni scritte nella causa C‑688/15, citando la sentenza del Lietuvos aukščiausiasis teismas (Corte suprema) del 2 ottobre 2013 (causa civile n. 3K 3 470/2013), richiamata anche dalla Commissione nel corso dell’udienza.

( 24 ) Una formula cui il diritto dell’Unione non si oppone, sebbene la Corte di giustizia abbia ricordato che «occorre tuttavia, come sottolineato al nono considerando della direttiva 97/9, che il regime istituito da tale atto risponda ai requisiti di entrambe le direttive» (sentenza del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas, C‑671/13, EU:C:2015:418, punto 45).

( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), punto 83.

( 26 ) L’obbligazione è uno strumento finanziario con cui, sostanzialmente, si sottoscrive il prestito di un capitale, composto da fondi che dovranno essere restituiti al creditore nel termine e alle condizioni debitamente stabiliti.

( 27 ) Come rilevato nella sentenza del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas (C‑671/13, EU:C:2015:418), punto 38, l’articolo 3, paragrafo 4, della LAD esclude dalla garanzia dei depositi «i titoli di debito (certificati di deposito) emessi dall’assicurato stesso». La Corte di giustizia ha ritenuto tale esclusione compatibile con la direttiva 94/19 nei limiti in cui «tali titoli siano cedibili». All’udienza, il governo lituano ha confermato che la legislazione lituana non è stata modificata sotto tale profilo. Pertanto, spetterebbe al giudice del rinvio verificare se gli obblighi controversi soddisfino o meno tale condizione, ai fini di una loro eventuale esclusione dalla garanzia dei depositi.

( 28 ) In senso analogo, le versioni italiana e portoghese parlano, rispettivamente, di «debiti rappresentati da titoli» e di «dívidas representadas por títulos».

( 29 ) Altre versioni linguistiche confermano l’importanza della forma. Così la versione inglese si riferisce a «any debt evidenced by a certificate» e quella tedesca a «Forderungen, die das Kreditinstitut durch Ausstellung einer Urkunde verbrieft hat».

( 30 ) Direttiva «relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori».

( 31 ) Quarto considerando della direttiva 97/9.

( 32 ) Articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39.

( 33 ) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9, gli Stati membri «possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L’elenco di tali esclusioni figura nell’allegato I».

( 34 ) Ottavo considerando della direttiva 97/9.

( 35 ) Stando al punto 22 dell’ordinanza di rinvio, oltre al contratto di sottoscrizione di obbligazioni, il sig. Raišelis aveva stipulato con la Snoras anche un contratto per la prestazione di servizi finanziari a un cliente non professionista.

( 36 ) Tale premessa non appare nella causa C‑688/15, in cui tutto sembra indicare che la Snoras non abbia prestato servizi di investimento. Forse per questo motivo il giudice del rinvio ha incentrato le questioni proposte in quel rinvio pregiudiziale sull’ambito di applicazione della direttiva 94/19 e sulla possibile qualifica come «deposito» dei fondi controversi.

( 37 ) Così si legge nella versione spagnola e in altre versioni come quella inglese («repay money owed to or belonging to investors and held on their behalf in connection with investment business»); francese («rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement»); tedesca («Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehören und für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden»); italiana («rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento»), o portoghese («reembolsar os investidores dos fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que sejam detidos por sua conta no âmbito de operações de investimento»).

( 38 ) «[G]rąžinti pinigus, priklausančius investuotojams ir laikomus jų vardu ryšium su investicine veikla». In tali termini è stato redatto anche l’articolo 2, paragrafo 12, della LAD.

( 39 ) Come rammentato nella sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2016, Ambisig (C‑46/15, EU:C:2016:530), punto 48, «la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può servire quale unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione e non può vedersi riconosciuto un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme del diritto dell’Unione devono essere infatti interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. Pertanto, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento».

( 40 ) Tenore della seconda questione pregiudiziale nella causa C‑109/16; il corsivo è mio.

( 41 ) Causa C‑671/13, EU:C:2015:418, punto 58.

( 42 ) Sentenza del 25 giugno 2015 (C‑671/13, EU:C:2015:418, punto 59).

( 43 ) Ibidem.

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