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Document 62016CA0436

Causa C-436/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola attributiva di competenza — Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società — Azione di risarcimento — Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti — Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti]

GU C 283 del 28.8.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Causa C-436/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola attributiva di competenza - Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società - Azione di risarcimento - Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti - Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti])

(2017/C 283/15)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti

Ricorrenti: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias

Convenuti: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria diretta ad far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


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