This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CA0245
Case C-245/16: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 July 2017 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italy) — Nerea SpA v Regione Marche (Reference for a preliminary ruling — State aid — Regulation (EC) No 800/2008 — General exemption by category — Scope — Article 1(6)(c) — Article 1(7)(c) — Concept of ‘undertaking in difficulty’ — Concept of ‘collective insolvency proceedings’ — Company granted State aid under a regional operational programme of the European Regional Development Fund (ERDF) subsequently admitted to an arrangement with creditors as a going concern — Withdrawal of the aid — Obligation to reimburse the advance paid)
Causa C-245/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Nerea SpA/Regione Marche [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 800/2008 — Esenzione generale per categoria — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) — Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) — Nozione di «impresa in difficoltà» — Nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» — Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità — Revoca dell’aiuto — Obbligo di rimborso dell’anticipo versato]
Causa C-245/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Nerea SpA/Regione Marche [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 800/2008 — Esenzione generale per categoria — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) — Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) — Nozione di «impresa in difficoltà» — Nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» — Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità — Revoca dell’aiuto — Obbligo di rimborso dell’anticipo versato]
GU C 283 del 28.8.2017, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Nerea SpA/Regione Marche
(Causa C-245/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Esenzione generale per categoria - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) - Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) - Nozione di «impresa in difficoltà» - Nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» - Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità - Revoca dell’aiuto - Obbligo di rimborso dell’anticipo versato])
(2017/C 283/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti
Ricorrente: Nerea SpA
Convenuta: Regione Marche
nei confronti di: Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale SpA
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza. |